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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2966/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/03/2025 da , con il proc. e dom. avv. LIZZI Parte_1
DANIELA, in virtù di mandato in calce al ricorso, e , con il Parte_2
proc. e dom. avv. PACORIG PAOLO, in virtù di mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 04/09/2015 in MORTEGLIANO
(UD), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte
2, serie A dell'anno 2015;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 25/11/2010) e (il 06/06/2016), Per_1 Per_2
entrambi minori;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] il Parte_1
21/02/1980, e , nata a [...] il [...], uniti in Parte_2
matrimonio in data 04/09/2015 in MORTEGLIANO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Prende atto che la sig.ra - quale elemento funzionale e Parte_2
indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale – si è impegnata irrevocabilmente a cedere al sig. la proprietà della casa già coniugale sita Parte_1
in Via Arturo Malignani n. 14/A, 33050 PAVIA di UDINE (UD) identificata dai seguenti dati catastali C.C. Pavia di Udine, Foglio 38 pc 213 cat c/6 classe 02 consistenza 27 mq e
C.C. Pavia di Udine, Foglio 38, p.c. 213, sub 3 cat. A73 Classe 03, Consistenza 7 vani, entro e non oltre mesi tre dalla pronuncia della presente sentenza di separazione.
Per le medesime causali al contempo il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Parte_2
la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) in forma rateale con la modalità di €
[...]
200,00 mensili entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre
2027, con rinuncia da parte della cedente all'iscrizione dell'ipoteca legale sull'immobile oggetto di trasferimento.
Le spese notarili per tale atto di cessione, nonché eventuali tasse, imposte e costi per eventuali certificazioni e/o pratiche edilizie saranno ad esclusivo carico del sig. Parte_1
, così che alcun onere riguardo a detto trasferimento venga imputato a parte cedente.
[...] 3) Prende atto che le parti concordano, altresì, che il debito residuo afferente al mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Palmanova, nonché ogni altro mutuo e finanziamento contratto dalle parti in costanza di matrimonio, compreso il finanziamento
Findomestic n.20205737057211 intestato alla sig.ra verranno interamente Parte_2
onorati dal sig. , il quale si è impegnato d'altro canto a tenere in futuro Parte_1
indenne la sig.ra da qualsivoglia pretesa da parte di ogni istituto di Parte_2
credito per debiti, finanziamenti o altro riferiti al periodo della coniugio, compreso quello suindicato in riferimento al mutuo di cui al rogito rep 1091, racc n. 296 Notaio Per_3
del 10.11.2011.
[...]
4) Prende atto che il sig. si è impegnato a perfezionare l'accollo - anche a Parte_1
mezzo garanzia di terze persone - del mutuo Banca Monte dei Paschi di Siena sopra indicato con liberazione da ogni vincolo relativo allo stesso della signora Parte_2
entro il termine di sei mesi dalla sentenza di separazione.
Il sig. si è impegnato a sostenere tutte le spese necessarie per espletamento Parte_1
della pratica del predetto accollo del mutuo bancario suindicato e liberazione da ogni vincolo della sig.ra Parte_2
5) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia ad entrambi i genitori con collocazione residenziale e domiciliazione di entrambi i figli minori presso la nuova abitazione della madre, ora sita in Trivignano (UD) Via Udine n.32
6) Dispone che i figli minori della coppia stiano con i genitori secondo le seguenti modalità:
- i figli minori e staranno con la madre il lunedì e il mercoledì dalle ore 17:00 Per_1 Per_2
quando quest'ultima li andrà a riprendere all'uscita da scuola e li terrà con sé fino al mattino successivo per portarli dal padre, ovvero che quest'ultimo li venga a prendere per portarli a scuola;
- i figli minori e staranno con il padre nelle giornate di martedì e di giovedì; Per_1 Per_2
- le parti garantiscono il rispetto delle predette modalità di visita alternate nei periodi non scolastici anche tramite la presenza dei nonni;
- entrambi i figli staranno insieme con l'uno o l'altro genitore a week end alternati dal venerdì
sera alla domenica sera.
Dispone che nel periodo delle vacanze scolastiche estive ognuno dei due genitori avrà diritto di tenere con sé i due figli per quindici giorni consecutivi, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e le eventuali esigenze scolastiche/ricreative e non dei figli stessi.
Prende atto che ognuno dei due genitori s'impegna ad informare l'altro della propria disponibilità in ordine al periodo di affidamento esclusivo estivo con un preavviso di almeno trenta giorni.
Dispone che i figli minori della coppia, durante le vacanze scolastiche di Natale,
trascorreranno con la madre o con il padre, rispettivamente ad anni alterni, cinque giorni consecutivi ricomprendenti il giorno di Natale, ovvero per altri 5 giorni comprensivi del
Capodanno con l'altro genitore.
Per quanto concerne invece le vacanze pasquali, dispone che i figli trascorreranno - ad anni alterni con uno o l'altro genitore - il periodo continuato di quattro giorni comprendenti sia il giorno di Pasqua che quello di Pasquetta;
così anche per il periodo delle vacanze scolastiche del Carnevale, da alternarsi quindi tra i due genitori rispetto a quelle pasquali.
In ogni caso, prende atto che le parti s'impegnano a comunicare vicendevolmente il luogo in cui si trovano i figli minori nel periodo nel quale gli stessi sono assegnati alle cure dell'uno o dell'altro genitore, in particolare nei periodi di vacanza, nonché a tenersi reciprocamente informati di eventuali cambiamenti di indirizzi, nonché di recapiti telefonici, favorendo in ogni momento i contatti con il genitore assente per almeno una volta al giorno.
Qualora tali articolate previsioni di visita e di pernottamento non dovessero risultare compatibili con gli impegni lavorativi delle parti, queste – di comune accordo – potranno liberamente derogarvi tenendo comunque presenti gli interessi preminenti dei figli minori.
7) In considerazione del diritto di visita e soggiorno, con suddivisione del tempo trascorso con i figli in forma paritetica tra i due genitori, dispone che non venga previsto un assegno di contributo al mantenimento dei minori in capo ad alcuna delle parti, provvedendo gli stessi al mantenimento diretto della prole nel periodo di soggiorno come sopra determinato.
8) Dispone l'obbligo per il padre e la madre di corrispondere all'altro genitore il rimborso del
50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, extra-scolastiche, sportivo-ludiche) da loro sostenute e necessarie per i figli così come previsto dal Protocollo sulle Spese
Straordinarie del Tribunale di Udine, spese preventivamente concordate salvo quelle necessarie e urgenti.
Il padre si impegna a concorrere nella misura del 50% alle spese di mensa, doposcuola,
nonché relative agli abbonamenti per i mezzi di trasporto anticipate dalla madre per entrambi i figli della coppia, entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.
9) Dà atto che l'assegno unico universale, le deduzioni per le spese straordinarie e le detrazioni per i figli a carico sono al 50% tra i coniugi, d'altro canto il rimborso della carta servizi prevista dal Comune spetterà in via esclusiva alla sig.ra così come i bonus e Parte_2
contributi sia statali che regionali per la prole.
10) Dà atto che i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio dei figli minori della coppia.
11) Prende atto che i coniugi si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al reciproco mantenimento.
12) Prende atto che l'autovettura Hyundai Tucson targata FS648BS, acquistata dalle parti in regime di comunione dei beni, resterà nella proprietà esclusiva di che Parte_1
continuerà ad onorare in via esclusiva il relativo finanziamento cointestato e sopporterà ogni onere inerente il conseguente passaggio di proprietà da effettuarsi entro e non oltre giorni
30 dall'omologa della separazione.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MORTEGLIANO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte II, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2015. Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2966/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/03/2025 da , con il proc. e dom. avv. LIZZI Parte_1
DANIELA, in virtù di mandato in calce al ricorso, e , con il Parte_2
proc. e dom. avv. PACORIG PAOLO, in virtù di mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 04/09/2015 in MORTEGLIANO
(UD), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte
2, serie A dell'anno 2015;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 25/11/2010) e (il 06/06/2016), Per_1 Per_2
entrambi minori;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] il Parte_1
21/02/1980, e , nata a [...] il [...], uniti in Parte_2
matrimonio in data 04/09/2015 in MORTEGLIANO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Prende atto che la sig.ra - quale elemento funzionale e Parte_2
indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale – si è impegnata irrevocabilmente a cedere al sig. la proprietà della casa già coniugale sita Parte_1
in Via Arturo Malignani n. 14/A, 33050 PAVIA di UDINE (UD) identificata dai seguenti dati catastali C.C. Pavia di Udine, Foglio 38 pc 213 cat c/6 classe 02 consistenza 27 mq e
C.C. Pavia di Udine, Foglio 38, p.c. 213, sub 3 cat. A73 Classe 03, Consistenza 7 vani, entro e non oltre mesi tre dalla pronuncia della presente sentenza di separazione.
Per le medesime causali al contempo il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Parte_2
la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) in forma rateale con la modalità di €
[...]
200,00 mensili entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre
2027, con rinuncia da parte della cedente all'iscrizione dell'ipoteca legale sull'immobile oggetto di trasferimento.
Le spese notarili per tale atto di cessione, nonché eventuali tasse, imposte e costi per eventuali certificazioni e/o pratiche edilizie saranno ad esclusivo carico del sig. Parte_1
, così che alcun onere riguardo a detto trasferimento venga imputato a parte cedente.
[...] 3) Prende atto che le parti concordano, altresì, che il debito residuo afferente al mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Palmanova, nonché ogni altro mutuo e finanziamento contratto dalle parti in costanza di matrimonio, compreso il finanziamento
Findomestic n.20205737057211 intestato alla sig.ra verranno interamente Parte_2
onorati dal sig. , il quale si è impegnato d'altro canto a tenere in futuro Parte_1
indenne la sig.ra da qualsivoglia pretesa da parte di ogni istituto di Parte_2
credito per debiti, finanziamenti o altro riferiti al periodo della coniugio, compreso quello suindicato in riferimento al mutuo di cui al rogito rep 1091, racc n. 296 Notaio Per_3
del 10.11.2011.
[...]
4) Prende atto che il sig. si è impegnato a perfezionare l'accollo - anche a Parte_1
mezzo garanzia di terze persone - del mutuo Banca Monte dei Paschi di Siena sopra indicato con liberazione da ogni vincolo relativo allo stesso della signora Parte_2
entro il termine di sei mesi dalla sentenza di separazione.
Il sig. si è impegnato a sostenere tutte le spese necessarie per espletamento Parte_1
della pratica del predetto accollo del mutuo bancario suindicato e liberazione da ogni vincolo della sig.ra Parte_2
5) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia ad entrambi i genitori con collocazione residenziale e domiciliazione di entrambi i figli minori presso la nuova abitazione della madre, ora sita in Trivignano (UD) Via Udine n.32
6) Dispone che i figli minori della coppia stiano con i genitori secondo le seguenti modalità:
- i figli minori e staranno con la madre il lunedì e il mercoledì dalle ore 17:00 Per_1 Per_2
quando quest'ultima li andrà a riprendere all'uscita da scuola e li terrà con sé fino al mattino successivo per portarli dal padre, ovvero che quest'ultimo li venga a prendere per portarli a scuola;
- i figli minori e staranno con il padre nelle giornate di martedì e di giovedì; Per_1 Per_2
- le parti garantiscono il rispetto delle predette modalità di visita alternate nei periodi non scolastici anche tramite la presenza dei nonni;
- entrambi i figli staranno insieme con l'uno o l'altro genitore a week end alternati dal venerdì
sera alla domenica sera.
Dispone che nel periodo delle vacanze scolastiche estive ognuno dei due genitori avrà diritto di tenere con sé i due figli per quindici giorni consecutivi, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e le eventuali esigenze scolastiche/ricreative e non dei figli stessi.
Prende atto che ognuno dei due genitori s'impegna ad informare l'altro della propria disponibilità in ordine al periodo di affidamento esclusivo estivo con un preavviso di almeno trenta giorni.
Dispone che i figli minori della coppia, durante le vacanze scolastiche di Natale,
trascorreranno con la madre o con il padre, rispettivamente ad anni alterni, cinque giorni consecutivi ricomprendenti il giorno di Natale, ovvero per altri 5 giorni comprensivi del
Capodanno con l'altro genitore.
Per quanto concerne invece le vacanze pasquali, dispone che i figli trascorreranno - ad anni alterni con uno o l'altro genitore - il periodo continuato di quattro giorni comprendenti sia il giorno di Pasqua che quello di Pasquetta;
così anche per il periodo delle vacanze scolastiche del Carnevale, da alternarsi quindi tra i due genitori rispetto a quelle pasquali.
In ogni caso, prende atto che le parti s'impegnano a comunicare vicendevolmente il luogo in cui si trovano i figli minori nel periodo nel quale gli stessi sono assegnati alle cure dell'uno o dell'altro genitore, in particolare nei periodi di vacanza, nonché a tenersi reciprocamente informati di eventuali cambiamenti di indirizzi, nonché di recapiti telefonici, favorendo in ogni momento i contatti con il genitore assente per almeno una volta al giorno.
Qualora tali articolate previsioni di visita e di pernottamento non dovessero risultare compatibili con gli impegni lavorativi delle parti, queste – di comune accordo – potranno liberamente derogarvi tenendo comunque presenti gli interessi preminenti dei figli minori.
7) In considerazione del diritto di visita e soggiorno, con suddivisione del tempo trascorso con i figli in forma paritetica tra i due genitori, dispone che non venga previsto un assegno di contributo al mantenimento dei minori in capo ad alcuna delle parti, provvedendo gli stessi al mantenimento diretto della prole nel periodo di soggiorno come sopra determinato.
8) Dispone l'obbligo per il padre e la madre di corrispondere all'altro genitore il rimborso del
50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, extra-scolastiche, sportivo-ludiche) da loro sostenute e necessarie per i figli così come previsto dal Protocollo sulle Spese
Straordinarie del Tribunale di Udine, spese preventivamente concordate salvo quelle necessarie e urgenti.
Il padre si impegna a concorrere nella misura del 50% alle spese di mensa, doposcuola,
nonché relative agli abbonamenti per i mezzi di trasporto anticipate dalla madre per entrambi i figli della coppia, entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.
9) Dà atto che l'assegno unico universale, le deduzioni per le spese straordinarie e le detrazioni per i figli a carico sono al 50% tra i coniugi, d'altro canto il rimborso della carta servizi prevista dal Comune spetterà in via esclusiva alla sig.ra così come i bonus e Parte_2
contributi sia statali che regionali per la prole.
10) Dà atto che i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio dei figli minori della coppia.
11) Prende atto che i coniugi si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al reciproco mantenimento.
12) Prende atto che l'autovettura Hyundai Tucson targata FS648BS, acquistata dalle parti in regime di comunione dei beni, resterà nella proprietà esclusiva di che Parte_1
continuerà ad onorare in via esclusiva il relativo finanziamento cointestato e sopporterà ogni onere inerente il conseguente passaggio di proprietà da effettuarsi entro e non oltre giorni
30 dall'omologa della separazione.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MORTEGLIANO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte II, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2015. Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini