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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7568/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7568/2023 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MEZIO SIMONA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PRESENTI FABIO C.F._2
GIUSEPPE, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'11/11/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 23/06/2023 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , con cui ha Controparte_1 contratto matrimonio in Catania il 17/06/2004.
1 Dal matrimonio non sono nati figli.
La ricorrente ha esposto che nel corso del matrimonio il marito si è reso protagonista di episodi di violenza domestica, culminati nel tentativo di omicidio della coniuge e nell'omicidio di un'amica di lei, volontariamente investite dal resistente con la propria auto;
ha chiesto la condanna del resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva non opponendosi alla Controparte_1 domanda di separazione ma chiedendo il rigetto della domanda di condanna alle spese processuali.
All'udienza del giorno 11/11/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo di pronunciare la separazione.
La domanda di separazione avanzata è fondata e merita accoglimento.
L'impossibilità del tentativo di conciliazione e le gravi allegazioni di parte ricorrente in ordine ai reati commessi dal marito in suo danno (cfr. dispositivo sentenza Corte
d'Assise di Catania del 16/12/2024) sono tutti elementi che denotano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda. Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Catania il 17/06/2004. Controparte_1
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, attesa la sola domanda sullo status che non ammette soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 7568/2023, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Catania il 17/06/2004;
[...] dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 181, parte 1; compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, l' 11.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7568/2023 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MEZIO SIMONA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PRESENTI FABIO C.F._2
GIUSEPPE, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'11/11/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 23/06/2023 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , con cui ha Controparte_1 contratto matrimonio in Catania il 17/06/2004.
1 Dal matrimonio non sono nati figli.
La ricorrente ha esposto che nel corso del matrimonio il marito si è reso protagonista di episodi di violenza domestica, culminati nel tentativo di omicidio della coniuge e nell'omicidio di un'amica di lei, volontariamente investite dal resistente con la propria auto;
ha chiesto la condanna del resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva non opponendosi alla Controparte_1 domanda di separazione ma chiedendo il rigetto della domanda di condanna alle spese processuali.
All'udienza del giorno 11/11/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo di pronunciare la separazione.
La domanda di separazione avanzata è fondata e merita accoglimento.
L'impossibilità del tentativo di conciliazione e le gravi allegazioni di parte ricorrente in ordine ai reati commessi dal marito in suo danno (cfr. dispositivo sentenza Corte
d'Assise di Catania del 16/12/2024) sono tutti elementi che denotano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda. Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Catania il 17/06/2004. Controparte_1
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, attesa la sola domanda sullo status che non ammette soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 7568/2023, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Catania il 17/06/2004;
[...] dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 181, parte 1; compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, l' 11.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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