TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 2090/2022
Udienza del 16/01/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice e per la parte convenuta Parte_1
nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione Controparte_1 delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento N. R.G. 2090/2022 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. ESPOSITO MA- Parte_1
RIA;
- parte attrice ricorrente opponente - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. PESENTI Controparte_1
MARCO BIAGINI LUCIA;
- parte convenuta resistente opposta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni part attrice: “1) nel merito, previa fissazione dell'udienza di compari- zione delle parti, in accoglimento della presente domanda: a) accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte al documento datato 24/09/2010 allegato al ricorso per d.i., nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Pistoia, Rg. N. 1499.22, e pertanto escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie;
b) in subordine, disporre il tentativo di media- zione, onerando parte opponente a tale iniziativa;
c) in via ulteriormente subordinata, accer- tare e dichiarare, che in capo all'opposta quale sedicente cessionaria dei crediti, difetta la titolarità attiva a far valere i crediti asseritamente cedutole per non aver provato ai sensi dell'art. 58 TUB l'asserita cessione del credito;
nonché ai sensi dell'art. 50 TUB idonea prova scritta del credito, per infondatezza della domanda ed inesistenza del credito, e comunque per tutti i motivi indicati nel presente atto;
2) e, per l'effetto, revocare il decreto ingiunto impugnato poiché nullo ed infondato in fatto ed in diritto;
3) in subordine, ordinare il deposito della prova e/o il deposito dell'iscrizione del contratto di cessione al Registro delle Imprese, l'atto di pubblicazione in G.U., nonché il contratto di cessione dei crediti in copia autentica notarile unitamente ad una certificazione del notaio rogante dell'atto di cessione che attesti che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto di cessione e la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della riferita cessione del credito oggetto del presunto giudizio, nonché Cont del contratto in originale con la Chiede, inoltre, ammettersi C.T.U. grafologica al fine di dimostrare la falsità delle sottoscrizioni di specie, con riserva di ulteriori richieste istruttorie ex art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”
2 Conclusioni parte convenuta: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiec- tis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto in- giuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per atti- vare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto in- fondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella dene- gata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 22.704,35, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale,
[...] sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato, ha dedotto che Controparte_1 [...] aveva stipulato con Monte dei Paschi – di cui era divenuta cessio- Controparte_3 naria – contratto di finanziamento per il cui adempimento aveva prestato garanzia personale nei confronti del quale aveva quindi chiesto l'emis- Parte_1 sione di decreto in giuntivo per la somma di € 22.704,35.
In accoglimento della domanda, il Tribunale di Pistoia aveva quindi emesso il decreto ingiuntivo 3 giugno 2022 n. 648.
ha proposto opposizione deducendo: Parte_1
a) di non aver mai stipulato e/o sottoscritto alcun contratto di finanzia- mento con la contestando l'autenticità delle sot- Controparte_4 toscrizioni apposte al contratto prodotto nella fase monitoria assumendo che le sottoscrizioni apposte in calce al documento 24 settembre 2010 risulterebbero contraffatti;
b) che non sarebbe stata esperita la procedura di conciliazione;
c) il difetto di titolarità attiva dell'opposta società;
d) non sarebbe sufficiente per la prova del credito l'estratto del saldaconto;
e) il credito azionato è prescritto;
f) gli interessi sarebbero al di sopra del tasso soglia per l'usura.
Si è costituita che ha a sua volta rilevato: Controparte_1
a) l'inammissibilità del disconoscimento avversario;
b) l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in quanto la missiva di comunicazione della cessione spiegata da Banca IFIS e che la notifica della cessione non è avvenuta, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. come controparte vorrebbe far credere, ma ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
c) il credito non è prescritto in quanto non solo il contratto di finanziamento prevedeva il rimborso della somma erogata in n. 48 rate mensili a partire dal 5
3 ottobre 2010, e quindi con scadenza nell'ottobre 2014 e prescrizione nel 2024, ma anche perché il decorso di essa era stato interrotto la richiamata comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento del 9 otto- bre.2015 e con poi la notifica del decreto ingiuntivo opposto;
d) non vi erano interessi usurari.
2.- La consulenza grafologica espletata consente di ritenere che le sottoscri- zioni apposte sul contratto sono riferibili al debitore.
Per quanto attiene alla legittimazione attiva, si osserva che il rapporto inter- corrente tra e e garantito dall'odierno Controparte_5 Controparte_4 opponente è stato oggetto di trasferimento in contestualità con la cessione a favore di Ifis del ramo di azienda 29 giugno 2018 ritualmente pubblicazione sulla Gaz- zetta Ufficiale del 9 agosto 2018 n. 92 (doc. 16) in piena aderenza all'art. 58 TUB mentre il credito risulta ricompreso nell'elenco dei debitori ceduti (doc. 15, pag. 3).
Venendo alla presunta usurarietà, le eccezioni dell'opponente non vanno oltre una generica affermazione non precisando gli elementi sulla base dei quali nel caso concreto si possa sostenere l'esistenza di usura. Peraltro, parte attrice ha omesso anche di svolgere puntuali contestazioni all'estratto ex art. 50 TUB, con la conseguenza che esso costituisce prova del credito. Anche in tema di prescrizione del credito le argomentazioni sono assolutamente generiche mentre l'opposta ha – con affermazione non validamente contestata – indicato la scadenza del mutuo all'aprile 2014 e compimento della prescrizione al decimo anno, ovvero nel 2024 termine entro cui tuttavia il decreto ingiuntivo è stato pacificamente notificato.
Da ciò consegue che l'opposizione non merita accoglimento.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo 3 giugno 2022 n. 648 promossa da;
Parte_1
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori di legge e le spese di CP_1
CTU liquidate.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
16/01/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4
RGN. N. 2090/2022
Udienza del 16/01/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice e per la parte convenuta Parte_1
nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione Controparte_1 delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento N. R.G. 2090/2022 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. ESPOSITO MA- Parte_1
RIA;
- parte attrice ricorrente opponente - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. PESENTI Controparte_1
MARCO BIAGINI LUCIA;
- parte convenuta resistente opposta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni part attrice: “1) nel merito, previa fissazione dell'udienza di compari- zione delle parti, in accoglimento della presente domanda: a) accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte al documento datato 24/09/2010 allegato al ricorso per d.i., nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Pistoia, Rg. N. 1499.22, e pertanto escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie;
b) in subordine, disporre il tentativo di media- zione, onerando parte opponente a tale iniziativa;
c) in via ulteriormente subordinata, accer- tare e dichiarare, che in capo all'opposta quale sedicente cessionaria dei crediti, difetta la titolarità attiva a far valere i crediti asseritamente cedutole per non aver provato ai sensi dell'art. 58 TUB l'asserita cessione del credito;
nonché ai sensi dell'art. 50 TUB idonea prova scritta del credito, per infondatezza della domanda ed inesistenza del credito, e comunque per tutti i motivi indicati nel presente atto;
2) e, per l'effetto, revocare il decreto ingiunto impugnato poiché nullo ed infondato in fatto ed in diritto;
3) in subordine, ordinare il deposito della prova e/o il deposito dell'iscrizione del contratto di cessione al Registro delle Imprese, l'atto di pubblicazione in G.U., nonché il contratto di cessione dei crediti in copia autentica notarile unitamente ad una certificazione del notaio rogante dell'atto di cessione che attesti che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto di cessione e la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della riferita cessione del credito oggetto del presunto giudizio, nonché Cont del contratto in originale con la Chiede, inoltre, ammettersi C.T.U. grafologica al fine di dimostrare la falsità delle sottoscrizioni di specie, con riserva di ulteriori richieste istruttorie ex art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”
2 Conclusioni parte convenuta: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiec- tis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto in- giuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per atti- vare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto in- fondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella dene- gata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 22.704,35, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale,
[...] sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato, ha dedotto che Controparte_1 [...] aveva stipulato con Monte dei Paschi – di cui era divenuta cessio- Controparte_3 naria – contratto di finanziamento per il cui adempimento aveva prestato garanzia personale nei confronti del quale aveva quindi chiesto l'emis- Parte_1 sione di decreto in giuntivo per la somma di € 22.704,35.
In accoglimento della domanda, il Tribunale di Pistoia aveva quindi emesso il decreto ingiuntivo 3 giugno 2022 n. 648.
ha proposto opposizione deducendo: Parte_1
a) di non aver mai stipulato e/o sottoscritto alcun contratto di finanzia- mento con la contestando l'autenticità delle sot- Controparte_4 toscrizioni apposte al contratto prodotto nella fase monitoria assumendo che le sottoscrizioni apposte in calce al documento 24 settembre 2010 risulterebbero contraffatti;
b) che non sarebbe stata esperita la procedura di conciliazione;
c) il difetto di titolarità attiva dell'opposta società;
d) non sarebbe sufficiente per la prova del credito l'estratto del saldaconto;
e) il credito azionato è prescritto;
f) gli interessi sarebbero al di sopra del tasso soglia per l'usura.
Si è costituita che ha a sua volta rilevato: Controparte_1
a) l'inammissibilità del disconoscimento avversario;
b) l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in quanto la missiva di comunicazione della cessione spiegata da Banca IFIS e che la notifica della cessione non è avvenuta, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. come controparte vorrebbe far credere, ma ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
c) il credito non è prescritto in quanto non solo il contratto di finanziamento prevedeva il rimborso della somma erogata in n. 48 rate mensili a partire dal 5
3 ottobre 2010, e quindi con scadenza nell'ottobre 2014 e prescrizione nel 2024, ma anche perché il decorso di essa era stato interrotto la richiamata comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento del 9 otto- bre.2015 e con poi la notifica del decreto ingiuntivo opposto;
d) non vi erano interessi usurari.
2.- La consulenza grafologica espletata consente di ritenere che le sottoscri- zioni apposte sul contratto sono riferibili al debitore.
Per quanto attiene alla legittimazione attiva, si osserva che il rapporto inter- corrente tra e e garantito dall'odierno Controparte_5 Controparte_4 opponente è stato oggetto di trasferimento in contestualità con la cessione a favore di Ifis del ramo di azienda 29 giugno 2018 ritualmente pubblicazione sulla Gaz- zetta Ufficiale del 9 agosto 2018 n. 92 (doc. 16) in piena aderenza all'art. 58 TUB mentre il credito risulta ricompreso nell'elenco dei debitori ceduti (doc. 15, pag. 3).
Venendo alla presunta usurarietà, le eccezioni dell'opponente non vanno oltre una generica affermazione non precisando gli elementi sulla base dei quali nel caso concreto si possa sostenere l'esistenza di usura. Peraltro, parte attrice ha omesso anche di svolgere puntuali contestazioni all'estratto ex art. 50 TUB, con la conseguenza che esso costituisce prova del credito. Anche in tema di prescrizione del credito le argomentazioni sono assolutamente generiche mentre l'opposta ha – con affermazione non validamente contestata – indicato la scadenza del mutuo all'aprile 2014 e compimento della prescrizione al decimo anno, ovvero nel 2024 termine entro cui tuttavia il decreto ingiuntivo è stato pacificamente notificato.
Da ciò consegue che l'opposizione non merita accoglimento.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo 3 giugno 2022 n. 648 promossa da;
Parte_1
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori di legge e le spese di CP_1
CTU liquidate.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
16/01/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4