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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 542/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Roberto Pizzi;
Parte_1
- appellante –
E
rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Controparte_1
Lucisano;
- appellato -
CONCLUSIONI : Come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.02.2018 adiva il Giudice del lavoro Parte_1
deducendo:
di essere stato alle dipendenze della dal Controparte_2
09.05.2011, fino alla data del suo licenziamento avvenuto il 18.12.2014, in qualità
di operaio generico di I livello del CCNL delle aziende del settore metalmeccanico industria con contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario settimanale di 40
ore (8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì); . che nel corso dell'intero rapporto di lavoro “ha svolto servizio di guardiania presso
l'autostrada Salerno- Reggio Calabria osservando un orario di lavoro eccedente le ore formalmente previste nel contratto de quo, due ore in più giornaliere e le 8 settimanali”;, di avere comunicato alla società elenchi con le ore effettuate, mai contestati dalla stessa;
che il datore di lavoro non ha provveduto a corrispondere il quantum dovuto per le ore di straordinario.
Chiedeva, quindi, al Tribunale il pagamento delle dovute differenze retributive.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato la Controparte_1
domanda eccependo, in via preliminare, la nullità per indeterminatezza del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
In particolare, la società ha dedotto che non vi era traccia del conteggio della Coop
Service Srl che nel ricorso introduttivo si assumeva avere allegato e costituente
“parte integrante del presente ricorso”; quanto alla restante produzione documentale non poteva costituire idonea prova dello svolgimento di ore di straordinario, trattandosi di report lavorativi del tutto generici, non prodotti su modulistica a tale scopo predisposta dalla stessa e quindi di formazione totalmente unilaterale.
Con ordinanza del 24.5.19, il Tribunale dichiarava la nullità del ricorso per indeterminatezza, atteso che “nel corpo del ricorso stesso non risulta specificamente dedotto né l'orario di lavoro dedotto in contratto né quello a detta del da lui realmente osservato (dato necessario per poter desumere con Pt_1
certezza l'entità del lavoro straordinario asseritamente svolto dallo stesso)”, concedendo al ricorrente termine ex art.164 co.5 c.p.c. per il deposito di ricorso integrato nei termini evidenziati con l' ordinanza.
A seguito del deposito del ricorso integrativo, con sentenza n. 128/2022 il Tribunale
ha dichiarato nullo il ricorso, ritenendo di non potere pronunciare nel merito,
essendo rimasta insuperata la genericità delle allegazioni e risultando sia la prova per testi che la documentazione depositata del tutto inidonee a supportare la domanda.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione deducendo che il Pt_1
Tribunale non avrebbe correttamente valutato le allegazioni e le prove offerte, dolendosi, inoltre, della mancata attivazione da parte del primo giudice dei poteri istruttori previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c.; ha chiesto l'accoglimento del gravame e rinnovato la richiesta di ammissione della prova testimoniale nonché dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 22.5.2025 fissato ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di gravame, deduce il vizio di motivazione Pt_1
dell'impugnata sentenza, deducendo che il Tribunale avrebbe esaminato in modo lacunoso e superficiale la documentazione prodotta in giudizio (in particolare, i conteggi predisposti dalla Coop Service s.r.l. e gli elenchi redatti personalmente dall'appellante), nonché la prova testimoniale dedotta, che avrebbero dimostrato lo svolgimento di “un orario di lavoro eccedente le ore formalmente previste nel contratto de quo, due ore in più giornaliere e le otto ore settimanali”.
Il primo giudice, anziché dichiarare nullo il ricorso, avrebbe dovuto – secondo l'appellante – attivarsi d'ufficio mediante l'esercizio dei poteri istruttori previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c.
Il motivo di appello è infondato.
Come chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale, “costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare
rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi” (Cass. 9231 del 1 settembre 1995,
4668 del 21 aprile 1993, 11876 del 7 novembre 1991, ed ancora Cass. 1801 del
1991, 517 del 1981)" (Cass. n. 8924/1997).
In particolare la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonchè la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinchè possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente ( Cass.
lav., 25/05/2006, n. 12434).
Tale rigoroso onere probatorio impone, preliminarmente, una specifica allegazione del fatto costitutivo del diritto azionato, secondo la regola di circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova propria del processo del lavoro (Cass. s.u. 17
giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n.
22738).
Nel caso di specie, parte appellante ha omesso di offrire la specifica indicazione temporale delle prestazioni lavorative straordinarie, limitandosi a dedurre genericamente l'effettuazione di “due ore in più giornaliere” senza precisare in quali giorni, per quale periodo e in quale contesto le prestazioni eccedenti sarebbero state rese.
La retribuzione del lavoro “straordinario” presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
Tale onere non è stato indubbiamente soddisfatto;
la documentazione invocata a sostegno della pretesa, ovvero gli elenchi redatti dallo stesso lavoratore, si risolve in atti unilaterali privi di valore probatorio, non essendo stata dedotta prima che provata la validazione o approvazione da parte di soggetti gerarchicamente sovraordinati.
Tali elenchi, contestati dalla parte datoriale, non recano alcuna attestazione di provenienza dalla società NSE S.r.l., né risultano redatti su moduli aziendali;
per di più, presentano contenuti incoerenti con quanto affermato in ricorso, dove l'orario eccedente è quantificato in due ore giornaliere, mentre nei predetti elenchi si indicano in alcune giornate (persino 12, 18 o 20 ore di attività lavorativa ), con evidente disomogeneità e inattendibilità.
Anche i capitoli di prova testimoniale appaiono formulati in termini generici e confusi. In particolare: il capitolo 3 si limita a domandare se il lavoratore avesse svolto attività oltre l'orario contrattuale;
mentre il capitolo 4 attribuisce all'appellante un orario giornaliero di 12 ore, in contrasto con quanto indicato nel ricorso;
il capitolo
5 è volto a dimostrare la presenza nei cantieri della Salerno-Reggio Calabria con un imprecisato superamento dell'orario ordinario, senza collegamento specifico con il contratto di lavoro, che peraltro non risulta nemmeno prodotto;
il capitolo 6, infine,
relativo ai tempi di percorrenza per raggiungere i cantieri, non chiarisce se tali tempi fossero anche da considerarsi lavoro straordinario. In ogni caso, parte datoriale ha chiarito che, in caso di trasferta, erano forniti mezzi di trasporto aziendali, vitto e alloggio, nonché corrisposte indennità forfettarie indicate nelle buste paga con voci quali “Indenn. Forfettaria”, “Indenn. Forfettaria trasf.”, “Indenn.” o “Premio
Produz.”, per importi oscillanti tra € 200,00 e € 600,00 mensili. Tali voci risultano anche nelle buste paga allegate dallo stesso Pt_1
L'appellante non ha contestato né la percezione di tali importi, risultanti dalle buste paga quietanzate, né ha fornito elementi idonei a dimostrare l'insufficienza o la mancata corresponsione degli stessi in relazione all'asserito lavoro straordinario.
Non risulta, inoltre, comprensibile in che modo l'appellante abbia determinato l'importo di € 24.328,84 richiesto a titolo di compenso per lavoro straordinario, non essendo state esplicitate nel corpo del ricorso le modalità di calcolo adottate, né
risulta allegato agli atti il prospetto analitico predisposto dalla Coop Service S.r.l.
cui il ricorrente fa riferimento.
E' infondata la doglianza circa la mancata attivazione, da parte del giudice di primo grado, dei poteri istruttori d'ufficio previsti dall'art. 421 c.p.c., si osserva quanto segue.
Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi riconosciuti al giudice dall'art. 421
c.p.c. non possono essere utilizzati al fine di supplire alle carenze probatorie delle parti, né possono tradursi in strumenti di indagine sostitutivi degli oneri probatori gravanti su queste ultime, finendo altrimenti per assimilare la funzione del giudice a quella propria del procedimento penale (cfr. Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2024,
n. 14923). Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la domanda formulata da si caratterizza per un'estrema genericità, non Pt_1
risultando specificamente allegati né l'orario contrattualmente previsto, né quello effettivamente osservato secondo la prospettazione del ricorrente – elementi imprescindibili per poter accertare l'eventuale svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario ordinario e, dunque, la fondatezza della domanda di compenso per lavoro straordinario. Né il ricorrente ha provveduto a sanare tale carenza, pur avendone la possibilità in sede di concessione del termine ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., essendosi limitato ad articolare nuovi capitoli di prova, senza riformulare in modo compiuto e specifico la domanda.
In tale contesto, non poteva pertanto trovare applicazione il potere istruttorio d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., non potendo il giudice supplire a una domanda nulla o a una deduzione inadeguata sotto il profilo dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Parimenti, nella presente sede di gravame non risulta attivabile il potere istruttorio officioso previsto dall'art. 437 c.p.c.
La giurisprudenza ha chiarito che tale potere-dovere del giudice di appello di disporre mezzi di prova d'ufficio è esercitabile solo nei limiti in cui i fatti da accertare siano stati tempestivamente e specificamente allegati nell'atto introduttivo del giudizio, rappresentando tale attività un'integrazione istruttoria rispetto a un quadro probatorio già delineato, e non uno strumento surrogatorio delle carenze deduttive e probatorie delle parti (Cass. civ., sez. lav., 23 ottobre 2024, n.
27423).
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza a si liquidano nella misura indicata in dispositivo,
con applicazione delle tariffe minime (DM 147/2022, III scaglione), stante la semplicità delle questioni trattate
La pronuncia determina l' obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro la Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice del lavoro Controparte_3
di Reggio Calabria n. 128/2022, pubblicata il 21 gennaio 2022: rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che in € 2.904,5
, oltre accessori di legge.
Dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio del 23.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 542/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Roberto Pizzi;
Parte_1
- appellante –
E
rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Controparte_1
Lucisano;
- appellato -
CONCLUSIONI : Come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.02.2018 adiva il Giudice del lavoro Parte_1
deducendo:
di essere stato alle dipendenze della dal Controparte_2
09.05.2011, fino alla data del suo licenziamento avvenuto il 18.12.2014, in qualità
di operaio generico di I livello del CCNL delle aziende del settore metalmeccanico industria con contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario settimanale di 40
ore (8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì); . che nel corso dell'intero rapporto di lavoro “ha svolto servizio di guardiania presso
l'autostrada Salerno- Reggio Calabria osservando un orario di lavoro eccedente le ore formalmente previste nel contratto de quo, due ore in più giornaliere e le 8 settimanali”;, di avere comunicato alla società elenchi con le ore effettuate, mai contestati dalla stessa;
che il datore di lavoro non ha provveduto a corrispondere il quantum dovuto per le ore di straordinario.
Chiedeva, quindi, al Tribunale il pagamento delle dovute differenze retributive.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato la Controparte_1
domanda eccependo, in via preliminare, la nullità per indeterminatezza del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
In particolare, la società ha dedotto che non vi era traccia del conteggio della Coop
Service Srl che nel ricorso introduttivo si assumeva avere allegato e costituente
“parte integrante del presente ricorso”; quanto alla restante produzione documentale non poteva costituire idonea prova dello svolgimento di ore di straordinario, trattandosi di report lavorativi del tutto generici, non prodotti su modulistica a tale scopo predisposta dalla stessa e quindi di formazione totalmente unilaterale.
Con ordinanza del 24.5.19, il Tribunale dichiarava la nullità del ricorso per indeterminatezza, atteso che “nel corpo del ricorso stesso non risulta specificamente dedotto né l'orario di lavoro dedotto in contratto né quello a detta del da lui realmente osservato (dato necessario per poter desumere con Pt_1
certezza l'entità del lavoro straordinario asseritamente svolto dallo stesso)”, concedendo al ricorrente termine ex art.164 co.5 c.p.c. per il deposito di ricorso integrato nei termini evidenziati con l' ordinanza.
A seguito del deposito del ricorso integrativo, con sentenza n. 128/2022 il Tribunale
ha dichiarato nullo il ricorso, ritenendo di non potere pronunciare nel merito,
essendo rimasta insuperata la genericità delle allegazioni e risultando sia la prova per testi che la documentazione depositata del tutto inidonee a supportare la domanda.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione deducendo che il Pt_1
Tribunale non avrebbe correttamente valutato le allegazioni e le prove offerte, dolendosi, inoltre, della mancata attivazione da parte del primo giudice dei poteri istruttori previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c.; ha chiesto l'accoglimento del gravame e rinnovato la richiesta di ammissione della prova testimoniale nonché dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 22.5.2025 fissato ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di gravame, deduce il vizio di motivazione Pt_1
dell'impugnata sentenza, deducendo che il Tribunale avrebbe esaminato in modo lacunoso e superficiale la documentazione prodotta in giudizio (in particolare, i conteggi predisposti dalla Coop Service s.r.l. e gli elenchi redatti personalmente dall'appellante), nonché la prova testimoniale dedotta, che avrebbero dimostrato lo svolgimento di “un orario di lavoro eccedente le ore formalmente previste nel contratto de quo, due ore in più giornaliere e le otto ore settimanali”.
Il primo giudice, anziché dichiarare nullo il ricorso, avrebbe dovuto – secondo l'appellante – attivarsi d'ufficio mediante l'esercizio dei poteri istruttori previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c.
Il motivo di appello è infondato.
Come chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale, “costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare
rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi” (Cass. 9231 del 1 settembre 1995,
4668 del 21 aprile 1993, 11876 del 7 novembre 1991, ed ancora Cass. 1801 del
1991, 517 del 1981)" (Cass. n. 8924/1997).
In particolare la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonchè la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinchè possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente ( Cass.
lav., 25/05/2006, n. 12434).
Tale rigoroso onere probatorio impone, preliminarmente, una specifica allegazione del fatto costitutivo del diritto azionato, secondo la regola di circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova propria del processo del lavoro (Cass. s.u. 17
giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n.
22738).
Nel caso di specie, parte appellante ha omesso di offrire la specifica indicazione temporale delle prestazioni lavorative straordinarie, limitandosi a dedurre genericamente l'effettuazione di “due ore in più giornaliere” senza precisare in quali giorni, per quale periodo e in quale contesto le prestazioni eccedenti sarebbero state rese.
La retribuzione del lavoro “straordinario” presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
Tale onere non è stato indubbiamente soddisfatto;
la documentazione invocata a sostegno della pretesa, ovvero gli elenchi redatti dallo stesso lavoratore, si risolve in atti unilaterali privi di valore probatorio, non essendo stata dedotta prima che provata la validazione o approvazione da parte di soggetti gerarchicamente sovraordinati.
Tali elenchi, contestati dalla parte datoriale, non recano alcuna attestazione di provenienza dalla società NSE S.r.l., né risultano redatti su moduli aziendali;
per di più, presentano contenuti incoerenti con quanto affermato in ricorso, dove l'orario eccedente è quantificato in due ore giornaliere, mentre nei predetti elenchi si indicano in alcune giornate (persino 12, 18 o 20 ore di attività lavorativa ), con evidente disomogeneità e inattendibilità.
Anche i capitoli di prova testimoniale appaiono formulati in termini generici e confusi. In particolare: il capitolo 3 si limita a domandare se il lavoratore avesse svolto attività oltre l'orario contrattuale;
mentre il capitolo 4 attribuisce all'appellante un orario giornaliero di 12 ore, in contrasto con quanto indicato nel ricorso;
il capitolo
5 è volto a dimostrare la presenza nei cantieri della Salerno-Reggio Calabria con un imprecisato superamento dell'orario ordinario, senza collegamento specifico con il contratto di lavoro, che peraltro non risulta nemmeno prodotto;
il capitolo 6, infine,
relativo ai tempi di percorrenza per raggiungere i cantieri, non chiarisce se tali tempi fossero anche da considerarsi lavoro straordinario. In ogni caso, parte datoriale ha chiarito che, in caso di trasferta, erano forniti mezzi di trasporto aziendali, vitto e alloggio, nonché corrisposte indennità forfettarie indicate nelle buste paga con voci quali “Indenn. Forfettaria”, “Indenn. Forfettaria trasf.”, “Indenn.” o “Premio
Produz.”, per importi oscillanti tra € 200,00 e € 600,00 mensili. Tali voci risultano anche nelle buste paga allegate dallo stesso Pt_1
L'appellante non ha contestato né la percezione di tali importi, risultanti dalle buste paga quietanzate, né ha fornito elementi idonei a dimostrare l'insufficienza o la mancata corresponsione degli stessi in relazione all'asserito lavoro straordinario.
Non risulta, inoltre, comprensibile in che modo l'appellante abbia determinato l'importo di € 24.328,84 richiesto a titolo di compenso per lavoro straordinario, non essendo state esplicitate nel corpo del ricorso le modalità di calcolo adottate, né
risulta allegato agli atti il prospetto analitico predisposto dalla Coop Service S.r.l.
cui il ricorrente fa riferimento.
E' infondata la doglianza circa la mancata attivazione, da parte del giudice di primo grado, dei poteri istruttori d'ufficio previsti dall'art. 421 c.p.c., si osserva quanto segue.
Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi riconosciuti al giudice dall'art. 421
c.p.c. non possono essere utilizzati al fine di supplire alle carenze probatorie delle parti, né possono tradursi in strumenti di indagine sostitutivi degli oneri probatori gravanti su queste ultime, finendo altrimenti per assimilare la funzione del giudice a quella propria del procedimento penale (cfr. Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2024,
n. 14923). Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la domanda formulata da si caratterizza per un'estrema genericità, non Pt_1
risultando specificamente allegati né l'orario contrattualmente previsto, né quello effettivamente osservato secondo la prospettazione del ricorrente – elementi imprescindibili per poter accertare l'eventuale svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario ordinario e, dunque, la fondatezza della domanda di compenso per lavoro straordinario. Né il ricorrente ha provveduto a sanare tale carenza, pur avendone la possibilità in sede di concessione del termine ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., essendosi limitato ad articolare nuovi capitoli di prova, senza riformulare in modo compiuto e specifico la domanda.
In tale contesto, non poteva pertanto trovare applicazione il potere istruttorio d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., non potendo il giudice supplire a una domanda nulla o a una deduzione inadeguata sotto il profilo dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Parimenti, nella presente sede di gravame non risulta attivabile il potere istruttorio officioso previsto dall'art. 437 c.p.c.
La giurisprudenza ha chiarito che tale potere-dovere del giudice di appello di disporre mezzi di prova d'ufficio è esercitabile solo nei limiti in cui i fatti da accertare siano stati tempestivamente e specificamente allegati nell'atto introduttivo del giudizio, rappresentando tale attività un'integrazione istruttoria rispetto a un quadro probatorio già delineato, e non uno strumento surrogatorio delle carenze deduttive e probatorie delle parti (Cass. civ., sez. lav., 23 ottobre 2024, n.
27423).
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza a si liquidano nella misura indicata in dispositivo,
con applicazione delle tariffe minime (DM 147/2022, III scaglione), stante la semplicità delle questioni trattate
La pronuncia determina l' obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro la Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice del lavoro Controparte_3
di Reggio Calabria n. 128/2022, pubblicata il 21 gennaio 2022: rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che in € 2.904,5
, oltre accessori di legge.
Dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio del 23.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (Marialuisa Crucitti)