Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00721/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2025, proposto da
MB IA OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Andriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento e/o disapplicazione
del provvedimento prot. n. 806459FQ/1-1-PRC del 23.12.2024, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -Centro Nazionale Amministrativo -Servizio Trattamento Economico di Chieti, ha rigettato la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del diritto al riscatto a titolo gratuito ai fini pensionistici e stipendiali ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973 e dell’art. 1783 del D. Lgs. n. 66 del 15.03.2010, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea;
nonchè per l'accertamento del diritto al suddetto riconoscimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. OM TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso notificato il 18.2.2025 e depositato il 13.3.2025, OL MB IA ha esposto:
-) egli è Ufficiale -Ten. Col. s.p. a d.- del Ruolo Normale dell’Arma dei Carabinieri, attualmente in servizio in Reggio Calabria, immesso nel Ruolo Normale a seguito della procedura di transito degli Ufficiali in servizio permanente del cd. Ruolo Speciale a esaurimento dell'Arma dei Carabinieri, avviata in data 30.9.2017 in attuazione dei provvedimenti legislativi di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e della conseguente unificazione dei ruoli Normale e Speciale;
-) la prima procedura concorsuale, cui egli ha partecipato, è stata indetta con Decreto Dirigenziale del Ministero della Difesa GMIL REG2017 0534427 del 26.09.2017 ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010 -artt. 2212-decies e 2214-quinquies- indicanti requisiti e modalità di partecipazione, come modificato dal d.lgs. n. 95 del 29.5.2017; fra i requisiti di partecipazione, oltre il grado e l’anzianità di servizio entrambi posseduti dal ricorrente, l’art. 2214-quinquies, 1° comma prevede il requisito di aver conseguito la laurea magistrale ovvero titolo equipollente, stabilito con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
-) egli è quindi transitato nel Ruolo Normale dell'Arma dei carabinieri possedendo tutti i requisiti richiesti dal bando, fra cui il diploma di laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento), conseguito presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in data 17.12.1991;
-) ritenendo sussistere i presupposti per il riscatto gratuito della durata legale del corso di laurea, come preveduto dall'art. 32 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010, con nota del 17.12.2024 egli ha richiesto, nei sensi di cui sopra, il riconoscimento di tale diritto;
-) non di meno, con nota prot. n. 806459FQ/1-1-PRC del 23.12.2024, spedita il 27.12.2024, quivi gravata, l’Arma ha rigettato l’istanza.
1.1- Ritenendo detto provvedimento illegittimo se ne chiede l’annullamento o comunque la disapplicazione, con conseguenziale riconoscimento del diritto al riscatto per come richiesto, per il seguente articolato motivo: VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 32 DEL D.P.R. N.1092/73 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 1783 DEL D.LGS. N. 66/2010; -VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.: DIFETTO DI MOTIVAZIONE – CARENZA DI ISTRUTTORIA DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEI PIÙ COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.
Il ricorrente deduce contrasto tra la motivazione a base del diniego e l’art. 32 del D.P.R. n. 1092 del 1973, a mente del quale il presupposto rilevante non è dato dal fatto che il ricorrente fosse già stato nominato in s.p.e. a seguito di concorso per la nomina a sottotenente in s.p.e. del Ruolo Speciale dell'Arma e che per tale nomina non fosse eventualmente necessario il diploma di laurea, quanto piuttosto che, nella fase del transito del ricorrente dal Ruolo Speciale al Ruolo Normale, fosse prescritto, per la nomina ad ufficiale del Ruolo Normale in s.p.e., il possesso del diploma di laurea magistrale, come prescritto nel bando di concorso cui egli ha partecipato, quale imprescindibile titolo di accesso al ruolo di Ufficiale in s.p.e. del Ruolo Normale.
In tale ottica, peraltro, con il provvedimento impugnato l’Amministrazione avrebbe introdotto, per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri provenienti dal Ruolo Speciale, un irragionevole profilo di limitazione e forte discriminazione rispetto ai colleghi della medesima Arma.
Deduce altresì il ricorrente l’erroneità dell’affermazione per cui il beneficio de quo troverebbe applicazione solo in ragione della provenienza dell’Ufficiale dai ruoli civili o dai ruoli inferiori in quanto la norma citata riconoscerebbe il diritto al riscatto per effetto della “ nomina in servizio ”, per la cui permanenza è richiesto il titolo di laurea, e non anche in ragione della “ provenienza ” dell’interessato da carriere civili.
Rileva infine il ricorrente che il diniego impugnato non trova alcuna plausibile giustificazione e legittimazione, a maggior ragione considerato che, nella fattispecie, il transito nel Ruolo Normale, per il quale è imprescindibile il titolo di laurea, è risultato anche il presupposto per lo sviluppo di carriera dell’odierno ricorrente. Questi, infatti, proprio in virtù del transito, è stato promosso al grado di Capitano in s.p.e. del Ruolo Normale.
2- All’udienza pubblica del 5.11.2025 le amministrazioni evocate si sono costituite in giudizio svolgendo difese orali e rilevando che, per errore tecnico non risolto, più volte la propria produzione riversata sul P.A.T. era stata respinta dal sistema informatico del destinatario.
Quindi, dopo la discussione di rito, il ricorso è stato spedito in decisione.
In data 13.11.2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato quattro ricevute di deposito atto fallito, la prima per errore tecnico, le altre tre in quanto “la casella PEC del mittente corrisponde a un avvocato non presente nel ricorso”.
DIRITTO
3- Preliminarmente, quanto ai rilievi svolti dalla difesa erariale in sede di discussione e alla successiva produzione del 13.11.2025, il Collegio osserva che l’atto del 19.3.2025 si sostanziava nel mero atto di costituzione delle amministrazioni resistenti, mentre la memoria del 31.10.2025, che si è tentato per tre volte di depositare nella stessa giornata, sarebbe stata in ogni caso inammissibile perché tardiva rispetto ai termini posti dall’art. 73, co. 1, c.p.a..
4- Tanto premesso, il ricorso è fondato.
5- Il Collegio intende dar continuità a quanto già affermato di recente con la propria pronuncia n. 33 del 14.1.2025, non appellata, sulla scia dell’orientamento già espresso dalla Sezione (v. sentenza n. 269 pubblicata il 9.4.2024) nella medesima lunghezza d’onda della giurisprudenza di prime e di seconde cure (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 27.2.2024, n. 88; id., 1.12.2023, n. 372; id., 21.4.2023, n. 160; T.A.R. Liguria, Sez. I, 13.5.2024, n. 344; id. 30.7.2024, n.554; v. anche Consiglio di Stato, Sez. II, 30.5.2024, n.4841), che il Collegio intende quivi richiamare e alle quali si rimanda per ragioni di economia espositiva e sinteticità.
6- L’apprezzamento della fondatezza del gravame passa dalla, sia pur sintetica, ricognizione della normativa di riferimento nonché della ratio alla stessa sottesa, per come di recente operata dalla giurisprudenza amministrativa in tema di riscatto del periodo di studi universitari, avuto specifico riguardo agli Ufficiali in servizio presso l’Arma dei Carabinieri.
6.1- Soccorre, a tale proposito la disposizione di cui all’art. 32 comma 1 D.P.R. n. 1092 del 1973 a norma del quale: « Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi ».
6.2- L’opzione esegetica offerta dall’amministrazione resistente, secondo cui tale norma riguarderebbe esclusivamente gli Ufficiali provenienti dai ruoli civili o dai ruoli inferiori, risulta estranea al tenore letterale della stessa, per come sopra trascritta.
Ed invero, tale disposizione, nel riferirsi, agli “ ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea” non opera alcun distinguo circa il ruolo di provenienza dell’Ufficiale in parola, facendo esclusivo riferimento a due requisiti oggettivi, coincidenti:
-) con la qualifica di Ufficiale militare in servizio permanente effettivo (s.p.e.) in essere al momento della presentazione della richiesta di riscatto del corso di studi universitari;
-) con la condizione che per la nomina ad Ufficiale in s.p.e. sia stata necessaria la laurea.
6.3- Il riconoscimento del diritto in contestazione in capo agli Ufficiali militari che, indipendentemente dal ruolo di “provenienza”, soddisfino siffatto duplice requisito oggettivo risulta, del resto, coerente:
-) con la disciplina dell’istituto del riscatto del periodo di studi universitari, il quale, per come precisato dalla giurisprudenza, è consentito soltanto se il diploma di laurea ha costituito condizione necessaria per l’ammissione in servizio (art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973) ovvero se il diploma è stato considerato ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente all’immissione in servizio (art. 2, ult. comma, del D.L. 1 ottobre 1982, n. 694, conv. con L. 29 novembre 1982, n. 881; cfr. in proposito Cass. civ., Sez. lav., 23 giugno 1999, n. 6443; C.d.S., Sez. IV, n. 6705/2005, cit.; id., Sez. VI, 12 agosto 2002, n. 4162);
-) con la ratio legis sottesa alla disposizione speciale in esame, coincidente con l’esigenza tanto di incentivare l’accesso nella P.A. di personale idoneo per preparazione e cultura quanto con quella di evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l’inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all’impiego (cfr. in proposito Cons. Stato, sez. II, 28.12.2021, n. 8680 che richiama Corte cost., 12 aprile 1996, n. 112).
5.4- Per completezza, come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez, II, 28.12.2021 n. 8680 e da ultimo, id., sentenza n. 4841 del 30.5.2024), il concetto di "regime di quiescenza" risulta essere più ampio di quello di "trattamento di quiescenza", ricomprendendo in sé anche il riscatto; quest'ultimo, infatti, va incluso nel regime della quiescenza complessivamente inteso, incidendo sui periodi computabili e, per l'effetto, sull'importo del trattamento e, si aggiunge, anche sulle modalità di acquisizione.
Affermano condivisibilmente le sentenze da ultimo citate che "il riscatto del periodo della durata legale del corso di laurea non può ricondursi solo a una questione di "regime di quiescenza", poiché lo stesso, ancor prima che incidere sul predetto regime, incide sul computo dell'anzianità di servizio e, con esso, sulla stessa carriera del dipendente: pertanto, pur coinvolgendo il regime di quiescenza, la questione della possibilità o meno per i dipendenti già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato transitati nell'Arma dei Carabinieri, di beneficiare del riscatto ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, non si esaurisce in una mera questione di quiescenza, ma la travalica". Ciò comporta che, in base alla disciplina introdotta dall'art. 2, ultimo comma, del d.l. n. 694/1982 (conv. con l. n. 881/1982), "il riscatto degli anni di studio universitario può essere disposto non solo se la laurea abbia costituito una condizione richiesta per l'accesso alla carriera, ma anche se sia stata considerata ai fini di successivi sviluppi di carriera: il che, a ben guardare, è proprio quanto si è verificato per il personale del Corpo Forestale dello Stato, per il quale il transito nell'Arma dei Carabinieri si è configurato quale una delle tappe degli sviluppi ulteriori di carriera . . . Pertanto, non appare ragionevole, né conforme alla normativa ora citata, negare al suddetto personale il beneficio del riscatto ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973", che non può che avvenire a titolo gratuito laddove il militare abbia acquisito, come nel caso in ispecie, il titolo di studio (laurea) necessario per l'accesso alla carriera.
7- Orbene, nel caso in esame, l’odierno ricorrente è transitato dal Ruolo Speciale ad esaurimento al Ruolo Normale dell’Arma dei Carabinieri ai sensi della disposizione di cui all’art. 2214 quinquies , comma I, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (rubricata “ Transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri ”), in forza della quale “ In sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, aventi anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che rivestono il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono ammessi al transito di cui all'articolo 2212-decies – ovvero al trasferimento nel ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri - secondo modalità stabilite con determinazione ministeriale”.
7.1- Il “ possesso di laurea magistrale o titolo equipollente ” costituiva, quindi, ex lege un requisito imprescindibile affinché l’Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento transitasse nel Ruolo Normale degli Ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri.
Tant’è che, in coerenza con siffatta previsione normativa, la procedura di cui al bando del 26.9.2017 pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa, Dispensa n. 27 del 30.09.2017, a cui ha partecipato l’odierno istante, avviata dall’amministrazione al fine di regolamentare siffatto trasferimento, prevedeva, tra i requisiti soggettivi, proprio quello di aver conseguito ovvero di essere in grado di conseguire entro il 30.10.2017, un diploma di laurea magistrale/specialistica o altro titolo equipollente.
7.2- L’odierno ricorrente ha, dunque, partecipato alla procedura di transito summenzionata, così acquisendo lo status di Ufficiale in s.p.e. dell'Arma, proprio in forza del diploma di laurea in giurisprudenza dallo stesso conseguito in data 17.12.1991, così soddisfacendo entrambi i presupposti di cui all’art. 32 comma 1 D.P.R. n. 1092 del 1973, condizionanti il diritto al riscatto gratuito degli anni di laurea ai fini pensionistici valevole per gli ufficiali.
7.3- In altri e diversi termini, tale laurea, ponendosi quale requisito ex lege indispensabile all’acquisizione della posizione lavorativa in atto rivestita dal ricorrente, ovvero quella di Ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, attribuisce a quest’ultimo il diritto di riscattare gratuitamente gli anni relativi al percorso di studi in parola, in piena coerenza con quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 32 citato D.P.R.
7.4- D’altra parte, per come dedotto in ricorso, l’opzione esegetica offerta dall’amministrazione – la quale ha, comunque, avvertito l’esigenza di promuovere un approfondimento sul tema, per come evincibile dalle considerazioni finali del provvedimento impugnato – legittimerebbe all’interno della medesima categoria di Ufficiali in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri discriminazioni oggettive prive di plausibili giustificazioni (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez., I, 27.2.2024, n. 88; id. 21.4.2023, n. 160).
8- In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento prot. n. 806459FQ/1-1-PRC del 23.12.2024 notificato il successivo 27.12.2024 adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente al riscatto, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 1092/1973, senza oneri a suo carico, di tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea, quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi prevista all'epoca del conseguimento del titolo, con ogni conseguenza di legge.
9- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- annulla il provvedimento prot. n. 806459FQ/1-1-PRC del 23.12.2024 notificato il successivo 27.12.2024 adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- accerta il diritto del ricorrente al riscatto, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 1092/1973, senza oneri a suo carico, di tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea, quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi prevista all'epoca del conseguimento del titolo, con ogni conseguenza di legge.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 1.500,00 a titolo di spese legali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 5 novembre 2025 e 19 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IN EN, Presidente
OM TI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM TI | IN EN |
IL SEGRETARIO