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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
3) dott. Alfonso Pinto Consigliere,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1284/2023 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Volpe, C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via A. Pasculli n. 12 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente, dagli avvocati Giovanni Crosta, Liborio Maurizio Costanza e Alessandra Bruno (indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
resistente.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di discussione del 18 febbraio 2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 luglio 2023, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 2943/2023, pubblicata il 16 giugno 2023, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 8770/2021 R.G..
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di discussione del 18 febbraio 2025, la Corte ha pronunciato il dispositivo, depositando telematicamente lo stesso.
*****
In sintesi, agiva in giudizio nei confronti di Controparte_1 sponendo: Parte_1
- di aver concesso in locazione al , con contratto dell'01 giugno Pt_1
2018, l'immobile di sua proprietà sito in Palermo, via Oreto n. 337, piano terzo, in catasto al fg. 74, p.lla 556 sub 10;
- che, a far data dal mese di maggio 2019, il conduttore aveva immotivatamente interrotto il pagamento del canone, stabilito nella misura di €520,00 mensili;
- che, in assenza di un valido recesso e senza il rispetto del preavviso di sei mesi, il aveva abbandonato l'immobile nel mese di luglio Pt_1
2019;
- che, conseguentemente, il conduttore, incorso in grave inadempimento, era tenuto alla corresponsione dei canoni non pagati da maggio a luglio
2 2019 e della somma corrispondente agli ulteriori sei mesi di mancato preavviso,
e chiedendo che il Tribunale di Palermo condannasse il resistente al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di €5,180,00, di cui €4.680,00 per canoni e mancato preavviso ed €500,00 per ristoro spese della fase stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto delle Parte_1 domande e, in via riconvenzionale, che l'Italiano fosse condannato alla restituzione in suo favore della somma di €370,00, pari al deposito cauzionale in precedenza versato, oltre interessi.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo così statuiva.
- condanna il resistente, per le causali di cui in motivazione, a pagare in favore del ricorrente la somma di €. 4.680,00, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino al rilascio;
- rigetta nel resto le domande attoree;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale dal resistente spiegata, condanna il ricorrente a pagare in favore del primo la somma di €. 370,00, con gli interessi al saggio legale a decorrere dall'1.6.2018 sino al pagamento effettivo;
- condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida, tenuto conto anche del procedimento di mediazione, in complessive €. 3.500,00 di cui €. 350,00 per esborsi, oltre spese generali, cpa e iva.
*****
Proponendo impugnazione, ensura la sentenza per non Parte_1 aver valutato le risultanze dell'interrogatorio reso da . Controparte_1
Evidenzia che dalle risposte rese dal ricorrente - e, dunque, dalla conseguente confessione giudiziale - può trarsi la prova del fatto che il contratto si era risolto per mutuo consenso e non a seguito di recesso da parte del conduttore, il che esclude che fosse dovuta l'indennità di preavviso.
Si duole del rigetto della eccezione di inadempimento e della conseguente condanna al pagamento dei canoni relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2019, deducendo che dalla testimonianza di era emerso che Testimone_1
3 l'immobile condotto in locazione presentava evidenzi vizi agli impianti elettrico ed idrico, tali da renderlo insalubre.
Afferma che la prova della esistenza di tali problematiche può trarsi dalle fotografie, dalla inesistenza del certificato di prestazione energetica allegato al contratto e dal mancato accoglimento, da parte del locatore, della richiesta, formulata dal conduttore, di eseguire un sopralluogo congiunto nell'immobile.
Lamenta l'omessa motivazione in ordine al denunciato comportamento contrario ai canoni della buona fede tenuto dall'Italiano, in particolare consistito nell'aver omesso l'esecuzione dei lavori necessari al sereno godimento dell'immobile, nell'aver richiesto il pagamento delle mensilità di preavviso dopo aver convenuto la risoluzione consensuale del rapporto e nell'aver rifiutato, dopo la consegna del bene, l'esecuzione di un sopralluogo congiunto.
Reitera la richiesta di assunzione della testimonianza della sig.ra , Tes_2 moglie del resistente, affermando non sussistere l'incapacità a testimoniare invece rilevata dal primo giudice, nonché quella di ispezione dei luoghi.
Infine, in via subordinata, censura la regolamentazione delle spese di lite, di cui chiede la compensazione e lamenta l'”afflittività”.
L'appello è infondato.
Il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, può essere risolto esclusivamente in forma scritta, non trovando applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge
“ad substantiam” (Cass. Civ., sez. VI, n. 22647/2017; sez. III, n. 7638/2016).
E', altresì, pacifico che, in ossequio al principio per cui nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade ove una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale
4 o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 10941/2023; sez. II, n. 10933/2022; sez. I, n. 2091/2022; sez. III, n. 41790/2021).
Ne deriva che la risoluzione consensuale del contratto ad uso abitativo intercorso con la controparte non può essere provata dal sulla scorta Pt_1 di una confessione resa dall'Italiano, anche ove in tal senso volesse interpretarsi la dichiarazione da questi resa in sede di interrogatorio (con la risposta, sul capitolo “vero è che in tale occasione accettavo il rilascio acconsentendo alla risoluzione del rapporto”, “sì, è vero, data la consegna delle chiavi”).
Sotto altro aspetto, come riconosciuto dalla Suprema Corte con la pronuncia già richiamata dal giudice di primo grado, la rinuncia al compenso per il periodo di preavviso non può desumersi dal mero silenzio del locatore, ma deve risultare da dichiarazioni, atti o comportamenti inequivocabili in tal senso, e tale non è la mera accettazione in restituzione delle chiavi dell'appartamento, trattandosi di comportamento in certa misura necessitato, a fronte dell'abbandono dei locali da parte del conduttore, e comunque inidoneo - di per sé solo - a dimostrare la rinuncia del locatore al pagamento del corrispettivo per l'intera durata del periodo di preavviso al quale avrebbe avuto diritto per legge (Cass. Civ., sez. III, n. 15769/2015).
Quanto all'eccezione di compensazione, il giudice di primo grado ha opportunamente richiamato i principi, costantemente affermati dalla Suprema Corte, secondo cui la sospensione parziale o totale, ai sensi dell'articolo 1460 c.c., dell'adempimento dell'obbligazione del pagamento del canone locatizio, che costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, può essere legittima, sia quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purché appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, in riferimento all'intero equilibrio del contratto, all'interesse della controparte ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 16890/2021; sez. III, n. 2154/2021; sez. III, n. 20322/2019; sez. III, n. 16918/2019).
In particolare, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del
5 pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (Cass. Civ., sez. VI, n. 17020/2022).
Nel caso in esame, il e la sua famiglia hanno abitato per un lungo Pt_1 periodo nell'immobile di proprietà dell'Italiano, senza che siano emerse problematiche tali da giustificare la totale e continuativa omissione del pagamento del canone.
La prova di simili criticità non può essere tratta, come già affermato in sentenza, dalla deposizione di , figlio del resistente. Testimone_1
Questi si è limitato a rispondere in senso affermativo al capitolo con cui gli si chiedeva se fosse vero che dall'inizio del 2019 erano emersi “gravi problemi all'impianto elettrico ed all'impianto idrico”, senza offrire alcuna ulteriore spiegazione utile al fine di comprendere l'esatto oggetto, la portata e la gravità di simili problematiche.
Ha, poi, confermato che in tale periodo dalle tubature fuoriusciva acqua “dal colore scuro e dal forte odore di marscenza”, ma nulla esclude che tale circostanza, se realmente verificatasi, fosse imputabile ad una condizione della rete idrica comunale e non all'impianto dell'abitazione.
Infine, ha riferito delle lamentele rivolte telefonicamente dal padre al proprietario e di alcuni lavori svolti nell'immobile dopo il rilascio, desumibili dall'aver scorto delle mattonelle della cucina divelte nel cassone dei muratori, circostanze di per sé sprovviste di forza dimostrativa.
