TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2972/2023 promossa da:
residente in [...], Discesa San Giuseppe n. 29, codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti rilasciata in calce al ricorso C.F._1 atto su foglio separato, dall'Avv. Maurizio Esposito ed elett.te dom.to presso il suo studio in Pineto (TE), via S.S. 16 Adriatica Nord n.5
ATTORE contro
(C.F. ), con sede in Teramo, via Discesa Controparte_1 P.IVA_1
San Giuseppe n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore, , nato a [...] il CP_2
28/11/1960, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Magda Di Taranto, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termo, corso Cerulli n. 43, giusta procura allegata mediate strumenti informatici alla memoria di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato nelle forme di legge, il sig. ha impugnato la delibera Parte_1 adottata in data 20/07/2023 dall'assemblea dei condomini del convenuto relativamente ai CP_1 punti 1, 5, e 6 all'ordine del giorno, deducendo:
– di essere proprietario di un appartamento facente parte del sito in Controparte_1
Teramo alla discesa San Giuseppe n. 29 dichiarato inagibile "a seguito degli eventi sismici che interessarono
l'Abruzzo nell'anno 2016 che colpirono anche l'edificio condominiale" de quo;
– che i lavori di ripristino erano stati affidati all'impresa e non ancora completati;
Controparte_3
– che in occasione dell'assemblea del 14/04/2022 la maggioranza dei condomini aveva deliberato “di iniziare gli eventuali lavori Super Bonus 110% solo successivamente alla chiusura pratica Sisma 2016”;
– che in occasione dell'assemblea del 20/07/2023 non avrebbe dovuto essere approvata la nota "allegato
B" non essendo all'ordine del giorno;
– che il contratto d'appalto con l'impresa designata avrebbe dovuto essere sottoscritto "solo dopo il completamento integrale dei lavori di cui alla pratica Sisma Bonus 2016 prima di intraprendere i lavori di cui al Super
Bonus 110%”;
– che non gli erano stati consegnati preventivi, contratti di appalto, visure e DURC dell'impresa, polizza, referenze bancarie e polizza r.c. professionale dei tecnici incaricati;
– che all'assemblea del 20/07/2023 era stata approvata la nota allegato B sulla quale l'assemblea non avrebbe dovuto deliberare, non essendo all'ordine del giorno;
– che tutto ciò lo aveva danneggiato a causa dell'impossibilità di “abitare presso il suo appartamento a seguito dell'inagibilità dovuta agli eventi sismici del 2016 e soprattutto, perché non c'è una data certa di fine lavori per la pratica sisma 2016”.
Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva il rigetto della domanda, Controparte_1 assumendone l'infondatezza on fatto e in diritto e spiegando domanda riconvenzionale “al fine di ottenere il risarcimento di ogni danno arrecato al condominio dall'ingiustificato, inutile e defaticante atteggiamento assunto dal Pt_1 nei confronti dell'intero Condominio e dei suoi condomini”.
Deduceva a propria difesa il : CP_1
- , pur regolarmente convocato, era stato tuttavia assente a tutte le assemblee Parte_1 condominiali tenutesi fino al 14/04/2022, ad eccezione dell'assemblea del 17/11/2017;
- in occasione di tale adunanza, l'assemblea, all'unanimità, aveva approvato gli argomenti all'ordine del giorno, nominando "in qualità di rappresentante del (...) il signor solo Controparte_1 CP_2 ed esclusivamente per la sottoscrizione dei documenti relativi alle evento sismico 2016/2017" e ratificando "il contratto stipulato con lo studio di progettazione GRA:VI dell'ing per la progettazione, direzione Controparte_4 lavori, coordinamento della sicurezza e sottoscrizione con firma digitale con la condizione esclusiva che al punto relativo alla percentuale destinata ai professionisti per i lavori i cui costi non risultano ammissibili a contributo dovrà essere determinato con percentuale pari a zero", deliberando "di nominare, per l'esecuzione dei lavori la ditta ; Controparte_3
- il , dal 14/04/2022 in poi, ostacolava continuamente la comune iniziativa dei condomini di fruire Pt_1 degli incentivi statali previsti per il consolidamento antisismico e per la ristrutturazione dell'edificio, esternando in vario modo la propria "volontà di non voler usufruire dell'intervento EcoBonus 110 (Super bonus 110
IL LI - eco bonus - eco sisma) né per le parti comuni del condominio né per le sue parti esclusive (balcone, terrazza davanzali ecc. compresi)"; - in occasione della riunione assembleare del 18/04/2023, discutendo in relazione al punto 2) all'ordine del giorno, egli ribadiva "quanto già dichiarato nel verbale del 14 aprile 2022, appunto di non voler usufruire del beneficio dell'eco bonus e sisma bonus 110% rilancio LI né per le parti comuni condominiali né per le sue parti esclusive”, evidenziando che sulle pareti verticali in prossimità dei suoi balconi non avrebbe voluto “la coibentazione termica (cappotto) per evitare la diminuzione della superficie dei balconi e inoltre” aggiungeva “di non volere la contro soglia in prossimità dei davanzali";
- ciò nonostante, all'adunanza del 6/06/2023, l'assemblea, a maggioranza (contrario il ), approvava Pt_1 il progetto relativo al Super eco-bonus 110%;
- i lavori Super Eco-Bonus 110% erano iniziati da diversi mesi, mentre per i lavori sottoposti al contributo sisma era stato già presentato il SAL al 90%;
- all'ordine del giorno prodromo rispetto all'assemblea del 20/07/2023 erano presenti nove punti strumentali alla delibera sui lavori Superbonus 110%, oltre ad un decimo punto per le “varie ed eventuali”; considerata la connessione e la consequenzialità della nota allegato B rispetto alle tematiche trattate in assemblea, non si comprendeva su quali basi potessero essere mosse contestazioni sulla sua approvazione;
in particolare, alcuni interventi previsti, quale l'installazione dell'ascensore per l'eliminazione delle barriere architettoniche, erano necessari nel rispetto dell'art. 2, c. 2, L. n. 13/1989 per tutelare una condomina disabile, invalida al 100%, inabile alla deambulazione.
La causa, istruita per tabulas, perveniva – per l'assunzione in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., all'udienza del 5/02/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*******
Oggetto dell'odierna impugnativa non è l'intera delibera condominiale del 20/07/2025, dove pure in altri punti si trattava l'argomento del c.d. 110% (discussione in merito all'adesione al Parte_2 Parte_2
110%, approvazione del progetto esecutivo dei lavori;
nomina della ditta per eseguire i lavori;
nomina del responsabile dei lavori;
nomina del commercialista per le dovute asseverazioni;
compenso da riconoscere all'amministratore), ma esclusivamente i punti 1, 5, e 6 all'ordine del giorno, vale a dire:
1) Super Bonus 110% IL LI Nomina progettista, Direttore dei lavori, asseveratore responsabile della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, e certificatore energetico – Discussione in merito;
5) Superbonus 110% Decreto IL – Stipula contratto con la ditta appaltante i lavori del Super Bonus;
6) Superbonus 110% IL LI – Eventuale delega all'amministratore alla firma del contratto per l'esecuzione dei lavori ed eventuali atti susseguenti – Discussione in merito.
Preliminarmente, occorre precisare che l'attore chiede “accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 20.07.2023 adottata dal relativamente ai punti1, 5, e 6 all'ordine del Controparte_1 giorno”, non qualificando se la delibera sia affetta da nullità ovvero da annullabilità.
Ed invero, le delibere adottate in sede assembleare possono essere nulle oppure annullabili. Come è noto, a norma dell'art. 1137 co. 2 c.c.: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
La disposizione in commento non disciplina espressamente le due ipotesi e non offre all'interprete un elenco di casi all'interno dei quali orientarsi, rimettendo all'interpretazione del giudice la scelta per l'una o l'altra patologia.
Tale differenza non è meramente teorica, ma ha importanti ricadute sul termine di impugnazione della delibera. Le delibere nulle, infatti, non soggiacciono al termine decadenziale dei trenta giorni sopra indicato, poiché la nullità può sempre essere fatta valere da chi ne abbia interesse.
La dottrina e l giurisprudenza (cfr. per tutte: Cass. S.U. n. 4806/2005; conf. Cass. n. 17014/2010 e Cass. n.
27016/2011; S.U. n.9839/2021) annoverano principalmente, tra i casi di nullità della delibera assembleare:
- deliberazioni il cui oggetto sia illecito o impossibile;
- deliberazioni il cui oggetto abbia ecceduto i limiti previsti dalla legge o che non rientra nelle competenze dell'assemblea;
- deliberazioni affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea o alla formazione della volontà della maggioranza prescritta dalla legge;
- deliberazioni adottate con maggioranze inferiori alle prescritte;
- deliberazioni che incidono su diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva dei condomini.
Viceversa, sono ritenute semplicemente annullabili:
- deliberazioni contrarie alla legge che, tuttavia, riguardano un oggetto che rientra tra i poteri dell'assemblea;
- deliberazioni affette da vizi formali attinenti al procedimento di convocazione dell'assemblea (cfr. art. 63 delle disp. att. c.c.) o di informazione della stessa.
- deliberazioni viziate da eccesso di potere o da incompetenza.
Ciò posto, nel caso che ci occupa l'attore impugna non già la scelta del condominio di eseguire i lavori c.d.
Super Bonus 110% di cui al Decreto IL LI, che in ipotesi, incidendo sulla proprietà esclusiva, ove le doglianze di parte attrice fossero fondate, determinerebbero la nullità della delibera. Ed invero, tali lavori risultano deliberati già nella riunione del 14/04/2022, laddove il non è stato dissenziente, ma ha Pt_1 semplicemente espresso la volontà di non volere usufruire del beneficio. Peraltro, tale decisione è stata ribadita al capo 1 dell'o.d.g. della delibera impugnata, che non è stato oggetto di specifica impugnazione.
I capi della deliberazione oggetto di impugnazione, invece, riguardano aspetti correlati e conseguenziali rispetto ai lavori Super Bonus 110%, in ispecie, la nomina del progettista, Direttore dei lavori, asseveratore responsabile della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, e certificatore energetico (punto 2), la stipula del contratto con la ditta appaltante (punto 5) e l'eventuale delega all'amministratore alla firma del contratto per l'esecuzione dei lavori ed eventuali atti susseguenti (punto 6); pertanto, le stesse sarebbero in ipotesi impugnabili qualora contrarie alla legge, ma che, tuttavia, riguardano un oggetto che rientra tra i poteri dell'assemblea; affette da vizi formali attinenti al procedimento di convocazione dell'assemblea (cfr. art. 63 delle disp. att. c.c.) o di informazione della stessa;
viziate da eccesso di potere o da incompetenza.
Lo stesso attore sembra convergere verso tale interpretazione, fondando le ragioni dell'impugnativa esclusivamente sul fatto che l'assemblea abbia deliberato su argomenti non posti all'ordine del giorno
(“Costante giurisprudenza, su argomenti che non siano stati specificamente posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, stabilisce che l'eventuale delibera prodotta deve essere annullata”).
Nel caso di specie, alla riunione assembleare del 20/07/2023, dove è stata adottata la delibera impugnata, il sig. era presente e dissenziente in ordine ai punti impugnati, sicché egli avrebbe dovuto impugnare Pt_1 la delibera entro il termine decadenziale di trenta giorni dal deposito da parte del condomino dell'istanza di mediazione presso il competente organismo (Tribunale di Firenze 2718/2016, Tribunale di Sondrio 25 gennaio 2019, Tribunale di Brescia, sent. n. 648/2020). Orbene, poiché nel caso di specie l'invito ad aderire al procedimento di mediazione è datato 18/09/2023, l'attore avrebbe dovuto impugnare la delibera entro il
18/10/2023, mentre l'atto di citazione risulta notificato a mezzo pec al condominio il 28/11/2023 e iscritto a ruolo il 6/12/2023.
Ne consegue che l'attore è decaduto dal diritto di impugnare la deliberazione de qua, su cui, in ogni caso, questo tribunale non potrebbe pronunciarsi, essendo precluso al giudice sindacare il merito delle deliberazioni assembleari.
La domanda, dunque, va integralmente respinta al pari della domanda riconvenzionale, non avendo il convenuto provato la concretezza ed effettività del danno lamentato. CP_1
Stante la soccombenza reciproca, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione reietta, cosi decide:
- rigetta la domanda attrice e la domanda riconvenzionale del convenuto;
CP_1
- compensa le spese di lite.
Teramo, lì 31/03/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2972/2023 promossa da:
residente in [...], Discesa San Giuseppe n. 29, codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti rilasciata in calce al ricorso C.F._1 atto su foglio separato, dall'Avv. Maurizio Esposito ed elett.te dom.to presso il suo studio in Pineto (TE), via S.S. 16 Adriatica Nord n.5
ATTORE contro
(C.F. ), con sede in Teramo, via Discesa Controparte_1 P.IVA_1
San Giuseppe n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore, , nato a [...] il CP_2
28/11/1960, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Magda Di Taranto, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termo, corso Cerulli n. 43, giusta procura allegata mediate strumenti informatici alla memoria di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato nelle forme di legge, il sig. ha impugnato la delibera Parte_1 adottata in data 20/07/2023 dall'assemblea dei condomini del convenuto relativamente ai CP_1 punti 1, 5, e 6 all'ordine del giorno, deducendo:
– di essere proprietario di un appartamento facente parte del sito in Controparte_1
Teramo alla discesa San Giuseppe n. 29 dichiarato inagibile "a seguito degli eventi sismici che interessarono
l'Abruzzo nell'anno 2016 che colpirono anche l'edificio condominiale" de quo;
– che i lavori di ripristino erano stati affidati all'impresa e non ancora completati;
Controparte_3
– che in occasione dell'assemblea del 14/04/2022 la maggioranza dei condomini aveva deliberato “di iniziare gli eventuali lavori Super Bonus 110% solo successivamente alla chiusura pratica Sisma 2016”;
– che in occasione dell'assemblea del 20/07/2023 non avrebbe dovuto essere approvata la nota "allegato
B" non essendo all'ordine del giorno;
– che il contratto d'appalto con l'impresa designata avrebbe dovuto essere sottoscritto "solo dopo il completamento integrale dei lavori di cui alla pratica Sisma Bonus 2016 prima di intraprendere i lavori di cui al Super
Bonus 110%”;
– che non gli erano stati consegnati preventivi, contratti di appalto, visure e DURC dell'impresa, polizza, referenze bancarie e polizza r.c. professionale dei tecnici incaricati;
– che all'assemblea del 20/07/2023 era stata approvata la nota allegato B sulla quale l'assemblea non avrebbe dovuto deliberare, non essendo all'ordine del giorno;
– che tutto ciò lo aveva danneggiato a causa dell'impossibilità di “abitare presso il suo appartamento a seguito dell'inagibilità dovuta agli eventi sismici del 2016 e soprattutto, perché non c'è una data certa di fine lavori per la pratica sisma 2016”.
Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva il rigetto della domanda, Controparte_1 assumendone l'infondatezza on fatto e in diritto e spiegando domanda riconvenzionale “al fine di ottenere il risarcimento di ogni danno arrecato al condominio dall'ingiustificato, inutile e defaticante atteggiamento assunto dal Pt_1 nei confronti dell'intero Condominio e dei suoi condomini”.
Deduceva a propria difesa il : CP_1
- , pur regolarmente convocato, era stato tuttavia assente a tutte le assemblee Parte_1 condominiali tenutesi fino al 14/04/2022, ad eccezione dell'assemblea del 17/11/2017;
- in occasione di tale adunanza, l'assemblea, all'unanimità, aveva approvato gli argomenti all'ordine del giorno, nominando "in qualità di rappresentante del (...) il signor solo Controparte_1 CP_2 ed esclusivamente per la sottoscrizione dei documenti relativi alle evento sismico 2016/2017" e ratificando "il contratto stipulato con lo studio di progettazione GRA:VI dell'ing per la progettazione, direzione Controparte_4 lavori, coordinamento della sicurezza e sottoscrizione con firma digitale con la condizione esclusiva che al punto relativo alla percentuale destinata ai professionisti per i lavori i cui costi non risultano ammissibili a contributo dovrà essere determinato con percentuale pari a zero", deliberando "di nominare, per l'esecuzione dei lavori la ditta ; Controparte_3
- il , dal 14/04/2022 in poi, ostacolava continuamente la comune iniziativa dei condomini di fruire Pt_1 degli incentivi statali previsti per il consolidamento antisismico e per la ristrutturazione dell'edificio, esternando in vario modo la propria "volontà di non voler usufruire dell'intervento EcoBonus 110 (Super bonus 110
IL LI - eco bonus - eco sisma) né per le parti comuni del condominio né per le sue parti esclusive (balcone, terrazza davanzali ecc. compresi)"; - in occasione della riunione assembleare del 18/04/2023, discutendo in relazione al punto 2) all'ordine del giorno, egli ribadiva "quanto già dichiarato nel verbale del 14 aprile 2022, appunto di non voler usufruire del beneficio dell'eco bonus e sisma bonus 110% rilancio LI né per le parti comuni condominiali né per le sue parti esclusive”, evidenziando che sulle pareti verticali in prossimità dei suoi balconi non avrebbe voluto “la coibentazione termica (cappotto) per evitare la diminuzione della superficie dei balconi e inoltre” aggiungeva “di non volere la contro soglia in prossimità dei davanzali";
- ciò nonostante, all'adunanza del 6/06/2023, l'assemblea, a maggioranza (contrario il ), approvava Pt_1 il progetto relativo al Super eco-bonus 110%;
- i lavori Super Eco-Bonus 110% erano iniziati da diversi mesi, mentre per i lavori sottoposti al contributo sisma era stato già presentato il SAL al 90%;
- all'ordine del giorno prodromo rispetto all'assemblea del 20/07/2023 erano presenti nove punti strumentali alla delibera sui lavori Superbonus 110%, oltre ad un decimo punto per le “varie ed eventuali”; considerata la connessione e la consequenzialità della nota allegato B rispetto alle tematiche trattate in assemblea, non si comprendeva su quali basi potessero essere mosse contestazioni sulla sua approvazione;
in particolare, alcuni interventi previsti, quale l'installazione dell'ascensore per l'eliminazione delle barriere architettoniche, erano necessari nel rispetto dell'art. 2, c. 2, L. n. 13/1989 per tutelare una condomina disabile, invalida al 100%, inabile alla deambulazione.
La causa, istruita per tabulas, perveniva – per l'assunzione in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., all'udienza del 5/02/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*******
Oggetto dell'odierna impugnativa non è l'intera delibera condominiale del 20/07/2025, dove pure in altri punti si trattava l'argomento del c.d. 110% (discussione in merito all'adesione al Parte_2 Parte_2
110%, approvazione del progetto esecutivo dei lavori;
nomina della ditta per eseguire i lavori;
nomina del responsabile dei lavori;
nomina del commercialista per le dovute asseverazioni;
compenso da riconoscere all'amministratore), ma esclusivamente i punti 1, 5, e 6 all'ordine del giorno, vale a dire:
1) Super Bonus 110% IL LI Nomina progettista, Direttore dei lavori, asseveratore responsabile della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, e certificatore energetico – Discussione in merito;
5) Superbonus 110% Decreto IL – Stipula contratto con la ditta appaltante i lavori del Super Bonus;
6) Superbonus 110% IL LI – Eventuale delega all'amministratore alla firma del contratto per l'esecuzione dei lavori ed eventuali atti susseguenti – Discussione in merito.
Preliminarmente, occorre precisare che l'attore chiede “accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 20.07.2023 adottata dal relativamente ai punti1, 5, e 6 all'ordine del Controparte_1 giorno”, non qualificando se la delibera sia affetta da nullità ovvero da annullabilità.
Ed invero, le delibere adottate in sede assembleare possono essere nulle oppure annullabili. Come è noto, a norma dell'art. 1137 co. 2 c.c.: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
La disposizione in commento non disciplina espressamente le due ipotesi e non offre all'interprete un elenco di casi all'interno dei quali orientarsi, rimettendo all'interpretazione del giudice la scelta per l'una o l'altra patologia.
Tale differenza non è meramente teorica, ma ha importanti ricadute sul termine di impugnazione della delibera. Le delibere nulle, infatti, non soggiacciono al termine decadenziale dei trenta giorni sopra indicato, poiché la nullità può sempre essere fatta valere da chi ne abbia interesse.
La dottrina e l giurisprudenza (cfr. per tutte: Cass. S.U. n. 4806/2005; conf. Cass. n. 17014/2010 e Cass. n.
27016/2011; S.U. n.9839/2021) annoverano principalmente, tra i casi di nullità della delibera assembleare:
- deliberazioni il cui oggetto sia illecito o impossibile;
- deliberazioni il cui oggetto abbia ecceduto i limiti previsti dalla legge o che non rientra nelle competenze dell'assemblea;
- deliberazioni affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea o alla formazione della volontà della maggioranza prescritta dalla legge;
- deliberazioni adottate con maggioranze inferiori alle prescritte;
- deliberazioni che incidono su diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva dei condomini.
Viceversa, sono ritenute semplicemente annullabili:
- deliberazioni contrarie alla legge che, tuttavia, riguardano un oggetto che rientra tra i poteri dell'assemblea;
- deliberazioni affette da vizi formali attinenti al procedimento di convocazione dell'assemblea (cfr. art. 63 delle disp. att. c.c.) o di informazione della stessa.
- deliberazioni viziate da eccesso di potere o da incompetenza.
Ciò posto, nel caso che ci occupa l'attore impugna non già la scelta del condominio di eseguire i lavori c.d.
Super Bonus 110% di cui al Decreto IL LI, che in ipotesi, incidendo sulla proprietà esclusiva, ove le doglianze di parte attrice fossero fondate, determinerebbero la nullità della delibera. Ed invero, tali lavori risultano deliberati già nella riunione del 14/04/2022, laddove il non è stato dissenziente, ma ha Pt_1 semplicemente espresso la volontà di non volere usufruire del beneficio. Peraltro, tale decisione è stata ribadita al capo 1 dell'o.d.g. della delibera impugnata, che non è stato oggetto di specifica impugnazione.
I capi della deliberazione oggetto di impugnazione, invece, riguardano aspetti correlati e conseguenziali rispetto ai lavori Super Bonus 110%, in ispecie, la nomina del progettista, Direttore dei lavori, asseveratore responsabile della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, e certificatore energetico (punto 2), la stipula del contratto con la ditta appaltante (punto 5) e l'eventuale delega all'amministratore alla firma del contratto per l'esecuzione dei lavori ed eventuali atti susseguenti (punto 6); pertanto, le stesse sarebbero in ipotesi impugnabili qualora contrarie alla legge, ma che, tuttavia, riguardano un oggetto che rientra tra i poteri dell'assemblea; affette da vizi formali attinenti al procedimento di convocazione dell'assemblea (cfr. art. 63 delle disp. att. c.c.) o di informazione della stessa;
viziate da eccesso di potere o da incompetenza.
Lo stesso attore sembra convergere verso tale interpretazione, fondando le ragioni dell'impugnativa esclusivamente sul fatto che l'assemblea abbia deliberato su argomenti non posti all'ordine del giorno
(“Costante giurisprudenza, su argomenti che non siano stati specificamente posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, stabilisce che l'eventuale delibera prodotta deve essere annullata”).
Nel caso di specie, alla riunione assembleare del 20/07/2023, dove è stata adottata la delibera impugnata, il sig. era presente e dissenziente in ordine ai punti impugnati, sicché egli avrebbe dovuto impugnare Pt_1 la delibera entro il termine decadenziale di trenta giorni dal deposito da parte del condomino dell'istanza di mediazione presso il competente organismo (Tribunale di Firenze 2718/2016, Tribunale di Sondrio 25 gennaio 2019, Tribunale di Brescia, sent. n. 648/2020). Orbene, poiché nel caso di specie l'invito ad aderire al procedimento di mediazione è datato 18/09/2023, l'attore avrebbe dovuto impugnare la delibera entro il
18/10/2023, mentre l'atto di citazione risulta notificato a mezzo pec al condominio il 28/11/2023 e iscritto a ruolo il 6/12/2023.
Ne consegue che l'attore è decaduto dal diritto di impugnare la deliberazione de qua, su cui, in ogni caso, questo tribunale non potrebbe pronunciarsi, essendo precluso al giudice sindacare il merito delle deliberazioni assembleari.
La domanda, dunque, va integralmente respinta al pari della domanda riconvenzionale, non avendo il convenuto provato la concretezza ed effettività del danno lamentato. CP_1
Stante la soccombenza reciproca, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione reietta, cosi decide:
- rigetta la domanda attrice e la domanda riconvenzionale del convenuto;
CP_1
- compensa le spese di lite.
Teramo, lì 31/03/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)