Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 51680/2024, promossa congiuntamente da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Marina Meucci e presso C.F._2
quest'ultima elettivamente domiciliati in Roma, via dei Gracchi n. 278, per procura allegata al ricorso e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio - domanda congiunta
Conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - accogliere la domanda di conferimento degli effetti civili alla sentenza pronunciata in data 25.06.2014, dal Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in Roma, in data 11 luglio
2010, tra il Sig. e la Sig.ra - dichiarare, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
8, punto 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede, l'efficacia nella
Repubblica Italiana della predetta sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio;
- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TE, ove il
- compensare le spese di lite”
Motivi della decisione
Con ricorso congiunto, depositato in data 7.11.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto a questa Corte d'Appello che sia dichiarata efficace nella Repubblica italiana la sentenza emessa in data 21 marzo 2013 dal Tribunale Ecclesiastico di Prima Istanza del
Vicariato di Roma con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio da loro contratto, con rito concordatario, in TE (RM) l'11.7.2010 per l'esclusione da parte della moglie del bonum prolis.
Acquisita agli atti tale sentenza, il decreto di ratifica del Tribunale di Appello presso il
Vicariato di Roma del 25.6.2014 e il relativo decreto di esecutività pronunciato dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 22.10.2024, previa trasmissione degli atti al Procuratore Generale - che non ha fatto pervenire il proprio parere - la causa
è stata trattenuta in decisione nelle forme del rito camerale.
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
Sussistono infatti nella specie le condizioni per il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico di prima istanza, attesa la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'Accordo e relativo Protocollo addizionale che apporta modifiche al
Concordato Lateranense dell'11.2.1929, ratificato con la legge n. 121/85.
Risulta invero dagli atti che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa trattandosi di matrimonio concordatario e che nel procedimento davanti al Tribunale
Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano.
Inoltre, la citata sentenza, passata in giudicato secondo l'ordinamento canonico, non contrasta con l'ordine pubblico italiano. Infatti, la relazione coniugale è durata solo sette mesi e risulta dagli atti che, pur essendo stata la moglie ad essersi sposata escludendo di avere figli se non fossero intervenute determinate condizioni nel rapporto (condizioni che ella escludeva sussistessero al momento del matrimonio), l'altra parte non poteva non essersi resa conto dell'animus simulandi della moglie, in considerazione delle modalità delle relazioni della coppia fin dal viaggio di nozze. Pertanto, non risulta violato il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole ( v. Cass.
18429/22).
Va di conseguenza dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in questione, con ordine al competente ufficio dello stato civile di provvedere alle annotazioni di legge consequenziali.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e osì provvede: Parte_1 Parte_2
dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 21.3.2013 dal
Tribunale Ecclesiastico di Prima Istanza del Vicariato di Roma, ratificata in data 25.6.2014
e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
22.10.2024, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in TE
(RM) l'11.7.2010 da nato a [...] l'[...] e Parte_1
ata a COLLEFERRO (FR) il 19.8.1979. Parte_2
Manda al competente ufficio di stato civile per la trascrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23.1.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari