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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5723/2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Maria Donzelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, V.le Abruzzi 83 (pec: ; Email_1 contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Gravallese e dall'Avv. Riccardo Vezzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Monza, via Bergamo n.18 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: per parte attrice, come da memoria depositata in data 27.01.2025, “…- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il grave inadempimento contrattuale della società convenuta e per l'effetto, - Dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra parte attrice e la convenuta, per le ragioni di cui in narrativa, e conseguentemente, - Condannare la convenuta alla refusione delle somme fin d'ora corrisposte dalla Sig.ra
[...]
e corrispondenti all'importo di 2.000,00 € o nella maggior o minor somma accertata Parte_1 in corso di causa. - Condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di 17.423,00 €, oltre interessi legali se previsti, quantificata dal C.T.U. per i previsti interventi di ripristino, previo smontaggio, smaltimento, trasporto e nuova posa serramenti, o nella maggior o minor somma che sarà considerata idonea dall'Ill.mo Giudicante, anche sulla base dell'applicazione dell'art. 1226 c.c.; - Condannare la convenuta al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, a norma dell'art. 96 c.p.c.,
….”;
pagina 1 di 6 per parte convenuta, come da memoria di costituzione in giudizio, “…In via principale:
1. Rigettare la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura e posa in opera nonché la domanda di restituzione della somma versata in acconto, in ragione del documentato esatto adempimento dell'obbligazione assunta da parte di In via riconvenzionale:
2. Condannare l'odierna attrice al pagamento della CP_1 somma di € 6.400,00 in favore di a titolo di residuo corrispettivo dovuto per i lavori svolti…” CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in giudizio regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio per sentire accertare l'inadempimento della stessa convenuta Controparte_1 al contratto stipulato tra le odierne parti, in data 10.06.2021, ed avente per oggetto la fornitura e la posa degli infissi, meglio precisati con lo stesso contratto, per il complessivo importo di € 18.801,20
(doc.1 att.); nonché per sentire condannare la predetta convenuta alla restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto e pari ad € 2.000 (cfr. atto di citazione in giudizio).
In breve, secondo l'attrice: - n. 5 infissi montanti sarebbero di dimensioni del tutto sbagliate, in quanto
“evidentemente più piccoli rispetto ai vani murari”; - tutti i serramenti sarebbero stati “posati malamente e con imperizia, e ciò comporterebbe il “verificarsi di infiltrazioni d'aria e acqua” nonché l'impossibilità di
“utilizzare compiutamente i serramenti acquistati”. In definitiva, l'attrice ha sostenuto che i beni consegnati presentassero vizi e difetti tali da comportare la risoluzione del contratto, sia secondo la disciplina di cui agli art. 135 bis del Codice del Consumo e sia secondo gli art. 1490 e 1492 cc e, per l'effetto, il diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate, oltrecché il ristoro del danno
(domanda, quest'ultima, formulata però soltanto con la memoria conclusiva).
Si è costituita in giudizio che ha contestato in toto le pretese di parte attrice. In Controparte_1 particolare, la convenuta ha negato qualsivoglia inadempimento al contratto in esame;
e, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare l'attrice al pagamento della somma di € 6.400,00, “importo che costituisce il residuo del quantum dovuto per i lavori svolti come da contratto” (cfr. comparsa di costituzione in giudizio).
In data 11.12.2023, entrambi i difensori di hanno depositato le rispettive Controparte_1 dichiarazioni di rinuncia al mandato;
tuttavia, la sola dichiarazione a firma dell'Avv. Vezzo risulta effettivamente spedita alla convenuta (cfr. documenti allegati in data 11.12.2023). Tale rinuncia è stata poi ribadita, alla prima udienza, dall'Avv. Vezzo;
e, pertanto, è stato concesso un rinvio della causa per consentire la costituzione di un nuovo difensore. però non ha provveduto alla Controparte_1
pagina 2 di 6 sostituzione dei difensori e ha omesso di svolgere qualsivoglia attività difensiva nelle successive fasi del presente giudizio.
Nel corso dell'istruttoria, è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'esistenza e l'entità dei difetti lamentati da parte attrice.
Dopodichè, la causa è stata rinviata per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc, previa concessione di un termine per il deposito delle memorie conclusive (e parte attrice ha depositato la sua in data 27.01.2025). Quindi, all'udienza del 25.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, reputa questo Giudice di accogliere la domanda di parte attrice per le seguenti ragioni.
Anzitutto, è documentato che l'attrice, in qualità di acquirente, e la società in Controparte_2 qualità di venditrice, hanno stipulato, in data 10.06.2021, il contratto di compravendita, allegato al doc.1 di parte attrice e al doc.3 di parte convenuta. In particolare, e per quel che rileva, con detto contratto, da una parte, la venditrice si è obbligata a rimuovere e smaltire i serramenti esistenti presso l'abitazione dell'acquirente, nonché a consegnare e posare i beni meglio individuati nello stesso contratto, secondo le modalità e le tempistiche ivi indicate;
e, dall'altra parte, l'acquirente si è obbligata a corrispondere il prezzo di € 18.801,20 (comprensivo di IVA), con le seguenti modalità: - €
8.400,00 usufruendo del beneficio della cessione del bonus fiscale ex art. 14 DL n.63/2023, con cessione in favore dell'impresa venditrice del relativo credito di imposta;
- € 2.000,00 a titolo di acconto;
- €
6.400,00 accedendo ad un finanziamento (cfr. il contratto in esame).
Va poi precisato che è pacifico tra le parti che la società sia subentrata a CP_1 [...]
, nel rapporto contrattuale in questione. Del resto, la convenuta stessa non ha negato detta CP_2 circostanza, data per pacifica dall'attrice; e neppure ha contestato la carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande proposte da parte attrice. Comunque, a conferma di detta “successione”, parte attrice ha allegato le visure societarie riferite alle due società (doc. 7 e 8), dalle quali si evince: - che
è stata cancellata dal Registro delle Imprese (posizione REA) della provincia di Controparte_2
Varese, dalla data del 06.05.2022, per “Trasferimento in altra provincia”; - che risulta Controparte_1 iscritta al Registro delle Imprese di Como dalla data del 02.05.2022, a seguito del trasferimento da
Varese; - che le due società hanno il medesimo codice fiscale e la stessa partita IVA;
- la piena corrispondenza della compagine sociale delle società ed il medesimo Amministratore Unico.
Ciò posto, parte attrice ha, poi, dimostrato di aver corrisposto con bonifico bancario, in data,
21.06.2021, l'importo di € 2.000 a titolo di “Acconto fornitura serramenti in cessione del credito per risparmio energetico come da proposta firmata in data 10.06.2021” (cfr. distinta del bonifico, doc.2).
pagina 3 di 6 Inoltre, la stessa attrice ha allegato, tra gli altri, i seguenti documenti: - la fattura n. 254 del 21.12.2021 emessa da avente quale causale: “Sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 decreto Controparte_2 legge 34 del 2020 NETTO A PAGARE DEL CLIENE 2000 EUROnCESSIONE DI BENI AI FINI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICAnNETTO A PAGARE TRAMITE FINANZIAMENTO 6400
ECOBONUS DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MOLINO SESTO SAN GIOVANNI …”; - nonché il modulo COMPASS di richiesta di finanziamento riferito proprio al contratto in esame per la somma di
€ 6.400, senza però documentare l'effettiva accettazione del finanziamento da parte delle società finanziatrice ed il pagamento delle rate (doc. 4); - pec spedita da parte attrice, mediante l'Associazione
Codacos, in data 21.03.2022, non disconosciuta dalla convenuta, con la quale si denuncia la presenza dei vizi nei beni consegnati (nei termini lamentati nel presente giudizio), si attesta che la consegna di detti beni è avvenuta nei giorni 16,17 e 18 marzo 2021 (circostanza non controversa) e si chiede alla fornitrice di porre rimedio a detti vizi (doc. 6).
Ciò posto, onde verificare la presenza dei vizi e dei difetti lamentati da parte attrice e valutarne l'entità, è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni questo Giudice ritiene di condividere, in quanto esenti da vizi logici e motivazionali, nonché fondate sull'esame attento e scrupoloso dei documenti allegati in giudizio e dei beni compravenduti.
In particolare e per quel che rileva, il consulente nominato ha confermato l'esistenza dei vizi e dei difetti, considerando gli stessi “ ; ed ha ritenuto l'installazione effettuata non a regola d'arte ed Pt_2
i vizi “non riparabili” (cfr. relazione peritale allegata).
A fronte di ciò, deve ritenersi dimostrato in giudizio il grave inadempimento della convenuta al contratto in esame.
Ciò posto, la disciplina dettata dal codice di consumo in materia di garanzie per i beni di consumo, prevede, in riferimento agli aspetti rilevanti per la presente decisione, che: - il venditore è responsabile per i difetti di conformità del bene compravenduto, anche quando il difetto di conformità deriva dall'errata installazione, se questa è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità (art. 129 D.Lvo n. 206/2005); - inoltre, il venditore è responsabile, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto esistente alla consegna del bene e che si manifesti entro due anni da tale momento (art. 133 cit. D.Lvo.); - ancora, si presume che qualsiasi difetto che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già alla consegna (art. 135 cit.D.Lvo); - infine, il consumatore non ha diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità
è solo di lieve entità e l'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore (art. 135 bis cit. D.Lvo.).
pagina 4 di 6 Del resto, parte attrice ha dimostrato il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto in esame, anche sulla base degli art. 1490 e 1492 cc.
Pertanto, in accoglimento della domanda di parte attrice, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per la presenza dei gravi vizi dei beni compravenduti e, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata a restituire gli importi corrisposti dall'attrice a titolo di corrispettivo.
Quanto alla determinazione di tali importi, parte attrice ha dimostrato di aver versato alla convenuta l'importo di € 2.000,00 a titolo di acconto (cfr. bonifico bancario, doc e fattura doc.3), somma che deve essere restituita maggiorata, in assenza di una diversa relativa domanda, degli interessi di legge soltanto dalla data della presente decisione sino al saldo. L'attrice non ha provato di aver corrisposto in favore della convenuta altre somme per la compravendita della merce in questione. E, invece, spetta all'Agenzia delle Entrate (ex art. 121, al comma quinto e al comma sesto, del D.L. n.34/2020)
l'eventuale azione per la restituzione della somma oggetto dell'operazione di cessione del credito fiscale dell'attrice in favore della convenuta, qualora si accerti l'effettiva conclusione di detta cessione
(cfr. contratto doc.1, bonifico doc.2 e fattura doc.3).
Va infine disattesa la domanda di ristoro del danno per i costi di ripristino e di sostituzione della merce compravenduta con una nuova fornitura. Infatti, anzitutto, detta domanda è stata formulata da parte attrice soltanto con la memoria conclusiva e deve quindi ritenersi tardiva. Inoltre, la medesima domanda è anche infondata, posto che, ai sensi dell'art. 1223 cc, il danno del quale si chiede il ristoro e consistente nei costi per lo smaltimento degli infissi contestati e per una nuova fornitura non può essere riconosciuto: invero, considerato che la convenuta ha comunque sostenuto gli oneri di rimozione dei precedenti infissi, e che in ragione della presente decisione detta attività non viene remunerata dall'attrice, la posizione di quest'ultima può ritenersi restaurata (rispetto alle voci di danno oggetto di esame) in ragione della risoluzione del contratto in danno della convenuta e la condanna di quest'ultima a restituire ogni importo ricevuto in esecuzione del medesimo contratto.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
Le spese della ctu devono porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
pagina 5 di 6 In considerazione dei fatti emersi nel presente giudizio ed atteso il tenore dell'art. 121, comma quinto e sesto, del DL n. 34/2020, si dispone la trasmissione del fascicolo all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 5723/23, per le ragioni indicate in motivazione:
- In accoglimento della domanda principale di parte attrice: - accertato il grave inadempimento di dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, in data 10.06.2021; - Controparte_1 per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 2.000,00, a titolo di restituzione dell'acconto corrisposto oltre interessi
[...] come indicato in motivazione;
- Condanna altresì parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del presente giudizio, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Manda la Cancellaria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Como, ove risulta avere la sede la società convenuta.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5723/2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Maria Donzelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, V.le Abruzzi 83 (pec: ; Email_1 contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Gravallese e dall'Avv. Riccardo Vezzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Monza, via Bergamo n.18 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: per parte attrice, come da memoria depositata in data 27.01.2025, “…- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il grave inadempimento contrattuale della società convenuta e per l'effetto, - Dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra parte attrice e la convenuta, per le ragioni di cui in narrativa, e conseguentemente, - Condannare la convenuta alla refusione delle somme fin d'ora corrisposte dalla Sig.ra
[...]
e corrispondenti all'importo di 2.000,00 € o nella maggior o minor somma accertata Parte_1 in corso di causa. - Condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di 17.423,00 €, oltre interessi legali se previsti, quantificata dal C.T.U. per i previsti interventi di ripristino, previo smontaggio, smaltimento, trasporto e nuova posa serramenti, o nella maggior o minor somma che sarà considerata idonea dall'Ill.mo Giudicante, anche sulla base dell'applicazione dell'art. 1226 c.c.; - Condannare la convenuta al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, a norma dell'art. 96 c.p.c.,
….”;
pagina 1 di 6 per parte convenuta, come da memoria di costituzione in giudizio, “…In via principale:
1. Rigettare la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura e posa in opera nonché la domanda di restituzione della somma versata in acconto, in ragione del documentato esatto adempimento dell'obbligazione assunta da parte di In via riconvenzionale:
2. Condannare l'odierna attrice al pagamento della CP_1 somma di € 6.400,00 in favore di a titolo di residuo corrispettivo dovuto per i lavori svolti…” CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in giudizio regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio per sentire accertare l'inadempimento della stessa convenuta Controparte_1 al contratto stipulato tra le odierne parti, in data 10.06.2021, ed avente per oggetto la fornitura e la posa degli infissi, meglio precisati con lo stesso contratto, per il complessivo importo di € 18.801,20
(doc.1 att.); nonché per sentire condannare la predetta convenuta alla restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto e pari ad € 2.000 (cfr. atto di citazione in giudizio).
In breve, secondo l'attrice: - n. 5 infissi montanti sarebbero di dimensioni del tutto sbagliate, in quanto
“evidentemente più piccoli rispetto ai vani murari”; - tutti i serramenti sarebbero stati “posati malamente e con imperizia, e ciò comporterebbe il “verificarsi di infiltrazioni d'aria e acqua” nonché l'impossibilità di
“utilizzare compiutamente i serramenti acquistati”. In definitiva, l'attrice ha sostenuto che i beni consegnati presentassero vizi e difetti tali da comportare la risoluzione del contratto, sia secondo la disciplina di cui agli art. 135 bis del Codice del Consumo e sia secondo gli art. 1490 e 1492 cc e, per l'effetto, il diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate, oltrecché il ristoro del danno
(domanda, quest'ultima, formulata però soltanto con la memoria conclusiva).
Si è costituita in giudizio che ha contestato in toto le pretese di parte attrice. In Controparte_1 particolare, la convenuta ha negato qualsivoglia inadempimento al contratto in esame;
e, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare l'attrice al pagamento della somma di € 6.400,00, “importo che costituisce il residuo del quantum dovuto per i lavori svolti come da contratto” (cfr. comparsa di costituzione in giudizio).
In data 11.12.2023, entrambi i difensori di hanno depositato le rispettive Controparte_1 dichiarazioni di rinuncia al mandato;
tuttavia, la sola dichiarazione a firma dell'Avv. Vezzo risulta effettivamente spedita alla convenuta (cfr. documenti allegati in data 11.12.2023). Tale rinuncia è stata poi ribadita, alla prima udienza, dall'Avv. Vezzo;
e, pertanto, è stato concesso un rinvio della causa per consentire la costituzione di un nuovo difensore. però non ha provveduto alla Controparte_1
pagina 2 di 6 sostituzione dei difensori e ha omesso di svolgere qualsivoglia attività difensiva nelle successive fasi del presente giudizio.
Nel corso dell'istruttoria, è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'esistenza e l'entità dei difetti lamentati da parte attrice.
Dopodichè, la causa è stata rinviata per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc, previa concessione di un termine per il deposito delle memorie conclusive (e parte attrice ha depositato la sua in data 27.01.2025). Quindi, all'udienza del 25.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, reputa questo Giudice di accogliere la domanda di parte attrice per le seguenti ragioni.
Anzitutto, è documentato che l'attrice, in qualità di acquirente, e la società in Controparte_2 qualità di venditrice, hanno stipulato, in data 10.06.2021, il contratto di compravendita, allegato al doc.1 di parte attrice e al doc.3 di parte convenuta. In particolare, e per quel che rileva, con detto contratto, da una parte, la venditrice si è obbligata a rimuovere e smaltire i serramenti esistenti presso l'abitazione dell'acquirente, nonché a consegnare e posare i beni meglio individuati nello stesso contratto, secondo le modalità e le tempistiche ivi indicate;
e, dall'altra parte, l'acquirente si è obbligata a corrispondere il prezzo di € 18.801,20 (comprensivo di IVA), con le seguenti modalità: - €
8.400,00 usufruendo del beneficio della cessione del bonus fiscale ex art. 14 DL n.63/2023, con cessione in favore dell'impresa venditrice del relativo credito di imposta;
- € 2.000,00 a titolo di acconto;
- €
6.400,00 accedendo ad un finanziamento (cfr. il contratto in esame).
Va poi precisato che è pacifico tra le parti che la società sia subentrata a CP_1 [...]
, nel rapporto contrattuale in questione. Del resto, la convenuta stessa non ha negato detta CP_2 circostanza, data per pacifica dall'attrice; e neppure ha contestato la carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande proposte da parte attrice. Comunque, a conferma di detta “successione”, parte attrice ha allegato le visure societarie riferite alle due società (doc. 7 e 8), dalle quali si evince: - che
è stata cancellata dal Registro delle Imprese (posizione REA) della provincia di Controparte_2
Varese, dalla data del 06.05.2022, per “Trasferimento in altra provincia”; - che risulta Controparte_1 iscritta al Registro delle Imprese di Como dalla data del 02.05.2022, a seguito del trasferimento da
Varese; - che le due società hanno il medesimo codice fiscale e la stessa partita IVA;
- la piena corrispondenza della compagine sociale delle società ed il medesimo Amministratore Unico.
Ciò posto, parte attrice ha, poi, dimostrato di aver corrisposto con bonifico bancario, in data,
21.06.2021, l'importo di € 2.000 a titolo di “Acconto fornitura serramenti in cessione del credito per risparmio energetico come da proposta firmata in data 10.06.2021” (cfr. distinta del bonifico, doc.2).
pagina 3 di 6 Inoltre, la stessa attrice ha allegato, tra gli altri, i seguenti documenti: - la fattura n. 254 del 21.12.2021 emessa da avente quale causale: “Sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 decreto Controparte_2 legge 34 del 2020 NETTO A PAGARE DEL CLIENE 2000 EUROnCESSIONE DI BENI AI FINI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICAnNETTO A PAGARE TRAMITE FINANZIAMENTO 6400
ECOBONUS DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MOLINO SESTO SAN GIOVANNI …”; - nonché il modulo COMPASS di richiesta di finanziamento riferito proprio al contratto in esame per la somma di
€ 6.400, senza però documentare l'effettiva accettazione del finanziamento da parte delle società finanziatrice ed il pagamento delle rate (doc. 4); - pec spedita da parte attrice, mediante l'Associazione
Codacos, in data 21.03.2022, non disconosciuta dalla convenuta, con la quale si denuncia la presenza dei vizi nei beni consegnati (nei termini lamentati nel presente giudizio), si attesta che la consegna di detti beni è avvenuta nei giorni 16,17 e 18 marzo 2021 (circostanza non controversa) e si chiede alla fornitrice di porre rimedio a detti vizi (doc. 6).
Ciò posto, onde verificare la presenza dei vizi e dei difetti lamentati da parte attrice e valutarne l'entità, è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni questo Giudice ritiene di condividere, in quanto esenti da vizi logici e motivazionali, nonché fondate sull'esame attento e scrupoloso dei documenti allegati in giudizio e dei beni compravenduti.
In particolare e per quel che rileva, il consulente nominato ha confermato l'esistenza dei vizi e dei difetti, considerando gli stessi “ ; ed ha ritenuto l'installazione effettuata non a regola d'arte ed Pt_2
i vizi “non riparabili” (cfr. relazione peritale allegata).
A fronte di ciò, deve ritenersi dimostrato in giudizio il grave inadempimento della convenuta al contratto in esame.
Ciò posto, la disciplina dettata dal codice di consumo in materia di garanzie per i beni di consumo, prevede, in riferimento agli aspetti rilevanti per la presente decisione, che: - il venditore è responsabile per i difetti di conformità del bene compravenduto, anche quando il difetto di conformità deriva dall'errata installazione, se questa è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità (art. 129 D.Lvo n. 206/2005); - inoltre, il venditore è responsabile, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto esistente alla consegna del bene e che si manifesti entro due anni da tale momento (art. 133 cit. D.Lvo.); - ancora, si presume che qualsiasi difetto che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già alla consegna (art. 135 cit.D.Lvo); - infine, il consumatore non ha diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità
è solo di lieve entità e l'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore (art. 135 bis cit. D.Lvo.).
pagina 4 di 6 Del resto, parte attrice ha dimostrato il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto in esame, anche sulla base degli art. 1490 e 1492 cc.
Pertanto, in accoglimento della domanda di parte attrice, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per la presenza dei gravi vizi dei beni compravenduti e, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata a restituire gli importi corrisposti dall'attrice a titolo di corrispettivo.
Quanto alla determinazione di tali importi, parte attrice ha dimostrato di aver versato alla convenuta l'importo di € 2.000,00 a titolo di acconto (cfr. bonifico bancario, doc e fattura doc.3), somma che deve essere restituita maggiorata, in assenza di una diversa relativa domanda, degli interessi di legge soltanto dalla data della presente decisione sino al saldo. L'attrice non ha provato di aver corrisposto in favore della convenuta altre somme per la compravendita della merce in questione. E, invece, spetta all'Agenzia delle Entrate (ex art. 121, al comma quinto e al comma sesto, del D.L. n.34/2020)
l'eventuale azione per la restituzione della somma oggetto dell'operazione di cessione del credito fiscale dell'attrice in favore della convenuta, qualora si accerti l'effettiva conclusione di detta cessione
(cfr. contratto doc.1, bonifico doc.2 e fattura doc.3).
Va infine disattesa la domanda di ristoro del danno per i costi di ripristino e di sostituzione della merce compravenduta con una nuova fornitura. Infatti, anzitutto, detta domanda è stata formulata da parte attrice soltanto con la memoria conclusiva e deve quindi ritenersi tardiva. Inoltre, la medesima domanda è anche infondata, posto che, ai sensi dell'art. 1223 cc, il danno del quale si chiede il ristoro e consistente nei costi per lo smaltimento degli infissi contestati e per una nuova fornitura non può essere riconosciuto: invero, considerato che la convenuta ha comunque sostenuto gli oneri di rimozione dei precedenti infissi, e che in ragione della presente decisione detta attività non viene remunerata dall'attrice, la posizione di quest'ultima può ritenersi restaurata (rispetto alle voci di danno oggetto di esame) in ragione della risoluzione del contratto in danno della convenuta e la condanna di quest'ultima a restituire ogni importo ricevuto in esecuzione del medesimo contratto.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
Le spese della ctu devono porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
pagina 5 di 6 In considerazione dei fatti emersi nel presente giudizio ed atteso il tenore dell'art. 121, comma quinto e sesto, del DL n. 34/2020, si dispone la trasmissione del fascicolo all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 5723/23, per le ragioni indicate in motivazione:
- In accoglimento della domanda principale di parte attrice: - accertato il grave inadempimento di dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, in data 10.06.2021; - Controparte_1 per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 2.000,00, a titolo di restituzione dell'acconto corrisposto oltre interessi
[...] come indicato in motivazione;
- Condanna altresì parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del presente giudizio, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Manda la Cancellaria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Como, ove risulta avere la sede la società convenuta.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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