Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G 14388/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 14/5/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. LUIGIA TIZIANA LAURICELLA per delega dell'avv. GITTO GIUSEPPE;
Per la parte convenuta è comparso l'avv. TINDARA MARCHESE per delega dell'avv.
LABATE ANTONIO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
L'Avv. LAURICELLA dichiara che nella giornata di ieri è stata trasmessa all'opposta una proposta transattiva, sulla quale non ha ricevuto risposta;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14388 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE GITTO per procura in atti opponente
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO LABATE per procura in atti opposta
OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 2.11.2021 ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 3680/2021, emesso, in data 10.09.2021, da questo Tribunale in favore di e notificatogli il 21.9.2021, con il quale gli è stato intimato CP_1 CP_1
pagina 2 di 7 il pagamento della somma di € 21.244,40, oltre interessi e spese della procedura, quale debito residuo del contratto di finanziamento n. 10100375 del 14.09.2012.
Il ha dichiarato: che con il predetto contratto gli era stato concesso il Pt_1 finanziamento di € 30.000,00, oltre € 1.764,00 a titolo di premi assicurativi, da restituirsi in n.
84 rate di € 491,13 ciascuna;
che aveva corrisposto una parte dell'importo concesso, sino a quando, con lettera del 13.02.2013, egli aveva chiesto la rinegoziazione del debito con un importo mensile inferiore, richiesta accettata da così era stato Controparte_1 stipulato il contratto n. 12469914 del 24.05.2013, da rimborsarsi in n. 120 rate mensili;
che l'opposta, stante il mancato pagamento dei ratei, aveva ottenuto una prima ingiunzione di pagamento per il credito in esame, poi revocata per improcedibilità della domanda determinata dal vizio di procura speciale necessaria per la mediazione;
che la banca aveva, poi, ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di causa.
A fondamento dell'opposizione, il ha formulato i seguenti motivi: improcedibilità Pt_1 della domanda in assenza dell'espletamento della mediazione obbligatoria;
mancata prova del credito per l'omessa produzione degli estratti conto;
superamento del TAEG applicato rispetto a quello contrattualmente pattuito, essendo stati addebitati costi ulteriori non inclusi nel tasso;
illegittimità dei tassi di mora applicati e superamento dei tassi soglia.
Si è costituita contestando l'opposizione e chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con ordinanza del 8.3.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in ragione della mancata contestazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto di prestito personale, dell'inadempimento dedotto e delle condizioni applicate ai rapporti ed è stato assegnato il termine per l'avvio del procedimento di mediazione. All'udienza del
6.6.2022 sono stati assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e, all'udienza del 17.10.2022, rigettata la richiesta di CTU, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19.4.2023. Sono seguiti taluni rinvii determinati dalla mancanza del giudice titolare.
pagina 3 di 7 All'udienza del 2.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 14.5.2025, alla quale viene decisa.
*****
L'opposizione va rigettata.
Risulta documentalmente provato il contratto di prestito personale n. 12469914, sottoscritto dall'opponente in data 24.05.2013, avente ad oggetto l'importo di € 43.363,15, da rimborsarsi in 120 rate mensili, di € 360,06 ciascuna (doc. 1 comparsa di costituzione).
Tenuto conto che si tratta di un contratto di finanziamento, risulta irrilevante, ai fini della prova del credito, la mancata produzione degli estratti conto integrali. La ha CP_1 allegato, oltre al contratto concluso con il anche l'estratto conto conforme alle Pt_1 scritture contabili, ai sensi dell'art. 50 t.u.b. (doc.
5. comparsa di costituzione).
Non merita accoglimento il primo motivo di opposizione concernente il mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, posto che durante la presente fase di opposizione, si è provveduto alla mediazione.
Va rigettato il motivo di opposizione concernente l'applicazione di un TAEG diverso da quello pattuito.
Pur volendo ammettere un'indagine sulla difformità tra il TAEG indicato in contratto e il
TAEG realmente applicato, a prescindere dall'assenza di allegazione puntuale da parte dell'opponente, occorre rammentare che l'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche
Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.03.2003, che, all'art. 9, comma II, prevede, in relazione alle operazioni ed ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, di
“rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' ( comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a Pt_3 determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia
pagina 4 di 7 medesima”. L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Si ritiene, pertanto, superata l'eccezione sollevata dall'opponente circa l'erronea indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento oggetto di causa;
peraltro, dalla documentazione in atti, emerge che la copertura assicurativa non era vincolante alla concessione del finanziamento, quindi non va computata ai fini del calcolo del
TAEG.
È parimenti infondato il motivo concernente l'applicazione di interessi usurari.
Premesso che dall'esame del contratto di finanziamento e dei relativi documenti di sintesi versati in atti risulta l'espressa pattuizione dei tassi passivi di interesse nella forma richiesta ex lege, giova ricordare che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, “ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (così, Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
La circostanza che la Corte di legittimità abbia dichiarato che i decreti ministeriali con cui viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi debbano essere conosciuti dal giudice in quanto fonti integrative del diritto (Cass. n. 35102/2022) non esonera la parte dall'onere di allegare le modalità con cui, a suo avviso, è avvenuto tale superamento.
Nel caso in esame, l'opponente non ha adempiuto al detto onere di allegazione, essendosi limitato ad una prospettazione assolutamente generica, e ha omesso di indicare la clausola negoziale relativa agli interessi corrispettivi e moratori asseritamente eccedente il tasso usurario, non dovendosi trascurare come la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. colpisca la sola pattuizione usuraria.
pagina 5 di 7 Ai fini del superamento del limite oltre il quale gli interessi corrispettivi risultano usurari, si tiene conto del tasso medio (c.d. T.E.G.M), aumentato della metà, in relazione agli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, secondo le rilevazioni relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicate nella G.U. per il periodo in esame.
Ebbene, dall'esame del d.m. di riferimento si evince il tasso soglia applicabile (19,13 %), conseguentemente, il TAEG applicato al contratto di finanziamento n. 12469914 (8,39%) non supera il predetto tasso soglia, mentre la misura degli interessi richiesta è quella legale
(cfr. ricorso monitorio in atti) dalla costituzione in mora.
Va, infine esclusa la somma degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, alla luce del seguente, condiviso, principio di diritto: “ai fini dell'accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, in relazione al superamento delle soglie previste nei decreti emanati in attuazione della l.n. 108 del
1996, non è corretto procedere alla cd. sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma occorre effettuare valutazioni separate, una relativa ai primi e una relativa ai secondi;
- pertanto, ove, come nel caso in esame, si assuma che l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori convenuti comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi saranno illeciti e non dovuti, mentre resta ferma la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ai sensi dell'art. 1224, primo comma, cod. civ.; - laddove, infatti, si affermasse che alla usurarietà della (sola) pattuizione relativa agli interessi moratori segua la non debenza(anche) degli interessi corrispettivi, si perverrebbe all'irragionevole conclusione di premiare il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie ai suoi obblighi con puntualità, nonché a un generale pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico) e dello stesso principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ.; - da quanto precede discende che la questione prospettata dal ricorrente non è concludente ai fini dell'esame della domanda proposta dinanzi al giudice di merito, in quanto l'allegata usurarietà dei tassi moratori pattuiti - quand'anche sussistente - non è idonea a far sorgere il diritto di credito vantato alla restituzione degli interessi corrispettivi versati o, comunque, a determinare la non debenza di tali interessi (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 3 novembre 2023, n. 30581).
pagina 6 di 7 Non risultano specificamente allegate le presunte violazioni della Banca in merito alla mancanza di trasparenza contrattuale.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, conseguentemente l'opponente va condannato al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia
(scaglione fino a € 26.000,00) nel seguente modo: € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 3.900,00.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 14388/2021, vertente tra
(opponente) e n persona del legale rappresentante Parte_2 Controparte_1 pro tempore (opposta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3680/2021;
2) condanna al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che Parte_2
liquida in € 3.900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 14/05/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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