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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere Relatore
all'udienza del 20.02.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pubblicato, dandone lettura, e con deposito telematico la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1866/2024
TRA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_5 (C.F. ) Parte_6 CodiceFiscale_6
(C.F. ) Parte_7 CodiceFiscale_7
(C.F. ) Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.F. ) Parte_9 CodiceFiscale_9
(C.F. ) Parte_10 CodiceFiscale_10
(C.F. ) Parte_11 CodiceFiscale_11
(C.F. ) Parte_12 CodiceFiscale_12
(C.F. ) Parte_13 CodiceFiscale_13
(C.F. ) Parte_14 CodiceFiscale_14
rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo Crocetta, Cecilia Crocetta e Sergio Alberto Codella ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei primi sito in Chieti, via D. Spezioli, n. 16
APPELLANTI
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Controparte_2
Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 13482/2023 emessa dal Tribunale di Roma, non notificata.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti:
“accertare e dichiarare la sussistenza del diritto degli odierni Appellanti al risarcimento dei danni arrecati loro per il tardivo e/o inesatto recepimento delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, così come quantificato nei motivi di cui al presente atto di Appello e in particolare condannare la in persona del Presidente in carica, Controparte_1
con sede in Roma, al Palazzo Chigi – Piazza Colonna n. 370 (C.F. rappresentata e P.IVA_1 difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata ex lege presso gli uffici di quest'ultima in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, al risarcimento dei danni arrecati a ciascuno degli attori per il tardivo e/o inesatto recepimento delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa da quantificarsi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in € 25.000,00 per ciascuno dei primi due anni del corso di specializzazione svolto ed in € 26.000,00 per ciascun € 76.000,00 per il dott. , € 102.000,00 per la dott.ssa € 204.000,00 per Parte_8 Parte_2 la dott.ssa € 102.000,00 per il dott. € 128.000,00 per Parte_10 Parte_5 la dott.ssa , € 102.000,00 per il dott. , € 102.000,00 per il dott. Parte_3 Parte_4
€ 102.000,00 per il dott. , € 76.000,00 per la dott.ssa Parte_1 Parte_14
€ 102.000,00 per il dott. , € 254.000,00 per il dott. Parte_11 Parte_6 Pt_12
€ 102.000,00 per la dott.ssa € 76.000,00 per la dott.ssa
[...] Parte_13 Pt_9
) o in quella diversa somma ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa o
[...]
determinata a mezzo di CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“a) rigettare il gravame avverso, in quanto inammissibile ed infondato;
b) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori.S.J.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto che ha così statuito:
“Rigetta la domanda proposta dai medici attori del presente giudizio indicati in epigrafe dichiarandosi fondata ed accolta l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla difesa della convenuta. Condanna i medici attori indicati in epigrafe al Controparte_1
pagamento delle spese del presente giudizio in favore della convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, come rappresentata e difesa
[...] dall'Avvocatura dello Stato, liquidate in € 3500,00 per compensi di avvocato oltre, IVA, CPA, rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 come per legge.”
Il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione nell'ordinamento interno delle note direttive europee in materia proposta dagli attori, medici specializzandi, ritenendo che gli attori non avessero utilmente interrotto il termine decennale di prescrizione decorrente dal 27.10.1999.
Gli appellanti lamentano l'erronea individuazione del termine a quo di decorrenza della prescrizione decennale sostenendo che il termine iniziale andrebbe fissato al 2.11.2007, in quanto solo a tale data con i DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 veniva data esatta attuazione alla direttiva europea.
Contestano, inoltre, la sentenza in quanto il tribunale non aveva tenuto conto delle lettere di messa in mora presenti in atti ed inviate in data 8 agosto 2001, 3 agosto 2006 e del 12 luglio 2011 dalla dott.ssa
Pt_9 Si è costituita la instando per il rigetto dell'appello e riproponendo le Controparte_1
eccezioni già sollevate nel primo grado di giudizio.
Venendo al motivo di gravame, l'appello è infondato e deve essere respinto.
In ordine alla prescrizione del diritto, ritiene il Collegio di aderire al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 6606/2014, che ha statuito: “Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto
1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre
1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.”. In senso conforme si è pronunziata la Corte di Cassazione da ultimo, con la sentenza 16452/2019. Pertanto, in assenza di atti idonei ad interrompere il termine decennale di prescrizione decorrente dalla data del 27 ottobre 1999, il diritto vantato dagli attori deve ritenersi prescritto.
Quanto alla posizione della dott.ssa che ha interrotto il termine di prescrizione con atti di Pt_9
messa in mora nel 2001, nel 2006 e, da ultimo, nel luglio 2011, occorre un'ulteriore precisazione.
Con la recente ordinanza 35571/2023 la Corte di Cassazione ha statuito che: “In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale”.
Applicando tali princìpi al caso di specie, si osserva che il diritto al risarcimento del danno vantato dalla dott.ssa – che ha interrotto il decorso della prescrizione con l'atto di messa in mora Pt_9
del luglio 2011 – si è prescritto alla data del 31.12.2016 (decorso il nuovo termine quinquennale di prescrizione introdotto dall'art. dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011), cioè anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado, che è stato introdotto con citazione notificata nel 2019. Alla luce dei principi sin qui esposti, deve rigettarsi l'appello proposto dai medici indicati in epigrafe, atteso che questi non hanno posto in essere atti interruttivi in data anteriore al 27.10.2009.
Ogni altra questione connessa, ad es. mancato riconoscimento di punteggi, e le questioni dell'iscrizione in anni precedenti al 1982 e dell'inclusione dei corsi nelle direttive europee riproposte dalla difesa erariale, sono assorbite dalla intervenuta prescrizione.
Alla stregua di quanto sopra rilevato, è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, ma la pretestuosità dello stesso, anche a fronte dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte sulla questione sottesa alla presente controversia, emergente dalla motivazione della sentenza di questa Corte. Ciò impone l'applicazione dell'art 96 III co. c.p.c. con condanna di ciascun appellante, ad eccezione della dott.ssa vertendosi in ipotesi di prescrizione quinquennale, al pagamento Pt_9 di una somma che si ritiene congruo liquidare in € 2.000,00, importo che appare del tutto ragionevole alla stregua di quanto sopra esposto.
A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando rispetto all'appello proposto avverso la sentenza n. 13482/2023 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti alla rifusione in favore della delle spese del Controparte_1 presente grado che liquida in € 27.000,00 oltre rimborso spese gen.;
3) Condanna ciascun appellante, ad eccezione di , al pagamento di € 2.000,00 ex Parte_9
art. 96 co. III c.p.c. in favore della parte appellata;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 20.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Gianì Nicola Saracino