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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3834 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...], ST VI (Stati Uniti d'America) il 22.11.1965, c.f. Parte_1
C.F._1
nata a [...], District of Columbia (Stati Uniti d'America) il Controparte_1
28.10.2000, c.f. C.F._2
nata a [...], District of Columbia (Stati Uniti d'America) il Controparte_2
02.09.2002, c.f. ; C.F._3
nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il 27.09.2005, c.f. Controparte_3
; C.F._4
nata a [...], ST VI (Stati Uniti d'America) il 05.08.1964, c.f. Controparte_4
; C.F._5
nato a [...], Maryland (Stati Uniti d'America) il 26.03.1998, Controparte_5
c.f. ; C.F._6
nata a [...], Maryland (Stati Uniti d'America) il 31.08.2000, c.f. Controparte_6
; C.F._7
tutti difesi e rappresentati dagli avv.ti Marco Permunian e Andrea Permunian, presso il cui studio domiciliano, giuste procure alle liti in atti;
1
- RICORRENTI -
E
(C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_7 P.IVA_1 CP_8
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34- domicilia, all'indirizzo P.E.C.
C.F. Email_1 C.F._8
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_7 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
nato il [...] a San Giovanni in [...] ed emigrato negli Stati Uniti Persona_1
D'America, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che contraeva Persona_1 matrimonio con a Elkins, ST VI (Stati Uniti d'America) il 21.08.1903. In CP_9 costanza del matrimonio tra i coniugi, il 29.07.1905 nasceva a Berryburg, ST VI (Stati Uniti
d'America) . si naturalizzava cittadino Persona_2 Persona_1 statunitense in data 11.09.1923, ovvero quando il figlio aveva 18 anni;
al contrario, CP_9 mai si naturalizzava cittadina statunitense. In data 14.10.1937 a Clarksburg, ST VI (Stati
Uniti d'America) contraeva matrimonio con alias Persona_2 Persona_3
. In costanza del matrimonio tra i coniugi nasceva il Persona_4 Persona_5
27.10.1939 a Clarksburg, ST VI (Stati Uniti d'America).
in data 29.07.1962, si univa in matrimonio a a Persona_5 Persona_6
Morgantown, ST VI (Stati Uniti d'America). In costanza del matrimonio tra i coniugi nascevano a Clarksburg, ST VI (Stati Uniti d'America) le odierne ricorrenti Parte_2 il 05.08.1964 e il 22.11.1965.
[...] Parte_1
La ricorrente in data 28.09.1991 contraeva matrimonio con Parte_2 Persona_7
a Fairfax, VI (Stati Uniti d'America) assumendo il nome di
[...] Controparte_4
2 In costanza del matrimonio tra i coniugi nascevano a Frederick, Maryland (Stati Uniti d'America) gli odierni ricorrenti il 26.03.1998 ed il 31.08.2000. Controparte_5 Controparte_6
La ricorrente in data 30.08.1997 contraeva matrimonio con a Parte_1 Controparte_10
Thomas, ST VI (Stati Uniti d'America), assumendo il nome di Parte_1
In costanza della loro unione, nascevano gli odierni ricorrenti il 28.10.2000 Controparte_1
a Washington, District of Columbia (Stati Uniti d'America), il Controparte_2
02.09.2002 a Washington, District of Columbia (Stati Uniti d'America) e il Controparte_3
27.09.2005 a Pittsburgh, Pennsylvania (Stati Uniti d'America).
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di Filadelfia (Stati Uniti D'America) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il P.M. apponeva il visto.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27 ottobre 2025 la giudice ha riservato la decisione.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di San Giovanni in Fiore (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato negli Stati Uniti
D'America.
3 Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Va, oltretutto, precisato che perse la propria cittadinanza italiana Persona_1 volontariamente tramite naturalizzazione in data 11.09.1923 e, dunque, successivamente alla trasmissione della cittadinanza italiana al figlio , trasmissione avvenuta Persona_2 iure sanguinis proprio al momento della nascita dello stesso in data 29.07.1905.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani negli Stati Uniti D'America, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_3 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
4 La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_7 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 13.11.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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