Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG 840/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli ConIGliere rel.
Mariangela Fuina ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 840/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora Lucia Corazzini appellante
e
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 79/2023 del Tribunale di Chieti-
Sezione Distaccata di Ortona, pubblicata in data 4 luglio 2023.
L'udienza del 25.02.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
impugna e contesta tutte le avverse difese e censure, in quanto infondate in fatto ed in diritto e precisa le conclusioni richiamando quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello 31.07.2023 e segnatamente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis : In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in ordine ai capi del dispositivo riguardanti il presente atto d'appello; Nel merito: accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per
l'effetto riformare - nei termini sopra spiegati - la sentenza impugnata n. 79/2023 del
Tribunale di Chieti, sez. Distaccata di Ortona e segnatamente, in accoglimento delle domande rassegnate in primo grado: - accertare e dichiarare la fondatezza della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo n. 85/2021 e, per l'effetto,- revocare e/o annullare quindi il decreto ingiuntivo N. 85/2021 emesso dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, R.G. 148/2021, in primo luogo per mancanza di titolarità in capo alla del rapporto giuridico controverso, in secondo luogo, tenuto conto Controparte_1 del disconoscimento effettuato dalla IG.ra , ai sensi dell'art. 214 c.p.c, in quanto Pt_1
le firme apposte sul contratto n.0128385949511 sono apocrife e non appartenenti all'opponente e comunque respingere ogni domanda effettuata nei confronti della deducente in quanto infondata in fatto e diritto, ovvero dichiarare l'insussistenza del credito per le ragioni esposte in narrativa;
In Via istruttoria: - rimettere la causa in istruttoria al fine di rinnovare la CTU grafologica e correttamente fornire una risposta alle contestazioni e criticità mosse dalla IG.ra alla CTU espletata in primo grado. Con vittoria di spese e onorari Pt_1 di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale; Dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello n. 1 in quanto domanda nuova preclusa in questa sede;
pag. 2/12 Rigettare l'istanza di sospensiva per le ragioni di cui in narrativa;
Rigettare la richiesta di CTU.
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto i motivi proposti sono inammissibili e/o infondati in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza 79/2023, emessa dal
Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, in persona del Dott. Francesco Grassi, il
04/07/2023, depositata in cancelleria in pari data e notificata il 27.07.2023, relativa al procedimento n. 271/2021 R.G.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria Ci si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU per le ragioni indicate in narrativa. Si offrono in comunicazione i seguenti documenti: visura camerale atto di appello;
notifica appello;
sentenza; Fascicolo di Controparte_1
primo grado attestando ai sensi e per gli effetti di legge la conformità alle rispettive copie informatiche estratte dal relativo fascicolo telematico.. fascicolo del ricorso monitorio attestando ai sensi e per gli effetti di legge la conformità alle rispettive copie informatiche estratte dal relativo fascicolo telematico”.
FATTO E DIRITTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 79/2023 pubblicata in data 4 luglio 2023 il
Tribunale di Chieti-Sezione distaccata di Ortona rigettava l'opposizione, promossa da al decreto ingiuntivo n. 85/2021 con il quale le era stato Parte_1
intimato il pagamento, in favore di della somma di 9.120,66 oltre Controparte_1
interessi come da domanda e spese di lite, in virtù di un credito relativo al rapporto contrattuale n. 20128385949511, acquistato da mediante un contratto di Controparte_1
cessione di crediti ex art 58 TUB stipulato in data 19.10.16 con OC s.p.a,, a sua volta avente causa mediante precedenti contratti stipulati con diverse società
1.2 L'opponente disconosceva la sottoscrizione apposta al contratto, sostenendo di non aver mai sottoscritto alcuna richiesta di finanziamento e di non aver ricevuto erogazioni di somme;
eccepiva in ogni caso l'inesattezza del credito ingiunto, essendo la somma richiesta incongrua rispetto all'importo finanziato di € 5000,00; nella prima memoria ex pag. 3/12 art 183 c.p.c. contestava la legittimazione attiva di stante la mancata Controparte_1
prova della cessione.
