Art. 7.
La misura dei canoni cosi' come stabilita dal precedente articolo 5, anche quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato o transazione di rivalutazione, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore della presente legge.
Nei casi di intervenuta sentenza passata in giudicato, o di transazione per rivalutazione di canone, la stessa misura sara' applicata per il periodo intercorrente tra la data della sentenza o della transazione e quella di entrata in vigore della presente legge. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941".
La misura dei canoni cosi' come stabilita dal precedente articolo 5, anche quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato o transazione di rivalutazione, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore della presente legge.
Nei casi di intervenuta sentenza passata in giudicato, o di transazione per rivalutazione di canone, la stessa misura sara' applicata per il periodo intercorrente tra la data della sentenza o della transazione e quella di entrata in vigore della presente legge. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941".