Art. 10. Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra
Agli effetti della determinazione dei servizi utili per la pensione di cui al successivo articolo 13 sono considerati per una entita' doppia della loro durata:
a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della Marina militare e sulle navi mercantili nazionali, compiuti dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;
b) i periodi di imbarco sulle navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, compiuti dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;
c) il servizio effettuato dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio;
d) il periodo di servizio a terra nei reparti combattenti della Marina militare, compiuto in zona di operazioni dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918.
Se, durante i periodi elencati nel precedente comma, il marittimo sia stato assicurato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o ad altre forme previdenziali sostitutive della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dalla assicurazione medesima, i periodi predetti sono considerati, agli effetti della pensione da liquidare secondo le norme della pensione marittima, utili per una sola volta, oltre a quelli di effettiva contribuzione.
Agli effetti della determinazione dei servizi utili per la pensione di cui al successivo articolo 13 sono considerati per una entita' doppia della loro durata:
a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della Marina militare e sulle navi mercantili nazionali, compiuti dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;
b) i periodi di imbarco sulle navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, compiuti dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;
c) il servizio effettuato dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio;
d) il periodo di servizio a terra nei reparti combattenti della Marina militare, compiuto in zona di operazioni dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918.
Se, durante i periodi elencati nel precedente comma, il marittimo sia stato assicurato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o ad altre forme previdenziali sostitutive della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dalla assicurazione medesima, i periodi predetti sono considerati, agli effetti della pensione da liquidare secondo le norme della pensione marittima, utili per una sola volta, oltre a quelli di effettiva contribuzione.