Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 530/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del presidente pro Parte_1
tempore, difeso dagli Avv.ti P. Regaldo e T. Parisi per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Torino presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
PARTE APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e , elettivamente domiciliati in Torino presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. E. Iudici che li rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA Oggetto: opposizione a ordinanze-ingiunzione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 7/11/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 7/03/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l proponeva Pt_1
appello avverso la sentenza n. 1312/24 in data 16/05/2024 del Tribunale di Torino, che aveva accolto le opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzione n. OI-000450294 e n. OI-
000452179 (per l'importo di € 18.000,00) emesse a carico dell' e, in solido, CP_1
del socio accomandatario e legale rappresentante a titolo di Controparte_1
1
1-bis, d.l. n. 463/83 (conv. nella l. n. 638/83) per l'omesso versamento di ritenute previdenziali relative ai mesi di dicembre 2012 e di febbraio-ottobre 2013.
Parte appellante lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la norma decadenziale ex art. 14 l. n. 689/81 (per cui «gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni»), nonostante «il termine di cui al richiamato art. 14 non [sia] applicabile alla fattispecie di cui è causa, trattandosi di fattispecie regolamentata da norme speciali, espressamente dettate per la fattispecie specifica, e che dunque prevalgono sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981» (ricorso, pag. 2); rilevava, inoltre, che tale decadenza non si era comunque verificata, in quanto il relativo termine andava
«individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva valutazione del concreto procedimento di accertamento e contestazione della violazione» (ibid., pagg. 2-3); chiedeva, infine, la riforma della prima sentenza sul «punto della motivazione sulla regolamentazione delle spese di lite» (ibid., pag. 2).
Si sono costituiti l e rilevando l'infondatezza CP_1 Controparte_1 dell'appello avversario, chiedendone il rigetto ed evidenziando l'inammissibilità del rilievo sulla regolamentazione delle spese di lite, dato che l aveva omesso ogni Pt_1
motivazione sul punto.
All'udienza del 19/03/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Il motivo d'appello sulla contestata applicazione dell'art. 14 l. cit. è infondato e va disatteso, richiamando il Collegio (e dandovi continuità, anche ai sensi dell'art. 118, co.
1, disp. att. c.p.c.) la sentenza n. 89/23 pronunciata da questa Corte in un'analoga vertenza.
2 2.1. Si ritiene, dunque, che l'art. 14 l. cit., secondo la condivisibile impostazione difensiva di parte appellata, sia applicabile alla fattispecie, in quanto «Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art.6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n.689” (fra le citate disposizioni è compreso anche l'art.14). […] Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione. Infatti, fermo restando che secondo l'art.9
D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art.9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art.6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art.14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. L'applicabilità dell'art.14 L.689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo. L'art.9 del D.Lgs. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore. Ora nel caso di specie non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né l , onerato in tal senso, ha allegato se e quando Pt_1
gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa. In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la
3 tempistica prevista dall'art.9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità
(mediante il rinvio dell'art.6), dell'art.14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista. L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie esaminate attiene all'individuazione della decorrenza dei termini. Posto che nella vicenda in esame [parte dei] mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono al [dicembre 2012 e al febbraio-ottobre
2013], il termine per la notificazione della violazione al trasgressore non può decorrere da una data collocata in tale periodo, dal momento che all'epoca la fattispecie costituiva reato penale e non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa. La data di decorrenza logicamente individuabile è il momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione,
l è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del Pt_1 trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa. Esaminando il merito della vicenda in esame alla luce delle considerazioni che precedono, si osserva che l'effetto estintivo si è prodotto, posto che la prima contestazione da parte dell' Pt_1
[…] risale al [12/12/2017], ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dal 6.2.2016»
(App. Torino, n. 89/23).
2.2. Non è neppure condivisibile l'ulteriore argomento per cui «visto l'elevatissimo numero di evasioni contributive che si verificano, il tempo per procedere a tutte le verifiche delle migliaia di matricole aziendali gestite da ciascuna sede è assai Pt_1
elevato, e non può certo essere contenuto in 90 giorni dalla commissione della violazione. […] Purtroppo la gravissima carenza di personale, determinata anche dal mancato turn over a seguito del decennale blocco delle assunzioni imposto dalle rigorose norme di bilancio promulgate negli ultimi anni, non consente un rapido accertamento di milioni di violazioni» (ricorso, pag. 3); infatti:
a) trattandosi di termine decadenziale, si deve ritenere, in via generale, che gli impedimenti soggettivi o di mero fatto alla relativa decorrenza non sono rilevanti;
b) se si dovesse indiscriminatamente valorizzare le circostanze lamentate dall' , Pt_1 allora ciò si tradurrebbe in un'incontrollata e incontrollabile licenza, in suo favore, di fissare arbitrariamente il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale;
4 c) non è stato provato che la (genericamente dedotta) necessità di «procedere a tutte le verifiche delle migliaia di matricole aziendali gestite da ciascuna sede » Pt_1
avesse in concreto ostacolato o reso difficoltoso, nella fattispecie, il rispetto del suddetto termine.
3. Non è inammissibile, come invece ritenuto da parte appellata, il gravame subordinato dell' riguardante le spese di lite. Pt_1
È vero che la censura non risulta particolarmente motivata;
tuttavia, dal tenore complessivo del ricorso in appello – ove, nelle conclusioni rassegnate, si fa esplicito riferimento agli «importi rettificati ex art. 23 c.1 DL n. 48/23, conv. in L. n. 85/23» (pag.
3) – si comprende com'essa sia preordinata alla rideterminazione delle spese di lite del primo grado di giudizio in considerazione, quanto al valore della controversia, del valore rettificato delle sanzioni;
d'altronde, «La rideterminazione, da parte dell' , della Pt_1 sanzione […] rileva sul valore della causa e quindi solo sulla regolamentazione delle spese» (App. Torino, n. 74/24).
La pretesa, in realtà, è infondata nel merito, in quanto il primo Giudice aveva debitamente tenuto conto della rettificazione a € 95,16 dell'importo sanzionatorio, ma soltanto ai fini delle spese relative alla fase decisionale, quella, cioè, successiva al deposito della memoria del 18/01/2024 dell' contenente la suddetta Pt_1
rettificazione.
4. Per tutte le suesposte ragioni, che assorbono ogni ulteriore doglianza ed eccezione,
l'appello dev'essere respinto, e alla soccombenza dell'appellante segue l'obbligo di quest'ultimo al pagamento delle spese del grado (in considerazione, per le ragioni sopra illustrate, dello scaglione tariffario fino a € 1.100), oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro 700,00 Pt_1
oltre rimborso forfettario, Iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
5 Così deciso all'udienza del 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Clotilde Fierro
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