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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4932/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Elena Bianconcini, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Maria Grazia Zecca, come da Parte_2 mandato in atti;
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 24.7.2021;
− di aver generato un figlio, nato in data [...];
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.12.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo e precisando la cadenza mensile degli incontri tra padre e figlio nel periodo scolastico.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
A. Affidamento condiviso di (età 4 anni) ad entrambi i genitori, con autorizzazione alla madre Per_1 ad assumere autonomamente, nell'interesse superiore del minore, le decisioni relative alla salute per quanto concerne le visite mediche di controllo, le prestazioni sanitarie di routine, i trattamenti farmacologici per patologie comuni e le vaccinazioni obbligatorie, con onere comunque di preventiva comunicazione scritta al padre, rimanendo riservate alla decisione congiunta dei genitori le scelte sanitarie di maggiore rilevanza quali interventi chirurgici, terapie specialistiche prolungate e trattamenti psicologici. Analogamente, considerata la lontananza geografica con il padre, l'autorizzazione alla madre ad assumere autonomamente, nell'interesse superiore del minore, le decisioni relative alla gestione dei rapporti quotidiani con l'istituzione scolastica, la giustificazione delle assenze, la partecipazione alle riunioni ordinarie con gli insegnanti, l'autorizzazione per le uscite didattiche di routine, la gestione delle comunicazioni scuola-famiglia, la scelta dell'istituto scolastico pubblico, con obbligo della madre di previa comunicazione scritta al padre delle decisioni assunte autonomamente, mentre l'eventuale scelta di un istituto scolastico privato dovrà essere assunta di comune accordo tra i genitori, garantendo così la trasparenza e il mantenimento del principio di bigenitorialità anche nell'esercizio separato della responsabilità genitoriale, nonché assicurando al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa. Le parti concordano che anche i recapiti telefonici e-mail del padre saranno indicati tra i contatti utili del minore. Inoltre, il sig. potrà partecipare ai colloqui con gli insegnanti ed interfacciarsi Pt_1 direttamente col pediatra/medico di base e con i sanitari che avranno in cura il minore, nonché interessarsi autonomamente dell'andamento scolastico e di ogni altra questione riguardante il figlio ed avrà accesso al registro scolastico elettronico di quest'ultimo. Per_1
B. Collocamento prevalente del minore, presso la madre in NO, G. Galilei n. 67, di proprietà del nonno materno sig. ; Persona_2
C. Diritto/dovere di visita del sig. nel rispetto degli impegni scolastici, sociali e delle esigenze Pt_1 personali di , come di seguito meglio specificato: Per_1
- il padre potrà vedere e sentire , mediante videochiamata, quotidianamente dalle ore 14.30. Per_1
Nel periodo in cui il figlio sarà libero da impegni scolastici le videochiamate potranno essere effettuate anche al mattino, compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre.
- Durante il periodo scolastico, con cadenza mensile, previo accordo con la madre, nonché compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. con quelli scolastici del minore, il padre Pt_1 potrà frequentare e tenere con sé il figlio a NO (o, in caso di trasferimento, nel nuovo luogo di residenza di quest'ultimo), ovvero potrà trascorrere periodi di permanenza presso il Per_1 domicilio paterno, in ogni caso, sempre senza pregiudizio per il percorso scolastico del minore, previa congrua comunicazione scritta alla madre del periodo di frequentazione padre/figlio e nel rispetto degli impegni, eventualmente, già assunti da quest'ultima con il minore.
- In occasione delle festività natalizie, il minore trascorrerà alternativamente, a rotazione annuale tra i genitori, i rispettivi giorni dal 23 dicembre al 29 dicembre;
lo stesso criterio si applicherà per il periodo dal 30 dicembre fino al 6 gennaio, nonché per le vacanze Pasquali, rispetto alle quali i genitori concorderanno, entro il mese di febbraio, la scelta delle date da individuare (massimo tre giorni ciascuno), sempre in considerazione delle possibilità lavorative di entrambi e nel rispetto dell'età e delle esigenze personali del figlio. Resta inteso che l'alternanza potrà esercitarsi sia in NO, che in OL VA, con l'impegno dei genitori di concordare, di volta in volta, la città in cui consentire al padre di vedere e stare con il figlio;
con facoltà, comunque, per entrambi i genitori nel periodo di propria spettanza di trascorrere col figlio detto periodo anche in luogo diverso dal domicilio.
- Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore almeno dieci giorni continuativi Per_1 nei mesi di luglio e agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
D. Le parti si impegnano reciprocamente a favorire il mantenimento di sereni rapporti tra il figlio e l'altro genitore, di astenersi da comportamenti denigratori, di comunicare preventivamente decisioni rilevanti riguardanti il figlio, di condividere informazioni su salute, istruzione e attività del figlio e di concordare, quando possibile, anche diverse date per consentire al padre di esercitare il diritto/dovere di visita;
E. Il padre si impegna a versare, mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra avente IBAN [...], in favore Parte_2 del figlio un assegno di mantenimento di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00=), Persona_3 considerati le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. La presente obbligazione decorrerà dal deposito del presente ricorso e permarrà fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno;
F. Le spese straordinarie come da protocollo redatto dal Tribunale di Lecce, che le parti dichiarano di conoscere e approvare, saranno condivise al 50% tra i genitori;
G. L'Assegno Unico per il figlio minore sarà percepito al 100% dalla madre collocataria sig.ra ; Parte_2
H. I genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio ed al rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio e del passaporto per il figlio minorenne per motivi di studio e turismo, nonché a sottoscrivere ogni altro atto amministrativo a tal fine necessario;
I. Entrambi i coniugi dichiarano di godere di propria adeguata indipendenza economica, per cui rinunciano espressamente a reciproche richieste di partecipazione al proprio personale mantenimento;
J. Le parti dichiarano non di avere ragioni di debito / credito l'una nei confronti dell'altra, né beni comuni da dividere e di aver già definito consensualmente ogni reciproco rapporto economico – patrimoniale e pertanto di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa dedotta o deducibile.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 24.7.2021 in
OL VA (Ra) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 2 parte I Ufficio 1 anno
2021, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19.12.2025
Il Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo