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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 13.2.2024, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 17913/2024
TRA
nata il [...] a [...], ivi residente a[...]
Manzoni n. 96-bis, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio C.F._1
Maddalena (C. F. ), dall'avv. Emilio Lavorgna (c.f. C.F._2
), mail pec: e dall'avv. Katiuscia Verlingieri (c. f. C.F._3
) C.F._4
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 parte ricorrente deduceva:
pagina1 di 4 - di essere lavoratrice subordinata a tempo indeterminato del
[...]
ed in servizio per l'anno scolastico 2023/2024, quale insegnate di Controparte_1 inglese, presso la scuola Ist.Sup. “U.BOCCIONI-PALIZZI ” di Napoli (NA);
- di aver attenuto, con sentenza n. 4825/2022 di questo Tribunale, il pieno riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i 21 anni di servizio espletati nella scuola primaria e la liquidazione delle conseguenti differenze retributive fino al
31.10.2021;
- che l'amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza n.
4825/2022 non provvedeva ad adeguare la sua posizione stipendiale alla corretta anzianità ai fini giuridici ed economici;
- di avere, pertanto, diritto alle ulteriori differenze retributive a decorrere dal mese di novembre 2021 fino al gennaio 2024;
- di aver maturato una complessiva anzianità di servizio pari ad anni 29, di cui
21 anni prestati nella scuola materna e 8 anni prestati nella scuola superiore e, di conseguenza, di avere diritto a percepire dal 1.9.2022 al 31.01.2024 la retribuzione di cui alla classe stipendiale di 28-34 dei docenti di scuola superiore di II° grado
AK08 corrispondente ad € 37.535,29 (stip. Tab. € 33.837,37 + 3.458,40 per RPD +
239,52 per IVC)
- di aver invece percepito nel predetto periodo lo stipendio di cui alla fascia 21-
27 corrispondente ad € 31.976,26 (stip. Tab. € 29.394,95 + 2.424,00 per RPD
+157,32 per IVC);
- pertanto, di essere creditrice della somma di € 6.192,99, come da conteggi allegati.
Formulava le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere la complessiva somma di €
6.192,99 e/o quella maggiore o minore che dovesse risultare dall'espletanda attività istruttoria in virtù dell'attribuzione dal 01.09.2022 della corretta fascia stipendiale 28-34 corrispondente all'anzianità utile ai fini economici e giuridici della ricostruzione di carriera, pari all'attualità a complessivi anni 29; 3) Conseguentemente e per l'effetto e per i motivi di cui in ricorso, condannare le resistenti, in solido tra loro, od ognuno per quanto ragione, al pagamento delle differenze retributive, maturate dalla predetta data del 01.09.2022 al
31.01.2024, pari alla complessiva somma di € 6.192,99 e/o quella maggiore o minore che dovesse risultare dall'espletanda attività istruttoria e comunque accertata dal giudice, a
pagina2 di 4 titolo di differenze retributive per i su indicati periodi, oltre a quelle eventualmente maturate
e maturande successivamente all'inizio del presente giudizio per i ratei scaduti, nonché agli interessi legali dalla data di scadenza di ogni singolo rateo al soddisfo da liquidarsi ex- art. 1284, comma 4, c.c.; 4) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed
IVA 22% (se dovuta), contributo unificato pari ad € 118,50 con distrazione agli scriventi avvocati che si dichiarano anticipatari e antistatari”.
All'udienza del 13.2.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del . Controparte_1
In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla
Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del
4.11.2015).
Nel merito il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Va rilevato che vi è prova in atti dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 4825/2022 del Tribunale di Napoli che dichiarava il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i 21 anni di servizio espletati nella scuola primaria fino al 2016 e la liquidazione delle conseguenti differenze retributive fino al
31.10.2021.
Pertanto, come da conteggi allegati al ricorso, a partire dal 1.9.2022 la ricorrente ha maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 29, con diritto a percepire la retribuzione di pagina3 di 4 cui alla classe stipendiale 28-34 dei docenti di scuola superiore di II° grado AK08 corrispondente ad € 37.535,29.
La quantificazione delle somme dovute può essere effettuata sulla base dei conteggi effettuati da parte ricorrente che questo giudice ritiene siano correttamente formulati.
In conclusione, il resistente va condannato al pagamento della somma di € CP_1
6.192,99, per il periodo dal 1.9.2022 al 31.01.2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione ai procuratori anticipatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando:
accoglie la domanda e, per l'effetto:
1) condanna il al pagamento delle Controparte_1 differenze di trattamento economico pari a di € 6.192,99 a favore di
[...]
, in virtù dell'attribuzione dal 01.09.2022 della corretta fascia stipendiale Parte_1
28-34, oltre accessori come per legge.
2) Condanna altresì il al pagamento Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro 1600,00 oltre iva cpa e spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli 13.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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