Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, lettera f), e' stabilito complessivamente in un massimo di centoventi unita', comprensivo degli addetti al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del ((sedici per cento)) del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 .
2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento, dal Capo della Segreteria del Ministro, dai Capi delle Segreterie dei Vice Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione relativa al Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N. 218 . (1)
----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 novembre 2007, n.218 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: " articoli 3 , 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ", lo stesso deve leggersi: " articoli 4 , 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "".
2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento, dal Capo della Segreteria del Ministro, dai Capi delle Segreterie dei Vice Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione relativa al Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N. 218 . (1)
----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 novembre 2007, n.218 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: " articoli 3 , 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ", lo stesso deve leggersi: " articoli 4 , 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "".