TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 21/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso presentato il 15.10.2024, da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] bis, C.F._1 rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Giovanna Padulazzi del foro di Milano come da procura in atti ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...] CF: , CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ferdinando
Brocca e Paolo Patacconi presso i quali elett.te dom.to come da procura in atti resistente
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo pronunciare la separazione coniugale alle seguenti
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Assegnare la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra alla Pt_1 medesima, che vi continuerà ad abitare col figlio dando atto che l'ing. CP_2 CP_1 si è già trasferito altrove, portando con sé i propri effetti personali;
3) Stabilire che il mantenimento ordinario del figlio sia così ripartito: Euro CP_2
480 in capo alla sig.ra ed Euro 120 in capo all'ing. con Pt_1 CP_1 versamento diretto, in entrambi i casi, nelle mani del figlio CP_2 4) Porre a carico dei coniugi le spese universitarie e straordinarie e relative all'alloggio del figlio nella misura del 80% in capo alla sig.ra e del CP_2 Pt_1
20% in capo all'ing. CP_1
5) Il tutto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e CP_2 comunque fino al raggiungimento della laurea magistrale e in ogni caso non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età”
Per il Pubblico Ministero: accogliersi la domanda
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 473bis.12 cpc del 15.10.2024 , premesso Parte_1 di aver contratto in data 23.11.1996 in Parma matrimonio civile con , CP_1 che dall'unione erano nati in data 7.12.1996 la figlia e in data 20.05.2003 il Per_1 figlio che la dimora famigliare era in Lesa, Via Cadorna 1/a bis, che il CP_2 rapporto matrimoniale era diventato negli ultimi anni problematico, tanto da rendere la convivenza pressoché impossibile, che in data 5.7.24 a seguito dei soliti diverbi tra i coniugi il oltre ad averla aggredita verbalmente, la spintonava CP_1 facendola cadere e procurandole lesioni per la cura delle quali essa ricorrente si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgomanero ove le veniva riscontrata
“escoriazione cutanea pretibiale gamba destra con ferita da percosse” con prognosi di giorni 7, che a seguito di tale episodio, avvenuto peraltro alla presenza della
Sig.ra ospite dei coniugi, il si era trasferito – con il di lei Persona_2 CP_1 benestare - nella dépendance della casa coniugale di proprietà esclusiva di essa ricorrente, in attesa di reperire una diversa soluzione abitativa, che, a far data dalla prima settimana di agosto, il marito lasciava definitivamente la casa coniugale trasferendo altrove tutti i propri effetti, che l'immobile di Lesa Via Cadorna n. 1/a bis, adibito a casa coniugale, è di sua esclusiva proprietà così come l'appartamento di Segrate, Via F.lli Cervi - Residenza Andromeda e l'auto vettura VW Golf tg
FK873TT, che è intestataria dal 20.10.22 di un conto corrente bancario CP_3 sul quale confluiscono dal 11.3.24 i canoni di locazione dell'immobile di Segrate e dal quale paga le spese della quotidianità e le spese tutte relative al mantenimento del figlio che, a far data dal marzo 2024, tutte le spese universitarie – vitto e CP_2 alloggio del figlio vengono da lei integralmente sostenute, stante la mancanza CP_2 di volontà del padre alla contribuzione economica, che mentre lei è priva di occupazione e l'unica entrata è costituita dal canone di locazione di cui all'immobile di Segrate, il marito è pensionato dal 2022 e percepisce una pensione di circa €
3.200,00 per tredici mensilità comprensivo dell'emolumento proveniente dall'istituto di previdenza tedesco ed è proprietario di una autovettura MG anno
2024 tg. GM094WT, che la figlia è economicamente indipendente e vive in Per_1
Olanda, mentre non ha ancora terminato il proprio ciclo di studi, frequenta CP_2 il terzo all'università Luigi Bocconi di Milano alla facoltà di Intelligenza Artificiale e vive in affitto in un monolocale a Milano, Via Meda n. 15 i cui costi vengono da lei interamente sostenuti, chiedeva, alla luce di quanto precede, dichiararsi la separazione personale dal marito , l'assegnazione in uso in proprio CP_1 favore della casa coniugale ove avrebbe continuato a vivere con il figlio la CP_2 previsione dell'obbligo a carico del resistente di contribuire nella misura del 50% alle spese universitarie, mediche (non coperte dal SSN) e relative all'alloggio del figlio nonché di versare direttamente al figlio la somma di euro 300,00 mensili, CP_2 annualmente rivalutabili Istat, quale contributo al mantenimento ordinario, facendo presente che lei corrispondeva mensilmente al figlio 600,00 euro per le spese di sostentamento.
Si costituiva nella procedura , aderendo alla domanda di separazione CP_1 ed evidenziando come, mancando una domanda di addebito della separazione da parte della moglie, le condotte asseritamente da lui poste in essere erano prive di qualsivoglia rilevanza, vertendo il giudizio sull'unico argomento in discussione tra le parti ovvero la ripartizione del costo per il mantenimento del figlio di talchè CP_2 il tema d'indagine era unicamente la consistenza del reddito e patrimonio dei due coniugi.
Ciò premesso evidenziava come, a prescindere dal dato relativo alle rispettive condizioni reddituali, la situazione patrimoniale della moglie fosse di gran lunga più florida, essendo la stessa proprietaria esclusiva della villa di Lesa del valore di
700mila euro, dell'appartamento di Milano dal valore superiore al milione di euro, disponendo di investimenti per complessivi euro 704.218,00 nonché di un terzo di una società che gestisce una grande azienda agricola in Argentina, la soc. Ganapai, completamente sconosciuta al fisco italiano, così come i redditi da essa derivanti, sicuramente non insignificanti, considerando che la società è proprietaria di un terreno di circa 365 ettari, del valore di 3.500.000 dollari, pari, al cambio del 23 dicembre 2024, ad Euro 3.360.166,66. Fatte dunque queste premesse, nulla opponendo all'assegnazione in uso alla moglie della casa coniugale, chiedeva che il mantenimento ordinario del figlio fosse CP_2 così ripartito, euro 480 in capo alla madre ed euro 120 in capo ad esso resistente, con versamento diretto nelle mani del figlio e, per quanto concerneva le spese CP_2 universitarie e straordinarie e relative all'alloggio del figlio 80% in capo alla CP_2 madre e del 20% in capo ad esso resistente.
All'udienza del 6.2.2025 deputata agli incombenti di cui all'art 473bis.22 cpc, la ricorrente aderiva alle conclusioni rassegnate dal convenuto e la causa, concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati, veniva rimessa al collegio per la decisione, raccolta a verbale la dichiarazione delle parti di acquiescenza all'emananda sentenza.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra i medesimi cessata la comunione materiale o spirituale.
Le formalità prescritte sono state tutte osservate e le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, di talchè possono essere recepite dal Tribunale.
Per l'effetto il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando a sue CP_2 mani la somma mensile di euro 120,00 da annualmente rivalutarsi in base agli indici Istat nonché contribuendo nella misura del 20% alle spese universitarie e straordinarie e relative all'alloggio del figlio a Milano. CP_2
Spese di lite compensate tra le parti
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA LA SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e Parte_1
uniti in matrimonio in Parma il 23.11.1996; CP_1 assegna la casa coniugale in uso alla ricorrente con mobili ed arredi;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 versando a sue mani la somma mensile di euro 120,00 da annualmente CP_2 rivalutarsi in base agli indici Istat nonché contribuendo nella misura del 20% alle spese universitarie e straordinarie e relative all'alloggio del ragazzo a Milano;
spese di lite compensate tra le parti
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Così deciso in Verbania il 13.2.2025
Il Presidente - Est
Monica Barco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso presentato il 15.10.2024, da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] bis, C.F._1 rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Giovanna Padulazzi del foro di Milano come da procura in atti ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...] CF: , CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ferdinando
Brocca e Paolo Patacconi presso i quali elett.te dom.to come da procura in atti resistente
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo pronunciare la separazione coniugale alle seguenti
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Assegnare la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra alla Pt_1 medesima, che vi continuerà ad abitare col figlio dando atto che l'ing. CP_2 CP_1 si è già trasferito altrove, portando con sé i propri effetti personali;
3) Stabilire che il mantenimento ordinario del figlio sia così ripartito: Euro CP_2
480 in capo alla sig.ra ed Euro 120 in capo all'ing. con Pt_1 CP_1 versamento diretto, in entrambi i casi, nelle mani del figlio CP_2 4) Porre a carico dei coniugi le spese universitarie e straordinarie e relative all'alloggio del figlio nella misura del 80% in capo alla sig.ra e del CP_2 Pt_1
20% in capo all'ing. CP_1
5) Il tutto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e CP_2 comunque fino al raggiungimento della laurea magistrale e in ogni caso non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età”
Per il Pubblico Ministero: accogliersi la domanda
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 473bis.12 cpc del 15.10.2024 , premesso Parte_1 di aver contratto in data 23.11.1996 in Parma matrimonio civile con , CP_1 che dall'unione erano nati in data 7.12.1996 la figlia e in data 20.05.2003 il Per_1 figlio che la dimora famigliare era in Lesa, Via Cadorna 1/a bis, che il CP_2 rapporto matrimoniale era diventato negli ultimi anni problematico, tanto da rendere la convivenza pressoché impossibile, che in data 5.7.24 a seguito dei soliti diverbi tra i coniugi il oltre ad averla aggredita verbalmente, la spintonava CP_1 facendola cadere e procurandole lesioni per la cura delle quali essa ricorrente si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgomanero ove le veniva riscontrata
“escoriazione cutanea pretibiale gamba destra con ferita da percosse” con prognosi di giorni 7, che a seguito di tale episodio, avvenuto peraltro alla presenza della
Sig.ra ospite dei coniugi, il si era trasferito – con il di lei Persona_2 CP_1 benestare - nella dépendance della casa coniugale di proprietà esclusiva di essa ricorrente, in attesa di reperire una diversa soluzione abitativa, che, a far data dalla prima settimana di agosto, il marito lasciava definitivamente la casa coniugale trasferendo altrove tutti i propri effetti, che l'immobile di Lesa Via Cadorna n. 1/a bis, adibito a casa coniugale, è di sua esclusiva proprietà così come l'appartamento di Segrate, Via F.lli Cervi - Residenza Andromeda e l'auto vettura VW Golf tg
FK873TT, che è intestataria dal 20.10.22 di un conto corrente bancario CP_3 sul quale confluiscono dal 11.3.24 i canoni di locazione dell'immobile di Segrate e dal quale paga le spese della quotidianità e le spese tutte relative al mantenimento del figlio che, a far data dal marzo 2024, tutte le spese universitarie – vitto e CP_2 alloggio del figlio vengono da lei integralmente sostenute, stante la mancanza CP_2 di volontà del padre alla contribuzione economica, che mentre lei è priva di occupazione e l'unica entrata è costituita dal canone di locazione di cui all'immobile di Segrate, il marito è pensionato dal 2022 e percepisce una pensione di circa €
3.200,00 per tredici mensilità comprensivo dell'emolumento proveniente dall'istituto di previdenza tedesco ed è proprietario di una autovettura MG anno
2024 tg. GM094WT, che la figlia è economicamente indipendente e vive in Per_1
Olanda, mentre non ha ancora terminato il proprio ciclo di studi, frequenta CP_2 il terzo all'università Luigi Bocconi di Milano alla facoltà di Intelligenza Artificiale e vive in affitto in un monolocale a Milano, Via Meda n. 15 i cui costi vengono da lei interamente sostenuti, chiedeva, alla luce di quanto precede, dichiararsi la separazione personale dal marito , l'assegnazione in uso in proprio CP_1 favore della casa coniugale ove avrebbe continuato a vivere con il figlio la CP_2 previsione dell'obbligo a carico del resistente di contribuire nella misura del 50% alle spese universitarie, mediche (non coperte dal SSN) e relative all'alloggio del figlio nonché di versare direttamente al figlio la somma di euro 300,00 mensili, CP_2 annualmente rivalutabili Istat, quale contributo al mantenimento ordinario, facendo presente che lei corrispondeva mensilmente al figlio 600,00 euro per le spese di sostentamento.
Si costituiva nella procedura , aderendo alla domanda di separazione CP_1 ed evidenziando come, mancando una domanda di addebito della separazione da parte della moglie, le condotte asseritamente da lui poste in essere erano prive di qualsivoglia rilevanza, vertendo il giudizio sull'unico argomento in discussione tra le parti ovvero la ripartizione del costo per il mantenimento del figlio di talchè CP_2 il tema d'indagine era unicamente la consistenza del reddito e patrimonio dei due coniugi.
Ciò premesso evidenziava come, a prescindere dal dato relativo alle rispettive condizioni reddituali, la situazione patrimoniale della moglie fosse di gran lunga più florida, essendo la stessa proprietaria esclusiva della villa di Lesa del valore di
700mila euro, dell'appartamento di Milano dal valore superiore al milione di euro, disponendo di investimenti per complessivi euro 704.218,00 nonché di un terzo di una società che gestisce una grande azienda agricola in Argentina, la soc. Ganapai, completamente sconosciuta al fisco italiano, così come i redditi da essa derivanti, sicuramente non insignificanti, considerando che la società è proprietaria di un terreno di circa 365 ettari, del valore di 3.500.000 dollari, pari, al cambio del 23 dicembre 2024, ad Euro 3.360.166,66. Fatte dunque queste premesse, nulla opponendo all'assegnazione in uso alla moglie della casa coniugale, chiedeva che il mantenimento ordinario del figlio fosse CP_2 così ripartito, euro 480 in capo alla madre ed euro 120 in capo ad esso resistente, con versamento diretto nelle mani del figlio e, per quanto concerneva le spese CP_2 universitarie e straordinarie e relative all'alloggio del figlio 80% in capo alla CP_2 madre e del 20% in capo ad esso resistente.
All'udienza del 6.2.2025 deputata agli incombenti di cui all'art 473bis.22 cpc, la ricorrente aderiva alle conclusioni rassegnate dal convenuto e la causa, concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati, veniva rimessa al collegio per la decisione, raccolta a verbale la dichiarazione delle parti di acquiescenza all'emananda sentenza.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra i medesimi cessata la comunione materiale o spirituale.
Le formalità prescritte sono state tutte osservate e le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, di talchè possono essere recepite dal Tribunale.
Per l'effetto il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando a sue CP_2 mani la somma mensile di euro 120,00 da annualmente rivalutarsi in base agli indici Istat nonché contribuendo nella misura del 20% alle spese universitarie e straordinarie e relative all'alloggio del figlio a Milano. CP_2
Spese di lite compensate tra le parti
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA LA SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e Parte_1
uniti in matrimonio in Parma il 23.11.1996; CP_1 assegna la casa coniugale in uso alla ricorrente con mobili ed arredi;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 versando a sue mani la somma mensile di euro 120,00 da annualmente CP_2 rivalutarsi in base agli indici Istat nonché contribuendo nella misura del 20% alle spese universitarie e straordinarie e relative all'alloggio del ragazzo a Milano;
spese di lite compensate tra le parti
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Così deciso in Verbania il 13.2.2025
Il Presidente - Est
Monica Barco