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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11225/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore dott.ssa Cristina Reggiani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 11225/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CASCIANO FELICIA, Parte_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MARTINO 9 BOLOGNA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso VIA GUIDO RENI N. 4 40125 BOLOGNA RESISTENTE/I CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 13/11/2024; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 01/08/2024, il ricorrente, cittadino del TUNISIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 24 giugno 2024, notificato 04 luglio 2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998
n. 286, formalizzata in data 04 aprile 2023.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Pagina 1 In data 4 aprile 2023, la Questura di Bologna ha rilasciato al ricorrente la ricevuta attestante la presentazione della domanda di protezione speciale priva tuttavia del codice fiscale.
Con decreto del 05 agosto 2024 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
In data 22 novembre 2024, parte ricorrente con note faceva presente che al ricorrente era stato attribuito un permesso provvisto di codice fiscale (cfr. certificato attribuzione del 13/05/2024).
Il provvedimento cautelare emesso senza contraddittorio veniva poi confermato in sede di udienza del 6 novembre 2024.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore;
All'udienza del 6 novembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: da circa tre anni
D: per quale ragione ha lasciato la Tunisia?
R: per migliorare la mia vita. In Tunisia ho studiato quasi per vent'anni ma non ho trovato alcun lavoro. Sono laureato in ingegneria civile
D: dove abita e con chi vive?
R: a Pieve di Cento, con un amico di mio zio, che vive qua da venti anni ed è cittadino italiano
D: è sposato?
R: no
D: dove lavora?
R: lavoro in un'azienda di infissi, come montatore di infissi
D: da quanto tempo?
R: dal maggio 2023
D: quanto guadagna?
R: circa 1.400-1.500,00 euro al mese
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: ho fatto il corso a Cento quando sono arrivato, conseguendo il livello A2
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: gioco a calcio, esco con amici, facciamo l'aperitivo
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: sì, italiani e tunisini
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no».
Pagina 2 Parte ricorrente ha provveduto a depositare in atti la documentazione provante il versamento dei contributi previdenziali dell'anno 2023 e 2024, l'estratto contributivo e l'autodichiarazione del rapporto di lavoro.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 24 febbraio 2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Sul punto, occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda presentata in Questura in data 04/04/2023.
La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 TUI né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI.
La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel
Paese di origine) nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della
Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era quindi ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n.
24413/2021).
Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell'esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l'art. 19 co.
1.1 TUI non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6” del medesimo TUI, norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pagina 3 Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 TUI per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto
(13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel
"catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8
CEDU.
L'art. 8 CEDU prevede al co. 1 che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza” impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal co. 2 (sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui). La norma è dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto.
La nozione di vita privata, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione, ricomprendendo una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88,
c. Germania, § 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del Per_1
28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008,
Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo
Pagina 4 presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979,
n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali Per_2 vantati dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, e c. Italia § 140; sentenza del 21.10.2015, Per_3 Per_4 cause riunite n. 18766/2011 e 36030/2011, e altri c. Italia, § 130). Per_5
La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del
14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § 37) in altri escludendola, in particolare in fattispecie Per_6 relative a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. Per_7
37115/2011, Yeshtla v. Paesi Bassi § 32).
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi indicati dal co. 2 dell'art. 8 CEDU, ossia “sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto, è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. Per_8
13441/1987, c. Svezia), individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità Per_9 di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Per_10
Pagina 5 Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una società democratica e costituisca dunque un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, , e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, serie 1997-VI, Per_11 Per_12 Per_13
Boujlifa c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § Per_1 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel richiamare i c.d. Üner Per_7 ctieria sui quali cfr. sentenza del 18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del. Per_1 7.12.2021, n. 57467/2015, c. ). Per_16
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del
23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 75). Per_7
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I.”
Nel parere della Commissione Territoriale del agli atti si legge in particolare che: “L'istante ha dichiarato di aver fatto ingresso in area Schengen nel 2021; L'istante risulta ospitato da un connazionale a Pieve di
Cento (BO); L'istante ha riferito che a Cento (FE) risiede uno zio: nato il [...] in [...]
Tunisia, cittadino italiano;
Dagli accertamenti esperiti tramite interrogazione delle banche dati INPS e SILER, è emerso che la proposta di lavoro redatta dalla ditta TECNOINFISSI, si è concretizzata con un contratto di lavoro
a partire dal 13/09/22 e terminato in data 27/03/2023; l'istante ha lavorato dal 24/04/2023 al
11/05/2023 presso la Ditta C & C COSTRUZIONI: dal 24/05/2023, sta lavorando con contratto di apprendistato professionalizzante presso la ditta BEST INFISSI, percependo una retribuzione lorda mensile figurativa di € 1.340,00”.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legame con il territorio e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Pagina 6 Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 31, si è allontanato dal Paese di provenienza nel 2021 a causa delle difficoltà nel reperire un impiego, ed è giunto in Italia nello stesso anno. Il ricorrente, nel suo periodo di permanenza nel territorio nazionale ha dimostrato di aver acquisito una discreta conoscenza della lingua italiana, come emerge dal verbale di udienza e dal corso frequentato (cfr. verbale di udienza;
attestato corso di lingua italiana livello A2).
