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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/07/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alina Rossato Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1108/2025 promossa con ricorso depositato in data 4.03.2025 da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti CAPUZZO MARTA e Parte_1
MORO GIANCARLO ricorrente nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Padova
Resistente
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso e autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 voglia il Tribunale adito accogliere le domande proposte dal sig. nel presente giudizio Parte_1
e per l'effetto:
1) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita n. 1631, Parte I, serie A - Anno 1988 – Comune di Pescara, annotandovi che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi rispettivamente come "femminile" e come " ", e non altrimenti. Per_1
2) dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo della preventiva autorizzazione del Tribunale al sig. per sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali Parte_1 da maschili a femminili ai sensi della sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 4.03.2025 il ricorrente dichiarava di Parte_1 essere nato a [...] il [...] come da atto di nascita registrato al N. 1631 parte I serie A - anno 1988 - Comune di PESCARA (doc. 01), di essere residente a [...], di essere di stato civile libero, di convivere stabilmente con il compagno e lavorare come broker.
Riferiva di aver avvertito sin dall'infanzia di possedere un'identità di genere femminile contrapposta al sesso biologico, con una percezione di sé ambivalente, descritta come se “la sua parte maschile si prendesse cura della sua parte femminile, un po' come un fratello” (doc.
2, relazione del 10.09.2024 della dott.ssa ). Persona_2
Negli anni, acquisiva maggiore consapevolezza della sua naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili, finché, nel 2018, faceva coming-out, assumendo il prenome di
; conseguentemente, il possesso di documenti anagrafici riportanti il nome ed il genere Per_1 maschile diventava per causa di forte disagio ed imbarazzo. Per_1
All'età di 29 anni, al fine di realizzare un sé soddisfacente e congruo rispetto alla percezione della sua dimensione identitaria e di genere, decideva di intraprendere autonomamente la terapia ormonale femminilizzante, assumendo per 6 anni farmaci acquistati senza prescrizione in farmacie compiacenti.
Raggiunta la piena consapevolezza della propria condizione di transgender, parte attrice la rivelava anche ai propri genitori, i quali, pur non avendo ancora del tutto accettato la sua decisione, si sono impegnati nell'impiego del nome di elezione e dei pronomi corretti.
Nel marzo 2023, parte attrice si rivolgeva all' Controparte_2 [...] con sede a Padova, in via Vicenza n. 12/A, intraprendendo l'iter Controparte_3 di valutazione psicodiagnostica per Disforia di Genere in adolescenti e adulti, ai fini del percorso di adeguamento del suo sesso fenotipico a quello psicologico, affidandosi pagina 2 di 8 all'assistenza della dott.ssa , psicologa, psicoterapeuta e Presidente della Persona_2 suddetta Associazione.
Inoltre, in data 27.02.2024, iniziava l'assunzione della terapia ormonale femminilizzante sotto controllo medico, venendo presa in carico presso l' dal Prof. Controparte_4
Professore associato di Endocrinologia presso l'Università degli Studi di Persona_3
Padova.
Nella relazione conclusiva datata al 10.09.2024, la dott.ssa accertava l'esistenza in Per_2 di una discrepanza tra il sé di genere elettivo e quello attribuito alla nascita, Parte_1 formulando definitiva diagnosi di Disforia di Genere, con conseguente necessità terapeutica che lo stesso proseguisse la terapia ormonale diretta alla modifica dei caratteri sessuali secondari per continuare il processo di femminilizzazione dell'aspetto ed inibire manifestazioni fisiche del proprio sesso biologico di appartenenza. Inoltre, la psicologa concludeva che “l'identità femminile appare salda e strutturata, l'adesione al genere femminile si può considerare acquisita, grazie a un processo di presa di consapevolezza e di maturazione iniziati in età adolescenziale” (doc. 2).
I medici endocrinologi, dott.ri e , con referto dell'8.10.2024, Persona_4 Persona_5 certificavano che “il paziente è in trattamento con estrogeni dal 2019, presenta caratteristiche fisiche compatibili con il sesso femminile e gli esami ematochimici ed ormonali mostrano livelli di ormoni che rientrano appieno nel range femminile. Pertanto non troviamo nessuna controindicazione al proseguimento della rettifica del nome e dei dati anagrafici e le eventuali chirurgie che rientrano nelle aspettative della paziente.” (doc. 3 certificato endocrinologo 8.10.2024).
L'esecuzione della terapia ormonale femminilizzante, prima autonomamente e oggi con la supervisione ed il controllo degli specialisti, ha contribuito a confermare in Parte_1 la consapevolezza della sua identità femminile e la positività del percorso di transizione, quale strumento di equilibrio emotivo e psicofisico con conseguente miglioramento della propria condizione fisica, psicologica ed emotiva.
Tutto ciò premesso, il ricorrente hiedeva che il Tribunale disponesse Parte_1 la rettifica del sesso anagrafico da Maschile a Femminile, attribuendo il prenome di Per_1
e lo autorizzasse a completare il percorso di transizione da uomo a donna attraverso tutti gli interventi medici e chirurgici necessari.
****
All'udienza del 26.06.2025 il ricorrente compariva personalmente, non compariva il Pubblico
Ministero, pur ritualmente notificato.
Il ricorrente, interrogato liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo, dichiarando di sentirsi bene, di essere soddisfatto del percorso e di percepire un forte disagio a dover esibire i documenti recanti il proprio sesso biologico pagina 3 di 8 maschile;
il Giudice dava atto che la parte si presentava con sembianze e voce femminili.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., il Giudice invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
****
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale femminile e del nome in Per_1 va accolta.
La causa non è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo ampiamente esaustiva la documentazione sanitaria prodotta.
In particolare, dalla documentazione dimessa in atti emerge come il ricorrente segua da tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lui presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, nella relazione finale della psicologa dott.ssa datata 10.09.2024 si conferma la Per_2 diagnosi di disforia di genere in una cornice psicologica di personalità stabile, equilibrata e costante nel tempo.
Inoltre, i medici-endocrinologi dott.ri , e , in data 8.10.2024, certificavano Per_4 Per_5 Per_3 che presenta “caratteristiche fisiche compatibili con il sesso femminile e gli esami Per_1 ematochimici ed ormonali mostrano livelli di ormoni che rientrano appieno nel range femminile.
Pertanto non troviamo nessuna controindicazione al proseguimento della rettifica del nome e dei dati anagrafici e le eventuali chirurgie che rientrano nelle aspettative della paziente” (doc. 03).
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Egli non risulta presentare patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo, emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, spendendo la propria identità femminile anche all'esterno nella propria vita quotidiana, dimostrando convinzione nel prosieguo dello stesso da parte del ricorrente.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di on il genere femminile. Parte_1
Invero, non risulta necessario, affinchè il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Inoltre, di recente, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 143/2024, ha considerato l'autorizzazione del Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la
Corte ha sottolineato che “detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina” con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico
(cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n.
180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e pagina 5 di 8 sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
La Corte costituzionale ha anche affermato che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte ha chiarito inoltre che, nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Pertanto, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
Tribunale al trattamento medico-chirurgo, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente quale di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione di Parte_2 sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta, per le ragioni sopra illustrate.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
pagina 6 di 8 Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (nel caso specifico ) in soggetto femminile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo Parte_1 sesso, ma anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato di con le conseguenti Per_1 variazioni.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di (C.F. Parte_1
nato a [...] il [...], da maschile a femminile, con variazione C.F._1 del nome da a;
Pt_1 Per_1
2. attribuisce a C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 il sesso femminile, nonché il prenome di “ ” e, per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Per_1
Stato Civile del comune di Pescara di rettificare l'atto di nascita registrato al N. 1631 parte I pagina 7 di 8 serie A - anno 1988 di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso FEMMINILE” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto e Pt_1 inteso “ ”; Per_1
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
“ ”; Per_1
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'8.07.2025
Il Presidente rel.
