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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.372/2023
Oggi 05/02/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi in collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'avv. Orione;
per la parte resistente l'avv. Chiarugi.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 372/2023 R.L. promossa da
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
Maurizio Orione;
ricorrente in opposizione contro
( ), CP_1 C.F._1 CP_2
( ), C.F._2 Controparte_3
( ), C.F._3 CP_4
( ), C.F._4 CP_5
( ), C.F._5 CP_6
( ), C.F._6 Controparte_7
( ), C.F._7 CP_8
( ) rappresentati e difesi dall'Avv.to Marco C.F._8
Chiarugi; resistenti in opposizione;
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con un primo ricorso in opposizione a precetto ex art. 615, 617 e 618 bis c.p.c. depositato in data 5.07.2023, adiva il Giudice Parte_1
2 del Lavoro di Trieste, esponendo che con atto di precetto notificato il 22 giugno 2023, il sig. le aveva intimato il pagamento CP_1
dell'importo complessivo di € 448,58 oltre a spese a titolo di elemento perequativo. In tale atto di precetto aveva dedotto che in CP_1
data 31.1.2023 era stata emessa diffida accertativa per crediti patrimoniali prot. n. 2118 con la quale l'ITL di Ancona aveva accertato che il lavoratore era creditore nei confronti di quale datore CP_9
di lavoro e subappaltatore, nonché nei confronti del
[...]
quale subappaltante ed obbligato in solido, nonché di CP_10
quale committente ed obbligato in solido, con riferimento al Parte_1
periodo di lavoro alle dipendenze di dal 7.1.2019 al CP_9
6.11.2020 per l'importo di € 9294,55 di cui € 2308,22 per tredicesima mensilità, € 3709,48 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, €
929,58 per elemento perequativo, € 2347,36 per TFR.
2. Con ulteriore ricorso in opposizione a precetto ex art. 615, 617 e 618 bis c.p.c. depositato in data 5.07.2023, cui veniva assegnato nr. 374/2023
R.G., esponeva che con atto di precetto notificato in Parte_1
data 21 giugno 2023, il sig. le aveva intimato il CP_2
pagamento dell'importo complessivo di € 28.539,63. In tale atto di precetto il sig. aveva riferito che in data 31.1.2023 CP_2
era stata emessa diffida accertativa per crediti patrimoniali prot. n. 2100 con la quale l'ITL di Ancona aveva accertato che il lavoratore era creditore nei confronti di quale datore di lavoro e CP_9
subappaltatore, nonché nei confronti del Controparte_10
quale subappaltante ed obbligato in solido, nonché di quale Parte_1
committente ed obbligato in solido, con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 1.07.2015 al 21.05.2021 per l'importo CP_9
di € 28.539,63 di cui € 6750,68 per tredicesima mensilità, € 10604,60 per
3 ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 1851,69 per indennità di malattia, € 2425,00 per elemento perequativo, € 1036,32 per scatti biennali di anzianità, € 5871,35 per TFR.
3. Con un ulteriore ricorso in opposizione a precetto ex art. 615, 617 e 618 bis c.p.c. depositato in data 5.07.2023, cui veniva assegnato nr. 375/2023
R.G., esponeva che con atto di precetto notificato in Parte_1
data 20 giugno 2023, il sig. le aveva Controparte_3
intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 1.360,51. In tale atto di precetto aveva riferito che in Controparte_3
data 30.1.2023 era stata emessa diffida accertativa per crediti patrimoniali prot. n. 1919 con la quale l'ITL di Ancona aveva accertato che il lavoratore era creditore nei confronti di quale datore CP_9
di lavoro e subappaltatore, nonché nei confronti del
[...]
quale subappaltante ed obbligato in solido, nonché di CP_10
quale committente ed obbligato in solido, con riferimento al Parte_1
periodo di lavoro alle dipendenze di dal 4.01.2017 al CP_9
28.08.2020 per l'importo di € 20.188,00, di cui € 5215,35 per tredicesima mensilità, € 7793,50 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 800,34 per carenza malattia indennità malattia e infortunio c/o ditta, € 1455,00 per elemento perequativo, € 390,51 per scatti di anzianità € 4533,30 per TFR.
4. Con un ulteriore ricorso in opposizione a precetto ex art. 615, 617 e 618 bis c.p.c. depositato sempre in data 5.07.2023, cui veniva assegnato nr.
376/2023 R.G., esponeva che con atto di precetto Parte_1
notificato in data 22 giugno 2023, il sig. le aveva CP_4
intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 202,08. In tale atto di precetto aveva riferito che in data 27.01.2023 CP_4
era stata emessa diffida accertativa per crediti patrimoniali prot. n. 1729
4 con la quale l'ITL di Ancona aveva accertato che il lavoratore era creditore nei confronti di quale datore di lavoro e CP_9
subappaltatore, nonché nei confronti del Controparte_10
quale subappaltante ed obbligato in solido, nonché di quale Parte_1
committente ed obbligato in solido, con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 17.07.2017 al 31.07.2017 per CP_9
l'importo di € 5362,75 di cui € 1440,87 per tredicesima mensilità, €
2392,10 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, indennità malattia e infortunio indennità malattia, € 202,08 per elemento perequativo, €
1327,69 per TFR.
5. Con ulteriore ricorso in opposizione a precetto ex art. 615, 617 e 618 bis c.p.c. depositato sempre in data 5.07.2023, cui veniva assegnato nr.
377/2023 R.G., esponeva che con atto di precetto Parte_1
notificato in data 21 giugno 2023, il sig. le aveva CP_5
intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 720,87. In tale atto di precetto il sig. faceva riferimento alla diffida CP_5
accertativa per crediti patrimoniali prot. n. 1918 emessa in data
30.01.2023 con la quale l'ITL di Ancona aveva accertato che il lavoratore era creditore nei confronti di quale datore di CP_9
lavoro e subappaltatore, nonché nei confronti del Controparte_10
quale subappaltante ed obbligato in solido, nonché di
[...] Parte_1
quale committente ed obbligato in solido, con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 2.03.2020 al 30.06.2020 per CP_9
l'importo di € 720,87, di cui € 122,34 per tredicesima mensilità, € 186,77 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 411,76 per TFR.
6. Sempre in data 5.07.2024 depositava altro ricorso in Parte_1
opposizione a precetto ex art. 615, 617 e 618 bis c.p.c. cui veniva assegnato nr. 379/2023 R.G. esponendo che con atto di precetto
5 notificato in data 21 giugno 2023, il sig. le aveva CP_6
intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 1.628,97. In tale atto di precetto il sig. faceva riferimento alla CP_6
diffida accertativa per crediti patrimoniali prot. n. 2071 emessa in data
31.01.2023 con la quale l'ITL di Ancona aveva accertato che il lavoratore era creditore nei confronti di quale datore di CP_9
lavoro e subappaltatore, nonché nei confronti del Controparte_10
quale subappaltante ed obbligato in solido, nonché di
[...] Parte_1
quale committente ed obbligato in solido, con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 11.01.2021 al 30.04.2021 per CP_9
l'importo di € 1628,97, di cui € 489,34 per tredicesima mensilità, €
7747,09 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 392,54 per
TFR.
7. Con differente ricorso depositato in data 5.07.2024 Parte_1
adiva il giudice del Lavoro in opposizione a precetto ex art. 615, 617 e
618 bis c.p.c. cui veniva assegnato nr. 380/2023 R.G. esponendo che con atto di precetto notificato in data 20 giugno 2023, il sig. CP_7
le aveva intimato il pagamento di € 4.983,94. In tale atto di
[...]
precetto il sig. faceva riferimento alla Controparte_7
diffida accertativa per crediti patrimoniali prot. n. 1746 emessa in data
31.01.2023 con la quale l'ITL di Ancona aveva accertato che il lavoratore era creditore nei confronti di quale datore di CP_9
lavoro e subappaltatore, nonché nei confronti del Controparte_10
quale subappaltante ed obbligato in solido, nonché di
[...] Parte_1
quale committente ed obbligato in solido, con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 11.09.2017 al 31.08.2018 per CP_9
l'importo di € 4983,94, di cui € 1397,00 per tredicesima mensilità, €
6 2208,02 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 161,67 per elemento perequativo, € 1217,25 per TFR.
8. Con ulteriore ricorso in opposizione a precetto ex art. 615, 617 e 618 bis c.p.c. depositato in data 5.07.2023, cui veniva assegnato nr. 381/2023
R.G., esponeva che con atto di precetto notificato Parte_1
20.06.2023, il sig. le aveva intimato il pagamento CP_8
dell'importo complessivo di € 11.229,80. In tale atto di precetto il sig.
faceva riferimento a diverse diffide accertative CP_8
per crediti patrimoniali con le quali l'ITL di Ancona aveva accertato che il lavoratore era creditore nei confronti di quale datore di CP_9
lavoro e subappaltatore, nonché nei confronti del Controparte_10
quale subappaltante ed obbligato in solido, nonché di
[...] Parte_1
quale committente ed obbligato in solido, con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 4.01.2017 al 31.03.2018, dal CP_9
18.07.2018 al 14.09.2019 e dal 8.07.2020 al 10.03. 2021 per l'importo rispettivamente di € 6445,85, di cui € 1791,68 per tredicesima mensilità,
€ 2735,39 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 485,00 per elemento perequativo, € 1433,77 per TFR;
per l'importo di € 580,23, di cui € 120,47 per tredicesima mensilità, € 364,76 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 95,00 per TFR;
per l'importo di € 4203,72, di cui € 1058,64 per tredicesima mensilità, € 1494,18 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 524,86 per carenza malattia indennità malattia e infortunio c/o ditta, € 242,50 per elemento perequativo, €
883,54 per TFR.
9. L'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa avanzata dai lavoratori sotto diversi profili. In primo luogo, lamentava di non aver ricevuto notifica da parte dei lavoratori opposti delle rispettive diffide accertative con conseguente violazione dell'art. 479 c.p.c. per la mancata
7 notificazione del titolo esecutivo. Sotto altro profilo, dopo aver richiamato il disposto dell'art. 12, primo comma, D.Lgs. 124/2004, rilevava l'inesistenza di un titolo esecutivo nei confronti di Parte_1
in quanto il personale ispettivo può diffidare esclusivamente il
[...]
datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti, ma non anche l'obbligato in solido o, in ogni caso, i soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro e dunque, nel caso di specie,
ancora, evidenziava l'intervenuta Controparte_11
decadenza ex art. 29 D. Lgs. 276/03 essendo decorsi più di due anni da quando era cessata l'attività con i dipendenti alla notifica degli atti di precetto. Contestati i conteggi perché generici ed incomprensibili,
l'opponente chiedeva infine la sospensione del titolo esecutivo, argomentando diffusamente sull'esistenza di gravi motivi.
10. I lavoratori opposti si costituivano ritualmente deducendo essere incontestata la notifica delle diffide accertative e che l'obbligo di una seconda notifica del titolo una volta acquisita efficacia esecutiva, vigeva esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ribadita la fondatezza della pretesa così come enunciata ed enucleata nelle diffide accertative, evidenziavano che l'eccezione di decadenza ex art. 29 D.
Lgs. 276/03 era da rigettare in quanto irrilevante era la data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre rilevante era unicamente la cessazione del rapporto di appalto tra committente ed appaltatore, elemento non ricorrente nel caso di specie.
11. All'udienza del 12.9.2023 veniva disposta la riunione dei diversi procedimenti al procedimento rubricato rg. 372/2023; la causa era istruita con l'acquisizione di documentazione, l'escussione di testimoni ed il conferimento di incarico al CTU, per essere poi decisa all'udienza del 5.02.2025.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'opposizione deve essere accolta nei limiti che di seguito vengono illustrati.
13. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata da in ordine all'inesistenza del titolo esecutivo nel caso di Parte_1
specie. L'art. 12 c. 1 del D.Lgs. 124/2004 nell'istituire lo strumento della diffida accertativa per crediti patrimoniali, ha stabilito che:
“Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”. Differentemente da quanto sostenuto da parte opponente, il termine “trova applicazione” riferito ai soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, altra interpretazione non può avere che quella che la riconcilia con il disposto dell'art. 29 D. Lgs.
276/03, ove viene affermata la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. La diffida accertativa emessa ex art. 12 c. 1 del D.Lgs. 124/2004, pertanto, a tutti gli effetti costituisce titolo esecutivo nei confronti del committente, nel caso di specie Parte_1
14. Anche l'eccezione relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo deve essere rigettata, in quanto nel costituirsi in giudizio parte opposta ha allegato prova (doc. 2 memoria difensiva) dell'avvenuta notifica della diffida accertativa a la quale è stata messa pienamente nella Parte_1
situazione di esercitare il proprio diritto di difesa.
9 15. Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'avvenuta maturazione, nel caso di specie, della decadenza ex art. 29 D. Lgs. 276/03, perché la prospettazione attorea è formulata prendendo erroneamente in considerazione le date di cessazione dei singoli ordini di appalto. Ha affermato la Corte di Cassazione in materia che “in tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto” (Cass., n. 7815/2022).
16. Alla luce di tale pronunciamento, che lo scrivente condivide, l'unico dies
a quo da prendere in considerazione per quanto in argomento, è rappresentato dalla cessazione effettiva del contratto di appalto al quale i lavoratori erano addetti, palesandosi come del tutto irrilevanti per il lavoratore, le date di finale esecuzione degli ordini di appalto..
17. Nel merito, l'atto di opposizione è invece parzialmente fondato. La diffida ex art. 12 c. 1 D. Lgs. 124/04 è atto di natura amministrativa che
è idoneo ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un
10 passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. Tale norma prevede infatti che le Direzioni del
Lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1).
Una volta notificata al datore di lavoro la diffida questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del Lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia. In tale contesto normativo, la Corte di Cassazione ha affermato che il mancato ricorso in via amministrativa o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (Cass., sez. lav., nr. 23744/2022).
18. Ne deriva che il giudizio di opposizione alla diffida accertativa
(rientrante nel più ampio genus dell'opposizione al precetto/all'esecuzione) è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito indicato nella diffida accertativa opposta. In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art.2697 c. 1 c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito oggetto della cartella di pagamento, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto, come previsto dall'art.2697 c.c.. Si tratta dunque di un ordinario giudizio di merito, nel
11 quale alcuna preclusione può ritenersi maturata a carico dell'opponente, in ragione della mancata proposizione del ricorso amministrativo verso la diffida o in ragione del rigetto dello stesso, in mancanza di una specifica previsione di legge in tal senso. Le ragioni di credito avanzate dall'opposto, devono quindi essere esaminate in questa sede, come richiesto dall'opponente, e ciò deve essere fatto alla luce della scelta processuale dell'opposto, che è stata quella di affidarsi completamente ai contenuti della diffida accertativa, non essendosi articolate istanze istruttorie.
19. Ebbene, l'esame delle diffide accertative poste a fondamento dei precetti rende evidente il fatto che le voci di credito richieste in questa sede sono state poste a carico di in ragione dell'accertamento CP_9
dell'esistenza, da parte degli ispettori della ITL di Ancona, di un sistema nel quale i lavoratori della predetta società, venivano retribuiti con la
“paga globale”, e dunque con una paga oraria concordata verbalmente che conglobava tutti gli istituti contrattuali, e vieppiù in un contesto nel quale quotidianamente veniva effettuato lavoro straordinario.
Conseguentemente la retribuzione degli opposti era stata solo formalmente erogata in maniera corretta, ma nella realtà in minor misura rispetto al dovuto, stante la prestazione quotidiana di lavoro straordinario, con la conseguenza che risultavano ancora dovuti gli importi per gli istituti contrattuali riportati nelle diffide.
20. Al fine di verificare la rispondenza alla realtà di tale contestato quadro fattuale è stato dato ingresso alla prova testimoniale. Il teste di parte ricorrente esposito ha dichiarato: “Sono stato dipendente della Tes_1
dall'aprile 2017 all'agosto 2023, ed ho svolto attività lavorativa CP_9
presso il cantiere di Ancona lavorando su appalti . Sul Parte_1
capitolo 1: “Vengono letti al teste i nomi dei ricorrenti e lo stesso
12 dichiara: “Li conosco tutti e tutti, nel periodo in cui io ho lavorato presso il cantiere di Ancona, sono stati miei colleghi presso la CP_9
lavorando su appalti . Sul capitolo 2: “Cominciavamo a Parte_1
lavorare alle 7 di mattina e continuavamo fino alle 12. Riprendevamo a lavorare alle 13 dopo un'ora di pausa e continuavamo fino alle 18.00.
Questo avveniva indistintamente per tutti dal lunedì al venerdì. Tutti lavoravamo ogni sabato dalle 7 alle 12.00, ogni tanto capitava di lavorare fino alle 13 o alle 14. Sarà capitato di non aver lavorato qualche sabato, ma solo sporadicamente. E' capitato a me come a qualche altro collega. Capitava di lavorare la domenica, dalle 7 alle 12, anche tre volte al mese. Quando eravamo a pieno regime mi è capitato di fare un giorno di riposo al mese”. Sul capitolo 3: “Quando sono stato assunto ho fatto un accordo per € 1.700,00 netti mensili con il capo cantiere , ma in questa cifra era compreso qualsiasi Parte_2
istituto. So però che per tutti gli altri lavoratori, o almeno la maggior parte l'accordo era su base oraria, ed il compenso per ora andava dagli
€ 7 agli € 10, a seconda dell'esperienza e delle mansioni che il lavoratore sapeva svolgere”. Sul capitolo 4: “In caso di accordo su base oraria, la paga era globale, e già comprensiva di tutti gli istituti Cont contrattuali”. Sul capitolo 7: “So che la RI era nel consorzio ConCont e tutti i dipendenti lavoravano su appalti . CP_10 Parte_1
ADR. “Gli stipendi venivano pagati regolarmente”. Ha dichiarato il teste
: “Sono stato dipendente della dal 2015 al 2021, ed Tes_2 CP_9
ho svolto attività lavorativa presso il cantiere di Ancona lavorando su appalti . Sul capitolo 1: “Vengono letti al teste i nomi dei Parte_1
ricorrenti e lo stesso dichiara: “Li conosco tutti e tutti, nel periodo in cui io ho lavorato presso il cantiere di Ancona, sono stati miei colleghi presso la lavorando su appalti Fincantieri”. Sul capitolo 2: CP_9
13 “L'orario di lavoro, per tutti, era dalle 7 fino alle 12, e poi dalle 13 fino alle 18 con un'ora di pausa dalle 12 alle 13. A volte cominciavamo alle
6. Lavoravamo anche il sabato, dalle 7 alle 12, e capitava che lavorassimo anche la domenica, dalle 7 alle 12, a seconda delle esigenze del datore di lavoro e delle urgenze. Una domenica al mese abbiamo lavorato sempre”. Sul capitolo 3: “Io venivo pagato ad ora, al prezzo di
€ 9.00. Avevo concordato questa paga con un capocantiere di cui non ricordo il nome. Anche gli altri venivano pagati su base oraria, ad importi diversificati in base ad esperienza e mansioni”. Sul capitolo 4:
“Nell'importo della paga oraria veniva fatto rientrare qualsiasi istituto contrattuale, e questo valeva sia per me che per gli altri”.
21. Sulla base di tali dichiarazioni, univoche nel tratteggiare un contesto nel quale il compenso non era quantificato sulla base dell'orario effettivamente prestato dai lavoratori e sulla base del CCNL applicabile ma determinato sulla base di un accordo a paga globale, veniva disposta
CTU contabile volta a quantificare il dovuto per gli istituti contrattuali oggetto di precetto.
22. L'elaborato peritale ha riconosciuto come dovute ai lavoratori i seguenti importi:
ALI BAPARI:
- Totale: solo elemento perequativo: € 444,58
: CP_2
- Elemento perequativo: € 970,00
- Tredicesima mensilità: € 2.530,70
- TFR: € 2.759,21
- scatti biennali di anzianità: 1.036,32 (così come richiesti e non contestati da parte opponente);
- Totale: € 7.296,23
14 Controparte_3
- Elemento perequativo: € 970
- Aumenti periodici di anzianità: € 483,22
- Totale: € 1.453,22.
Controparte_4
- tredicesima mensilità: € 575,14
- elemento perequativo: € 202,08
- TFR: € 641,67
- Totale: € 1.418,89
CP_8
- tredicesima mensilità: € 1.199,52
- elemento perequativo: € 727,50
- TFR: € 1.319,51
- Totale: € 3246,53
CP_5
- tredicesima mensilità: € 60,93
- TFR: € 65,17
- Totale: € 126,10
CP_6
- tredicesima mensilità: € 183,46
- TFR: € 188,03
- Totale: € 371,49
Controparte_7
- tredicesima mensilità: € 557,80
- elemento perequativo: € 161,67
- TFR: € 821,52
- Totale: € 1540,99
23. Tali importi così come quantificati dal CTU all'esito di un percorso logico, chiaro e congruo non sono stati contestati dalle parti e per quanto sopra esposto devono essere riconosciuti agli opposti, in ragione della natura strettamente retributiva che li caratterizza. Nulla di quanto
15 quantificato nella CTU a titolo di straordinario deve invece essere riconosciuto agli opposti, in quanto la pretesa per lavoro straordinario non è stata avanzata con il precetto, né nel presente giudizio è stata proposta domanda riconvenzionale.
24. Quanto invece alla pretesa avanzata dagli opposti per malattia, ferie e permessi non goduti, si deve evidenziare che la stessa non può essere legittimamente avanzata nei confronti di Deve difatti Parte_1
ricordarsi che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi” contenuta nell'art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione, per l'istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa, dovendo invece l'applicabilità del predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno
(Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27678). In ragione di tali principi, le indennità per ferie sono state escluse dal novero dei “trattamenti retributivi” oggetto di responsabilità solidale, in quanto all'indennità per mancato godimento delle ferie è in prevalenza attribuita “…una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali;
quando non addirittura risarcitoria tout
16 court” (Cass. nr. 10354/2016), con ragionamento che lo scrivente condivide pienamente.
25. Il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto con conseguente dichiarazione della nullità parziale del precetto, il quale resta valido ed efficace per gli importi elencati in motivazione ed in dispositivo.
26. Le spese di CTU sono poste a carico di parte opponente e liquidate in €
4.000,00 ex art. 10 DM 30.5.2022, in ragione delle nr. 8 posizioni esaminate, ognuna per un valore di € 500,00.
27. Le spese di lite vengono compensate integralmente attesa la reciproca soccombenza (Cass. nr. 32061/2022).
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiarata la nullità parziale dei precetti, dichiara che gli stessi restano validi ed efficaci per i seguenti importi:
€ 444,58 per CP_1
€ 7.296,23 per;
CP_2
€ 1.453,22 per Controparte_3
€ 1.418,89 per;
Controparte_4
€ 3246,53 per;
CP_8
€ 126,10 per;
CP_5
€ 371,49 per;
CP_6
€ 1540,99 per;
Controparte_7
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ove non già calcolata dal CTU nell'elaborato peritale, dal dì del dovuto fino al soddsfo;
17 b) pone a carico di parte opponente le spese di CTU che liquida in €
4.000,00 oltre accessori se dovuti;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trieste in data 5.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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