Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/03/2026, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04453/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12480/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12480 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Veronica AN, Rashdul Haque, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Alessio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NC OMgnoli, con domicilio eletto presso il suo studio in OM, via del Tempio di Giove 21;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della DD, n. prot. CA/183293/2024/2024 del 22 ottobre 2024, avente ad oggetto la sospensione e rimozione delle attività commerciali site in via della Lungaretta, Piazza Sidney Sonnino, entro il giorno 1 novembre 2024;
- di tutti gli atti, provvedimenti presupposti, antecedenti, successivi, concomitanti, comunque connessi e collegati, anche se non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI CA il 30\5\2025:
- del provvedimento di delocalizzazione Prot. CA/2025/0072869, del 24 aprile 2025, con il quale si è inteso concludere l’iter di individuazione del sito alternativo per la ricollocazione dell’attività di commercio per cui è giudizio;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI CA il 5\8\2025:
- della D.D. CA/1548/2025 del 2 luglio 2025, numero protocollo CA/116320/2025 del 2/7/25.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa NC IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso principale, i ricorrenti – titolare e affittuario di attività commerciale di somministrazione di alimenti bevande, ubicata in chiosco sito in Piazza Sidney Sonnino – hanno impugnato la Determina dirigenziale del 22.10.2024, indicata in epigrafe, con la quale il competente Dipartimento di OM TA, stante la necessità di realizzare dei lavori sulla Piazza (completamento bagni pubblici con punti informazione turistici, intervento giubilare n. 145), ha temporaneamente sospeso “ ogni autorizzazione e/o concessione per lo svolgimento di attività commerciale su suolo pubblico nell’area identificata tra piazza Sonnino e via della Lungaretta ”, con obbligo di sgombero delle strutture, nelle more della conclusione del procedimento di delocalizzazione delle stesse attività, già in precedenza avviato, ma non ancora concluso.
2. Avverso tale provvedimento di sospensione gli stessi si sono rivolti al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, lamentando sotto diversi profili “ DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. DIFETTO DI PARTECIPAZIONE. ABNORMITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL’ART. 41 COST .”.
In sostanza, secondo i ricorrenti l’azione amministrativa sarebbe illegittima per non aver la P.A. consentito un’effettiva partecipazione degli operatori commerciali al procedimento, non tenendo affatto conto delle indicazioni già offerte dagli stessi sulle possibili sedi di delocalizzazione, con ciò negando la possibilità di una soluzione condivisa; ciò comporterebbe anche una lesione concorrenziale, per la perdita di clientela dovuta alla sospensione dell’attività e alla delocalizzazione.
3. OM TA si è costituita in giudizio, con memoria e documenti, rappresentando l’urgenza di compiere i lavori.
4. Con ordinanza n. 5801/2024 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare “ nel senso di sospendere l’efficacia del provvedimento di delocalizzazione fino all’assegnazione di una nuova area da parte di OM TA per lo svolgimento dell’attività ”.
5. Risulta poi in atti che il procedimento per la delocalizzazione delle attività è proseguito e che, nel corso dello stesso, i ricorrenti hanno presentato delle proposte per la ricollocazione del chiosco, corredate da relazioni tecniche.
6. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30.05.2025, con annessa istanza cautelare, i ricorrenti hanno poi impugnato la nota del 24.04.2025, con cui l’Ufficio procedente, comunicando la non assentibilità delle sedi proposte dagli interessati, invitava a fornire riscontro sulla ulteriore sede individuata per la delocalizzazione “ Piazza Mastai: con la piazza alle spalle, il Chiosco dovrà posizionarsi alla destra dell’albero, a 2 metri dal tronco, e alla distanza di 2 metri dall’altro ceppo residuo ”.
7. Avverso tale nota, con il gravame accessorio i ricorrenti hanno nuovamente lamentato “ DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. DIFETTO DI PARTECIPAZIONE. ABNORMITA’ MANIFESTA ” sotto diversi profili.
In primo luogo, la sede scelta per la delocalizzazione sarebbe del tutto inidonea sotto il profilo commerciale (contrariamente all’attuale sede, che costituirebbe un “polo attrattivo”), né la P.A. avrebbe effettivamente contemperato i contrapposti interessi in gioco, limitando peraltro la partecipazione, in sostanza, ad una mera formalità.
Da ciò conseguirebbe il pregiudizio per la sopravvivenza dell’attività, frutto di una decisione unilaterale, adottata senza vagliare in concreto le diverse soluzioni proposte dai ricorrenti (ivi inclusa la possibilità di permanenza in Piazza Mastai), con difetto di istruttoria e di motivazione, in violazione anche del principio di proporzionalità.
Tutto ciò comporterebbe, inoltre, discriminazione in danno dei ricorrenti e lesione della concorrenza, quali conseguenze del grave eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la P.A. per i fatti anzidetti.
8. In data 10.07.2025 OM TA ha versato in atti il provvedimento medio tempore adottato per la delocalizzazione definitiva del chiosco dei ricorrenti in Piazza Mastai.
9. Alla camera di consiglio del 15.07.2025 la causa è stata dunque rinviata per la proposizione di nuovi motivi aggiunti avverso tale provvedimento, che sono stati successivamente depositati in data 5.08.2025, ribadendo le censure per violazione degli obblighi di trasparenza, partecipazione e buona fede imposti dalla Legge n. 241/1990, nonché per carenza istruttoria, irragionevolezza e sostanziale oscurantismo delle dinamiche commerciali (oltre al pregiudizio derivante dalla denunciata perdita di clientela e dalle spese relative al rifacimento del chiosco).
10. Con ordinanza n. 5165 del 24.09.2025 è stata respinta l’istanza cautelare annessa al ricorso accessorio, rilevando la carenza dei “ necessari requisiti di legge, stante la genericità delle argomentazioni sulla pretesa inidoneità, ai fini commerciali, dell’area di delocalizzazione infine individuata, nonché la obiettiva vicinanza della stessa all’area originariamente occupata; ”.
La decisione è stata confermata, in sede di appello cautelare, con ordinanza del Consiglio di Stato n. 4278 del 28.11.2025 con la seguente motivazione “ Considerato che, in base alla documentazione in atti, è rimasta indimostrata l’asserita inidoneità dell’area di delocalizzazione ai fini commerciali; Considerata altresì la obiettiva vicinanza della stessa area a quella fino ad oggi occupata; Rilevato che i dedotti oneri di trasferimento dei manufatti si palesano non diversi da quelli che sarebbero conseguiti allo spostamento presso i siti prescelti ma ritenuti non idonei all’esito dell’istruttoria compiuta; Rilevato inoltre che gli eventuali danni causati dal trasferimento potranno essere risarciti dal Comune, ove dimostrati; Ritenuto pertanto, anche all’esito della valutazione del contrapposto interesse pubblico alla realizzazione dell’opera programmata, di non poter accogliere la domanda cautelare; ”.
11. Alla pubblica udienza del 2.12.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
12. Preliminarmente, in linea con quanto eccepito nelle difese di OM TA (cfr. memoria depositata il 9.07.2025) deve essere dichiarata la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale, proposto avverso il provvedimento di sospensione del titolo del 22.10.2024, che aveva espressamente efficacia “ nelle more della definizione del procedimento di delocalizzazione ”, posto che, come sopra ricordato, tale procedimento si è concluso, per quanto di interesse della ricorrente, con il provvedimento del 2.07.2025, impugnato con il secondo ricorso accessorio.
Stante l’adozione di tale provvedimento, la sospensione temporanea del titolo ha cessato i suoi effetti e, pertanto, alcuna utilità la ricorrente potrebbe oramai conseguire dal suo annullamento, dovendo l’interesse azionato ritenersi migrato verso detto nuovo provvedimento (invero impugnato con ricorso accessorio), che ha regolato il rapporto dedotto in giudizio.
Ne consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la necessaria condizione dell’azione dell’interesse ad agire, che, come noto, deve sussistere al momento della proposizione del gravame e permanere sino al momento del passaggio in decisione della causa, con conseguente attribuzione al Giudice Amministrativo del potere di verificarne la persistenza in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. fra le molteplici, Consiglio di Stato sez. II - 14/06/2021, n. 4567, sez. II - 23/11/2020, n. 7337, sez. V - 03/11/2020, n. 6788; T.A.R. Lazio sez. II ter – OM, 30/03/2023, n. 5465, sez. III - OM, 20/09/2021, n. 9845, sez. III - OM, 14/07/2021, n. 8359, sez. I - OM, 02/03/2021, n. 2522).
13. Ancora in via preliminare, e in linea con l’eccezione pure sollevata nelle difese capitoline, va altresì dichiarata la inammissibilità per carenza di interesse del primo ricorso accessorio, che è stato proposto avverso una nota meramente interlocutoria, dunque priva di lesività attuale e concreta, con cui l’Amministrazione ha meramente sollecitato la partecipazione sulla possibile sede di delocalizzazione ivi indicata.
14. Fermo quanto sopra, il secondo ricorso accessorio, avverso il provvedimento definitivo di delocalizzazione, è invece da respingere, non ritenendo il Collegio di poter condividere alcuna delle censure svolte.
14.1. Innanzitutto, sono da escludere la denunciata arbitrarietà dell’azione amministrativa e il lamentato difetto di partecipazione e di motivazione, con conseguente illegittimità della disposta delocalizzazione, perché la P.A. non avrebbe tenuto conto delle preferenze indicate da parte ricorrente ai fini della delocalizzazione, né avrebbe chiarito le ragioni per cui le sue proposte sulle possibili sedi di destinazione non erano percorribili.
Sul punto, infatti, in primo luogo va ricordato che la normativa in tema di attività commerciali sulle aree pubbliche (DAC n. 101/2023, richiamata nel provvedimento) prevede (all’art. 47, rubricato “ Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse ”) che “ Il Comune, ove possibile, tiene conto delle scelte dell’operatore, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico artistico e ambientale e per motivi di sicurezza stradale o di carattere igienicosanitario o per altri motivi di pubblico interesse ”.
Ciò significa che l’Amministrazione non è affatto obbligata a prescegliere le sedi indicate dal privato interessato, dovendo comunque organizzare le attività commerciali tenendo conto delle varie esigenze pubbliche sul territorio capitolino.
A ciò si aggiunga che, nella specie, peraltro, vi sono state molteplici interlocuzioni, e le motivazioni per cui le proposte della parte ricorrente non sono state ritenute assentibili emergono dagli atti del procedimento, puntualmente richiamati nel provvedimento impugnato (verbale della conferenza dei servizi e nota della Polizia Locale).
In più, a seguito di ulteriore richiesta, è stato effettuato un sopralluogo sul sito concordato tra le parti in Lungotevere Raffaello Sanzio, che tuttavia è stato escluso per le diffuse ragioni che seguono, con riguardo alle quali – peraltro – la parte ricorrente nulla ha eccepito o contestato: “ Lungotevere Raffaello Sanzio, nel tratto interessato ovvero dal lato direzione Piazza Giuseppe Gioacchino Belli, presenta un marciapiede pavimentato a sanpietrini largo m 7,68 (dal fabbricato al ciglio marciapiede); è presente un'alberatura con in vaso di dimensioni m2,30 x m2,60, ed un tombino di forma esagonale di larghezza pari a m 2,40. La distanza dal tombino al muro risulta essere di m 3,70, la distanza dall'invaso dell'alberatura al fabbricato è di circa m 5,00. Dato lo stato dei luoghi, non risulta possibile il posizionamento del chiosco, come da richiesta, in quanto, dovendo mantenere la distanza di m 2,00 dall'invaso dell'alberatura ivi presente, e non potendo occultare l'accesso al tombino, dovendo rispettare oltretutto il rispetto della fascia di percorrenza dei pedoni di m 2,00, non rimarrebbe lo spazio sufficiente al posizionamento della postazione. Per quanto concerne il lato di Lungotevere Raffaello Sanzio in direzione via Bartolomeo Filipperi è presente un cancello di accesso alla John Cabot University - Critelli Campus. Quest'ultima ha manifestato la necessità di predisporre misure di sicurezza adeguate per la salvaguardia dei numerosi studenti, in particolare statunitensi, che frequentano l'istituto inviando una formale richiesta alla Questura, la quale ha coinvolto anche la Prefettura per predisporre un sopralluogo mirato all'adozione di adeguate misure di sicurezza del sito in oggetto (nota prot. VA/202/14654). Per tali motivi non risulta possibile il posizionamento del chiosco (…)”.
Sotto il profilo istruttorio, partecipativo e motivazionale, pertanto, non si ravvisano i vizi denunciati.
14.2. Infine, come già sommariamente rilevato in sede cautelare, anche di appello, sono parimenti da respingere le doglianze formulate con riguardo alle criticità commerciali che affliggerebbero la sede di delocalizzazione infine prescelta (Piazza Mastai).
Invero, sul punto parte ricorrente non ha fornito il benché minimo indizio a sostegno di quanto lamentato, essendosi limitata a replicare le censure già formulate avverso i precedenti atti, senza tenere conto del fatto che, invece, il nuovo sito si trova in un raggio di 300 metri circa rispetto alla originaria collocazione (in Piazza Sidney Sonnino) e mantiene, pertanto, le stesse caratteristiche di commerciabilità e di fruibilità (trattandosi di altra piazza limitrofa della stessa zona attrattiva) ed il posizionamento rispetta le prescrizioni dettate dalla normativa di settore.
D’altro canto, al riguardo la parte ricorrente ha pure sostanzialmente rinunciato alla partecipazione procedimentale, posto che – come sopra ricordato – la proposta formulata dalla P.A. per la delocalizzazione in Piazza Mastai a fini partecipativi è stata, invece, immediatamente impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Pertanto, anche sotto questo profilo il ricorso accessorio va respinto.
15. In conclusione, per tutto quanto detto, il ricorso principale è improcedibile, il primo ricorso per motivi aggiunti è, invece, inammissibile, mentre il secondo ricorso accessorio va respinto nel merito.
16. Le spese, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) dichiara improcedibile il ricorso principale;
b) dichiara inammissibile il primo ricorso accessorio;
c) respinge il secondo ricorso accessorio;
d) condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di OM TA, delle spese di lite, che liquida in euro 2.500 (duemilacinquecento,00), oltre oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
NC IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC IA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO