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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/06/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR SS Presidente rel.
SC AL IU
Sonia Piccinni IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1139 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 03/04/1973, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARZIA COLANGELO;
e
(ROMA (RM) 14/08/1963, C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. WALTER BIANCO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 Controparte_1 personale alle condizioni di seguito riportate:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
Nulla disporre sulla casa coniugale, essendosene il marito già allontanato, asportandone i propri effetti personali e non essendovi figli minori o maggiori non autosufficienti;
Tenuto conto che il figlio dei ricorrenti, sig. attualmente ventunenne e Parte_2 convivente con la madre, è stato assunto in prova alle dipendenze di , e in Controparte_2 caso di esito positivo, egli sarà assunto con contratto di apprendistato, il padre corrisponderà direttamente al figlio per un periodo di due anni a far data dalla pronuncia
- 1 - della separazione, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di €
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo f.o.i., oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo che al termine del biennio questi non venga a trovarsi in una condizione di disoccupazione involontaria, nel qual caso il contributo sarà dovuto finché non avrà trovato un'altra occupazione;
La sig.ra trasferirà entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso per separazione al sig. la quota di proprietà Controparte_1 dell'autovettura Kia Sportage targata ET614PH, a fronte del pagamento da parte del sig. della somma di € 2.000,00. Il passaggio di proprietà sarà a cura e spese del sig. CP_1
Contestualmente verrà effettuata la voltura della polizza assicurativa del veicolo CP_1 attualmente in vigore stipulata con e attualmente intestata alla sig.ra CP_3 Pt_1
in favore del sig. Inoltre si precisa che tutte le spese, a titolo
[...] Controparte_1 esemplificativo e non esaustivo, assicurazione, bollo, multe, ecc. relative all'uso dell'autovettura Kia Spertage tg. ET614PH - anche pregresse e/o correnti - resteranno a carico esclusivo del sig. il quale terrà esente la sig.ra Controparte_1 Parte_1
I coniugi hanno contratto matrimonio in Pomezia il 28/04/2001; dall'unione coniugale è nato un figlio, , il 16/09/2003. Pt_2
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate nel ricorso;
- 2 - manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, parte 2, serie A, atto n. 14).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
AR SS
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR SS Presidente rel.
SC AL IU
Sonia Piccinni IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1139 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 03/04/1973, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARZIA COLANGELO;
e
(ROMA (RM) 14/08/1963, C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. WALTER BIANCO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 Controparte_1 personale alle condizioni di seguito riportate:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
Nulla disporre sulla casa coniugale, essendosene il marito già allontanato, asportandone i propri effetti personali e non essendovi figli minori o maggiori non autosufficienti;
Tenuto conto che il figlio dei ricorrenti, sig. attualmente ventunenne e Parte_2 convivente con la madre, è stato assunto in prova alle dipendenze di , e in Controparte_2 caso di esito positivo, egli sarà assunto con contratto di apprendistato, il padre corrisponderà direttamente al figlio per un periodo di due anni a far data dalla pronuncia
- 1 - della separazione, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di €
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo f.o.i., oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo che al termine del biennio questi non venga a trovarsi in una condizione di disoccupazione involontaria, nel qual caso il contributo sarà dovuto finché non avrà trovato un'altra occupazione;
La sig.ra trasferirà entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso per separazione al sig. la quota di proprietà Controparte_1 dell'autovettura Kia Sportage targata ET614PH, a fronte del pagamento da parte del sig. della somma di € 2.000,00. Il passaggio di proprietà sarà a cura e spese del sig. CP_1
Contestualmente verrà effettuata la voltura della polizza assicurativa del veicolo CP_1 attualmente in vigore stipulata con e attualmente intestata alla sig.ra CP_3 Pt_1
in favore del sig. Inoltre si precisa che tutte le spese, a titolo
[...] Controparte_1 esemplificativo e non esaustivo, assicurazione, bollo, multe, ecc. relative all'uso dell'autovettura Kia Spertage tg. ET614PH - anche pregresse e/o correnti - resteranno a carico esclusivo del sig. il quale terrà esente la sig.ra Controparte_1 Parte_1
I coniugi hanno contratto matrimonio in Pomezia il 28/04/2001; dall'unione coniugale è nato un figlio, , il 16/09/2003. Pt_2
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate nel ricorso;
- 2 - manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, parte 2, serie A, atto n. 14).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
AR SS
- 3 -