Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/05/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8906/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordi- nanza resa all'udienza cartolare del 15.05.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 15.05.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 15.05.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8906/2022, avente ad oggetto: appello – risarcimento danno per lesioni personali, vertente tra
(codice fiscale: ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Oreste Belluomo (codice fiscale: ) ed elett.te C.F._2
domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti;
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E
già in persona del legale rappresen- Controparte_1 Controparte_2
tate pro tempore, (P. IVA nr. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Fernando Brogna (C.F. ), e presso il suo CodiceFiscale_3
studio elettivamente domiciliata in Capua (CE), alla Via Villa Vella, n. 2, in virtù di procura in atti;
-Appellata-
Nonché
(cod. fisc. ), residente in [...]CP_3 C.F._4
(PG), alla via Barbati, n. 8
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Il signor ha instaurato un giudizio innanzo al giudice di pa- Parte_1
ce di Santa Maria Capua Vetere contro il signor proprietario CP_3
e conducente di un'autovettura lancia TG. CG 556PN e contro la compagnia assicurativa che copre il predetto veicolo con assicurazio- Controparte_2
ne RCA.
L'azione legale è stata intrapresa per ottenere il risarcimento dei danni pa- trimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un incidente stradale avve- nuto il 16.09.2015 a Marcianise in via F. De Felice.
Secondo quanto dedotto nell'atto introduttivo, il sig. il 16.09.2015 Pt_1
alle ore 16:10 stava attraversando correttamente le strisce pedonali per rag- giungere l'altro lato della strada quando è stato investito dalla vettura lancia condotta dal signor il quale viaggiava a velocità eccessiva e non CP_3
riuscito a fermarsi in tempo.
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A causa dell'urto il signor è caduto al suolo riportando lesioni per- Pt_1
sonali che hanno richiesto il trasporto al pronto soccorso di Marcianise, do- ve è stato dimesso nella stessa giornata.
Parte attrice ha altresì dedotto che la richiesta di risarcimento inviata in via stragiudiziale alla compagnia assicurativa non ha avuto alcun ri- CP_2
scontro, motivo per cui ha dovuto ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.
Durante il processo, il signor è rimasto contumace, mentre la CP_3
compagnia si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nel corso del giudizio è stata escussa una teste ed è stata effettuata una peri- zia medico-legale, affidata alla Dottoressa e, dopo aver Persona_1
acquisito la relazione dell'esperto nominato dal giudice, le parti hanno pre- sentato le loro conclusioni e successivamente la causa è stata riservata per la sentenza.
Nella sentenza emessa all'esito del giudizio, il giudice ha stabilito che il fat- to accidentale accaduto in Marcianise il 16 settembre 2015 è stato causato dalla responsabilità sia del pedone che del conducente dell'autovettura.
Di conseguenza, la compagnia è stata condannata a pagare al CP_2 signor € 2.398,62 che corrisponde al 50% delle lesioni riportate ol- Pt_1
tre al 50% delle spese legali.
Il signor ha proposto gravame avverso la decisione del giudice di Pt_1
pace.
In particolar modo il sig. ha impugnato la parte in cui il giudice di Pt_1 prime cure così ha statuito “Alla luce delle rese dichiarazioni, questo Giudi- ce ritiene che si sia formata la prova dell'esclusiva responsabilità del con- ducente il veicolo AN RA nella produzione delle lesioni subite dall'istante. Infatti, pur se è rimasto provato che il conducente la AN
RA, nell'approssimarsi alle strisce pedonali, non teneva una condotta di guida prudente ed attenta che avrebbe dovuto fargli rallentare la marcia fi- no a fermarsi prima delle strisce, dall'altra parte risulta altrettanto provato che il pedone avvia tenuto una condotta negligente nell'accingersi ad attra- versare la strada, non accorgendosi del sopraggiungere del veicolo e non ponendo in essere alcun movimento al fine di evitare di essere investito;
non volendo credere che il pedone, pur accorgendosi del sopraggiungere del veicolo, abbia attraversato la strada con il deliberato proposito di farsi in-
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vestire”.
L'appellante ha concluso chiedendo : “accogliere il proposto appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza n. 3725 / 2022 resa dal Giudice di pace di
Santa Maria Capua Vetere, per l'effetto, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 5.800,54 a titolo di ri- Parte_1
sarcimento dei danni tutti patiti dalla sua persona in conseguenza dell'incidente per cui è causa, oltre interessi dal dì dell'evento al soddisfo, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento delle spese di lite di primo grado, delle spese CTU, dei compensi professionali e delle spese per prestazioni di assistenza stra- giudiziale, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D. M. n. 55 del 10.03.2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio
e liquidazione ai termini della “tabella 25. Prestazioni assistenza stragiudi- ziale” del D.M. n. 55/2014, delle spese e competenze stragiudiziali (giacché strettamente dipendenti dal mandato difensionale tanto da potersi conside- rare attività strumentale o complementare di quella propriamente proces- suale e, pertanto, hanno anche esse natura di prestazioni giudiziali, come la preventiva richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore e l'invito a questi a negoziazione assistita, integranti un esercizio di attività stragiudi- ziale strumentale a quella giudiziale poiché condizione per la proponibilità dell'azione risarcitoria;
vds. in tal senso, Cass. civ. sez. II, n. 2275/2006 e
Cass. civ. sez. III, n. 6422/2017), anche queste anticipate dal sottoscritto procuratore, nonché spese di lite e compensi del secondo grado di giudizio, il tutto oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore, detratto l'importo di €
2.156,10 (di cui € 1.135,00 per compensi anche di notula ed € 500,00 per spese di lite e rimborso 50% spese CTU) già corrisposto dalla stessa
[...]
” CP_2
Con comparsa di costituzione e riposta si è costituita , Controparte_4 la quale ha chiesto il rigetto dell'appello sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal sig il Dott. non ha reso una motiva- Pt_1 Pt_2
zione meramente apparente, avendo invece esposto in modo chiaro le ragio- ni del proprio convincimento e corredato le proprie decisioni di un adeguato
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supporto normativo.
Dunque, la società appellata, in via incidentale contesta la valutazione delle prove testimoniali effettuata dal Giudice di primo grado in quanto generica, lacunoso e scarsamente dettagliata nonché priva di elementi oggettivi idonei a fondare un convincente giudizio di responsabilità.
Inoltre, la stessa deposizione presenta evidenti profili di contraddittorietà in- terna tali da inficiare la complessiva attendibilità e coerenza logica .
Ha concluso chiedendo : “accertare e dichiarare, l'ammissibilità, la propo- nibilità dell'appello incidentale e, per l'effetto, disporre il differimento della prima udienza di comparizione al fine di autorizzare la notifica del presente atto del sig. , così come domiciliato nell'atto di citazione in CP_3 appello;
dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig.
[...]
, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, emettere ogni conse- Parte_3 quenziale provvedimento;
dichiarare l'inammissibilità dell'appello propo- sto dal sig. , ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ed Parte_1
emettere ogni provvedimento di giustizia;
rigettare l'appello proposto dal sig. poiché infondato sia in fatto che in diritto, per i motivi Parte_1
di cui al punto 3 delle osservazioni della presente comparsa di costituzione
e risposta, che qui si abbiano per integralmente trascritti;
riformare
l'impugnata sentenza n. 3725/2022 nella parte sopra trascritta ove accoglie la domanda attorea, ritenendola provata e fondata, per le ragioni di cui al
Motivo 1 dell'appello incidentale, rigettando la domanda del sig. Parte_1
poiché non provata e, per l'effetto, emettere ogni consequenziale
[...]
provvedimento, compresa la restituzione di tutto quanto già versato al sig.
in esecuzione della sentenza, ovvero dichiarare l'esclusiva respon- Pt_1
sabilità del medesimo per il verificarsi del decantato evento e per le lesioni subite, con condanna alla restituzione delle somme versate in esecuzione della impugnata sentenza, ovvero in via alternativa e/o in subordine;
ri- formare integralmente la gravata sentenza per le ragioni di cui al Motivo 2 dell'appello incidentale, nella parte in cui riconosce al sig. CP_5
[...
quanto stabilito nell'impugnata relazione di CTU espletata nel giudizio di primo grado, dichiarando che la condannata società nulla deve al mede- simo ovvero uniformando il provvedimento giudiziario all'effettivo stato dei fatti, con restituzione di quanto versato o versato in eccesso al sig. Pt_1
in esecuzione della impugnata sentenza;
Si rimette al prudente apprezza-
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mento di S.V. la rinnovazione delle operazioni di C.T.U. in ragione di quan- to rilevato al motivo 2 dell'appello incidentale, ovvero la riconvocazione del Dott. Dott.ssa a rendere i dovuti chiarimenti alle os- Persona_1
servazioni del consulente di parte nominato dalla nel Controparte_1
giudizio di primo grado;
in ogni caso, vinte le spese di lite, sia del presente giudizio che di quello di primo grado, con condanna del sig. al Pt_1
pagamento anche delle spese di CTU del giudizio di I grado e di quelle di un eventuale rinnovo della stessa e, per l'effetto, si ordini la restituzione di quanto ad egli pagato in esecuzione della sentenza n. 3725/2022 a titolo di spese, compensi professionali e CTU.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei ter- mini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formula- zione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corret- ta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e
434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della do- manda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza ri- spetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte ap- pello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133). Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla do- manda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello (principale e incidentale)
Giova premettere che, con il presente gravame, il sig. ha impugnato Pt_1
la sentenza emessa dal Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere ,con la quale è stato dichiarato un concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 16 settembre 2015.
In particolare, l'odierno appellante riferisce che, mentre percorreva via De
Felice a Marcianise, giunto in prossimità di un attraversamento pedonale e
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dopo essersi accertato dell'assenza dei veicoli in transito sulla careggiata, intraprendeva l'attraversamento della strada.
In tale frangente , veniva repentinamente investito dall'autovettura Marca
AN modello Libra di proprietà di e condotta da CP_3 [...]
,il quale – non si avvedeva della presenza del pedone sulle strisce CP_6
pedonali.
All'esito della pronuncia di primo grado , il sig. ha censurato la Pt_1
statuizione del concorso di colpa ,ritenuta erronea in fatto e in diritto .
A sua volta ,la compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto ha spiegato appello incidentale ,contestando in modo particolar la valutazione del materiale istruttorio da parte del Giudice di Pace.
In particolare, l'appellata incidentale ha dedotto che il testimone escusso all'udienza 1.04.2019 deve ritenersi inattendibile, perché avrebbe rilasciato una dichiarazione ritenuta lacunosa generica e priva di elementi idonei a fondare una ricostruzione attendibile del sinistro.
Sulla base della ricostruzione fornita in sede testimoniale , il teste
[...]
ha dichiarato : “ADR: “era la metà di settembre 2015 alle ore 16 Tes_1
circa mi trovavo fermo sul marciapiede alla via De Felice in Marcianise
(CE)”ADR: “notai sul marciapiede apposto di fronte alla mia posizione un ragazzo di circa 20-25 anni ,che transitava a piedi”ADR: “vidi che (…) questo ragazzo prima di attraversare giunto in prossimità delle strisce guardava sulla careggiata”ADR: “dopo essersi assicurato che sulla careggiata non transitavano veicoli ,il ragazzo scese dal marciapiede e cominciò l'attraversamento sulle strisce pedonali (…)”ADR: “ dopo pochi passi il ragazzo venne investito da un autovettura AN RA di colore grigio chiaro condotta da un uomo della mia stessa età che proveniva da sinistra rispetto alla direzione di marcia del pedone .”ADR: “vidi che il ragazzo venne urtato al lato sinistro del corpo per poi essere scaraventato Testi al suolo nel lato destro del corpo” “notai che pochi prima dell'investimento l'automobilista era impegnato in una conversazione Testi telefonica” “dopo l'impatto che avvenne dopo che l'automobilista aveva tentato di frenare in il ragazzo cadde al suolo dove giaceva per Testi qualche minuto” “ insieme al conducente la lancia soccorremmo il pedone e lo portanno sul marciapiede vicino “ADR: “notai che il signor
aveva riportato lesioni al lato destro del corpo e precisamente alla Pt_1
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caviglia destra e al polso destro,; e lamentò altresì forti dolori alla schiena
.”ADR: “ vidi che costui presentava danni anche agli indumenti indossati , i pantaloni era danneggiati a causa dell'attrito sul manto stradale”.ADR: “il conducente non era del posto, disse che era di passaggio , ho assistito alla compilazione del CAI”.ADR: “ sul modello Cai l'automobilista firmò la mia Testi presenza “.ADR: “lasciai i miei dati al pedone investito” “finquando sono rimasto sul luogo del sinistro non intervenivano autorità”
La compagnia assicurativa ha eccepito l'inverosimiglianza e l'anomalia della ricostruzione fornita sottolineando come risulti poco credibile che, a seguito dell'investimento del sig. il quale, secondo quanto riferito Pt_1
dal testimone avrebbe riportato lesioni, non siano stati prestati immediati soccorsi e richieste le prime cure .
Ciò risulta ancora più singolare considerando che il teste ha dichiarato che il
Signor si sarebbe trattenuto sul luogo dell'incidente solo Parte_1 per pochi minuti dopo l'accaduto.
Si ritiene dunque che la domanda proposta in primo grado risulta essere pri- va di supporto un adeguato supporto probatorio, idoneo a sorreggerne le pretese.
L'articolo 2697 del c.c. al comma I sancisce “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
In tema di onere della prova, infatti, la giurisprudenza consolidata stabilisce che incombe sull'attore l'onere di fornire un adeguato supporto probatorio a sostegno delle proprie pretese.
Orbene, nel caso di specie non può affermarsi che detta prova sia stata offer- ta in giudizio. Ciò si dice in quanto le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso risultano essere inattendibili oltre Testimone_1
che generiche.
Il teste, infatti, come si evince dalla dichiarazione resa, risulta essere a cono- scenza dell'ora e luogo dell'accaduto ma non indica la velocità del veicolo, né come sia stato soccorso il sig. considerando che l'intervento Pt_1
delle autorità non risulta esserci stato.
Cosa del tutto singolare, considerando che il teste ha dichiarato che il corpo del giovane giaceva al suolo e che questi lamentava forti dolori.
Ciò a parere di chi scrive risulta inverosimile e incide in maniera negativa sulla valutazione in merito all'attendibilità del teste.
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Va altresì rilevato che tra gli atti allegati al presente giudizio, risulta deposi- tato il certificato CAI. Tale documento, pur in presenza di un testimone spe- cifico, non attesa espressamente la presenza limitandosi a menzionare “al- cune persone” senza fare alcun riferimento alle generalità del teste Tes_1
.
[...]
Secondo la giurisprudenza e la prassi assicurativa, il modulo di constatazio- ne amichevole di incidente (CAI) ha valore di mero elemento di prova e può concorrere, insieme ad altri elementi alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il modulo CAI prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la presenza dei testimoni con l'invito a riportarne le generalità. In merito, la
Cassazione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del testimone nel modulo cai non esclude la possibilità di assumere la testimonianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'apprezzamento della sua attendibili- tà.
Infatti, la Corte di cassazione ha affrontato in diverse occasioni il valore probatorio del modello di constatazione amichevole di incidente (CID O
CAI), evidenziando che tale documento non ha valore di piena prova, ma costituisce una presunzione semplice, suscettibile di essere superata da pro- ve contrarie.
In particolare, la sentenza 8451 del 27 marzo 2019 ha ribadito che il CID non vincola il giudice, il quale può valutare la compatibilità tra le dichiara- zioni contenute nel modulo e gli elementi probatori acquisiti in giudizio.
La Corte ha sottolineato che la dichiarazione resa nel modulo di constata- zione amichevole di incidente può essere ritenuta incompatibile con la di- namica del sinistro sulla base di elementi come l'entità dei danni riportati dai veicoli, la situazione dei luoghi e la mancanza di danni al conducente anta- gonista.
E dunque pacifico, che secondo la giurisprudenza il fatto che il testimone viene indicato solo successivamente al CAI può incidere sulla sua attendibi- lità ma non ne preclude automaticamente la utilizzabilità.
Dunque un testimone non indicato nel CAI può essere ammesso, ma il fatto che la sua identità emerga solo dopo può suscitare dubbi sull'autenticità o spontaneità della testimonianza, incidere sulla valutazione della credibilità del testimone.
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Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal teste si caratterizzano per una marcata genericità, che, unitamente alla totale assenza di qualsivoglia rife- rimento alla sua persona nella dichiarazione CAI ne mina irrimediabilmente la credibilità.
Tale incongruenza solleva non solo dubbi ma evidenti perplessità sulla tenu- ta logica e sulla plausibilità della ricostruzione del fatto storico proposta la cui affidabilità appare fortemente compromessa.
In tal senso, si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui << le dichiarazioni testimoniali prive di precisione e coerenza intrinseca non suffragate da elementi oggettivi non possono costi- tuire fonte attendibile di prova.>> (Cfr.Cass.Civ.Sez III n 21563\2020).
Va poi considerato che, dall'escussione del teste, non è emerso in modo specifico la descrizione della caduta.
Va aggiunto che il teste, in merito alla comunicazione delle proprie genera- lità, ha dichiarato quanto segue: “lasciai i miei dati al pedone investito”.
La dichiarazione contribuisce ad accrescere l'anomalia della condotta del pedone, il quale, pur affermando di aver riportato lesioni a seguito dell'inve- stimento, ha ritenuto prioritario procedere allo scambio dei dati con il testi- mone, omettendo di richiedere tempestivamente assistenza sanitaria.
Tale atteggiamento risulta oggettivamente dissonante rispetto alla condizio- ne di sofferenza soggettiva descritta, ancor più se si considera che il teste ha riferito che il pedone lamentava dolori già nell'immediatezza del sinistro.
In tale contesto, appare pertinente richiamare l'orientamento della giurispru- denza di legittimità secondo cui la condotta tenuta dalla parte subito dopo il sinistro può assumere rilevanza sintomatica ai fini della valutazione dell'at- tendibilità del narrato, specie quando si discosti dalle ordinarie reazioni di- stintive di un soggetto che abbia subito un danno (Cfr. Cass. Civ. VI-3 ordi- nanza n. 12397\2018).
A ciò si aggiunge che, dalla dichiarazione testimoniale, non è emersa la ve- locità del veicolo presunto investitore, né è emersa la posizione del pedone, né si comprende la precisa posizione del teste, né si evince la distanza tra lo stesso e il luogo del sinistro. Parimenti, la testimonianza non chiarisce la collocazione spaziale del dichiarante rispetto al luogo del fatto ne fornisce indicazioni attendibili circa la distanza tra lo stesso e il punto di impatto.
L'assenza di tali elementi, oggettivamente essenziali per una compiuta valu-
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tazione della dinamica, conferma l'assoluta carenza probatoria in ordine all'accadimento del fatto dedotto e alle specifiche modalità dello stesso.
Va sul punto considerato che non sono stati escussi ulteriori testimoni, con la conseguenza che dichiarazioni rese dall'unico teste escusso vanno valuta- te con particolare rigore.
Tali circostanze impediscono, da un lato, di ritenere attendibile il teste e im- pediscono, sotto altro profilo, di ricostruire la specifica dinamica del sini- stro.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del 118, nonostante l'investimento abbia provo- cato lesioni di una certa gravità.
In definitiva, la marcata genericità della deposizione resa dall'unico teste escusso, unitamente alle contraddizioni emerse nel suo narrato, nonché l'as- senza dell'intervento delle autorità nell'immediatezza del fatto e la mancata indicazione del teste stesso nella dichiarazione CAI inducono a ritenere non adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice in ordi- ne alla verificazione del fatto storico.
In ogni caso, non risultano provate in modo chiaro o univoche né le specifi- che modalità di accadimento del sinistro, né responsabilità delle parti asseri- tamente coinvolte, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'acco- glimento della domanda.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente deci- sione.
L'appello principale, pertanto, deve ritenersi infondato e conseguentemente deve essere rigettato, con riforma della sentenza impugnata.
Per le ragioni qui esposte va invece accolto l'appello incidentale e la do- manda formulata in primo grado va rigettata.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impu- gnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963).
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Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. Le spese occorse per la CTU vanno poste in capo all'appellante in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
CP_3
• rigetta l'appello principale;
• accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarci- mento del danno proposta nel primo grado del giudizio;
• condanna l'appellante a restituire alla compagnia di assicurazione appellata quanto percepito in ragione delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado qui impugnata;
• condanna l'appellante al pagamento, in favore della compagnia di assicura- zione appellata, delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che li- quida in € 809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nel- la misura di legge, IVA e CPA come per legge;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudi- zio, in favore della compagnia di assicurazione appellata, che liquida in €
1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
• pone a carico dell'appellante le spese occorse per la CTU redatta nel primo grado del giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 15.5.25
Il Giudice
Maria Del Prete
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