Dott. Alina Rossato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alina Rossato Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1108/2025 promossa con ricorso depositato in data 4.03.2025 da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti CAPUZZO MARTA e Parte_1
MORO GIANCARLO ricorrente nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Padova
Resistente
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso e autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 voglia il Tribunale adito accogliere le domande proposte dal sig. nel presente giudizio Parte_1
e per l'effetto:
1) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita n. 1631, Parte I, serie A - Anno 1988 – Comune di Pescara, annotandovi che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi rispettivamente come "femminile" e come " ", e non altrimenti. Per_1
2) dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo della preventiva autorizzazione del Tribunale al sig. per sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali Parte_1 da maschili a femminili ai sensi della sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 4.03.2025 il ricorrente dichiarava di Parte_1 essere nato a [...] il [...] come da atto di nascita registrato al N. 1631 parte I serie A - anno 1988 - Comune di PESCARA (doc. 01), di essere residente a [...], di essere di stato civile libero, di convivere stabilmente con il compagno e lavorare come broker.
Riferiva di aver avvertito sin dall'infanzia di possedere un'identità di genere femminile contrapposta al sesso biologico, con una percezione di sé ambivalente, descritta come se “la sua parte maschile si prendesse cura della sua parte femminile, un po' come un fratello” (doc.
2, relazione del 10.09.2024 della dott.ssa ). Persona_2
Negli anni, acquisiva maggiore consapevolezza della sua naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili, finché, nel 2018, faceva coming-out, assumendo il prenome di
; conseguentemente, il possesso di documenti anagrafici riportanti il nome ed il genere Per_1 maschile diventava per causa di forte disagio ed imbarazzo. Per_1
All'età di 29 anni, al fine di realizzare un sé soddisfacente e congruo rispetto alla percezione della sua dimensione identitaria e di genere, decideva di intraprendere autonomamente la terapia ormonale femminilizzante, assumendo per 6 anni farmaci acquistati senza prescrizione in farmacie compiacenti.
Raggiunta la piena consapevolezza della propria condizione di transgender, parte attrice la rivelava anche ai propri genitori, i quali, pur non avendo ancora del tutto accettato la sua decisione, si sono impegnati nell'impiego del nome di elezione e dei pronomi corretti.
Nel marzo 2023, parte attrice si rivolgeva all' Controparte_2 [...] con sede a Padova, in via Vicenza n. 12/A, intraprendendo l'iter Controparte_3 di valutazione psicodiagnostica per Disforia di Genere in adolescenti e adulti, ai fini del percorso di adeguamento del suo sesso fenotipico a quello psicologico, affidandosi pagina 2 di 8 all'assistenza della dott.ssa , psicologa, psicoterapeuta e Presidente della Persona_2 suddetta Associazione.
Inoltre, in data 27.02.2024, iniziava l'assunzione della terapia ormonale femminilizzante sotto controllo medico, venendo presa in carico presso l' dal Prof. Controparte_4
Professore associato di Endocrinologia presso l'Università degli Studi di Persona_3
Padova.
Nella relazione conclusiva datata al 10.09.2024, la dott.ssa accertava l'esistenza in Per_2 di una discrepanza tra il sé di genere elettivo e quello attribuito alla nascita, Parte_1 formulando definitiva diagnosi di Disforia di Genere, con conseguente necessità terapeutica che lo stesso proseguisse la terapia ormonale diretta alla modifica dei caratteri sessuali secondari per continuare il processo di femminilizzazione dell'aspetto ed inibire manifestazioni fisiche del proprio sesso biologico di appartenenza. Inoltre, la psicologa concludeva che “l'identità femminile appare salda e strutturata, l'adesione al genere femminile si può considerare acquisita, grazie a un processo di presa di consapevolezza e di maturazione iniziati in età adolescenziale” (doc. 2).
