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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/04/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente
dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere
dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 934/2024 R.G.
PROMOSSA DA
, avente c.f. , titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale Centro Infissi di Solferino Christian, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa
Faenza, avente pec Email_1
NEI CONFRONTI DI
, avente c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. _1 C.F._2
Matteo Ianne;
E NEI CONFRONTI DI
; Controparte_2
1
Con sentenza n. 36/2024, pubblicata il 15 maggio 2024, il Tribunale di Rimini, su istanza di , ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di _1
, titolare della suindicata impresa individuale, sul presupposto Parte_1
dell'esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d'insolvenza.
*
Con ricorso tempestivamente presentato, proponeva reclamo, Parte_1 deducendo l'insussistenza dei limiti dimensionali.
*
Costituendosi in giudizio, il creditore istante chiedeva il rigetto del reclamo, deducendo l'inammissibilità della produzione documentale trasmessa col reclamo, in quanto avrebbe dovuto essere effettuata nel procedimento di primo grado, cui il reclamante non aveva partecipato, per mera sua negligenza.
*
Nonostante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, non si costituiva la liquidazione giudiziale.
*
Il curatore trasmetteva, piuttosto, una sua relazione, per come richiesto con il provvedimento presidenziale di fissazione di udienza, poi oggetto di integrazione.
*
In relazione all'udienza cartolare del 25.3.2025, parte reclamante e il reclamato costituito, con le rispettive note, insistevano nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)E'opportuno, anzitutto, evidenziare l'infondatezza della tesi del reclamato _1
, secondo la quale, nel procedimento instaurato con reclamo avvero la sentenza
[...]
che ha disposto la liquidazione giudiziale, non potrebbero prodursi documenti nuovi e dunque neppure documentazione tesa a dimostrare l'insussistenza dei requisiti dimensionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) C.C.I.I. Ed invero, per consolidata giurisprudenza, elaborata dopo la riforma di cui al d.lgs n. 169/2007, che aveva
2 modificato l'art. 18 della l.fall., rinominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello",
e 345 c.p.c. Ne consegue che il debitore, benché non costituito innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali…>.Resta da evidenziare che il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ha mantenuto, al riguardo, l'impostazione del 2007, sicchè non vengono in considerazione le preclusioni previste per l'appello.
2)La documentazione trasmessa dal reclamante è stata peraltro oggetto della relazione del curatore, che pure ha dato conto dei crediti, oggetto delle tempestive domande di insinuazione, per un totale complessivo di € 214.450,13.
3)La lettura di tale relazione, logica, motivata e riscontrabile in ogni suo punto, non consente dubbi sulla carenza dei requisiti dimensionali, dubbi neppure sollevati dalla difesa di che si è limitata a contestare, infondatamente, l'inammissibilità della _1
produzione documentale.
4)Occorre, in conclusione, disporre la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, disponendo le prescritte comunicazioni, oltre che l'integrale compensazione delle spese di lite, in quanto non sarebbe stata dichiarata se l'odierno reclamante si fosse costituito in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 934/2024, in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impesa individuale Centro
Infissi di Solferino Christian, compensando interamente fra le parti le spese.
Dispone che assolva, sotto la vigilanza del curatore e fino al Parte_1 passaggio in giudicato dell'odierna sentenza, agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con comunicazioni a cadenza bimestrale.
3 Dispone che, con la medesima cadenza, depositi una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Così deciso in data 30.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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