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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Oggetto: interdizione;
Con l'intervento del PM;
riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa S. Governatori Presidente dott.ssa D. Garufi Giudice dott. Antonella Galano Giudice on. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 262/2025 promossa da: (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SPAZIANI LUCA C/ MIRELLA BR (C.F. C.F._1
) - INTERDICENDA - C.F._2
Con ricorso ex art. 414 e seguenti c.c. ha promosso giudizio di interdizione nei Parte_1
confronti del coniuge, BR LL, deducendo un peggioramento delle condizioni cognitive, tale da renderla soggetto incapace di provvedere alla cura dei propri interessi.
Effettuato l'esame diretto dell'interdicenda, all'udienza del giorno 27.02.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni contenute nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta.
pagina 1 di 4 Il ricorso è stato proposto dai soggetti legittimati e l'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 473 bis 52
c.p.c. e seg. attraverso l'esame diretto dell'interdicenda che ha rilevato le deficitarie condizioni mentali in cui la stessa versa.
All'udienza del 27.02.2025, l'interdicenda non è stata in grado di rispondere alle domande formulate dal giudice relatore, mostrandosi confusa e disorientata.
Dalla documentazione medica prodotta in atti risulta che LL BR è affetta da grave decadimento cognitivo e che la stessa si trova attualmente in una condizione di infermità psichica tale da escludere totalmente la propria capacità di intendere e di volere. Sulla base di tali risultanze deve ritenersi che l'interdicenda versi in condizione di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Per le considerazioni sopra esposte la domanda va accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione. Ritiene, infatti, il Collegio che tale misura sia la più idonea alla protezione dell'incapace, avuto riguardo al grado di incapacità e alla natura degli interessi da tutelare.
A norma dell'art. 423 c.c. la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per le annotazioni in margine al medesimo atto, nonché al giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. Att. Cpc cui è riservata la nomina del tutore che si indica nella persona di Parte_1
Non vi è domanda sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze così definitivamente provvede: dichiara l'interdizione di BR LA, nata a [...] il [...], ivi residente in [...].
MANDA ALLA Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetta, nonché per la comunicazione al Giudice
Tutelare.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025 su relazione della dott.ssa
Antonella Galano – Giudice Onorario. .
Il giudice onorario La Presidente
Dott.ssa Antonella Galano Dott.ssa Silvia Governatori
pagina 2 di 4 pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Oggetto: interdizione;
Con l'intervento del PM;
riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa S. Governatori Presidente dott.ssa D. Garufi Giudice dott. Antonella Galano Giudice on. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 262/2025 promossa da: (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SPAZIANI LUCA C/ MIRELLA BR (C.F. C.F._1
) - INTERDICENDA - C.F._2
Con ricorso ex art. 414 e seguenti c.c. ha promosso giudizio di interdizione nei Parte_1
confronti del coniuge, BR LL, deducendo un peggioramento delle condizioni cognitive, tale da renderla soggetto incapace di provvedere alla cura dei propri interessi.
Effettuato l'esame diretto dell'interdicenda, all'udienza del giorno 27.02.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni contenute nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta.
pagina 1 di 4 Il ricorso è stato proposto dai soggetti legittimati e l'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 473 bis 52
c.p.c. e seg. attraverso l'esame diretto dell'interdicenda che ha rilevato le deficitarie condizioni mentali in cui la stessa versa.
All'udienza del 27.02.2025, l'interdicenda non è stata in grado di rispondere alle domande formulate dal giudice relatore, mostrandosi confusa e disorientata.
Dalla documentazione medica prodotta in atti risulta che LL BR è affetta da grave decadimento cognitivo e che la stessa si trova attualmente in una condizione di infermità psichica tale da escludere totalmente la propria capacità di intendere e di volere. Sulla base di tali risultanze deve ritenersi che l'interdicenda versi in condizione di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Per le considerazioni sopra esposte la domanda va accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione. Ritiene, infatti, il Collegio che tale misura sia la più idonea alla protezione dell'incapace, avuto riguardo al grado di incapacità e alla natura degli interessi da tutelare.
A norma dell'art. 423 c.c. la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per le annotazioni in margine al medesimo atto, nonché al giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. Att. Cpc cui è riservata la nomina del tutore che si indica nella persona di Parte_1
Non vi è domanda sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze così definitivamente provvede: dichiara l'interdizione di BR LA, nata a [...] il [...], ivi residente in [...].
MANDA ALLA Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetta, nonché per la comunicazione al Giudice
Tutelare.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025 su relazione della dott.ssa
Antonella Galano – Giudice Onorario. .
Il giudice onorario La Presidente
Dott.ssa Antonella Galano Dott.ssa Silvia Governatori
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