Né soccorrono alla rilevata insufficienza della prova le fotografie versate in atti dal resistente, riproducenti alcuni ambienti della casa e parti dell'impianto idrico, anch'esse assolutamente inadeguate a dimostrare l'esistenza di vizi idonei a rendere l'abitazione inabitabile.
Lo stesso dicasi per i due messaggi whatsap con cui lamentava nei Pt_1 confronti del proprietario l'impossibilità di cucinare con l'acqua che fuoriusciva dal rubinetto e preannunciava la consegna delle chiavi.
6 Quanto alla testimonianza di non ammessa dal primo Testimone_3 giudice, deve in questa sede confermarsi la condizione di incapacità a testimoniare della donna.
In tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione sull'incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza.
Ne deriva, ad esempio, come affermato, che, in caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l'attribuzione di un bene destinato a incrementare il patrimonio comune, l'altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., stante la sua facoltà di intervenire nel processo (Cass. Civ., sez. II, n. 9399/2019; sez. III, n. 9304/2015; sez. III, n. 988/2010) e, ancora, che, a fronte della richiesta di danni in seguito ad un morso di cane, va esclusa la capacità di testimoniare della moglie in comunione dei beni del proprietario dell'animale, avendo questa un interesse giuridico all'esito della causa, essendo i coniugi in comunione dei beni ed avendo richiesto il danneggiato una somma che potrebbe depauperare entrambi (Cass. Civ., sez. III, n. 26205/2011).
Nel caso in esame, palese risulta l'interesse giuridico della moglie del Pt_1 all'esito della causa, posto che una eventuale statuizione di condanna al pagamento dei canoni graverebbe, ex art. 186 c.c., anche sul coniuge, in regime di comunione dei beni come la , di colui che aveva stipulato il Tes_2 contratto di locazione, trattandosi di obbligazione chiaramente assunta nell'interesse della famiglia.
Infine, condivisibile appare il diniego della istanza di ispezione da parte del Tribunale, nella considerazione dell'intervenuto mutamento dei luoghi e, si aggiunga, della irrilevanza dell'atto in considerazione delle evidenziate carenze probatorie.
7 Meritano, dunque, conferma le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, secondo cui l'inadempimento da parte del conduttore, connotato dai requisiti di importanza ex art. 1455 c.c., si pone come ingiustificato, ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Priva di fondamento risulta anche la doglianza in ordine alla omessa compensazione delle spese del primo grado di giudizio, riguardo alle quali il giudice di primo grado avrebbe invece dovuto, secondo l'appellante, tenere conto dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione della somma versata a titolo di cauzione.
La domanda in questione, infatti, atteneva al limitato importo di €370,00, oltre accessori, sicchè il suo accoglimento, rapportato agli interessi complessivamente in gioco ed, in particolare, all'entità delle domande, pure accolte, proposte dalla controparte, per un valore di €4.680,00, oltre accessori, non configura una condizione di soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione delle spese (rientrando la facoltà di disporre la compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito anche nell'ipotesi di soccombenza reciproca).
Del tutto generica si presenta la censura in ordine alla entità dei compensi liquidati, che risultano ad ogni modo congrui rispetto a quanto previsto dal d.m. 55/2014, con riferimento allo scaglione da €1.100,01 a €5.200,00, anche senza oltrepassare i valori medi, e tenuto conto di quanto liquidabile per la procedura di mediazione.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
*****
L'appellante, soccombente, va condannato al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato in forza del D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €1.950,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00;
€500,00 per la fase di studio della controversia, €500,00 per la fase introduttiva
8 del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €450,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito del rigetto integrale dell'appello, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza n. 2943/2023, pubblicata Parte_1 il 16 giugno 2023, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 8770/2021 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
€1.950,00 per compensi, oltre, cpa, iva e rimborso forfetario 15%;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
9 Palermo, 18/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Onofrio Maria Laudadio dott.ssa Rossana Guzzo
10
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
3) dott. Alfonso Pinto Consigliere,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1284/2023 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Volpe, C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via A. Pasculli n. 12 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente, dagli avvocati Giovanni Crosta, Liborio Maurizio Costanza e Alessandra Bruno (indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
resistente.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di discussione del 18 febbraio 2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 luglio 2023, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 2943/2023, pubblicata il 16 giugno 2023, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 8770/2021 R.G..
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di discussione del 18 febbraio 2025, la Corte ha pronunciato il dispositivo, depositando telematicamente lo stesso.
*****
In sintesi, agiva in giudizio nei confronti di Controparte_1 sponendo: Parte_1
- di aver concesso in locazione al , con contratto dell'01 giugno Pt_1
2018, l'immobile di sua proprietà sito in Palermo, via Oreto n. 337, piano terzo, in catasto al fg. 74, p.lla 556 sub 10;
- che, a far data dal mese di maggio 2019, il conduttore aveva immotivatamente interrotto il pagamento del canone, stabilito nella misura di €520,00 mensili;
- che, in assenza di un valido recesso e senza il rispetto del preavviso di sei mesi, il aveva abbandonato l'immobile nel mese di luglio Pt_1
2019;
- che, conseguentemente, il conduttore, incorso in grave inadempimento, era tenuto alla corresponsione dei canoni non pagati da maggio a luglio
2 2019 e della somma corrispondente agli ulteriori sei mesi di mancato preavviso,
e chiedendo che il Tribunale di Palermo condannasse il resistente al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di €5,180,00, di cui €4.680,00 per canoni e mancato preavviso ed €500,00 per ristoro spese della fase stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto delle Parte_1 domande e, in via riconvenzionale, che l'Italiano fosse condannato alla restituzione in suo favore della somma di €370,00, pari al deposito cauzionale in precedenza versato, oltre interessi.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo così statuiva.
- condanna il resistente, per le causali di cui in motivazione, a pagare in favore del ricorrente la somma di €. 4.680,00, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino al rilascio;
- rigetta nel resto le domande attoree;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale dal resistente spiegata, condanna il ricorrente a pagare in favore del primo la somma di €. 370,00, con gli interessi al saggio legale a decorrere dall'1.6.2018 sino al pagamento effettivo;
- condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida, tenuto conto anche del procedimento di mediazione, in complessive €. 3.500,00 di cui €. 350,00 per esborsi, oltre spese generali, cpa e iva.
*****
Proponendo impugnazione, ensura la sentenza per non Parte_1 aver valutato le risultanze dell'interrogatorio reso da . Controparte_1
Evidenzia che dalle risposte rese dal ricorrente - e, dunque, dalla conseguente confessione giudiziale - può trarsi la prova del fatto che il contratto si era risolto per mutuo consenso e non a seguito di recesso da parte del conduttore, il che esclude che fosse dovuta l'indennità di preavviso.
Si duole del rigetto della eccezione di inadempimento e della conseguente condanna al pagamento dei canoni relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2019, deducendo che dalla testimonianza di era emerso che Testimone_1
3 l'immobile condotto in locazione presentava evidenzi vizi agli impianti elettrico ed idrico, tali da renderlo insalubre.
Afferma che la prova della esistenza di tali problematiche può trarsi dalle fotografie, dalla inesistenza del certificato di prestazione energetica allegato al contratto e dal mancato accoglimento, da parte del locatore, della richiesta, formulata dal conduttore, di eseguire un sopralluogo congiunto nell'immobile.
Lamenta l'omessa motivazione in ordine al denunciato comportamento contrario ai canoni della buona fede tenuto dall'Italiano, in particolare consistito nell'aver omesso l'esecuzione dei lavori necessari al sereno godimento dell'immobile, nell'aver richiesto il pagamento delle mensilità di preavviso dopo aver convenuto la risoluzione consensuale del rapporto e nell'aver rifiutato, dopo la consegna del bene, l'esecuzione di un sopralluogo congiunto.
Reitera la richiesta di assunzione della testimonianza della sig.ra , Tes_2 moglie del resistente, affermando non sussistere l'incapacità a testimoniare invece rilevata dal primo giudice, nonché quella di ispezione dei luoghi.
Infine, in via subordinata, censura la regolamentazione delle spese di lite, di cui chiede la compensazione e lamenta l'”afflittività”.
L'appello è infondato.
Il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, può essere risolto esclusivamente in forma scritta, non trovando applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge
“ad substantiam” (Cass. Civ., sez. VI, n. 22647/2017; sez. III, n. 7638/2016).
E', altresì, pacifico che, in ossequio al principio per cui nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade ove una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale
4 o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 10941/2023; sez. II, n. 10933/2022; sez. I, n. 2091/2022; sez. III, n. 41790/2021).
Ne deriva che la risoluzione consensuale del contratto ad uso abitativo intercorso con la controparte non può essere provata dal sulla scorta Pt_1 di una confessione resa dall'Italiano, anche ove in tal senso volesse interpretarsi la dichiarazione da questi resa in sede di interrogatorio (con la risposta, sul capitolo “vero è che in tale occasione accettavo il rilascio acconsentendo alla risoluzione del rapporto”, “sì, è vero, data la consegna delle chiavi”).
Sotto altro aspetto, come riconosciuto dalla Suprema Corte con la pronuncia già richiamata dal giudice di primo grado, la rinuncia al compenso per il periodo di preavviso non può desumersi dal mero silenzio del locatore, ma deve risultare da dichiarazioni, atti o comportamenti inequivocabili in tal senso, e tale non è la mera accettazione in restituzione delle chiavi dell'appartamento, trattandosi di comportamento in certa misura necessitato, a fronte dell'abbandono dei locali da parte del conduttore, e comunque inidoneo - di per sé solo - a dimostrare la rinuncia del locatore al pagamento del corrispettivo per l'intera durata del periodo di preavviso al quale avrebbe avuto diritto per legge (Cass. Civ., sez. III, n. 15769/2015).
Quanto all'eccezione di compensazione, il giudice di primo grado ha opportunamente richiamato i principi, costantemente affermati dalla Suprema Corte, secondo cui la sospensione parziale o totale, ai sensi dell'articolo 1460 c.c., dell'adempimento dell'obbligazione del pagamento del canone locatizio, che costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, può essere legittima, sia quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purché appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, in riferimento all'intero equilibrio del contratto, all'interesse della controparte ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 16890/2021; sez. III, n. 2154/2021; sez. III, n. 20322/2019; sez. III, n. 16918/2019).
In particolare, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del
5 pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (Cass. Civ., sez. VI, n. 17020/2022).
Nel caso in esame, il e la sua famiglia hanno abitato per un lungo Pt_1 periodo nell'immobile di proprietà dell'Italiano, senza che siano emerse problematiche tali da giustificare la totale e continuativa omissione del pagamento del canone.
La prova di simili criticità non può essere tratta, come già affermato in sentenza, dalla deposizione di , figlio del resistente. Testimone_1
Questi si è limitato a rispondere in senso affermativo al capitolo con cui gli si chiedeva se fosse vero che dall'inizio del 2019 erano emersi “gravi problemi all'impianto elettrico ed all'impianto idrico”, senza offrire alcuna ulteriore spiegazione utile al fine di comprendere l'esatto oggetto, la portata e la gravità di simili problematiche.
Ha, poi, confermato che in tale periodo dalle tubature fuoriusciva acqua “dal colore scuro e dal forte odore di marscenza”, ma nulla esclude che tale circostanza, se realmente verificatasi, fosse imputabile ad una condizione della rete idrica comunale e non all'impianto dell'abitazione.
Infine, ha riferito delle lamentele rivolte telefonicamente dal padre al proprietario e di alcuni lavori svolti nell'immobile dopo il rilascio, desumibili dall'aver scorto delle mattonelle della cucina divelte nel cassone dei muratori, circostanze di per sé sprovviste di forza dimostrativa.
Né soccorrono alla rilevata insufficienza della prova le fotografie versate in atti dal resistente, riproducenti alcuni ambienti della casa e parti dell'impianto idrico, anch'esse assolutamente inadeguate a dimostrare l'esistenza di vizi idonei a rendere l'abitazione inabitabile.
Lo stesso dicasi per i due messaggi whatsap con cui lamentava nei Pt_1 confronti del proprietario l'impossibilità di cucinare con l'acqua che fuoriusciva dal rubinetto e preannunciava la consegna delle chiavi.
6 Quanto alla testimonianza di non ammessa dal primo Testimone_3 giudice, deve in questa sede confermarsi la condizione di incapacità a testimoniare della donna.
In tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione sull'incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza.
Ne deriva, ad esempio, come affermato, che, in caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l'attribuzione di un bene destinato a incrementare il patrimonio comune, l'altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., stante la sua facoltà di intervenire nel processo (Cass. Civ., sez. II, n. 9399/2019; sez. III, n. 9304/2015; sez. III, n. 988/2010) e, ancora, che, a fronte della richiesta di danni in seguito ad un morso di cane, va esclusa la capacità di testimoniare della moglie in comunione dei beni del proprietario dell'animale, avendo questa un interesse giuridico all'esito della causa, essendo i coniugi in comunione dei beni ed avendo richiesto il danneggiato una somma che potrebbe depauperare entrambi (Cass. Civ., sez. III, n. 26205/2011).
Nel caso in esame, palese risulta l'interesse giuridico della moglie del Pt_1 all'esito della causa, posto che una eventuale statuizione di condanna al pagamento dei canoni graverebbe, ex art. 186 c.c., anche sul coniuge, in regime di comunione dei beni come la , di colui che aveva stipulato il Tes_2 contratto di locazione, trattandosi di obbligazione chiaramente assunta nell'interesse della famiglia.
Infine, condivisibile appare il diniego della istanza di ispezione da parte del Tribunale, nella considerazione dell'intervenuto mutamento dei luoghi e, si aggiunga, della irrilevanza dell'atto in considerazione delle evidenziate carenze probatorie.
7 Meritano, dunque, conferma le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, secondo cui l'inadempimento da parte del conduttore, connotato dai requisiti di importanza ex art. 1455 c.c., si pone come ingiustificato, ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Priva di fondamento risulta anche la doglianza in ordine alla omessa compensazione delle spese del primo grado di giudizio, riguardo alle quali il giudice di primo grado avrebbe invece dovuto, secondo l'appellante, tenere conto dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione della somma versata a titolo di cauzione.
La domanda in questione, infatti, atteneva al limitato importo di €370,00, oltre accessori, sicchè il suo accoglimento, rapportato agli interessi complessivamente in gioco ed, in particolare, all'entità delle domande, pure accolte, proposte dalla controparte, per un valore di €4.680,00, oltre accessori, non configura una condizione di soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione delle spese (rientrando la facoltà di disporre la compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito anche nell'ipotesi di soccombenza reciproca).
Del tutto generica si presenta la censura in ordine alla entità dei compensi liquidati, che risultano ad ogni modo congrui rispetto a quanto previsto dal d.m. 55/2014, con riferimento allo scaglione da €1.100,01 a €5.200,00, anche senza oltrepassare i valori medi, e tenuto conto di quanto liquidabile per la procedura di mediazione.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
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L'appellante, soccombente, va condannato al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato in forza del D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €1.950,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00;
€500,00 per la fase di studio della controversia, €500,00 per la fase introduttiva
8 del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €450,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito del rigetto integrale dell'appello, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza n. 2943/2023, pubblicata Parte_1 il 16 giugno 2023, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 8770/2021 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
€1.950,00 per compensi, oltre, cpa, iva e rimborso forfetario 15%;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
9 Palermo, 18/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Onofrio Maria Laudadio dott.ssa Rossana Guzzo
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