Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03436/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da AR Di GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cincotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 0011553 in data 22 giugno 2023, con cui l’Amministrazione ha opposto il proprio diniego sulla richiesta di condono presentata ai sensi della legge n. 326/2003 in relazione ad opere realizzate nel Comune di Lipari, località Capistello, censite in catasto al foglio 108, particella 362;
- della circolare assessoriale n. 02 in data 30 gennaio 2022;
- dell’implicito rigetto sul ricorso gerarchico proposto dall’interessato avverso gli atti sopra indicati; - del provvedimento del Comune di Lipari n. 3305 in data 23 gennaio 2024, con cui l’Amministrazione ha respinto la domanda di condono.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. NU AM e uditi per le parti gli Avvocati Marino F., in sostituzione dell'Avv. Cincotta G., per il ricorrente e RI L., dell’Avvocatura dello Stato, per le amministrazioni resistenti, come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 15 dicembre 2023 e depositato in data 1’ gennaio 2024 l’odierno ricorrente, Di GI AR impugnava:
- la nota prot. n.0011533 del 22 Giugno 2023, a firma del Sig. Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina e del Dirigente Responsabile U.O. 2 – Sezione Beni Paesaggistici, Architettonici, storico Artistici e Demoetnoantropologici, avente ad oggetto “Comune di Lipari (ME) – SANATORIA L. 326/03 – Parere di competenza per opere in sanatoria, art. 32 l. 326/03 ed art, 23 L.R. 37/85 – dichiarazione di grave danno, in area di interesse paesaggistico, per le opere edilizie realizzate abusivamente, site in località “ Capistello” snc- Fg. 108- Part. 362. RIGETTO. Ditta; DI GIORGI AR, comunicata a mezzo PEC in data 22/06/2023, c/o il geom. ALESSANDRO Luigi (all. 1);
- la circolare nr. 2 del Dipartimento dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. 62212 del 30/12/2022, a firma del Dirigente Generale, avente ad oggetto “Regione Sicilia – L.R. 29/07/2021 n. 19, recante “modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016 n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo – sentenza n. 252/2022 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale” (all. 2);
- nonché l’implicito rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso i suddetti provvedimenti e di cui ai punti 1 e 2, notificato e depositato in data 20/07/2023, innanzi all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, rimasto senza esito nei termini di legge (all.3); nonché avverso ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale.
Nel ricorso si rappresentava in punto di fatto quanto segue.
Il sig. Di GI AR espone di essere comproprietario, con la sig.ra Mirabito, di un fabbricato con corte in località Capistello, identificato al foglio 108, particelle 362 e 135 (l’immobile ricadeva: a) in zona E1 del P.R.G. e in zona TO1 del P.T.P.;b) esternamente alle zone ZPS e SIC; ricadeva internamente alle fasce esterne della Rete Natura 2000; c) esternamente alle zone A e B della Riserva e alle aree PAI.
Il fabbricato, ricostruito con concessioni edilizie n. 33/98 e n. 24/00, era composto: a) dal piano seminterrato con cantina, scala interna, locale di sgombero e area pertinenziale; b) dal piano terra con monolocale, w.c., locale di sgombero, tre ripostigli, patio e terrazzo.
Il ricorrente, con prot. n. 11320/2000, richiedeva al Comune di Lipari il titolo edilizio in variante al progetto del geom. Alessandro.
Il Comune, con concessione n. 24/2001, autorizzava l’ampliamento del piano interrato con progetto e relazione tecnica all. 4 e indicava l’annotazione prot. n. 40991/2000 che escludeva la necessità del parere della Soprintendenza.
Le opere autorizzate venivano eseguite.
Il ricorrente realizzava opere in difformità senza aumento di volumetria rientranti nella tipologia 6 e presentava istanza di sanatoria prot. n. 44185/2004 ex art. 32 L. 326/03, pratica n. 699, con progetto all. 5.
Veniva rappresentato che: a) nell’istanza erano inserite anche le opere già assentite con concessione n. 24/01; b) la variante non veniva revocata; c) la dichiarazione sostitutiva del 07/12/2004 attestava la realizzazione entro il 31/01/2003 all. 6.
Il ricorrente, con prot. n. 1175/2005, inoltrava istanza di compatibilità paesaggistica alla Soprintendenza all. 7; quest’ultima, con prot. n. 4754/2005, richiedeva integrazione (all. 8).
Veniva rappresentato che veniva versta oblazione e gli oneri (all. 9) e nel 2018 trasmetteva elaborati grafici al Comune all. 10.
Il Comune, con prot. n. 1594/2019, richiedeva documentazione integrativa (all. 11); il ricorrente, con prot. n. 5252/2019, riscontrava la richiesta trasmettendo la dichiarazione, la documentazione fotografica e le ricevute (all. 12=.
Il ricorrente, nel 2020, trasmetteva alla Soprintendenza tutta la documentazione necessaria (ossia il progetto, la documentazione, la dichiarazione, la marca, i versamenti e la copia dell’istanza con autodichiarazioni all. 13).
Il ricorrente, nel 2022, richiedeva all’Ispettorato delle Foreste il N.O. idrogeologico prot. n. 56957, quest’ultimo l’Ispettorato rilasciava il N.O. con prot. n. 69448 all. 14, documento che veniva trasmesso (vedi prot. n. 14619/2022), al Comune (vedi all. 15).
La Soprintendenza, con prot. n. 0011533 del 22/06/2023 all. 1, rigettava l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria senza istruttoria e senza motivazione, facendo applicazione della circolare n. 2/2022 prot. n. 62212/2022 all. 2 e ordinava la rimessione in pristino entro novanta giorni.
Il ricorrente proponeva ricorso gerarchico con atto del 20/07/2023(vedi all. 3); l’Assessorato non adottava alcuna decisione entro il termine dell’art. 6 D.P.R. 1199/1971.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe – in quanto ritenuti illegittimi – veniva proposto ricorso per i motivi di diritto che possono così sintetizzarsi.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il provvedimento sarebbe stato comunicato non al proprietario ma al tecnico incaricato. L’atto, di conseguenza, sarebbe nullo o comunque inefficace. Si osservava inoltre che sarebbe stato omesso il prescritto preavviso di diniego, ritenuto necessario anche nei procedimenti di sanatoria edilizia.
Veniva evidenziato che la decisione della Soprintendenza presentava una motivazione generica e risultava assunta all’esito di un’istruttoria non adeguata. L’Amministrazione affermava che l’opera causava un “grave danno paesaggistico” ma non forniva indicazioni specifiche che chiarissero le ragioni di tale valutazione.
Secondo la difesa di parte ricorrente, l’intervento consisteva in un modesto ampliamento e non determinava alcuna compromissione del paesaggio. Il provvedimento impugnato richiamava la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, la quale, secondo la tesi difensiva, si fonderebbe su una lettura restrittiva e indiscriminata della sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 2022.
Veniva osservato che l’art. 32 della legge n. 326 del 2003 prevedeva il divieto di sanatoria solo per le opere realizzate in aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta. Tale interpretazione risultava costantemente confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Si rappresentava inoltre che il vincolo paesaggistico sull’area era stato introdotto successivamente alla realizzazione dell’ampliamento e non avrebbe potuto essere applicato retroattivamente.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, sulla richiesta di sanatoria si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 29 della legge regionale n. 7 del 2019. Si sosteneva anche che la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022 violasse il principio di uguaglianza e il principio di tutela del legittimo affidamento, considerando che in passato molteplici istanze di sanatoria erano state accolte sulla base di un diverso e più favorevole orientamento amministrativo.
Veniva infine rilevato che sussisteva anche il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento. L’ordine di demolizione risultava illegittimo in quanto adottato dalla Soprintendenza prima della conclusione del procedimento di condono e in luogo del Comune, che era l’autorità competente a provvedere. L’atto, inoltre, era emesso senza un’adeguata istruttoria tecnica e senza considerare l’impatto che la rimessione in pristino avrebbe avuto sulla stabilità dell’edificio.
Si costituiva in giudizio con memoria di costituzione depositata in data 15 gennaio 2024 l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana che chiedeva il rigetto del ricorso riportandosi alla relazione protocollo 134 del 4 gennaio 2024. Le difese dell’Amministrazione intimata possono così sintetizzarsi nei seguenti termini.
L’Amministrazione osservava che occorreva tener conto di quanto disposto dall’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003. Tale norma riguardava i vincoli assoluti e i vincoli relativi con riferimento alle tipologie di illecito indicate nell’allegato 1 dal numero 1 al numero 6.
Veniva inoltre rilevato che il successivo comma 27, lettera d, nel confermare le previsioni degli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, escludeva comunque dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere. Erano altresì tutelate le categorie dei beni ambientali e paesaggistici, nonché i parchi e le aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima dell’esecuzione delle opere. La preclusione riguardava le opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti di pianificazione.
Secondo la prospettazione dell’Amministrazione occorreva inoltre considerare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252 del 2022, aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19 del 2021. Tale norma, nel fornire interpretazione autentica dell’art. 24 della legge regionale n. 15 del 2004, affermava che fosse ammissibile la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli che non comportassero inedificabilità assoluta. Tale impostazione, secondo il Giudice delle Leggi, era lesiva della riserva statale in materia di tutela dell’ambiente.
Veniva evidenziato che a seguito della decisione della Corte era stata adottata la circolare assessoriale n. 2 del 2022. Si richiamava, inoltre, che nel contesto paesaggistico le nozioni di volume e superficie assumevano uno specifico rilievo giuridico e richiedevano una valutazione coerente con la disciplina di tutela.
Secondo la difesa dell’Amministrazione la motivazione del provvedimento poteva essere resa anche per relationem. In materia di repressione degli abusi edilizi si trattava, infatti, di atti vincolati che non necessitavano di una particolare motivazione né del previo invio della comunicazione di avvio del procedimento.
L’Amministrazione osservava inoltre che la partecipazione procedimentale prevista nel caso di presentazione ex ante di una richiesta di autorizzazione paesaggistica trovava giustificazione nel fatto che, in tale ipotesi, l’opera doveva ancora essere realizzata. L’interlocuzione preventiva poteva consentire di superare eventuali criticità. In sede di condono, invece, l’opera risultava già definitivamente e immutabilmente realizzata.
Veniva rilevato che nel caso di specie non poteva trovare applicazione l’art. 17, sesto comma, della legge regionale n. 4 del 2003, né l’art. 46, secondo comma, della legge regionale n. 17 del 2003, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 155 del 2021. Occorreva altresì tener conto dell’art. 23, terzo comma, della legge regionale n. 7 del 2019.
Secondo la prospettazione dell’Amministrazione la richiesta di condono riguardava un ampliamento e comportava la creazione di nuovi volumi e nuove superfici, circostanza rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina ostativa in materia di sanatoria.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11 marzo 2024 e depositato il 20 marzo 2024, il ricorrente impugnava la nota prot. n. 3305 del 23 gennaio 2024 del Comune di Lipari- III Settore: Tecnico Urbanistico- Sviluppo e Tutela Territoriale V Servizio: Illeciti e Sanatoria, a firma del Dirigente Arch. Mirco Ficarra, del Capo Servizio geom. Lorella Lisuzzo, del Capo Area geom. Claudio Beninati, avente ad oggetto “il rigetto delle istanze di condono edilizio ai sensi della Legge 326/03 inoltrate con prot. n. 44185 del 09/12/2004 e nn. 44413-44414 del 10/12/2004 dalla Ditta DI GIORGI AR (pratica n. 699-925-926)” - notificata a mezzo racc. a./r. N. RR. 1000020838 del 26/01/2024 (vedi all.1).
Con tale nota (prot. n. 3305 del 23 gennaio 2024, notificata a mezzo racc. a./r. n. RR 1000020850 del 26/01/2024 vedi all. 1), il Comune di Lipari, preso atto del parere contrario al mantenimento delle opere abusive espresso dalla Soprintendenza di Messina, con nota prot. n. 11533 del 22/06/2023 e della contestuale ordinanza di demolizione, comunicava al signor Di GI AR il rigetto delle istanze di condono edilizio ai sensi della Legge 326/03, inoltrate con prot. n. 44185 del 09/12/2004 e nn. 44413- 44414 del 10/12/2004 dalla Ditta DI GIORGI AR (pratica n. 699- 925-926).
Venivano riproposte le medesime censure già spiegate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Con memoria depositata in data 19 aprile 2024, l’Assessorato insisteva per il rigetto del ricorso riportandosi alla relazione illustrativa contenuta nella nota prot. 6127 dello 09.04.2024 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina.
Con memoria depositata in data 14 marzo 2025, il ricorrente ribadiva le proprie difese e ulteriormente rilevava quanto segue.
Il ricorrente osservava che il fabbricato si articolava in un piano seminterrato composto da cantina, scala interna, vano di sgombero e area pertinenziale e in un piano terra con monolocale con w.c., locale di sgombero, tre ripostigli, patio e terrazzo. Egli, con nota prot. n. 11320 del 2000, chiedeva al Comune di Lipari il titolo edilizio in variante. Il Comune, con concessione edilizia n. 24 del 2001, autorizzava l’ampliamento del piano interrato e dichiarava non necessario il parere della Soprintendenza sulla base della nota prot. n. 40991 del 2000.
Veniva rilevato che le opere eseguite in difformità risultavano sottoposte a sanatoria ex legge 326 del 2003 e rientravano nella tipologia 6 ai sensi dell’art. 32, comma 27, della medesima legge e della circolare assessoriale n. 2 del 2022. Nell’istanza venivano incluse anche opere già assentite con la concessione n. 24 del 2001 e classificate come tipologia 1. La Soprintendenza rigettava l’istanza senza istruttoria e senza motivazione in violazione del D.P.R. 31 del 2017 recepito in Sicilia dalla l.r. 5 del 2019 ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. n) dello Statuto.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente il D.P.R. 31 del 2017 disciplinava gli interventi esclusi e quelli soggetti a procedura semplificata elencati negli allegati A e B e consentiva la compatibilità paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 17 con rinvio all’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004. L’eventuale contrasto con l’art. 167, comma 4, d.lgs. 42 del 2004 avrebbe dovuto essere risolto mediante il principio di specialità richiamato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12 aprile 2023, n. 4801. La Soprintendenza avrebbe dovuto verificare l’inclusione delle opere nell’allegato B e applicare l’art. 12, comma 1, l.r. 5 del 2019 e l’art. 17 del D.P.R. 31 del 2017.
Veniva evidenziato che il diniego necessitava di motivazione rafforzata in presenza del favor per il mantenimento dell’opera. Il provvedimento risultava illegittimo poiché le opere non determinavano incremento di volumi o superfici, rientravano nella tipologia 6 e non erano soggette alla circolare n. 2 del 2022. Tali opere coincidevano con quelle già assentite dalla concessione n. 24 del 2001 e già valutate positivamente anche sotto il profilo paesaggistico.
Secondo la difesa di parte ricorrente il giudizio paesaggistico richiedeva una motivazione puntuale come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 settembre 2024, n. 7431, e dal TAR Toscana, Sez. III, 10 febbraio 2021, n. 229. Le opere abusive consistevano in modifiche interne, sistemazioni pertinenziali e variazioni distributive riconducibili alla tipologia 6. Risultava pertanto illegittima la dichiarazione di grave danno sia con riferimento alle opere regolarmente assentite sia con riferimento alle opere di tipologia 6 ammesse a sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, l. 326 del 2003.
Il ricorrente osservava inoltre che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana chiariva che l’art. 23 l.r. 37 del 1985 manteneva la disciplina originaria degli artt. 32 e 33 l. 47 del 1985 e che il divieto dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269 del 2003 riguardava i vincoli assoluti e non i vincoli relativi. Tale interpretazione risultava confermata dall’ordinanza CGARS n. 357 del 2023 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 2022.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’ordine di rimessione in pristino risultava illegittimo poiché la relativa competenza spettava al Comune solo dopo il diniego del condono come stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2194, e dal TAR Sicilia Catania, sentenze 7 dicembre 2023, nn. 3692 e 1119.
Veniva infine rilevato che il diniego e l’ordine di demolizione risultavano adottati senza accertamento tecnico e comprendevano opere già assentite. La demolizione era inoltre illegittima per il possibile rischio statico sui volumi assentiti e per la produzione di materiali di risulta.
All’udienza del 20 novembre 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il nucleo fondamentale della vicenda è già stato ripetutamente affrontato dalla Sezione con recenti pronunce (cfr., ad esempio, le sentenze n. 1794/2024 e n. 1791/2024, in data 14 maggio 2024; n. 1765/2024, n. 1764/2024, n. 1763/2024, n. 1762/2024, n. 1761/2024, n. 1760/2024, n. 1755/2024, n. 1755/2024 in data 10 maggio 2024; n. 1627/2024, n. 1626/2024, n. 1621/2024, n. 1629/2024 e n. 1619/2024 in data 3 maggio 2024; n. 1581/2024 in data 30 aprile 2024; n. 1561/2024 in data 29 aprile 2024; n. 1330 in data 8 aprile 2024; n. 1279/2024 in data 3 aprile 2024; n. 1102/2024, n. 1101/2024, n. 1094/2024, n. 1091/2024 e n. 1090/2024 in data 19 marzo 2024).
Confermando le valutazioni espresse in tali circostanze, la Sezione osserva che con circolare dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 02 in data 30 dicembre 2022 è stato correttamente precisato quanto segue: a) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e in via consequenziale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge; b) ne consegue, con riferimento al cosiddetto terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa; c) la decisione della Corte Costituzionale è conforme, peraltro, all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione; d) pertanto, nelle aree sottoposte a vincolo sono sanabili, ai sensi del cosiddetto terzo condono, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
Tali affermazioni sono conformi alla conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza amministrativa sul punto, potendo farsi menzione dei seguenti precedenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nonché del T.A.R. Sicilia, Sede di Palermo e Sezione Distaccata di Catania: a) Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2023 in data 27 novembre 2023 e n. 288/2023 in data 19 aprile 2023; b) T.A.R. di Palermo, I, 22 dicembre 2023, n. 3832; 1 dicembre 2023, n. 3586; 27 novembre 2023, n 3541; c) T.A.R. di Catania, II, n. 3692/2023, n. 3694/2023 e n. 3695/2023 in data 7 dicembre 2023; n. 3304/2023 in data 7 novembre 2023; n. 3222/2023 in data 30 ottobre 2023; n. 3182/2023 in data 27 ottobre 2023.
In particolare, nelle decisioni indicate è stato precisato che: a) per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (terzo condono), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni: - che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); - che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; - che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); - che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Più analiticamente le affermazioni della giurisprudenza (e dell’Assessorato Regionale) si giustificano sulla base delle seguenti argomentazioni.
L’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, recita come segue:
Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
Nell’allegato 1 sono contemplate le tipologie di opere suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32:
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
L’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, per quanto in questa sede interessa, prevede, invece, quindi, segue:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
…
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Come si evince da quanto esposto, l'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, confermando le previsioni di cui agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (sul punto, cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 17 settembre 2015, n. 599).
L’art. 24 della legge regionale n. 15/2003 ha, peraltro, disposto quanto segue:
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
A sua volta, l’art. 1 della legge regionale n. 19/2021 ha introdotto l’art. 25-bis alla legge regionale n. 16/2016, il cui primo comma stabiliva che:
L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente.
Con sentenza n. 252/2022 la Corte Costituzionale ha, tuttavia, dichiarato “costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta", ritenendo la disciplina regionale lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003).
Con la menzionata sentenza in data 19 dicembre 2022, n. 252, la Corte Costituzionale - nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del citato art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, secondo comma, e 2 della medesima legge - ha chiarito che: a) l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, nella sua integralità; b) di conseguenza, il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali il titolo può e deve essere rilasciato, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d, dell’art. 32, il quale attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta”; c) in tal senso si era ripetutamente espressa, tra l'altro, la Corte di Cassazione Penale, chiarendo che la legge regionale n. 37/1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non poteva prevalere sulla normativa statale sopravvenuta, la quale disciplina in ogni suo aspetto il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla legge regionale n. 15/2004, non apparendo condivisibile il diverso avviso espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con parere n. 291/2010, reso nell’Adunanza del 31 gennaio 2012, secondo cui in ambito regionale continuerebbe a trovare applicazione la disciplina attuativa del primo condono edilizio, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta; d) deve, dunque, escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004; e) assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d.
Alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.
Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 (coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 (non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 (in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 (nell'ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia" (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata).
Non vi è, quindi, ragione di disattendere la granitica giurisprudenza (sul punto, cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; e Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781; Consiglio di Stato, VI, 9 giugno 2023, n. 5663) secondo cui, come è stato già evidenziato, sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le condizioni che già sono state indicate: a) opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo assoluto o relativo; b) opere che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) opere che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai n. 4, n. 5, e n. 6 dell’allegato 1 al decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 236/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
Deve, peraltro, osservarsi che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza cautelare n. 357/2023 in data 9 novembre 2023, nel disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito innanzi al giudice di primo grado, ha osservato, in relazione a fattispecie parzialmente analoga (e per quanto in questa sede interessa), che il tema da approfondire per la soluzione della problematica oggetto del ricorso attiene alle ricadute della declaratoria di incostituzionalità della nuova legge regionale rispetto al pregresso assetto, giurisprudenzialmente consolidatosi.
Sul punto occorre, però, considerare che la giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale, sedi di Palermo e di Catania, trova conforto e fondamento proprio nelle già menzionate ed esplicite pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che appare opportuno riportare testualmente: a) sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 836/2023 in data 27 novembre 2023); b) …anche per la natura vincolata degli atti [si] ritiene di poter prescindere dall’esame delle ulteriori censure… anche con riferimento alla sopraggiunta sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 23 novembre-19 dicembre 2022, inerente la piena applicabilità in Sicilia della normativa inerente il cosiddetto terzo condono (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 288/2023 in data 10 aprile 2023).
Quindi, lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha già escluso, in sede di merito (cioè a cognitio plena) che vi fosse necessità di “approfondire le ricadute della declaratoria di incostituzionalità”, come si desume dalle inequivocabili enunciazioni contenute nelle due sentenze che sono state indicate, con cui è stata affermata la piena applicabilità della disciplina nazionale relativa al cosiddetto terzo condono in ambito regionale.
La formulazione, peraltro, non del tutto esplicita contenuta nella citata ordinanza cautelare n. 357/2023 in data 9 novembre 2023 (approfondire le “ricadute della declaratoria di incostituzionalità della nuova legge regionale rispetto al pregresso assetto, giurisprudenzialmente consolidatosi”), sebbene comprensibile avuto riguardo alla natura della decisione adottata (a cognizione sommaria), non appare, allo stato, idonea a giustificare un mutamento dell’indirizzo interpretativo che si è già andato delineando e consolidando alla luce delle non equivoche indicazioni rese dalla Corte Costituzionale, potendo, altresì, farsi menzione sul punto dell’ordinanza cautelare del giudice di appello n. 256/2023 in data 24 luglio 2023, dove parimenti si afferma in modo esplicito che alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esistente in materia (sent. Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta", ritenendo la disciplina regionale lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento, art.32, comma 27, lett. d), D.l. n.269/2003 conv. in L. 326/2003) e della circolare 02/2022 del Dipartimento regionale dei Beni Culturali che, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex L. 326/2003, sono sanabili soltanto gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
In ordine alle ulteriori censure sollevate dal ricorrente, in disparte ciò che sarà osservato nel seguito, occorre aggiungere quanto segue: a) la circostanza che il diniego della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali sia stato comunicato al tecnico incaricato non rileva, posto che l’interessato ha, comunque, pienamente conosciuto ed impugnato il provvedimento (cfr. art. 41, secondo comma, c.p.a.: “il ricorso deve essere notificato… entro il termine… decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza…”); b) nel caso in esame viene in rilievo un intervento che ha determinato la creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi, come risulta dalla stessa domanda di condono e come esposto in ricorso dall’interessato; c) a fronte di un atto vincolato in materia di repressione di abusi edilizi, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9); d) nella specie il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale n. 02 in data 30 dicembre 2022, la quale precisa chiaramente l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi; e) il carattere vincolato dei provvedimenti in materia di abusi edilizi rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di diniego, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019); f) per quanto attiene al citato art. 29 della legge regionale n. 7/2019, deve osservarsi che, in disparte i rilievi sulla specialità del procedimento di condono, il paesaggio è comunque una componente dell’ambiente e non può considerarsi decisivo il rilievo che il legislatore regionale, come osservato dal ricorrente, in altre disposizioni (artt. 27, ottavo comma, e art. 28, quarto comma) abbia separatamente contemplato le due nozioni; g) al riguardo è sufficiente far menzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 160/2021, con cui, richiamando costante giurisprudenza, si è precisato che le competenze legislative regionali, anche esclusive, in materia di paesaggio non possono incidere sulla materia ambientale di competenza dello Stato, proprio a dimostrazione del fatto che il primo concetto non è indipendente dal secondo e che le due nozioni sono interconnesse ed essenzialmente attratte da un rapporto di continenza; h) la disparità di trattamento non assume rilievo, quale figura sintomatica dell’eventuale eccesso di potere, nei provvedimenti che presentano natura vincolata; i) come risulta (anche) dal Piano Territoriale Paesistico dell’arcipelago delle Isole Eolie approvato con decreto assessoriale in data 8 novembre 2006, l’intero territorio delle Isole Eolie era sottoposto a vincolo paesaggistico già in forza dei seguenti provvedimenti: - decreto del Presidente della Regione n. 5098 in data 7 settembre 1966, relativamente al Comune di Lipari; - decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979, relativamente al Comune di S. Marina Salina; - decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979, relativamente al Comune di Leni; - decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979, relativamente al Comune di Malfa.
Tutto ciò premesso, si rileva, invece, che già con pregresse decisioni (cfr., ad esempio, le sentenze n. 3692/2023 in data 7 dicembre 2023 e n. 2068/2024 in data 3 giugno 2023) la Sezione ha osservato come la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, VI, 1 marzo 2023, n. 2194) abbia chiarito che il procedimento di condono edilizio si conclude con la decisione formale del Comune, al quale anche spetta l’adozione di eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori, posto che le autorità preposte alla tutela dei vincoli intervengono in tale procedimento al (solo) fine di esprimere il loro - pur vincolante - avviso.
Nessuna norma relativa a tale specifico provvedimento attribuisce, invero, a tali autorità il potere di definire formalmente il procedimento o di ingiungere la riduzione in pristino.
I poteri repressivi e sanzionatori nella specifica materia paesaggistica sono disciplinati, invero, con riferimento alle diverse fattispecie procedimentali contemplate dal decreto legislativo n. 42/2004 (cfr., in particolare gli artt. 160 e seguenti, nonché gli artt. 167 e 168), nonché nelle particolari ipotesi normate dal D.P.R. n. 380/2001 (cfr., ad esempio, gli artt. 33, terzo comma, e 35 secondo comma), mentre nel caso di condono edilizio che sia definito con provvedimento di diniego, il successivo ordine di demolizione è di competenza del Comune, trovando applicazione l’ordinaria disciplina di cui all’art. 31 e potendo ipotizzarsi una competenza dell’autorità preposta alla tutela del vincolo solo nell’ipotesi - che in questa sede non rileva - di cui al comma 4-bis.
In conclusione sia il ricorso introduttivo del giudizio che il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati.
Occorre precisare che il ricorso introduttivo del giudizio è anche esso infondato, salvo per quanto attiene allo specifico ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi contenuto nel provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 0011533 del 22 giugno 2023, sicché tale atto va annullato nella sola parte in cui dispone, appunto, il ristabilimento dello status quo ante.
Tenuto conto del complessivo esito della lite e anche della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso introduttivo del giudizio, salvo per quanto attiene all’ordine di riduzione in pristino disposto dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina con provvedimento n. 0011533 del 22 giugno 2023 e, per l’effetto annulla tale provvedimento nella sola parte in cui l’atto dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE HE, Presidente
NU AM, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU AM | IE HE |
IL SEGRETARIO