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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3594 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1862/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 04/11/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. AGOSTINI TIZIANA Parte_1
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, sezione lavoro,
n. 491 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 414 cpc – per quel che rileva in questa sede - Pt_1
ha adito il Tribunale di Viterbo, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...] esponendo di essere dipendente di ruolo del Controparte_1
, in qualità di docente di strumento musicale, sassofono (cl. AK55), in
[...] servizio presso il Liceo Musicale e Coreutico Santa Rosa da Viterbo;
di essere residente a [...]insieme all'anziana madre vedova e che nella speranza di avvicinamento aveva presentato entro il 21.3.2023 domanda di trasferimento (ai sensi dell'OM 36/2023), indicando tra le sedi il Liceo
BR di Frosinone;
che il punteggio riconosciutogli per la mobilità era pari a 94; che presso quest'ultimo istituto si era reso disponibile un posto per l'insegnamento del sassofono a seguito di dimissioni volontarie rassegnate in data 21.4.2023 dal docente titolare , assunte al protocollo il Persona_1
26.4.2023 al n. 4594; che lo stesso docente aveva notificato con Pec Per_1 del 22.4.2023 alla scuola e all'A.T. di Frosinone le proprie dimissioni;
che avendo l'istituto ritardato nella comunicazione delle dimissioni al sistema informatico del Ministero - ID (comunicazione avvenuta il 26.5.2023) il posto vacante era stato indisponibile per la mobilità territoriale;
di aver successivamente appreso dall'Istituto BR (doc. 12) che il ritardo nella comunicazione era stato giustificato con la necessità di attendere il decorso del termine di legge per l'eventuale revoca delle dimissioni;
che ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a) dell'ordinanza ministeriale 36/2003 il posto vacante nell'organico di diritto a far data dal 1.9.2023 doveva essere comunicato al
ID da parte dell'Ufficio territorialmente competente entro il termine del
27.4.2023, per essere attributo alle procedure di mobilità territoriale, laddove a causa del ritardo nella comunicazione da parte dell'amministrazione scolastica, detto posto era risultato disponibile solo per la mobilità annuale
(ossia per le operazioni di utilizzazione/assegnazione provvisoria).
2 1.1 Tanto premesso ed affermata l'inapplicabilità al pubblico impiego dell'art. 26 del D. Lgs 151/2015 (che contempla il diritto del lavoratore al ripensamento per le dimissioni rassegnate, entro il termine di 7 giorni), in virtù della esplicita esclusione quanto ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. contenuto nel c. 8 bis, ha sostenuto l'illegittimità della condotta dell'amministrazione scolastica rivendicando: a) il diritto soggettivo al trasferimento in virtù dell'art. 8 del CCNI sulla mobilità, ai sensi del quale le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'a.s. per il quale si effettuano i movimenti;
b) in subordine il diritto al risarcimento del danno da perdita di “chance”s, essendo venuta meno – a causa della comunicazione oltre i termini del 27.4.2023 previsti dall'OM
36/2023 del posto vacante dal 1.9.2023 – quella che era più di una mera possibilità per lo stesso di ottenere il trasferimento presso l'Istituto BR di
Frosinone, stante l'elevato punteggio dallo stesso posseduto ai fini della mobilità.
2. Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
-il riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente avrebbe presupposto che la cattedra vacante fosse stata inserita nell'elenco delle sedi disponibili per la mobilità territoriale, nonché la valutazione comparativa delle preferenze – secondo i criteri fissati dall'O.M. n. 36 del 2003 - di tutti gli interessati;
-in mancanza di ciò il ricorrente non può rivendicare alcun diritto a trasferimento;
-quanto alla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, l'amministrazione aveva dato conto della tempistica osservata riguardo alla vacanza di organico in esame, rappresentando e documentando che il docente aveva Per_1 presentato istanza di dimissioni al Ministero del Lavoro il 21 aprile e che aveva inoltrato via mail l'istanza all'istituto il sabato 22 aprile 2023; che l'istanza era stata protocollata dall'Istituto BR in data 26 aprile 2023; che l'istituto aveva quindi atteso il decorso del termine per l'esercizio della eventuale revoca
3 e che aveva formalizzato il decreto telematico sul ID in data 25 maggio, provvedendo in pari data alla trasmissione dello stesso alla
[...]
e all' per i provvedimenti di competenza;
che, CP_2 Controparte_3 quindi, l'esiguità del tempo intercorrente tra l'inoltro della domanda (22 aprile) ed il termine per l'inserimento al ID (27 aprile) rendeva inesigibile l'inserimento a sistema pressoché immediato delle dimissioni, tenuto anche conto delle operazioni da svolgere e della necessità di attendere il decorso per l'eventuale revoca, anche in considerazione del richiamo svolto dall'amministrazioni alle disposizioni di cui al D.M. n. 238 del 2022 (che riconoscono efficacia alle dimissioni solo a decorrere dal 1.9.2023 e che consentono ai dimissionari di inoltrare fino al 21.10.2022 le domande di dimissioni e di eventuale revoca) e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, se da un lato riconosce alle dimissioni del pubblico dipendente efficacia risolutiva immediata senza necessità di accettazione, richiede in ogni caso all'amministrazione di verificare con accuratezza che quella manifestata dal dipendente corrisponda alla volontà effettiva, reale e genuina di terminare il rapporto (Cass. 30126 del 2018), con conseguente esclusione di ogni responsabilità dell'amministrazione.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando la Parte_1 violazione dell'art. 8 del CCNI mobilità triennio 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025 e l'erroneo rigetto della domanda risarcitoria avanzata in via subordinata, stante l'improprio richiamo operato dal primo giudice al DM n 238 del 2022 ed alla giurisprudenza di legittimità in punto di indagini circa la genuina volontà del lavoratore di terminare il rapporto.
4. Si è costituito il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello.
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
4 6. L'appello non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
7. Infondato è il primo motivo di censura.
7.1 Invoca il prof. – a fondamento del proprio diritto al trasferimento - il Pt_1 disposto di cui all'art. 8, primo comma, del CCNI sulla mobilità (rubricato: Sedi disponibili per le operazioni di mobilità), ai sensi del quale:
“Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali”.
7.2 Ciò posto correttamente il primo giudice ha ritenuto che il mancato inserimento nell'elenco delle sedi disponibili – mediante comunicazione al ID
– della vacanza presso l'Istituto BR, costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto al preteso trasferimento, difettando in tal caso uno dei presupposti richiesti dalla norma contrattuale ai fini della disponibilità delle effettive vacanze per le operazioni di mobilità territoriale.
7.3 Né può accogliersi, sul punto, l'assunto formulato dal prof. nell'atto di Pt_1 gravame, secondo il quale il comma 1 dell'art. 8 in esame prevederebbe due distinte fattispecie, di cui la prima (disponibilità di posti per variazione dello stato giuridico dei dipendenti per dimissioni, collocamenti a riposo o decadenza) non necessiterebbe della comunicazione al ID, comunicazione richiesta solo nella seconda fattispecie, relativa alle disponibilità che si determinano sui posti vacanti “comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali”, alla luce
5 del chiaro tenore letterale della norma contrattuale in oggetto che richiede, ai fini della individuazione della disponibilità delle sedi per le operazioni di mobilità, la contemporanea esistenza della effettiva vacanza risultante all'inizio dell'anno scolastico determinatesi a seguito della variazione dello stato giuridico del personale (es. dimissioni, collocamento a riposo, decadenza etc.)
e (locuzione utilizzata dalla norma) della vacanza e disponibilità del posto sull'organico dell'autonomia, comunicato a cura dell'ufficio competente al sistema informativo, nei termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali
(adempimento richiesto proprio al fine di rendere disponibile la vacanza del posto per le successive operazioni di mobilità).
7.4 Lo stesso prof. riconosce, peraltro, nel ricorso introduttivo (v. punto 9 Pt_1 delle premesse in fatto dell'atto introduttivo) che la comunicazione al ID da parte dell'ufficio competente del posto vacante nell'organico di diritto a far data dal 1.9.2023 (entro il termine del 27.4.2023) costituiva un adempimento necessario per l'attribuzione del posto stesso alle procedure di mobilità territoriale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a) dell'ordinanza ministeriale
36/2003.
7.4 A ciò si aggiunga, in ogni caso, ai fini del rigetto della originaria domanda, che presupposto del riconoscimento del diritto al reclamato trasferimento – per come affermato dal Tribunale con statuizione non censurata e divenuta, quindi, definitiva – è la previa valutazione comparativa di tutti gli interessati, secondo i criteri fissati dall'ordinanza n. 36/2023, con esito positivo in favore del prof. in assenza della quale l'invocato diritto alla mobilità territoriale Pt_1 non piò essere riconosciuto.
8. Quanto, poi, alla domanda risarcitoria avente ad oggetto la perdita di
“canche”, concorda il Collegio con la valutazione del primo giudice circa l'insussistenza di una responsabilità dell'amministrazione in ordine al dedotto ritardo nella comunicazione al sistema informativo ID della vacanza del posto, rispetto al termine di cui all'ordinanza ministeriale del 27.4.2023, a fronte delle dimissioni rassegnate dal prof. in data 21.4.2023 sul sito Per_1 del Ministero
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del Lavoro e comunicate all'Istituto BR ed all'ufficio scolastico con pec del 22.4.2023.
8.1 Ciò - pur non applicandosi al pubblico impiego il termine di 7 giorni per la revoca delle dimissioni di cui all'art. 26 del DPR n. 151 del 2015 - in considerazione della ristrettezza del lasso temporale intercorrente tra la presentazione delle dimissioni da parte del prof. (22.4.2023) e la Per_1 scadenza del termine per la comunicazione al ID delle suddette dimissioni
(27.4.2023), tenuto conto delle necessarie verifiche che l'amministrazione è tenuta a compiere al fine di accertare che non esistano impedimenti legali alla risoluzione del rapporto di lavoro.
8.2 Nella pronuncia n. 14993 del 2019 la Suprema Corte, invero, pur ribadendo il principio che nell'ambito del pubblico impiego privatizzato le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale ricettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui vengono a conoscenza del datore di lavoro (senza necessità di un provvedimento di accettazione) e che l'amministrazione non può, conseguentemente, rigettare l'istanza del dipendente di dimissioni, ha evidenziato che quest'ultima deve limitarsi ad accertare che non esistano impedimenti legali alla risoluzione del rapporto, sottolineando, altresì, la necessità di compiere, a tal fine, una indagine diretta ad accertare che, da parte del lavoratore, sia stata effettivamente manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto (richiamando il principio già ribadito dalla Suprema
Corte nella sent. n. 30126 del 2018, pur riferita a fattispecie relativa alla capacità di intendere e di volere del lavoratore dimissionario, per come evidenziato dall'appellante).
8.3 Neanche rileva, poi, la circostanza che il DM n. 238 del 2022 (ai sensi del quale era fissato al 21.10.2022 il termine per la presentazione da parte del personale docente delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo del servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo e delle relative domande di revoca, con
7 effetti dal 1.9.2023) - richiamato dal primo giudice nonché dall'amministrazione nei propri scritti, al fine di evidenziare la tardività della domanda di dimissioni rassegnate dal prof. - è relativo alle sole Per_1 domande di cessazione dal servizio per collocamento a riposo, per come sottolineato dall'appellante nell'atto di gravame, e non alle dimissioni tout court, tenuto conto delle esigenze di natura organizzativa della P.A., collegate al buon andamento dell'attività scolastica, che impongono che i termini per la presentazione delle domande di dimissioni siano individuati dalla normativa di riferimento (“In caso di dimissioni di dipendenti di scuola pubblica, il principio secondo il quale l'atto di recesso unilaterale è idoneo a determinare la risoluzione del rapporto, a prescindere dall'accettazione del datore di lavoro, va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell'attività scolastica, che impongono che i termini per la presentazione delle domande siano individuati dalla normativa di riferimento, e che, ai sensi dell'art. 10 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, ne individuano la decorrenza dal 1 settembre di ogni anno” – Cass. sent. n. 2795 del 2015).
8.4 Nella domanda di dimissioni inoltrata dal prof. all'Amministrazione, Per_1 in ogni caso, non era indicata la motivazione delle dimissioni stesse, per come risultante dalla documentazione in atti (v. dimissioni volontarie inviate dal medesimo all'Istituto BR ed all'ufficio scolastico provinciale di Frosinone con pec del 22.4.2023, prodotte da entrambe le parti).
8.5 Rileva, infine, il Collegio come la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da perdita di chance non potrebbe, in ogni caso, trovare accoglimento anche per la genericità della richiesta, priva di ogni allegazione in punto di probabilità di ottenere il posto rivendicato.
8.5 In tema di risarcimento del danno da perdita di chance, invero, il creditore ha l'onere di allegare, e quindi provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la sussistenza in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato (v. Cass. sent. n. 6488 del 2017: “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di
8 "chance" che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione ha l'onere di provare, benchè solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta”), laddove, nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto dal prof. essendo del tutto insufficiente la mera allegazione Pt_1 svolta sul punto nell'atto introduttivo circa il venir meno di quella che era ben più di una mera possibilità ad ottenere il trasferimento presso il Liceo Musicale
BR, stante l'elevato punteggio posseduto, in mancanza di ogni comparazione con il punteggio posseduto dagli altri insegnanti partecipanti alla procedura di mobilità territoriale;
tardivamente ed inammissibilmente, peraltro, l'appellante deduce nell'atto di gravame di essere stato l'unico soggetto ad aver presentato la domanda di mobilità su quel posto, in contrasto con quanto dedotto nel ricorso di primo grado, in cui il medesimo aveva avanzato, al riguardo, richiesta di acquisizione, ex art. 210 cpc, di tutte le domanda di trasferimento presso il liceo BR di Frosinone per la classe di concorso AK55.
9. L'appello, per tutto quanto sopra esposto, deve essere in conclusione respinto.
10. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
11. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
9 -Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.500,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 04/11/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
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