Versione
30 gennaio 1971
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14 marzo 1974
14 marzo 1974
Art. 7.
La misura dei canoni cosi' come stabilita dal precedente articolo 5, anche quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato o transazione di rivalutazione, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore della presente legge.
Nei casi di intervenuta sentenza passata in giudicato, o di transazione per rivalutazione di canone, la stessa misura sara' applicata per il periodo intercorrente tra la data della sentenza o della transazione e quella di entrata in vigore della presente legge. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941".
La misura dei canoni cosi' come stabilita dal precedente articolo 5, anche quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato o transazione di rivalutazione, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore della presente legge.
Nei casi di intervenuta sentenza passata in giudicato, o di transazione per rivalutazione di canone, la stessa misura sara' applicata per il periodo intercorrente tra la data della sentenza o della transazione e quella di entrata in vigore della presente legge. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941".
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/1979, n. 1229Provvedimento: Le enfiteusi urbane e edificatorie costituite prima del 28 ottobre 1941 sono soggette all'applicazione dell'art 7 della legge 18 dicembre 1970, n 1138; pertanto, restano senza effetto, ai fini della Determinazione del canone definitivamente dovuto, le sentenze di revisione del canone e le transazioni di rivalutazione relative a dette enfiteusi anteriormente intervenute, restando salva soltanto, a norma dell'art 5 della stessa legge, la revisione automatica disposta dalla legge 1 luglio 1952, n 701, nonche la facolta di una ulteriore rivalutazione ai sensi dell'art 6 della legge n 1138 del 1970.*Leggi di più...
- canone·
- disciplina ex art 7 della legge n 1138 del 1970·
- determinazione del canone·
- revisione·
- ininfluenza·
- obblighi·
- sentenza di revisione e transazioni di rivalutazione anteriori alla predetta data·
- persistenza·
- enfiteusi·
- enfiteuta·
- enfiteusi urbane e edificatorie costituite prima del 28 ottobre 1941·
- diritti reali