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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
OD FR, Relatore
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13882/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazzza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017963940000 IRAP IRPEF IVA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017963940000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017963940000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017963940000 TARES 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017963940000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017963940000 TARSU/TIA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21762/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Napoli, Agenzie delle Entrate DP I Napoli ed Agenzia delle Entrate
Riscossione, e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'intimazione di pagamento 07120259017963940000 avente ad oggetto le seguenti poste debitorie relative alle cartelle:
1. 07120180016322829000, not. 16/03/2018 IVA 2011
2. 07120210019771252000, not. 17/03/2022,14 Tari 2014
3. 07120210102867257000, not22/06/2022, , Tares 2014
4. 07120220032462503000, not. 07/07/2022, Tari 2015
5. 07120240056490025000, nov. 29/3/2024, IVA 2019
6. 07120240090793677000 , 19/06/2024, IVA 2018
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Si costituiscono Agenzia delle Entrate DP I Napoli ed il Comune di Napli chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero le costituite parti resistenti hanno documentato, mediante deposito in atti, la regolare notificazione di tutte le cartelle portate dall'intimazione impugnata, avvenuta a mezzo pec nelle date indicate in premessa.
Atteso il termine decennale per le imposte dirette e IVA e quello quinquennale per le imposte locali, è del tutto evidente che non è maturata alcuna prescrizione del credito.
Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1157,00 oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna delle costituite parti resistenti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in E 1157,00 oltre accessori se dovuti in favore di ciascuna costituita parte resistente.
Napoli, 9.12.2025
Il Relatore Il Presidente
dr. Francesco Todisco dott.ssa Marida Corso
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
OD FR, Relatore
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13882/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazzza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017963940000 IRAP IRPEF IVA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017963940000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017963940000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017963940000 TARES 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017963940000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017963940000 TARSU/TIA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21762/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Napoli, Agenzie delle Entrate DP I Napoli ed Agenzia delle Entrate
Riscossione, e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'intimazione di pagamento 07120259017963940000 avente ad oggetto le seguenti poste debitorie relative alle cartelle:
1. 07120180016322829000, not. 16/03/2018 IVA 2011
2. 07120210019771252000, not. 17/03/2022,14 Tari 2014
3. 07120210102867257000, not22/06/2022, , Tares 2014
4. 07120220032462503000, not. 07/07/2022, Tari 2015
5. 07120240056490025000, nov. 29/3/2024, IVA 2019
6. 07120240090793677000 , 19/06/2024, IVA 2018
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Si costituiscono Agenzia delle Entrate DP I Napoli ed il Comune di Napli chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero le costituite parti resistenti hanno documentato, mediante deposito in atti, la regolare notificazione di tutte le cartelle portate dall'intimazione impugnata, avvenuta a mezzo pec nelle date indicate in premessa.
Atteso il termine decennale per le imposte dirette e IVA e quello quinquennale per le imposte locali, è del tutto evidente che non è maturata alcuna prescrizione del credito.
Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1157,00 oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna delle costituite parti resistenti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in E 1157,00 oltre accessori se dovuti in favore di ciascuna costituita parte resistente.
Napoli, 9.12.2025
Il Relatore Il Presidente
dr. Francesco Todisco dott.ssa Marida Corso