Il ricorrente ha dimostrato di avere una sistemazione abitativa al di fuori del sistema di accoglienza, essendo ospite di un connazionale a Pieve di Cento, provincia di Ferrara (cfr. dichiarazione di ospitalità).
Il ricorrente, secondo quanto emerso nell'istruttoria svoltasi dinnanzi all'autorità amministrativa e a questo Tribunale, ha lavorato con continuità sin dal 2022. Da ultimo, il medesimo ha stipulato un contatto di apprendistato professionalizzante con BEST INFISSI SRLS come installatore, con scadenza nel 2026 (cfr. ; dichiarazione datore di lavoro). Pt_2
Quanto ai redditi, dalla documentazione in atti si rileva che il ricorrente ha prodotto nel corso degli anni circa: € 11.765,00 nel 2023; € 16.336,00 nel 2024 fino a settembre, (cfr. CUD 2024; attestato versamento contributi previdenziali).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedete. È vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai quattro anni fa.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_9 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Nel caso di specie non emerge alcun elemento che induca ad assumere che l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Il ricorrente difatti non ha a
Pagina 7 suo carico precedenti né pendenze penali, come si rileva dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti in atti.
La ravvista presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente nel suo diritto fondamentale alla vita privata e familiare, così come delineato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, che la non convertibilità di detto permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata prevista solo ad opera dell'art. 7, co. 1, del menzionato Decreto-Legge così come modificato dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 secondo cui « Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate».
Sicché nella fattispecie, trattandosi di domanda amministrativa proposta in data anteriore all'emanazione di detta legge di conversione (istanza dell'aprile 2023), non possono esservi dubbi in ordine alla convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Quanto alle spese di lite, non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98 convertibile in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
Pagina 8 DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 6/05/2025
Il giudice est.
Sabrina Bosi
Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore dott.ssa Cristina Reggiani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 11225/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CASCIANO FELICIA, Parte_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MARTINO 9 BOLOGNA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso VIA GUIDO RENI N. 4 40125 BOLOGNA RESISTENTE/I CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 13/11/2024; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 01/08/2024, il ricorrente, cittadino del TUNISIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 24 giugno 2024, notificato 04 luglio 2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998
n. 286, formalizzata in data 04 aprile 2023.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Pagina 1 In data 4 aprile 2023, la Questura di Bologna ha rilasciato al ricorrente la ricevuta attestante la presentazione della domanda di protezione speciale priva tuttavia del codice fiscale.
Con decreto del 05 agosto 2024 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
In data 22 novembre 2024, parte ricorrente con note faceva presente che al ricorrente era stato attribuito un permesso provvisto di codice fiscale (cfr. certificato attribuzione del 13/05/2024).
Il provvedimento cautelare emesso senza contraddittorio veniva poi confermato in sede di udienza del 6 novembre 2024.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore;
All'udienza del 6 novembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: da circa tre anni
D: per quale ragione ha lasciato la Tunisia?
R: per migliorare la mia vita. In Tunisia ho studiato quasi per vent'anni ma non ho trovato alcun lavoro. Sono laureato in ingegneria civile
D: dove abita e con chi vive?
R: a Pieve di Cento, con un amico di mio zio, che vive qua da venti anni ed è cittadino italiano
D: è sposato?
R: no
D: dove lavora?
R: lavoro in un'azienda di infissi, come montatore di infissi
D: da quanto tempo?
R: dal maggio 2023
D: quanto guadagna?
R: circa 1.400-1.500,00 euro al mese
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: ho fatto il corso a Cento quando sono arrivato, conseguendo il livello A2
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: gioco a calcio, esco con amici, facciamo l'aperitivo
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: sì, italiani e tunisini
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no».
Pagina 2 Parte ricorrente ha provveduto a depositare in atti la documentazione provante il versamento dei contributi previdenziali dell'anno 2023 e 2024, l'estratto contributivo e l'autodichiarazione del rapporto di lavoro.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 24 febbraio 2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Sul punto, occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda presentata in Questura in data 04/04/2023.
La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 TUI né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI.
La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel
Paese di origine) nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della
Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era quindi ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n.
24413/2021).
Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell'esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l'art. 19 co.
1.1 TUI non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6” del medesimo TUI, norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pagina 3 Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 TUI per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto
(13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel
"catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8
CEDU.
L'art. 8 CEDU prevede al co. 1 che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza” impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal co. 2 (sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui). La norma è dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto.
La nozione di vita privata, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione, ricomprendendo una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88,
c. Germania, § 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del Per_1
28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008,
Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo
Pagina 4 presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979,
n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali Per_2 vantati dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, e c. Italia § 140; sentenza del 21.10.2015, Per_3 Per_4 cause riunite n. 18766/2011 e 36030/2011, e altri c. Italia, § 130). Per_5
La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del
14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § 37) in altri escludendola, in particolare in fattispecie Per_6 relative a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. Per_7
37115/2011, Yeshtla v. Paesi Bassi § 32).
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi indicati dal co. 2 dell'art. 8 CEDU, ossia “sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto, è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. Per_8
13441/1987, c. Svezia), individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità Per_9 di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Per_10
Pagina 5 Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una società democratica e costituisca dunque un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, , e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, serie 1997-VI, Per_11 Per_12 Per_13
Boujlifa c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § Per_1 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel richiamare i c.d. Üner Per_7 ctieria sui quali cfr. sentenza del 18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del. Per_1 7.12.2021, n. 57467/2015, c. ). Per_16
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del
23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 75). Per_7
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I.”
Nel parere della Commissione Territoriale del agli atti si legge in particolare che: “L'istante ha dichiarato di aver fatto ingresso in area Schengen nel 2021; L'istante risulta ospitato da un connazionale a Pieve di
Cento (BO); L'istante ha riferito che a Cento (FE) risiede uno zio: nato il [...] in [...]
Tunisia, cittadino italiano;
Dagli accertamenti esperiti tramite interrogazione delle banche dati INPS e SILER, è emerso che la proposta di lavoro redatta dalla ditta TECNOINFISSI, si è concretizzata con un contratto di lavoro
a partire dal 13/09/22 e terminato in data 27/03/2023; l'istante ha lavorato dal 24/04/2023 al
11/05/2023 presso la Ditta C & C COSTRUZIONI: dal 24/05/2023, sta lavorando con contratto di apprendistato professionalizzante presso la ditta BEST INFISSI, percependo una retribuzione lorda mensile figurativa di € 1.340,00”.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legame con il territorio e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Pagina 6 Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 31, si è allontanato dal Paese di provenienza nel 2021 a causa delle difficoltà nel reperire un impiego, ed è giunto in Italia nello stesso anno. Il ricorrente, nel suo periodo di permanenza nel territorio nazionale ha dimostrato di aver acquisito una discreta conoscenza della lingua italiana, come emerge dal verbale di udienza e dal corso frequentato (cfr. verbale di udienza;
attestato corso di lingua italiana livello A2).
Il ricorrente ha dimostrato di avere una sistemazione abitativa al di fuori del sistema di accoglienza, essendo ospite di un connazionale a Pieve di Cento, provincia di Ferrara (cfr. dichiarazione di ospitalità).
Il ricorrente, secondo quanto emerso nell'istruttoria svoltasi dinnanzi all'autorità amministrativa e a questo Tribunale, ha lavorato con continuità sin dal 2022. Da ultimo, il medesimo ha stipulato un contatto di apprendistato professionalizzante con BEST INFISSI SRLS come installatore, con scadenza nel 2026 (cfr. ; dichiarazione datore di lavoro). Pt_2
Quanto ai redditi, dalla documentazione in atti si rileva che il ricorrente ha prodotto nel corso degli anni circa: € 11.765,00 nel 2023; € 16.336,00 nel 2024 fino a settembre, (cfr. CUD 2024; attestato versamento contributi previdenziali).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedete. È vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai quattro anni fa.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_9 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Nel caso di specie non emerge alcun elemento che induca ad assumere che l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Il ricorrente difatti non ha a
Pagina 7 suo carico precedenti né pendenze penali, come si rileva dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti in atti.
La ravvista presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente nel suo diritto fondamentale alla vita privata e familiare, così come delineato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, che la non convertibilità di detto permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata prevista solo ad opera dell'art. 7, co. 1, del menzionato Decreto-Legge così come modificato dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 secondo cui « Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate».
Sicché nella fattispecie, trattandosi di domanda amministrativa proposta in data anteriore all'emanazione di detta legge di conversione (istanza dell'aprile 2023), non possono esservi dubbi in ordine alla convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Quanto alle spese di lite, non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98 convertibile in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
Pagina 8 DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 6/05/2025
Il giudice est.
Sabrina Bosi
Il Presidente
Luca Minniti
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