CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24/06/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 673/2024
vertente tra
in persona del Direttore Generale pro tempore Parte_1 (Avv. Francesco Dell'Orso)
Parte appellante contro
, Controparte_1 (Avv. Antonio Porpora)
Parte appellata Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8755/2023, emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, in data 4.01.2024. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Roma, contro l' Parte_2 Controparte_1 chiedeva:
[...] Parte
- in via principale, l'accertamento del proprio diritto a percepire, dall' l'importo di euro 156.032,66, a titolo di differenze retributive dovute per il periodo di copertura dell'incarico di Direttore UOC, con conseguente condanna della resistente al relativo pagamento;
- in via subordinata, l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione, da parte Parte dell' dell'importo di euro 35.360,57, a titolo di differenze di retribuzione di posizione variabile Aziendale, per il periodo di copertura dell'incarico di Direttore UOC;
- in via ulteriormente subordinata, l'accertamento del proprio diritto al pagamento, da parte Parte dell' dell'importo di euro 1.605,15, a titolo di indennità di sostituzione per il periodo luglio-settembre 2017, ai sensi dell'art. 18 del CCNL ZA Medica e Veterinaria, vigente ratione temporis;
- in ogni caso, l'accertamento del proprio diritto alla rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di TFR (erogando da parte dell' ), nonché di quanto dovuto ai fini dell'assegno CP_2 pensionistico EMPAM in considerazione delle eventuali differenze retributive riconosciute ed al risarcimento del danno per la perdita di chances, unilateralmente quantificato in € 30.000,00.
A sostegno di tali pretese, la ricorrente deduceva:
- di essere stata dirigente medico alle dipendenze della con rapporto di lavoro Parte_2 full time, esclusivo e a tempo indeterminato, dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 2020, data della messa in quiescenza;
- di aver ricoperto, dal 10 febbraio 2010 al 31 maggio 2020, in seguito a continue deliberazioni aziendali di proroga, l'incarico di Direttore facente funzioni della Unità Operativa Complessa “Tutela della salute e riabilitazione disabili adulti”, che le era stato Parte conferito dalla resistente, in quanto vincitrice dei relativi avvisi interni negli anni 2009, 2013 e 2017, “nelle more dell'indizione e dell'espletamento delle procedure selettive per il conferimento” dell'incarico di Direttore UOC;
- che detto incarico era stato formalmente, ma illegittimamente, inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 18, comma 4, del CCNL ZA Medica e Veterinaria come incarico di sostituzione, pur in assenza dei relativi presupposti;
- che, nonostante avesse svolto pienamente mansioni quantitativamente e qualitativamente corrispondenti a quelle di Direttore UOC, esercitandone in concreto anche i relativi poteri e assumendone le responsabilità connesse, aveva ricevuto una remunerazione insufficiente, anche se valutata con riferimento alla sola indennità di sostituzione, che non aveva percepito per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2017;
- di aver subito, a causa della irregolare condotta tenuta dalla azienda resistente, un pregiudizio nell'evoluzione concreta e/o potenziale della propria carriera lavorativa, con perdita di chances per diversi e superiori incarichi;
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, la propria carenza di Parte_2 legittimazione passiva e difendendo, nel merito, la regolarità del proprio operato.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito ha emesso la sentenza impugnata, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla ha accertato e dichiarato il diritto CP_1 della ricorrente a percepire la retribuzione corrispondente all'incarico di Direttore UOC, di fatto esercitato dalla stessa, senza soluzione di continuità, dal 10 febbraio 2010 al 31 maggio 2020, in luogo della mera indennità di sostituzione, ritenendo, tuttavia, infondata la pretesa inerente al risarcimento del danno da perdita di chances, parimenti fatta valere dalla predetta, stante la genericità di allegazione e l'assenza di documentazione a supporto.
In particolare, il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento delle differenze retributive rivendicate dalla ricorrente, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, non sarebbe configurabile un'ipotesi di sostituzione temporanea, ai sensi dell'art. 18 del CCNL vigente ratione temporis, in quanto l'incarico di Direttore della
[...] adulti” non era stato formalmente attribuito a nessuno prima di Parte_3 essere conferito alla dott.ssa di talché quest'ultima, lungi dall'agire in vece del CP_1 Direttore titolare temporaneamente assente, sarebbe stata la titolare di fatto di tale incarico, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico, indipendentemente dalla relativa investitura formale. Parte Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto, infatti, irrilevante la circostanza che l' resistente non avesse potuto provvedere all'indizione della procedura selettiva ad hoc per la nomina di un Direttore della UOC, sino al 2019 - in mancanza dell'apposito “nulla osta” della Regione Lazio, ai sensi della legge regionale n. 14/2008 -, vista l'assenza di alcuna richiesta di autorizzazione presentata dalla alla Regione. Pt_1
Avverso tale sentenza propone ora appello l' chiedendone la Parte_1 riforma integrale, con conseguente rigetto di tutte le pretese originariamente azionate dall' evidenziando che: CP_1
- a causa del divieto di assumere personale a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo, stabilito dalla legge regionale n. 14/2008, in attuazione del Piano di Rientro dal Disavanzo del Servizio Sanitario Regionale, soggetto al Commissariamento della Regione Lazio da parte del Governo italiano, l' non ha potuto provvedere all'indizione della Parte_2 procedura selettiva finalizzata all'assunzione di un Direttore dell'Unità Organizzativa Complessa “Tutela disabili adulti”, fino al 2019, allorché, per la Parte_3 prima volta, con deliberazione n. 2069/2019, è stato esternato il relativo avviso, con la conseguenza che medio tempore l'ente si è visto costretto a ricorrere all'istituto della sostituzione, disciplinato dall'art. 18, CCNL di riferimento;
- secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ai dirigenti sanitari non spetta alcuna differenza di trattamento retributivo per lo svolgimento delle mansioni di direttore di unità organizzativa complessa, essendo all'uopo sufficiente la remunerazione prevista dall'art. 18, comma 7, del CCNL 8.06.2000 - Area ZA Medica e Veterinaria, a titolo di indennità di sostituzione.
Pertanto, l'appellante, a fondamento della pretesa riforma della sentenza impugnata, sostiene, da un lato, il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione dell'oggettivo impedimento all'espletamento della necessaria procedura di selezione pubblica per la nomina di un Direttore della suddetta UOC, nel periodo di provvisoria copertura dell'incarico da parte della dott.ssa e, dall'altro, l'inesigibilità, in ogni caso, delle differenze retributive pretese da CP_1 quest'ultima.
Si è costituita nel presente giudizio anche , impugnando e contestando Controparte_1 in toto l'avverso gravame e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata, invocando la previsione ex art. 36 Cost..
All'esito dell'udienza di discussione del 24.06.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° L'appello è fondato.
In osservanza al principio della ragione più liquida (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018 secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”), deve ritenersi, da subito, fondata l'assorbente eccezione di inesigibilità delle differenze retributive pretese dalla dott.ssa , alla luce della più Controparte_1 recente giurisprudenza di legittimità in materia di sostituzione ex art. 18, del CCNL - Area ZA Medica e Veterinaria, applicabile alla fattispecie in esame, che ha confermato l'idoneità della mera indennità di sostituzione a remunerare lo svolgimento provvisorio delle mansioni di Direttore UOC, da parte di personale sanitario già rivestente la qualifica dirigenziale (cfr. Cass., Sez. Lavoro, ord. n. 10528/2025, del 22.04.2025).
Al riguardo, si richiamano ex art.118 disp. att. c.p.c. le seguenti pronunce della Suprema Corte, cui il Collegio intende adeguarsi: la sentenza n. 21565/2018, citata nella recente ordinanza n. 10528/2025 e la sentenza n. 9879/2017 richiamata nella predetta sentenza del 2018. In tali pronunce, la Cassazione, chiamata a decidere sulla debenza delle differenze retributive pretese da alcuni Dirigenti sanitari, per lo svolgimento delle funzioni di Direttore UOC (in Parte diverse dislocate nel territorio nazionale), per periodi eccedenti il termine previsto dell'art. 18 CCNL - Area ZA Medica e Veterinaria, in sostituzione/mancanza del titolare del ruolo, ha affermato quanto segue:
“La questione che viene in rilievo è già stata oggetto di esame da parte di questa Corte che, pronunciando in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella qui controversa, ha affermato che «la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.» (Cass. n. 16299/2015 e negli stessi termini Cass. n. 15577/2015, n. 584/2016, n. 9879/2017). Il Collegio intende dare continuità all'orientamento espresso dalle richiamate pronunce, perché l'esegesi del quadro normativo e contrattuale non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale.
4.1. L'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 cod. civ., sancita dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, era già stata affermata dall'art. 19 del d.lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 80/1998, e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II. Quanto alla dirigenza sanitaria, inserita «in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello» ( art. 15 d.lgs. n. 502/1992), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 cod. civ. è ribadita dall'art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992, inserito dal d.lgs. n. 229/1999, nonché dall'art. 28, comma 6, del CCNL 8.6.2000 per il quadriennio 1997/2001, secondo cui « nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto ... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103, comma 1, del c.c. ».
4.2. L'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, ed al comma 3 fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa». La materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione dell'art. 15 ter, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, che «le sostituzioni ....non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria». Hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta ( £.
1.036.000 per la sostituzione del dirigente di struttura complessa e £. 518.000 per la struttura semplice). Il comma 4 della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici. E', però, significativo che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori. Il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata. (…) nell'attuale sistema, fondato sull'equivalenza delle mansioni dirigenziali, le diverse tipologie di incarichi non comportano rapporti di sovra o sotto ordinazione ( art. 27 CCNL 2000) e sono manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ( art. 6 CCNL 2008).
4.4. Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, il Collegio a non condividere il diverso orientamento espresso da Cass. n. 13809/2015, che ha ritenuto di poter ravvisare lo svolgimento di mansioni superiori in caso di sostituzione protrattasi oltre il limite massimo di dodici mesi. La pronuncia, rimasta isolata, è stata superata dalle decisioni richiamate al punto 4, sicchè allo stato non è più configurabile un effettivo contrasto, idoneo a giustificare la rimessione ex art. 374, comma 2, cod. proc. civ. alle Sezioni Unite di questa Corte.” (Cass., Sez. Lavoro, sentenza n. 21565/2018).
Ed ancora, “Il Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento recentemente espresso con la propria sentenza 3/8/2015, n.16299, che, in una fattispecie analoga a quella prospettata dall'attuale ricorso, ha avuto modo di affermare che "...la sostituzione nell'incarico del dirigente medico del SSN ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria (…) Da ciò consegue che la sostituzione di dirigenti di grado più elevato deve essere ritenuto un compito già incluso in modo strutturale nella funzione unitaria, anche quando si tratti di una sostituzione vicaria per temporanea mancanza del titolare della posizione surrogata. L'adibizione a compiti superiori in funzione vicariante, infatti, non comporta, da parte del sostituto, la dismissione dei compiti della propria qualifica, ma solo il loro graduale ampliamento fino all'eventuale completa assunzione di quelli di struttura complessa.” (cfr. Cass., Sezione Lavoro, sentenza n. 9879/2017).
Pertanto, la dott.ssa in quanto Dirigente sanitario, non ha maturato alcun diritto al CP_1 riconoscimento del trattamento economico riservato al profilo di Direttore UOC dell' Parte_2 2, in ragione dell'espletamento delle relative mansioni dal 2010 al 2020, dovendo ritenersi
[...] sufficiente, per la remunerazione di tale incarico, l'indennità all'uopo prevista dall'Art. 18, comma 7, CCNL di riferimento. Con riferimento a detta indennità, l'originaria ricorrente ha dedotto di non averla percepita per le mensilità da luglio a settembre dell'anno 2017, con conseguente diritto al pagamento del Parte corrispondente importo, pari alla somma di € 1.605,15, da parte dell' che, dal suo canto, non ha mai allegato e provato di averla già corrisposta alla predetta Dirigente. Pertanto, il ricorso della dott.ssa doveva essere accolto dal Tribunale limitatamente alla CP_1 domanda di pagamento dell'indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL 8.06.2000 - Area ZA Medica e Veterinaria, non percepita dalla dott.ssa per le mensilità da luglio a CP_1 settembre dell'anno 2017, con conseguente condanna della al Parte_1 pagamento in suo favore della somma di € 1.605,15.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha riconosciuto alla Dott.ssa il diritto di percepire CP_1 l'importo di euro 156.032,66, a titolo di differenze retributive per il periodo di effettivo svolgimento dell'incarico di Direttore UOC presso l' fermo Parte_1 restando il diritto della odierna appellata alla corresponsione, ai sensi dell'art. 18, comma 7 del CCNL ZA , vigente ratione temporis, della somma di € 1.605,15, a Controparte_3 titolo di indennità di sostituzione per il periodo luglio-settembre 2017, in quanto non ancora Parte pagata dall' come mai disatteso, e quindi confermato ex art. 115, II co. c.p.c., da quest'ultima. In considerazione e della peculiarità della materia trattata e del complessivo esito del doppio grado di giudizio, le spese possono essere compensate per ¾ e poste a carico dell' per la Pt_1 residua quota di 1/4.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della sola somma di euro 1.605,15 a titolo di indennità di sostituzione ex art. 18, comma 7 del CCNL 8.06.2000 Area ZA Medica e Veterinaria non ancora percepita per il periodo luglio-settembre 2017, a fronte della copertura, anche in tale periodo, dell'incarico di Direttore facente funzioni dell'Unità Operativa Complessa dell' Parte_4 adulti”.
[...] Compensa per ¾ le spese del doppio grado e pone a carico dell' appellante la residua Pt_1 quota di ¼, che liquida per l'intero in € 4.000,00 per il primo grado e in € 3.473,00 per il secondo, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a.
Roma, 24/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste