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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/04/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 214/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 214/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
[...]
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 17/03/2025 “Piaccia All'Ecc.mo
Signor Presidente in totale riforma del reclamato decreto di reiezione dell'istanza di liquidazione
C
4676246 depositata in data 18.10.2024, IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare
l'illegittimità e l'abnormità del provvedimento impugnato e conseguentemente disporne
l'annullamento e per l'effetto accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni di legge per provvedere alla liquidazione dei compensi richiesti ai sensi dell'articolo 117 DPR 115/2002 dall'Avv. quale difensore di ufficio del signor dichiarato Parte_1 Controparte_3 irreperibile con decreto emesso ai sensi dell'articolo 159 c.p.p, per l'attività svolta nell'interesse di quest'ultimo nel p.p. n. 1660/2021 RGNR 755/2023 RG Mod. 16, accogliere la presente opposizione e per l'effetto in riforma del decreto reclamato liquidare al sottoscritto difensore i compensi dalla medesima richiesti in base ai parametri medi del D.M. 147/2022 attualmente in vigore così come indicati nella nota spese di cui all''istanza Web IW 4676246 depositata in data
pagina 1 di 4 18.10.2024 per un importo di € 2.319,17 oltre oneri fiscali come per legge e, quindi, per un totale di € 2.411,94.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con reclamo [recte ricorso] ex artt. 84, 170 dpr 115/2002, 15 d. lgs. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c. avverso il decreto di reiezione della istanza di liquidazione relativa alla difesa di ufficio di imputato dichiarato irreperibile con decreto, depositato il 31/12/2024, l'avv. ha impugnato il Parte_1
decreto del Tribunale di Ancona, Sezione penale, depositato il 23/10/2024 e comunicato il
04/12/2024, di rigetto della sua istanza di liquidazione del compenso professionale in qualità di difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, comma 1, c.p.p., dell'imputato nel Controparte_3
procedimento penale n. 1660/21 R.G.N.R. - che si è concluso con la sentenza di condanna n. 264/24 pronunciata il 02/02/2024 -, con la seguente motivazione: “rilevato che non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 116 D.P.R. 115/2002, non avendo il difensore dimostrato d'aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali e d'essersi seriamente attivato per le ricerche del predetto, essendo la documentazione allegata all'istanza inidonea a dimostrare l'effettiva impossibilità di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso che viceversa, risulta avere eletto domicilio presso il difensore di fiducia”.
Ritiene la ricorrente che il provvedimento impugnato si appalesa erroneo ed illegittimo. In particolare, evidenzia di aver richiesto legittimamente la liquidazione delle proprie spettanze professionali ai sensi dell'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 e prodotto congiuntamente all'istanza la documentazione afferente allo stato di irreperibilità del sig. ossia il verbale di vane CP_3
ricerche ed il decreto di irreperibilità del medesimo, e che la irreperibilità dichiarata con decreto non prevede la prodromica procedura di recupero forzoso del credito professionale disciplinata dall'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 che dispone il pagamento delle competenze da parte dell'Erario al difensore d'ufficio solo in caso di procedura esecutiva infruttuosa.
2. Il procedimento è stato introdotto con ricorso che fa riferimento all'art. 702 bis c.p.c. ma, risultando depositato in data successiva all'entrata in vigore del D.lgs. n. 149/2022, deve intendersi quello di cui al rito semplificato disciplinato dagli artt. 281-decies e segg. c.p.c..
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 02/04/2025, svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, la ricorrente ha concluso come in epigrafe.
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
pagina 2 di 4 Va premesso che “il difensore d'ufficio che proponga opposizione avverso il decreto di mancata liquidazione del compenso agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale cosicché il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.): v. Cass., Sez. 6-2, 12 agosto 2011, n. 17247” (V. Cass. Civ. 14 ottobre 2014 n. 21691).
Nel merito la ricorrente ha provato la irreperibilità di depositando il decreto Controparte_3
di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero ex artt. 159 c.p.p. in data 12/01/2023 nel procedimento penale N. 1660/21 RGNR Mod. 21.
Contrariamente a quanto sostenuto nel decreto impugnato, l'imputato non risultava avere eletto domicilio presso il difensore di fiducia anzi con il decreto di irreperibilità il Pubblico Ministero aveva disposto che le notifiche fossero eseguite al difensore di fiducia già nominato, Avv. Marina
Magistrelli (nomina del 03/11/2021).
La ricorrente ha dimostrato altresì la nomina a difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1,
c.p.p. in data 07/07/2023 - visto che il precedente difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato - avvenuta quindi in data successiva alla declaratoria di irreperibilità dell'imputato.
Vanno conseguentemente applicati i principi espressi da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt.
82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass. n.
11720/2019; Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 5609/2019).
Tali iniziative di recupero del credito si rendono necessarie ove l'assistito sia tuttavia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate.
Più in particolare, nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato
l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n.
115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass. n. 20967/2017)”
(in motivazione Cass. 17/11/2021 n. 34888).
Va osservato inoltre che “anche caso in cui sia mancata tale dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato.
pagina 3 di 4 Anche in tal caso, dunque, le spese restano a carico dell'erario, che ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile. Tale soluzione appare conforme alla ratio che ispira l'art. 117 tugs, norma che peraltro non specifica se la nozione di irreperibilità vada inteso in senso formale o anche in senso sostanziale (Cass.
17021/2010)” (v. in motivazione Cass. 17/11/2021 n. 34888 cit.).
Nel caso di specie l'avv. ha quindi diritto alla liquidazione del compenso professionale ai Pt_1 sensi dell'art. 117 D.P.R. n. 115 del 2002, sollevata dall'onere di intraprendere le iniziative di recupero del credito professionale, contrariamente a quanto ritenuto nel decreto impugnato.
Quanto all'attività svolta, la ricorrente ha dimostrato di aver partecipato alle udienze dibattimentali del 20/10/2023 e del 02/02/2024, allegando copia dei verbali d'udienza e della sentenza, deliberata in Camera di Consiglio, esaurita la discussione all'udienza dibattimentale del 02/02/2024.
Ha pertanto diritto alla liquidazione del compenso, in relazione alla fase di studio per € 473,00, alla fase istruttoria e dibattimentale per € 1.134,00 e alla fase decisionale per € 1.418,00, secondo i valori medi del D.M. 2014 n. 55, e così complessivamente di € 3.025,00 e, operata la riduzione di
1/3 ex art. 106 bis ex D.P.R. 2002 n. 115 le va riconosciuto l'onorario complessivo di € 2.016,67.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 214/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in riforma del decreto opposto, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'avv. in relazione all'attività defensionale svolta a favore Parte_1 dell'imputato nel procedimento penale n. 1660/21 R.G.N.R del Tribunale di Controparte_3
Ancona, Sezione penale, l'importo complessivo di € 2.016,67, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per il CP_1
presente procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 24 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 214/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
[...]
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 17/03/2025 “Piaccia All'Ecc.mo
Signor Presidente in totale riforma del reclamato decreto di reiezione dell'istanza di liquidazione
C
4676246 depositata in data 18.10.2024, IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare
l'illegittimità e l'abnormità del provvedimento impugnato e conseguentemente disporne
l'annullamento e per l'effetto accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni di legge per provvedere alla liquidazione dei compensi richiesti ai sensi dell'articolo 117 DPR 115/2002 dall'Avv. quale difensore di ufficio del signor dichiarato Parte_1 Controparte_3 irreperibile con decreto emesso ai sensi dell'articolo 159 c.p.p, per l'attività svolta nell'interesse di quest'ultimo nel p.p. n. 1660/2021 RGNR 755/2023 RG Mod. 16, accogliere la presente opposizione e per l'effetto in riforma del decreto reclamato liquidare al sottoscritto difensore i compensi dalla medesima richiesti in base ai parametri medi del D.M. 147/2022 attualmente in vigore così come indicati nella nota spese di cui all''istanza Web IW 4676246 depositata in data
pagina 1 di 4 18.10.2024 per un importo di € 2.319,17 oltre oneri fiscali come per legge e, quindi, per un totale di € 2.411,94.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con reclamo [recte ricorso] ex artt. 84, 170 dpr 115/2002, 15 d. lgs. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c. avverso il decreto di reiezione della istanza di liquidazione relativa alla difesa di ufficio di imputato dichiarato irreperibile con decreto, depositato il 31/12/2024, l'avv. ha impugnato il Parte_1
decreto del Tribunale di Ancona, Sezione penale, depositato il 23/10/2024 e comunicato il
04/12/2024, di rigetto della sua istanza di liquidazione del compenso professionale in qualità di difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, comma 1, c.p.p., dell'imputato nel Controparte_3
procedimento penale n. 1660/21 R.G.N.R. - che si è concluso con la sentenza di condanna n. 264/24 pronunciata il 02/02/2024 -, con la seguente motivazione: “rilevato che non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 116 D.P.R. 115/2002, non avendo il difensore dimostrato d'aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali e d'essersi seriamente attivato per le ricerche del predetto, essendo la documentazione allegata all'istanza inidonea a dimostrare l'effettiva impossibilità di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso che viceversa, risulta avere eletto domicilio presso il difensore di fiducia”.
Ritiene la ricorrente che il provvedimento impugnato si appalesa erroneo ed illegittimo. In particolare, evidenzia di aver richiesto legittimamente la liquidazione delle proprie spettanze professionali ai sensi dell'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 e prodotto congiuntamente all'istanza la documentazione afferente allo stato di irreperibilità del sig. ossia il verbale di vane CP_3
ricerche ed il decreto di irreperibilità del medesimo, e che la irreperibilità dichiarata con decreto non prevede la prodromica procedura di recupero forzoso del credito professionale disciplinata dall'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 che dispone il pagamento delle competenze da parte dell'Erario al difensore d'ufficio solo in caso di procedura esecutiva infruttuosa.
2. Il procedimento è stato introdotto con ricorso che fa riferimento all'art. 702 bis c.p.c. ma, risultando depositato in data successiva all'entrata in vigore del D.lgs. n. 149/2022, deve intendersi quello di cui al rito semplificato disciplinato dagli artt. 281-decies e segg. c.p.c..
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 02/04/2025, svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, la ricorrente ha concluso come in epigrafe.
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
pagina 2 di 4 Va premesso che “il difensore d'ufficio che proponga opposizione avverso il decreto di mancata liquidazione del compenso agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale cosicché il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.): v. Cass., Sez. 6-2, 12 agosto 2011, n. 17247” (V. Cass. Civ. 14 ottobre 2014 n. 21691).
Nel merito la ricorrente ha provato la irreperibilità di depositando il decreto Controparte_3
di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero ex artt. 159 c.p.p. in data 12/01/2023 nel procedimento penale N. 1660/21 RGNR Mod. 21.
Contrariamente a quanto sostenuto nel decreto impugnato, l'imputato non risultava avere eletto domicilio presso il difensore di fiducia anzi con il decreto di irreperibilità il Pubblico Ministero aveva disposto che le notifiche fossero eseguite al difensore di fiducia già nominato, Avv. Marina
Magistrelli (nomina del 03/11/2021).
La ricorrente ha dimostrato altresì la nomina a difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1,
c.p.p. in data 07/07/2023 - visto che il precedente difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato - avvenuta quindi in data successiva alla declaratoria di irreperibilità dell'imputato.
Vanno conseguentemente applicati i principi espressi da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt.
82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass. n.
11720/2019; Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 5609/2019).
Tali iniziative di recupero del credito si rendono necessarie ove l'assistito sia tuttavia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate.
Più in particolare, nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato
l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n.
115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass. n. 20967/2017)”
(in motivazione Cass. 17/11/2021 n. 34888).
Va osservato inoltre che “anche caso in cui sia mancata tale dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato.
pagina 3 di 4 Anche in tal caso, dunque, le spese restano a carico dell'erario, che ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile. Tale soluzione appare conforme alla ratio che ispira l'art. 117 tugs, norma che peraltro non specifica se la nozione di irreperibilità vada inteso in senso formale o anche in senso sostanziale (Cass.
17021/2010)” (v. in motivazione Cass. 17/11/2021 n. 34888 cit.).
Nel caso di specie l'avv. ha quindi diritto alla liquidazione del compenso professionale ai Pt_1 sensi dell'art. 117 D.P.R. n. 115 del 2002, sollevata dall'onere di intraprendere le iniziative di recupero del credito professionale, contrariamente a quanto ritenuto nel decreto impugnato.
Quanto all'attività svolta, la ricorrente ha dimostrato di aver partecipato alle udienze dibattimentali del 20/10/2023 e del 02/02/2024, allegando copia dei verbali d'udienza e della sentenza, deliberata in Camera di Consiglio, esaurita la discussione all'udienza dibattimentale del 02/02/2024.
Ha pertanto diritto alla liquidazione del compenso, in relazione alla fase di studio per € 473,00, alla fase istruttoria e dibattimentale per € 1.134,00 e alla fase decisionale per € 1.418,00, secondo i valori medi del D.M. 2014 n. 55, e così complessivamente di € 3.025,00 e, operata la riduzione di
1/3 ex art. 106 bis ex D.P.R. 2002 n. 115 le va riconosciuto l'onorario complessivo di € 2.016,67.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 214/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in riforma del decreto opposto, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'avv. in relazione all'attività defensionale svolta a favore Parte_1 dell'imputato nel procedimento penale n. 1660/21 R.G.N.R del Tribunale di Controparte_3
Ancona, Sezione penale, l'importo complessivo di € 2.016,67, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per il CP_1
presente procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 24 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4