CASS
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/12/2024, n. 46127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46127 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
SENTENZA sul ricorso proposto da: LB DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO Penale Sent. Sez. 7 Num. 46127 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 07/11/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, ha riformato quella del Tribunale di Alessandria di condanna di LA LB per più episodi di furto, con declaratoria di improcedibilità per tutti per difetto di querela, tranne il capo a) per il quale la condizione era esistente (in Sale, 1/12/2016), confermando limitatamente ad esso e rideterminando la pena. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, formulando due motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al mancato approfondimento istruttorio circa il ruolo svolto da terzi quanto alla determinazione ad agire del LB e con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. 3. Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Settima penale da parte del magistrato delegato per l'esame preliminare dei fascicoli;
la parte ha depositato documentazione attestante l'intervenuta remissione della querela e la sua accettazione. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, come da dichiarazione datata 2 agosto 2024 a firma Luciano GUALCO, persona offesa del reato di cui al capo A) della rubrica, effettuata davanti ai Carabinieri della Stazione di Sale (AL), remissione accettata con atto del 30 agosto 2024, dall'avv. Antonino Foti, nominato procuratore speciale dall'imputato con atto del 29 agosto 2024. 2. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela. Spese processuali a carico del querelato. Deciso il 7 novembre 2024.
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
SENTENZA sul ricorso proposto da: LB DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO Penale Sent. Sez. 7 Num. 46127 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 07/11/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, ha riformato quella del Tribunale di Alessandria di condanna di LA LB per più episodi di furto, con declaratoria di improcedibilità per tutti per difetto di querela, tranne il capo a) per il quale la condizione era esistente (in Sale, 1/12/2016), confermando limitatamente ad esso e rideterminando la pena. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, formulando due motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al mancato approfondimento istruttorio circa il ruolo svolto da terzi quanto alla determinazione ad agire del LB e con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. 3. Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Settima penale da parte del magistrato delegato per l'esame preliminare dei fascicoli;
la parte ha depositato documentazione attestante l'intervenuta remissione della querela e la sua accettazione. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, come da dichiarazione datata 2 agosto 2024 a firma Luciano GUALCO, persona offesa del reato di cui al capo A) della rubrica, effettuata davanti ai Carabinieri della Stazione di Sale (AL), remissione accettata con atto del 30 agosto 2024, dall'avv. Antonino Foti, nominato procuratore speciale dall'imputato con atto del 29 agosto 2024. 2. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela. Spese processuali a carico del querelato. Deciso il 7 novembre 2024.