1.3 Nel costituirsi in giudizio contestava in via preliminare la propria Controparte_1
legittimazione passiva in quanto cessionaria del credito e non anche del contratto, con la conseguenza che le contestazioni relative al rapporto avrebbero dovuto esser sollevate nei confronti della società erogatrice del finanziamento;
contestava, inoltre, nel merito quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto della opposizione, affermando l'autenticità delle firme apposte sul contratto
1.4 Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, depositate le memorie ex art 183 c.p.c. , il giudice ammetteva CTU grafologica al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta al contratto oggetto di causa.
1.5 Il primo giudice, dopo aver rammentato che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art
2697 c.c. dovendo quindi accertarsi innanzitutto la sussistenza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha la posizione sostanziale di attore, per poi valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese dell'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, con la conseguenza che resta a carico dell'opposto l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, rigettava innanzitutto l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla riferendosi le eccezioni alla posizione ceduta all'opposta Controparte_1
per cui, in caso non fosse stata accertata l'autenticità delle firme, sarebbe venuta a cadere la domanda proposta in via monitoria, non potendo sussistere la cessione di un credito sorto da un contratto inesistente.
Rigettava anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dalla Pt_1 affermando che, avendo depositato l'avviso pubblicato in G.U n. 145 del Controparte_1
10.02.16, unitamente all'estratto dell'allegato contenente l'indicazione del credito oggetto di causa, oltre che al contratto di cessione, vi era la prova della titolarità del credito in capo all'opposta.
Quanto alla contestazioni mosse dall'opponente riguardo alle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento , il Tribunale faceva proprie le conclusioni della CTU grafologica espletata da cui era emersa la riconducibilità delle firme alla In Pt_1
pag. 4/12 particolare il CTU, dopo aver rilevato che la firma non riproduceva il nome dell'opponente, essendo questa abituata a firmare con il nome del gruppo musicale
“Judas Priest”, ed aver provveduto alla disamina delle sottoscrizioni di comparazione e quelle di verifica, concludeva riconoscendo l'autenticità delle firme apposte sul contratto in questione. Il Tribunale considerava tardive e, quindi, inammissibili le criticità rilevate dall'opponente in merito alla CTU solo nelle note scritte dell'udienza di precisazione delle conclusioni, non avendo la stessa formulato alcuna osservazione alla
CTU nel secondo termine ex art 195 c.p.c.
Rigettava anche l'eccezione di difetto di prova del credito in quanto, trattandosi di contratto di mutuo e non di un conto corrente bancario, riteneva non necessaria la produzione dell'estratto conto ex art 50 TUB, essendo sufficiente, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la produzione del contratto e del piano di ammortamento;
riteneva generica l'eccezione di incongruità dell' importo ingiunto rispetto alla somma erogata con il finanziamento, non avendo l'opponente indicato l'effettiva somma dovuta rispetto a quella richiesta ed evidenziato gli errori di calcolo in cui sarebbe incorsa la banca, non potendosi neppure, a fronte di un eccezione non specifica, espletare una
CTU che avrebbe avuto natura meramente esplorativa
2. Appello. Avverso la sentenza ha proposto appello per i Parte_1
seguenti motivi:
2.1-“ Sul difetto di legittimazione attiva dell Violazione e falsa Controparte_1
applicazione degli artt. 1264 e 2697 c.c. degli artt. 1 e 4 Legge 30/04/1999 n. 130 e dell'art. 58 TUB”.
Con questo motivo l'appellante ha contestato la sentenza impugnata in quanto il primo giudice, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale superato, avrebbe erroneamente riconosciuto alla società cessionaria il diritto di ottenere il pagamento delle somme ingiunte mentre in realtà le allegazioni della controparte non consentivano di accertare l'inclusione del credito de quo nel blocco dei crediti ceduti.
Secondo l'appellante, analizzando le produzioni dell'appellata si evincerebbe che nell'avviso in G.U non vengono indicati i rapporti ceduti, né è riportato un allegato con pag. 5/12 l'elenco degli stessi, inoltre non vengono indicati dei tratti salienti che consentano di individuarne le caratteristiche peculiari.
Ha aggiunto che il contratto di finanziamento era stato stipulato con la AL, che è società non ricompresa nell'elenco degli originator allegato alla cessione, che la lettera di cessione non è stata ricevuta dall'appellante ed è priva della ricevuta di ritorno;
inoltre, avrebbe omesso di allegare le fattispecie costitutive delle cessioni CP_1
precedenti, pur avendo affermato di aver acquistato il credito de quo da OC s.p.a a seguito di una serie di cessioni.
L'appellante ha contestato l'allegato che contiene l'indicazione del credito di cui al doc.
n. 8 del ricorso monitorio, in quanto si tratterebbe di un foglio privo di sottoscrizione, confezionato ai fini della controversia, privo di valenza probatoria, trattandosi di un elenco di crediti riportati su carta non intestata. Ha censurato, inoltre, il contratto di cessione prodotto dalla , non essendo possibile verificare l'inclusione del Controparte_1
finanziamento oggetto di causa nel portafoglio dei crediti ceduti
In conclusione ha sostenuto che l'appellata non avrebbe fornito la prova della propria legittimazione e ha invocato, di conseguenza, la riforma della sentenza di primo grado.
2.2 “Sulla CTU. Violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c”
Con questo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui sono state ritenute tardive ed inammissibili le censure mosse alla CTU, in quanto esposte nelle note di udienza di precisazione delle conclusioni, mentre le contestazioni valutative delle indagini peritali non incontrano barriere preclusive, purché non introducano fatti nuovi.
3.Si è costituita in grado di appello impugnando e contestando Controparte_1
tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Quanto al primo motivo di gravame, relativo al difetto di legittimazione della cessionaria, ha eccepito di aver fornito la prova della titolarità del credito acquistato ex art 58 TUB essendo a tal fine sufficiente l'avviso di pubblicazione in G.U. recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco a dimostrane la titolarità in capo al cessionario.
pag. 6/12 Ha dedotto che, nel caso di pluralità di cessioni, onerare l'ultimo cessionario di dare prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto IGnificherebbe costringerlo a produrre anche i contratti delle cessioni precedenti fino all'originario creditore, e ciò costituirebbe un aggravio dell'onere probatorio contrastante con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB.
Riguardo al secondo motivo di appello ha rilevato che le contestazioni mosse alla CTU dall'appellante non integravano mere valutazioni, ma precise censure alle risultanze della relazione, per cui doveva ritenersi corretta la statuizione di tardività e inammissibilità resa dal primo giudice.
4) Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente va affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione di CP_1 sollevata dall'appellante, osservando la Corte innanzitutto che secondo la
[...]
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/16; Cass. ord. n. 39528/21) la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione si configura come mera difesa, come tale aperta al contraddittorio processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non un'eccezione in senso stretto, con conseguente ammissibilità della relativa doglianza che non può ritenersi tardiva, come sostenuto dalla appellata sull'assunto che le contestazioni circa la titolarità del credito erano state sollevate dall'appellante in primo grado solo con la terza memoria ex art. 183
c.p. c.
La Corte osserva che in materia di cessione dei crediti in blocco la Suprema Corte è di recente intervenuta (Cass. n. 17994/23) precisando che “quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione,
pag. 7/12 quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
Ulteriore e recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ord. n. 21821/2023) ha ribadito che “in definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 Tub, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di quantificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”, indicando la Suprema Corte (Cass. n. 21821/23) la possibilità di verificare l'inclusione del credito tra quelli ceduti attraverso la verifica e valutazione degli atti prodotti in pag. 8/12 giudizio e potendo la prova delle cessione essere fornita anche attraverso documentazione successiva alla pubblicazione in G.U. mediante produzioni nel corso del giudizio (Cass. n. 10200/21).
Quando oggetto di contestazione è anche la sussistenza di un contratto di cessione del credito oggetto di causa allora è anche tale contratto che deve essere oggetto di prova, non potendo a tal fine essere sufficiente la produzione dell'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale a fornire la prova dell'esistenza e contenuto di tale contratto di cessione.
Tuttavia tale prova può ben essere fornita a mezzo presunzioni che devono essere valutate liberamente dal giudice.
La Suprema Corte al riguardo ha precisato che: “Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass.
n. 17944/23 e più di recente Cass. n. 17262/24).
Deve poi osservarsi che qualora come, nel caso di specie, siano presenti una pluralità di cessioni del medesimo credito, è necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti pag. 9/12 del diritto, gravando sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale relativamente a tutte le cessioni intervenute che abbiano portato all'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima, ossia nel caso di specie quella intervenuta fra OC e
E ciò secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità ( Cass. Controparte_1
17944/2023 già citata), che ha ritenuto erronea l'impostazione logico-giuridica seguita dai giudici di merito in quanto” hanno ritenuto sufficiente la mera prova dell'avvenuta notificazione della cessione , senza neanche affrontare il problema della prova del contratto di cessione o, più precisamente, dei vari contratti di cessione successivamente posti in essere e in base ai quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe infine pervenuto nella titolarità dell'intimante” , essendovi dunque la necessità di adeguata dimostrazione delle fattispecie costitutive delle cessioni precedenti.
Nel caso di specie, sulla base dei documenti depositati in atti, la Corte osserva che l'appellata ha assolto all'onere probatorio solo in relazione all'ultima cessione in blocco ex art 58 TUB intervenuta fra OC s.p.a e , attraverso il deposito Controparte_1
dell'avviso in G.U. n.145 del 10.02.16, con estratto della lista dei crediti ceduti e del contratto di cessione, senza fornire invece alcuna prova riguardo alle precedenti operazioni di cartolarizzazione in forza delle quali il credito è pervenuto nella titolarità di OC s.p.a, che l'ha poi trasferito all'appellata, omettendo di produrre non solo i contratti di cessione precedenti, ma qualsiasi ulteriore elemento necessario ai fini della ricostruzione dei diversi passaggi intermedi fino a risalire alla AL, originaria parte mutuante nel rapporto contrattuale.
Dagli atti di causa non si evince, invero, a chi la AL abbia ceduto inizialmente il credito dando così origine alle successive cessioni;
nell'avviso in G.U relativo all'ultimo contratto di cessione del 19.10.16 rendeva noto di aver Controparte_1
acquistato a titolo oneroso e pro soluto un portafogli di crediti pecuniari in blocco ex art
58 TUB in essere al 19.09.16, di titolarità della OC s.p.a.,, a sua volta acquistato mediante precedenti contratti stipulati con diverse società; i crediti derivavano da contratti “stipulati ed erogati dagli originator indicati nell'allegato D al contratto di cessione “; senonché nell'elenco degli originator non risulta ricompresa la AL e l'appellata non ha provato né allegato ulteriori elementi utili a verificare il contenuto pag. 10/12 delle cessioni medio tempore intervenute e che il credito oggetto di causa fosse in esse ricompreso.
Trattandosi di cessioni multiple di crediti, parte appellata avrebbe dovuto fornire piena prova che nel primo atto di cessione era incluso anche il credito per cui si discute non potendosi, neppure con uno sforzo ermeneutico compiuto sulla documentazione in atti, risalire alla prima cessione nè ai passaggi successivi che hanno condotto il credito nella titolarità dell'appellata.
In mancanza di prova del passaggio del credito per cui è causa tra le varie cessioni, a partire da quella effettuata dalla mutuante AL fino all'appellata, dovrà dichiararsi il difetto di legittimazione di Controparte_1
5.Dalla declaratoria di difetto di legittimazione dell'appellata deriva l'accoglimento del proposto appello, con assorbimento dei restanti motivi di gravame.
6.Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico dell'appellata soccombente, in favore dell'Erario, risultando l'appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (valore da € 5.201 ad € 26.000 ) fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 79/2023 resa dal Tribunale di Chieti-Sezione distaccata di Ortona pubblicata in data 04.07.2023, la Corte d'Appello, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione di e, per l'effetto, revoca il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna a rimborsare le spese di giudizio in favore dell'Erario, liquidate CP_1
per il primo grado di giudizio in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
Iva, e cap come per legge, e per il secondo grado di giudizio in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge, oltre per entrambi i gradi l'eventuale contributo prenotato a debito.
Così deciso nella camera di conIGlio del giorno 25 febbraio 2025
pag. 11/12 Il ConIGliere rel. est. Il Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
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