Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4601 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 21.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
28 Gennaio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4601/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione ad avviso di addebito;
T R A
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. G. Catalano, in virtù di procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A.M. Laganà;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420230000961348000, notificato in data 25/08/2023, emesso per l'importo complessivo di € 11.066,91, preteso per i contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, relativamente al periodo da 05/2021 a 04/2022.
Evidenziando che l'avviso citato era stato emesso sulla scorta di note di rettifica da DM10, Regime
Sanzionatorio L. n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. a), per il periodo dianzi indicato, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento per indeterminatezza e, nel merito, l'assenza di qualsivoglia inadempimento atteso che il pagamento dei contributi, relativi al periodo da 05/2021 a 04/2022, risultava comprovato dalla Lista F24 , recante il Codice Tributo (DM10). Pt_2
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito per i motivi sopra esposti. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, rilevando la tardività dell'opposizione quanto ai vizi formali sollevati, ha nel merito sostenuto che la ragione sottesa all'emissione dell'avviso di addebito è coincisa con la presenza di tre DURC irregolari.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
*****
Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
In disparte ogni analisi in ordine alla determinatezza o meno dell'avviso di addebito, in omaggio al principio della ragione più liquida, occorre vagliare la doglianza formulata da parte attrice quanto CP_ al merito della pretesa creditoria dell'
Sul punto giova in via preliminare osservare come, ricadendo l'onere della prova della sussistenza del credito contributivo in capo all' , sia quest'ultimo a dover fornire le ragioni giustificative CP_1 dell'esistenza del proprio diritto così da consentire anche al presunto debitore di assolvere, a sua volta, al proprio onere di dimostrazione dell'avvenuto pagamento del quantum contributivo richiesto. CP_ Ebbene, nella specie, l' attraverso una memoria di costituzione e risposta generica e priva di riferimenti documentali idonei a rappresentare l'esistenza e permanenza del proprio credito contributivo, si è limitato a riportare una nota interna espositiva della circostanza del riscontro di
DURC irregolari.
Di contro parte ricorrente, fornendo in tal senso riscontro documentale, ha provato di aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti per il periodo contestato ben prima dell'emissione dell'avviso di addebito, mediante l'allegazione della lista F24 (all. 3), indicante il Codice Pt_2
CP_ Tributo (DM10), d aitendersi quale documento promanante dall'
Ferma restando l'assenza sul tale aspetto di ogni contestazione da parte del resistente, va peraltro osservato come la provata emissione di un DURC successivo a quelli richiamati dall' nella CP_1
propria memoria, appare in linea con una regolarità contributiva pregressa.
Per tali ragioni la domanda va accolta.
In applicazione del principio della soccombenza si dispone il pagamento delle spese di lite, ex art. 4, comma 1, DM 55/2014, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'avviso di addebito n.
39420230000961348000.
CP_
Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 43,00 per contributo unificato ed € 2.690,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario (15%), iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 28/01/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo