Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/04/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere dott.ssa Elena Gelato Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2593/2020, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Calcioli giusta delega in atti
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi in forza di delega in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Roma in data 22 febbraio 2020
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “Piaccia all'adita Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame, per i motivi esposti, annullare e/o riformare, per la parte impugnata, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa nel corso del procedimento contraddistinto dal n. R.G.
65301/2018 dal Tribunale civile di Roma, sezione seconda, giudice dott. Corrado Cartoni, il giorno 22 febbraio
2020, pubblicata e comunicata alle parti il 28 febbraio 2020, siccome erronea ed ingiusta e, per l'effetto: accertato e dichiarato l'inadempimento dell' relativamente alla remunerazione delle Parte_2 prestazioni erogate nel quadriennio 2010/2013 condannare l' in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della della complessiva somministrazione Parte_1
Con vittoria di spese, tra cui il rimborso del contributo unificato, spese generali, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'Appellata: “Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma di voler accertare d'ufficio il difetto assoluto di giurisdizione del Giudice adito, da declinarsi in favore del giudice Amministrativo trattandosi di contestazione di atti amministrativi adottati nell'esercizio della potestas propria della P.A., ovvero il pregiudiziale difetto di legittimazione passiva della ex , attuale , quindi la mancanza genetica, nella fattispecie, Parte_3 Parte_4
Part di una “condizione dell'azione”, essendo l' totalmente estranea alla materia delle tariffe e dei Budget delle strutture accreditate;
Nel merito si chiede il rigetto dell'appello avversario poiché totalmente infondato in fatto, in diritto e comunque non provato, anche in ordine agli interessi moratori richiesti.
Con vittoria di spese e compensi legali, da liquidarsi come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - soggetto esercente attività sanitaria in regime di Parte_1 accreditamento istituzionale per conto del Servizio Sanitario Regionale – ha adito il Tribunale di
Roma al fine di veder condannata la al pagamento della somma di € 183.651,11, Parte_4 oltre interessi al saggio di cui al D.lgs. n. 231 del 2002, quale importo corrispondente allo sconto previsto dalla Legge n. 296/2006, art. 1, comma 796, lettera o) per il triennio 2007-2009, sconto che l'Amministrazione avrebbe illegittimamente applicato oltre i termini fissati dalla normativa, e cioè nel quadriennio 2010-2013. Part La si è costituita in giudizio eccependo, in via pregiudiziale e preliminare, la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore di quello amministrativo, la carenza di legittimazione passiva perché spettante alla Regione e la carenza di interesse ad agire del ricorrente. Part Nel merito la ha eccepito l'infondatezza della pretesa, anche in ragione dell'insuperabilità del budget assegnato alla struttura sanitaria ricorrente.
A conclusione del giudizio il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta da ha così statuito: “a) rigetta la eccezione di difetto di giurisdizione;
b) condanna la “ Parte_1 [...]
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della “ ”, in Pt_5 Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 30.498,57, oltre interessi legali dal 18.4.2016 al 7.11.2018 ed interessi ex d.l.vo n. 231/02 dall'8.11.2018 fino al deposito della presente ordinanza;
c) condanna la “ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della Parte_5 “ ”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese processuali che liquida in euro Parte_1
3.000,00 per compensi ed euro 400,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.”
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto gravame la lamentando Parte_1
l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente alle somme residue rispetto al budget attribuitole dalla Regione Lazio. Part Nel costituirsi in giudizio la ha ribadito ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni di difetto di giurisdizione e carenza di legittimazione passiva, questioni in relazione alle quali non ha formulato appello incidentale ma ha richiesto provvedersi d'ufficio, e nel merito ha addotto la correttezza del provvedimento, di cui ha dunque chiesto la conferma.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, con provvedimento del 4.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio degli scritti conclusivi. Part
§1. Come accennato, la ha domandato la pronuncia d'ufficio della declaratoria di difetto di giurisdizione e di carenza di legittimazione attiva e passiva.
Tale domanda, però, non merita accoglimento in ossequio all'orientamento ormai granitico della giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui la rilevabilità da parte del Giudice di tali questioni in ogni stato e grado del giudizio incorre nel limite del giudicato, nel caso di specie già formatosi.
Tali questioni sono state infatti risolte dal Tribunale nell'impugnata ordinanza, con la quale sono Part state rigettate le eccezioni formulate dalla resistente in primo grado e, come visto, la on ha inteso formulare appello incidentale sul punto, se non tardivamente nella propria comparsa conclusionale.
Ogni considerazione sull'argomento è dunque in questa sede preclusa.
§2. Con il primo motivo di appello ha lamentato la contraddittorietà del Parte_1 provvedimento impugnato per aver il primo Giudice, da un lato, stabilito l'illegittimità dello Part sconto applicato dalla ex lege n. 296/2006 oltre il triennio 2007-2009 previsto e, dall'altro, rigettato quasi integralmente la domanda della ricorrente sull'assunto della insuperabilità del budget assegnato all'Appellante in forza di specifici decreti commissariali.
Ad avviso di dal momento che il d.lgs. n. 502/1992 prevedeva che fosse il Parte_1 CP_2
a determinare l'ammontare delle tariffe massime e le Regioni ad aggiornale con cadenza triennale, Part la autoriducendole mediante l'applicazione dello sconto, sarebbe incorsa in una violazione di legge;
sotto altro profilo l'appellante ha evidenziato come il budget dovesse ritenersi un “elemento eterodeterminato rispetto al contratto” e perciò non vincolante per le parti.
La tesi non è condivisibile. Il d.lgs. 502/1992 in tema di “Riordino della disciplina in materia sanitaria” prevede al suo articolo 8 Part quinques che gli accordi – Strutture Sanitarie Private Accreditate definiscano:
- il volume massimo di prestazioni che queste ultime si impegnano ad assicurare (lett. b),
- il “corrispettivo preventivato” da erogarsi in loro favore (lett. d),
- le “modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato”
(lett. e bis).
Dalla piana lettura della normativa di settore emerge dunque come il budget da riconoscersi alla struttura (ovvero, con i termini usati dal legislatore, il “corrispettivo preventivato” da erogare in suo Part favore) rappresenti il limite dell'obbligazione di remunerazione della nei confronti della struttura sanitaria accreditata, limite modificabile solo mediante il perfezionamento di accordi integrativi, nel caso di specie mai stipulati dalle parti.
L'ineludibilità del budget, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, risulta del resto fissata anche dai contratti intercorsi tra le parti.
Ed invero, il contratto per l'anno 2010, dopo aver richiamato il d.lgs. 502/1992 ed aver esplicitato il budget assegnato alla struttura per l'anno 2010, prevede che “l'Erogatore di impegna ad assicurare le prestazioni sanitarie … fino alla concorrenza del Budget (Tetto massimo) assegnato[gli]”, specificando che “le prestazioni erogate oltre il tetto massimo (Budget) non sono riconosciute e non potranno in alcun modo essere poste
a carico del SSR. Ai fini del rispetto dei tetti di spesa indicati, corrispondenti ai volumi di prestazioni massimi remunerati, si applica il disposto di cui all'art. 8, quinques, comma 2, lettera e bis del d. lgs. 502/1992 e s.m.i.”,
e perciò la rideterminazione al ribasso dei volumi massimi delle prestazioni.
Medesime previsioni si rinvengono nel contratto relativo all'anno 2011 ed in quello afferente all'anno 2012, ove espressamente è previsto che “l'Erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione …fermo restando che le prestazioni erogate oltre il Budget (tetto massimo) non sono riconosciute con onere a carico del SSR”, ed ancora che “oltre i tetti massimi (Budget) stabiliti dal presente contratto / accordo non sono riconosciuti oneri a carico del
SSR e ai fini del rispetto dei tetti di spesa sopra indicati, corrispondenti ai volumi di prestazioni massimi remunerati, si applica il disposto di cui all'art. 8 quinques, co. 2 lettera e-bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.” e che
“le prestazioni fatturate oltre i tetti massimi (budget) non sono liquidabili”. Parimenti, il contratto per l'anno 2013, dopo aver richiamato espressamente il citato articolo 8 quinques, co. 2, del d. lgs. 502/1992, recita che “la definizione dei budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR, nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa vigente di riferimento”; all'art. 4 è esplicitato che “L'erogatore ha preso atto e con il presente atto conferma di accettare quale tetto massimo annuo 2013 delle Prestazioni Sanitarie da erogare per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale (di seguito denominato “tetto massimo annuo”)
l'importo di € 286.620,05” e ancora, in maniera lapidaria, che “l'Erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto .., fermo restando che le prestazioni erogate oltre il Budget (tetto massimo) non sono riconosciute con onere a carico del SSR. Le parti convengono espressamente che oltre il tetto massimo (Budget) non sono riconosciuti oneri a carico del SSR e, ai fini dei tetti di spesa sopra indicati, corrispondente ai volumi di prestazioni massimi remunerati, si applica il disposto di cui all'art. 8 quinques, comma 2 lettera e-bis”, e perciò la “rideterminazione dei volumi massimi di prestazione” in modo da garantire il mancato superamento dei limiti di spesa.
Ulteriore conferma dell'ineludibilità del budget si rinviene anche nell'articolo 7 ove è previsto che Parte
“per ciascuna prestazione sanitaria resa... la sarà obbligata a corrispondere all'erogatore, entro i limiti del budget annuale assegnato, un importo calcolato facendo applicazione alle tariffe ratione temporis vigenti”.
Asserire dunque, come fa l'appellante, che il budget sia un “elemento eterodeterminato”, privo di rilevanza nei rapporti inter partes, è dunque contrario alle espresse pattuizioni di cui ai contratti intercorsi tra le parti.
Alla luce di quanto chiarito risulta incontestabile la consapevolezza di di dover Parte_1 erogare un numero di prestazioni tale da garantire il rispetto dei tetti massimi, oltre i quali nulla le Part sarebbe stato riconosciuto dall' e ciò – ove necessario – riducendo il volume di servizi contrattualmente fissato.
In conclusione, quel che emerge dall'attenta analisi della regolamentazione negoziale e della normativa in esame è che in caso di conflitto tra “tetto massimo” e prestazioni erogate prevalga il primo, tanto che, alla luce delle clausole di cui ai contratti in atti, la fatturazione per importi superiori al budget assegnato alla struttura accreditata sarebbe risultata improduttiva di effetti ai Part danni della e, addirittura, avrebbe costituito espresso inadempimento di alle Parte_1 pattuizioni di cui al contratto per l'anno 2013.
L'equità e la tenuta del sistema così delineato, in ossequio ai principi generali in tema di controllo della spesa pubblica, è garantita dal potere, attribuito alla stessa struttura privata, di rideterminare al ribasso il numero di prestazioni erogabili, così da evitare l'ingiustificato danno conseguente alla prestazione di servizi in favore del SSR, senza ottenere la correlata controprestazione economica. Part Alla luce di quanto sin qui chiarito, ferma l'illegittimità dello sconto applicato dalla negli anni
2010-2013 (ormai oggetto di giudicato perché la statuizione sul punto non è stata impugnata), non può che essere confermata la statuizione del primo Giudice nel senso di ritenere riconoscibili a gli importi relativi alle prestazioni effettivamente erogate per conto del SSR, senza Parte_1 tener conto di alcuna decurtazione tariffaria, ma limitatamente alla concorrenza dei budget assegnati dalla Regione.
§3. Con il secondo motivo di appello ha lamentato l'erroneità dell'ordinanza Parte_1 impugnata con “riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio in capo all' ”, avendo il Controparte_1 primo Giudice fondato la sua decisione sulle “quietanze prodotte con le note autorizzate dalla Parte_5
2”.
[...]
L'appellante ha evidenziato come la controparte non avesse “provato in alcun modo il superamento o il raggiungimento del budget ma” avesse supposto “solamente tale superamento, in virtù dei relativi decreti commissariali succedutosi negli anni e [de]la fatturazione della struttura”; mancherebbe dunque la prova dell'“ammontare dei pagamenti effettuati dagli Enti in virtù del rapporto con la struttura accreditata”.
Anche tale motivo di gravame non merita accoglimento.
In primo grado parte resistente ha versato in atti le disposizioni di bonifico (con attestazione di esecuzione apposta dall'istituto bancario) afferenti alle fatture emesse in relazione alle prestazioni rese dall'appellante in esecuzione del contratto del 2010 e parzialmente per quelle rese in forza del contratto relativo al 2011; nulla invece risulta prodotto per le restanti annualità.
Nonostante tale apparente carenza documentale, però, il pagamento degli importi recati nelle fatture emesse da per le prestazioni rese nel quadriennio 2010-2014, compresi quelli Parte_1 relativi ai contributi fissi già versati in acconto e richiamati in ciascun documento fiscale, deve ritenersi accertato perché confermato dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio Part laddove lamenta la “parzialità dell'adempimento posto in essere” dall' per aver quest'ultima … “per gli anni 2010,2011,2012 e 2013 provveduto a remunerare la Società ricorrente continuando ad imporre lo sconto
… sebbene fosse venuta meno l'applicabilità della norma” (così a p. 6 del ricorso) e laddove specifica che la somma di € 183.651,11 oggetto di domanda “corrisponde al valore dell'illegittima decurtazione operata
a titolo di sconto, ovverosia alla differenza tra il 100% della tariffa prevista per le prestazioni erogate e gli importi corrisposti dall' corrispondenti all'80% della tariffa medesima” (in questi termini a p. 12 Controparte_1 del ricorso).
Tali dichiarazioni, di valore confessorio, consentono dunque di ritenere accertato il pagamento Part da parte della degli importi indicati come “a carico del SSR” nelle fatture prodotte dalla ricorrente in primo grado, compresi dunque quelli “a pagare” e quelli già incassati in “acconto quota fissa” (v. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), a nulla rilevando le affermazioni in senso contrario rese da ultimo dall'appellante negli atti conclusivi del giudizio di secondo grado.
Parimenti accertato deve intendersi anche l'ammontare del budget per il quadriennio in contestazione perché individuato nei decreti commissariali in atti cui i contratti facevano espresso richiamo (si rimanda ai doc. 10, 12, 14 e 16 del fascicolo di primo grado di parte resistente).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendo sotto altro profilo contestata la quantificazione del credito operata dal primo Giudice, quantificato in complessivi euro
30.498,57per sorte capitale, la pronuncia di primo grado non può che essere sotto questo profilo confermata.
§4. Con il terzo motivo di appello ha lamentato l'erronea applicazione degli interessi Parte_1 sulla somma oggetto di condanna.
L'appellante ha lamentato come a fronte della domanda articolata in primo grado, tesa al riconoscimento degli interessi ex d.lgs. 231/2002 “dal novantesimo giorno dalla ricezione di ogni singola fattura e sino all'effettivo soddisfo, o comunque, dalla data di deposito del presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c., come modificato”, il primo Giudice avesse inopinatamente riconosciuto gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 solo dalla domanda giudiziale proposta in data 8.11.2018 e, per il periodo precedente (segnatamente, dalla messa in mora intervenuta in data 18.4.2016 sino al
7.11.2018) quelli al saggio legale.
ritenendo invece pacificamente applicabili ai rapporti contrattuali inter partes gli Parte_1 interessi previsti dal d.lgs. 231/2002, ha richiesto, in riforma della pronuncia di primo grado, il loro riconoscimento a far data dalla ricezione delle singole fatture sino all'effettivo saldo.
Il motivo va accolto per quanto di ragione. Part Al fine di paralizzare la pretesa avversaria la ha dedotto l'impossibilità di applicare al caso di specie il d.lgs. 231/2002, sostenendo che i contratti oggetto di causa, da intendere quali mere proroghe del regime convenzionale previsto dalla legge n. 833/78, siano da ritenere conclusi prima dell'8 agosto 2002 e come tali esclusi dall'ambito applicativo della norma.
La conclusione non è condivisibile.
Ed invero, la fonte dei rapporti inter partes va individuata proprio nei contratti stipulati per ciascuna annualità così come recentemente statuito anche dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite, secondo cui “rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - CP_3 accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato” (così, Cass., ss.uu., 14.12.2023, n. 35092; nello stesso senso, Cass., ord., 14.11.2024, n.
29472).
Ciò che quindi rileva ai fini della valutazione circa l'applicabilità ratione temporis delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2002 non è l'atto di accreditamento (ovvero addirittura il regime convenzionale previsto dalla legge 883/78), bensì il contratto scritto collegato alla concessione che regola il rapporto di accreditamento suddetto.
Qualora il contratto “a valle” sia stato concluso con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto
2002, come nel caso di specie, il ritardo nell'erogazione del corrispettivo, da parte della P.A. obbligata, determina la spettanza degli interessi legali di mora previsti dall'art. 5 del d.lgs.
231/2002.
Tanto premesso quanto al saggio degli interessi applicabile nel caso di specie, si viene dunque alla individuazione della loro decorrenza.
Preliminarmente, sul punto, occorre rilevare come abbia illegittimamente ampliato Parte_1 la domanda articolata in primo grado, instando per la condanna al pagamento dei citati interessi
“dalla ricezione di ogni singola fattura e sino all'effettivo soddisfo”, e non più dal novantesimo giorno successivo alla ricezione delle fatture, come originariamente richiesto.
La domanda in questi termini da ultimo formulata è dunque inammissibile, in quanto nuova.
Tanto premesso, anche la richiesta di decorrenza degli interessi “dal novantesimo giorno dalla ricezione di ogni singola fattura” non può essere accolta.
Non si può invero che prendere atto del fatto che la struttura sanitaria, alla quale avrebbe fatto Part carico il relativo onere probatorio, non abbia dimostrato la data di ricezione, da parte della delle singole fatture emesse nel quadriennio 2010-2013, di modo che la pretesa non è in questi termini riconoscibile.
In difetto, gli interessi, al saggio di cui al d.lgs. 231/2002, debbono farsi decorrere dalla data della messa in mora, intervenuta il 18.4.2016 (come accertato dal primo Giudice con statuizione divenuta definitiva in quanto non fatta oggetto di impugnazione incidentale), sino all'effettivo saldo.
§6. In ragione dell'accoglimento del gravame limitatamente al capo relativo al saggio degli interessi, le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
La pronuncia di condanna alle spese del primo grado di giudizio deve infine essere confermata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 2593/2020
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, condanna l al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 degli interessi ai sensi del d.lgs. 231/02 sul capitale di euro 30.498,57 già liquidato dal primo
[...]
Giudice, a far data dal 18 aprile 2016 fino al soddisfo;
2. conferma per il resto la pronuncia di primo grado, anche in punto spese di lite;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto