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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4327 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere
dott. Luigi Mancini Consigliere rel. dott.ssa Arianna Divella Esperto
dott. Marco Razzano Esperto
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto la numero di r.g. 5265 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , difeso dall'avv. Claudio Russo, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti
Appellante
E
, in persona del liquidatore p.t. dott. Controparte_1 CP_2
(P.I. ), difesa dall'avv. Gennaro Lallo, giusta procura in atti
[...] P.IVA_1
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.La , premesso di essere proprietaria dell'immobile CP_1 Controparte_1 in Napoli, via Agnano-Astroni 41, in catasto al foglio 187, part. 507, di estensione di mq 150, con annesso terreno di mq 4.500, conveniva in giudizio . Parte_1 Chiedeva, previo accertamento che il convenuto deteneva sine titulo l'immobile, di condannare al rilascio dell'immobile e al pagamento di una indennità per Parte_1 la illecita occupazione.
2. Si costituiva . Parte_1
Chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto non fondato e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che egli era affittuario del fondo agricolo.
3. Con sentenza n. 10060, pubblicata il 2.11.2023, il tribunale di Napoli, sez. specializzata agraria, sul presupposto che tra la e (padre di Controparte_1 Controparte_3
) esistesse un contratto di affitto agrario, riteneva che Parte_1 Parte_1 non avesse provato di essere erede di . Evidenziava, inoltre, che il Controparte_3 non aveva provato che sussistevano i presupposti di cui all'art. 49, legge 203 del Pt_1
1982, per subentrare nel contratto di affitto agrario del genitore, attesa la tardività delle istanze istruttorie. In particolare, evidenziava che le istanze di prova orale erano inammissibili in quanto tardive, e, in ogni caso, generiche e quindi insufficienti a provare i presupposti previsti dall'art. 49 citato.
Per cui rigettava la domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza di un contratto agrario tra le parti in causa e ordinava al 'immediato rilascio del fondo. Pt_1
Il tribunale rigettava anche la domanda di condanna del al pagamento di una Pt_1 indennità per illecita occupazione del fondo. Assumeva il tribunale che il danno da occupazione illecita non fosse in re ipsa, ma che andasse provato, e che la società non aveva dato prova, neanche a mezzo di presunzioni, di avere sofferto un danno dal mancato godimento, anche indiretto, del fondo, non avendo provato che, ove il bene non fosse stato occupato illecitamente dal essa avrebbe provveduto a trarne un profitto, locandolo Pt_1
a terzi.
4. ha promosso appello. Parte_1
Deduce di essere erede di per accettazione tacita dell'eredità. La Controparte_3 continuazione nella coltivazione del fondo e lo spontaneo pagamento del canone attestavano la volontà di subentrare nel contratto di affitto, ai sensi dell'art. 49 legge 203 del
1982 e, quindi, di accettare l'eredità.
Evidenzia che, in ogni caso, la qualità di erede di non è stata contestata Controparte_3 dalla società appellata. Contesta, poi, che il tribunale non abbia ammesso le prove testimoniali perché ritenute tardive. In vero, le istanze istruttorie erano state formulate tempestivamente al momento della riassunzione del giudizio di primo grado innanzi alla sezione agraria.
Ove le prove testimoniali richieste fossero state espletate, l'appellante avrebbe potuto dimostrare di coltivare il fondo.
Chiede di accertare che è affittuario del fondo agricolo in questione. Parte_1
Ripropone le istanze istruttorie orali disattese in primo grado.
5. Si è costituita la . Controparte_1
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per genericità della procura alle liti e per violazione dell'art. 342 cpc.
Deduce la infondatezza dell'appello.
Chiede, pertanto, di dichiarare inammissibile e infondato l'appello.
Con vittoria di spese, da distrarre.
6.All'udienza del 18.6.2025 nessuna delle parti è comparsa.
7. All'udienza del 17.9.2025 nessuna delle parti è comparsa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
2. L'art. 309 cpc recita: se nel corso del processo nessuna delle parti si presente all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 cpc”.
Il primo comma dell'art. 181 cpc recita: “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
L'ultimo comma dell'art. 310 cpc recita: “le spese del processo estinto stanno a carica delle parti che le hanno anticipate”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del
18.6.2025 e quella dell'17.09.2025). Il verbale dell'udienza del 18.6.2025 risulta comunicato, dalla Cancelleria, ai procuratori costituiti delle parti.
In applicazione dell'art. 309 c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto il giudizio;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'17.09.2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere
dott. Luigi Mancini Consigliere rel. dott.ssa Arianna Divella Esperto
dott. Marco Razzano Esperto
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto la numero di r.g. 5265 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , difeso dall'avv. Claudio Russo, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti
Appellante
E
, in persona del liquidatore p.t. dott. Controparte_1 CP_2
(P.I. ), difesa dall'avv. Gennaro Lallo, giusta procura in atti
[...] P.IVA_1
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.La , premesso di essere proprietaria dell'immobile CP_1 Controparte_1 in Napoli, via Agnano-Astroni 41, in catasto al foglio 187, part. 507, di estensione di mq 150, con annesso terreno di mq 4.500, conveniva in giudizio . Parte_1 Chiedeva, previo accertamento che il convenuto deteneva sine titulo l'immobile, di condannare al rilascio dell'immobile e al pagamento di una indennità per Parte_1 la illecita occupazione.
2. Si costituiva . Parte_1
Chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto non fondato e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che egli era affittuario del fondo agricolo.
3. Con sentenza n. 10060, pubblicata il 2.11.2023, il tribunale di Napoli, sez. specializzata agraria, sul presupposto che tra la e (padre di Controparte_1 Controparte_3
) esistesse un contratto di affitto agrario, riteneva che Parte_1 Parte_1 non avesse provato di essere erede di . Evidenziava, inoltre, che il Controparte_3 non aveva provato che sussistevano i presupposti di cui all'art. 49, legge 203 del Pt_1
1982, per subentrare nel contratto di affitto agrario del genitore, attesa la tardività delle istanze istruttorie. In particolare, evidenziava che le istanze di prova orale erano inammissibili in quanto tardive, e, in ogni caso, generiche e quindi insufficienti a provare i presupposti previsti dall'art. 49 citato.
Per cui rigettava la domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza di un contratto agrario tra le parti in causa e ordinava al 'immediato rilascio del fondo. Pt_1
Il tribunale rigettava anche la domanda di condanna del al pagamento di una Pt_1 indennità per illecita occupazione del fondo. Assumeva il tribunale che il danno da occupazione illecita non fosse in re ipsa, ma che andasse provato, e che la società non aveva dato prova, neanche a mezzo di presunzioni, di avere sofferto un danno dal mancato godimento, anche indiretto, del fondo, non avendo provato che, ove il bene non fosse stato occupato illecitamente dal essa avrebbe provveduto a trarne un profitto, locandolo Pt_1
a terzi.
4. ha promosso appello. Parte_1
Deduce di essere erede di per accettazione tacita dell'eredità. La Controparte_3 continuazione nella coltivazione del fondo e lo spontaneo pagamento del canone attestavano la volontà di subentrare nel contratto di affitto, ai sensi dell'art. 49 legge 203 del
1982 e, quindi, di accettare l'eredità.
Evidenzia che, in ogni caso, la qualità di erede di non è stata contestata Controparte_3 dalla società appellata. Contesta, poi, che il tribunale non abbia ammesso le prove testimoniali perché ritenute tardive. In vero, le istanze istruttorie erano state formulate tempestivamente al momento della riassunzione del giudizio di primo grado innanzi alla sezione agraria.
Ove le prove testimoniali richieste fossero state espletate, l'appellante avrebbe potuto dimostrare di coltivare il fondo.
Chiede di accertare che è affittuario del fondo agricolo in questione. Parte_1
Ripropone le istanze istruttorie orali disattese in primo grado.
5. Si è costituita la . Controparte_1
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per genericità della procura alle liti e per violazione dell'art. 342 cpc.
Deduce la infondatezza dell'appello.
Chiede, pertanto, di dichiarare inammissibile e infondato l'appello.
Con vittoria di spese, da distrarre.
6.All'udienza del 18.6.2025 nessuna delle parti è comparsa.
7. All'udienza del 17.9.2025 nessuna delle parti è comparsa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
2. L'art. 309 cpc recita: se nel corso del processo nessuna delle parti si presente all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 cpc”.
Il primo comma dell'art. 181 cpc recita: “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
L'ultimo comma dell'art. 310 cpc recita: “le spese del processo estinto stanno a carica delle parti che le hanno anticipate”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del
18.6.2025 e quella dell'17.09.2025). Il verbale dell'udienza del 18.6.2025 risulta comunicato, dalla Cancelleria, ai procuratori costituiti delle parti.
In applicazione dell'art. 309 c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto il giudizio;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'17.09.2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Luigi Mancini