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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice DE lavoro ed in composizione monocratica nella persona DE giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza DE 15/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2618/2024 TRA
nato il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. S. Parte_1
Zannini, con cui elett. dom. in FA DE SI (CE) alla via Vellaria n. 20, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona DE l.r.p.t., rappr. e dif. dal funzionario Avv. E. Rossetti, con cui elett. CP_1
Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/04/2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva il mancato pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dall'11/05/2023, come da decreto di omologa DE 31/07/2023 – R.G. 6647/2019, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il suddetto provvedimento era stato inoltrato all' in data 04/09/2023, seguito dalla CP_1 notifica DE moDElo AP70 in data 07/09/2023, edito risultava ancora non pagato. Tanto premesso, concludeva chiedendo di “dichiarare il diritto DE ricorrente alla indennità di accompagnamento dalla data DE 01/06/2023 (o quella diversa a ritenersi), con condanna dei convenuti, in solido tra loro, e comunque chi di essi dovesse risultare responsabile, alla corresponsione DE relativo trattamento economico nella misura di legge con i ratei arretrati, con interessi e svalutazione monetaria”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, dedotto l'avvenuto pagamento DEla prestazione richiesta, chiedeva CP_1 dichiararsi la cessata materia DE contendere con compensazione DEle spese di lite, e, nel merito, il rigetto DE ricorso. All'odierna udienza, all'esito DEla discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione.
1 ************
Ogni valutazione in ordine al merito DEla pretesa appare ultronea avendo l' CP_1 provveduto al pagamento DEla prestazione in favore DEla parte ricorrente, documentato in atti. Va, pertanto, dichiarata la cessazione DEla materia DE contendere, tenuto conto anche di quanto rappresentato da parte ricorrente all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto DEl'avvenuta cessazione DEla materia DE contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito DEle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dall'istituto resistente, non contestata da parte ricorrente, fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni DEl'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione DEla materia DE contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale DE mutamento DEla situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere DEla lite, a causa DEla sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione DEla domanda si giustifica alla luce DE principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione DEla materia DE contendere viene considerata come l'antitesi DEl'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso DEla lite - che costituendo una condizione DEl'azione deve sussistere fino al momento DEla decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia DE giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione DEla materia DE contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione DEla domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione DEla materia DEla lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica DEle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di 2 tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina DEle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia DE contendere debba trovare applicazione il criterio DEla cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una DEibazione sul fondamento DEla domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto DEla stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione DEla materia DE contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame e pacifico che la liquidazione sia stata disposta in data successiva al deposito DE ricorso introduttivo, ma antecedente alla prima udienza di discussione. La correttezza DE comportamento DEla parte convenuta, che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento DEla residua metà, liquidata nella misura di cui al CP_1 dispositivo, c terminata in ragione DEla serialità DEla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona DEla dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice DE lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia DE contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna l' alla refusione CP_1 DEla parte residua in favore di parte ricorrente, che liquida, nel ra già ridotta, in € 900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 15/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice DE lavoro ed in composizione monocratica nella persona DE giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza DE 15/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2618/2024 TRA
nato il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. S. Parte_1
Zannini, con cui elett. dom. in FA DE SI (CE) alla via Vellaria n. 20, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona DE l.r.p.t., rappr. e dif. dal funzionario Avv. E. Rossetti, con cui elett. CP_1
Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/04/2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva il mancato pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dall'11/05/2023, come da decreto di omologa DE 31/07/2023 – R.G. 6647/2019, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il suddetto provvedimento era stato inoltrato all' in data 04/09/2023, seguito dalla CP_1 notifica DE moDElo AP70 in data 07/09/2023, edito risultava ancora non pagato. Tanto premesso, concludeva chiedendo di “dichiarare il diritto DE ricorrente alla indennità di accompagnamento dalla data DE 01/06/2023 (o quella diversa a ritenersi), con condanna dei convenuti, in solido tra loro, e comunque chi di essi dovesse risultare responsabile, alla corresponsione DE relativo trattamento economico nella misura di legge con i ratei arretrati, con interessi e svalutazione monetaria”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, dedotto l'avvenuto pagamento DEla prestazione richiesta, chiedeva CP_1 dichiararsi la cessata materia DE contendere con compensazione DEle spese di lite, e, nel merito, il rigetto DE ricorso. All'odierna udienza, all'esito DEla discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione.
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Ogni valutazione in ordine al merito DEla pretesa appare ultronea avendo l' CP_1 provveduto al pagamento DEla prestazione in favore DEla parte ricorrente, documentato in atti. Va, pertanto, dichiarata la cessazione DEla materia DE contendere, tenuto conto anche di quanto rappresentato da parte ricorrente all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto DEl'avvenuta cessazione DEla materia DE contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito DEle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dall'istituto resistente, non contestata da parte ricorrente, fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni DEl'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione DEla materia DE contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale DE mutamento DEla situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere DEla lite, a causa DEla sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione DEla domanda si giustifica alla luce DE principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione DEla materia DE contendere viene considerata come l'antitesi DEl'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso DEla lite - che costituendo una condizione DEl'azione deve sussistere fino al momento DEla decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia DE giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione DEla materia DE contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione DEla domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione DEla materia DEla lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica DEle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di 2 tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina DEle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia DE contendere debba trovare applicazione il criterio DEla cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una DEibazione sul fondamento DEla domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto DEla stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione DEla materia DE contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame e pacifico che la liquidazione sia stata disposta in data successiva al deposito DE ricorso introduttivo, ma antecedente alla prima udienza di discussione. La correttezza DE comportamento DEla parte convenuta, che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento DEla residua metà, liquidata nella misura di cui al CP_1 dispositivo, c terminata in ragione DEla serialità DEla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona DEla dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice DE lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia DE contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna l' alla refusione CP_1 DEla parte residua in favore di parte ricorrente, che liquida, nel ra già ridotta, in € 900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 15/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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