I medici endocrinologi, dott.ri e , con referto dell'8.10.2024, Persona_4 Persona_5 certificavano che “il paziente è in trattamento con estrogeni dal 2019, presenta caratteristiche fisiche compatibili con il sesso femminile e gli esami ematochimici ed ormonali mostrano livelli di ormoni che rientrano appieno nel range femminile. Pertanto non troviamo nessuna controindicazione al proseguimento della rettifica del nome e dei dati anagrafici e le eventuali chirurgie che rientrano nelle aspettative della paziente.” (doc. 3 certificato endocrinologo 8.10.2024).
L'esecuzione della terapia ormonale femminilizzante, prima autonomamente e oggi con la supervisione ed il controllo degli specialisti, ha contribuito a confermare in Parte_1 la consapevolezza della sua identità femminile e la positività del percorso di transizione, quale strumento di equilibrio emotivo e psicofisico con conseguente miglioramento della propria condizione fisica, psicologica ed emotiva.
Tutto ciò premesso, il ricorrente hiedeva che il Tribunale disponesse Parte_1 la rettifica del sesso anagrafico da Maschile a Femminile, attribuendo il prenome di Per_1
e lo autorizzasse a completare il percorso di transizione da uomo a donna attraverso tutti gli interventi medici e chirurgici necessari.
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All'udienza del 26.06.2025 il ricorrente compariva personalmente, non compariva il Pubblico
Ministero, pur ritualmente notificato.
Il ricorrente, interrogato liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo, dichiarando di sentirsi bene, di essere soddisfatto del percorso e di percepire un forte disagio a dover esibire i documenti recanti il proprio sesso biologico pagina 3 di 8 maschile;
il Giudice dava atto che la parte si presentava con sembianze e voce femminili.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., il Giudice invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
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1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale femminile e del nome in Per_1 va accolta.
La causa non è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo ampiamente esaustiva la documentazione sanitaria prodotta.
In particolare, dalla documentazione dimessa in atti emerge come il ricorrente segua da tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lui presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, nella relazione finale della psicologa dott.ssa datata 10.09.2024 si conferma la Per_2 diagnosi di disforia di genere in una cornice psicologica di personalità stabile, equilibrata e costante nel tempo.
Inoltre, i medici-endocrinologi dott.ri , e , in data 8.10.2024, certificavano Per_4 Per_5 Per_3 che presenta “caratteristiche fisiche compatibili con il sesso femminile e gli esami Per_1 ematochimici ed ormonali mostrano livelli di ormoni che rientrano appieno nel range femminile.
Pertanto non troviamo nessuna controindicazione al proseguimento della rettifica del nome e dei dati anagrafici e le eventuali chirurgie che rientrano nelle aspettative della paziente” (doc. 03).
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Egli non risulta presentare patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo, emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, spendendo la propria identità femminile anche all'esterno nella propria vita quotidiana, dimostrando convinzione nel prosieguo dello stesso da parte del ricorrente.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di on il genere femminile. Parte_1
Invero, non risulta necessario, affinchè il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Inoltre, di recente, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 143/2024, ha considerato l'autorizzazione del Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la
Corte ha sottolineato che “detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina” con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico
(cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n.
180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e pagina 5 di 8 sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
La Corte costituzionale ha anche affermato che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte ha chiarito inoltre che, nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Pertanto, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
Tribunale al trattamento medico-chirurgo, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente quale di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione di Parte_2 sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta, per le ragioni sopra illustrate.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
pagina 6 di 8 Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (nel caso specifico ) in soggetto femminile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo Parte_1 sesso, ma anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato di con le conseguenti Per_1 variazioni.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di (C.F. Parte_1
nato a [...] il [...], da maschile a femminile, con variazione C.F._1 del nome da a;
Pt_1 Per_1
2. attribuisce a C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 il sesso femminile, nonché il prenome di “ ” e, per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Per_1
Stato Civile del comune di Pescara di rettificare l'atto di nascita registrato al N. 1631 parte I pagina 7 di 8 serie A - anno 1988 di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso FEMMINILE” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto e Pt_1 inteso “ ”; Per_1
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
“ ”; Per_1
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'8.07.2025
Il Presidente rel.
Dott. Alina Rossato
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