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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5153 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13559/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13559/2025 promossa da:
( ) in proprio Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
( difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_1 P.IVA_1
di Torino, presso la quale è domiciliato in Via Arsenale n. 21;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 10.11.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
previo esame delle prove documentali che si offrono in comunicazione, il sottoscritto insta affinché codesto Ill.mo Presidente del Tribunale di Torino voglia accogliere la presente opposizione e conseguentemente provvedere alla liquidazione dei compensi in conformità con la richiesta presentata il 20 dicembre 2024 (doc.11);
PER PARTE CONVENUTA
“Giudicarsi secondo giustizia. Compensate le spese di lite”;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto emesso in data 30 maggio
2025, comunicato il 6 giugno 2025, con il quale il Giudice di Pace di Torino ha liquidato in € 60,00 oltre 15% spese generali, ed accessori previdenziali e fiscali dovuti per legge, i compensi per le prestazioni svolte nel proc. n. R.G. 13246/2021, dal ricorrente a favore di , CP_2 ammesso al gratuito patrocinio ex art. 18, c. 4, D. Lgs. 150/11, nell'udienza di proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Torino – Brunelleschi del 12.11.2021.
Il si costituiva in data 05.11.2025 chiedendo al giudice di giudicare secondo Controparte_1 giustizia e di compensare le spese di lite.
I motivi di opposizione riguardano l'assenza nel provvedimento oggetto di opposizione di qualsiasi riferimento alle tariffe professionali e alle fasi del processo, la totale assenza di riconducibilità alle tariffe del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, che non consentono la riduzione dei compensi al di sotto del 50 % dei valori medi, nonché la incongruità del compenso liquidato tenuto conto dell'attività svolta.
Il ricorrente ha pertanto insistito per l'accoglimento di quanto richiesto nella propria istanza di liquidazione.
**
L'opposizione è parzialmente fondata per quanto di seguito esposto.
L'attività difensiva, a seguito della nomina del ricorrente quale difensore d'ufficio di CP_2
, risulta dalla documentazione prodotta e la richiesta di liquidazione concerne il procedimento
[...] dinanzi al Giudice di Pace di Torino, avente ad oggetto la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 286/1998 (giudizio definito con decreto di accoglimento), svolto nell'unica udienza del 12.11.2021 (a seguito di richiesta di proroga del
Questore datata 10.11.2021) e senza attività istruttoria.
Le fasi effettivamente svolte sono soltanto quelle di studio e decisionale ( nell'ambito della quale rientra la memoria difensiva depositata) e l'attività difensiva riguarda questioni seriali e già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, essendo inoltre estremamente semplice lo specifico caso concreto oggetto di causa;
in ragione di tali ultime considerazioni, la rilevanza dell'esito del procedimento dinanzi al DP (come nel caso di specie, o anche a seguito di impugnazione) assume un valore trascurabile.
Va, peraltro, rilevato che, ai sensi dell'art. 82 primo comma TUSG, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati “in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, sicché occorre tenere conto dell'opportuna proporzione da mantenere con la liquidazione di attività difensive svolte in relazione contesti processuali e sostanziali di maggiore complessità.
Premesso quanto sopra e rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50%
(cfr. art. 4 d.m. citato), vanno liquidate le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al Giudice di Pace (da € 5.200,01
a € 26.000 – cfr. art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 che consente di tenere conto anche dello scaglione che ricomprende il “valore uguale a € 26.000” e cfr. anche art. 13 comma 1 lett. c TUSG), e si ritiene congruo - per quanto già esposto sulla consistenza dell'attività svolta - l'importo pari a complessivi
€ 585,50 (fase studio € 212,50 fase decisionale € 373), che a seguito della dimidiazione ex art. 130
TUSG ammonta ad € 292,75 oltre accessori di legge.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (€ 282,75 pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia)
e riconosciuti solo gli esposti documentati.
Visto il parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
modificando il decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. , quale legale di , ammesso Parte_1 CP_2 ex lege al gratuito patrocinio nell'ambito del procedimento n. 13246/2021, il compenso di € 292,75, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. le spese Controparte_1 Parte_1 della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 26.11.2025
Il Presidente Delegato
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13559/2025 promossa da:
( ) in proprio Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
( difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_1 P.IVA_1
di Torino, presso la quale è domiciliato in Via Arsenale n. 21;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 10.11.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
previo esame delle prove documentali che si offrono in comunicazione, il sottoscritto insta affinché codesto Ill.mo Presidente del Tribunale di Torino voglia accogliere la presente opposizione e conseguentemente provvedere alla liquidazione dei compensi in conformità con la richiesta presentata il 20 dicembre 2024 (doc.11);
PER PARTE CONVENUTA
“Giudicarsi secondo giustizia. Compensate le spese di lite”;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto emesso in data 30 maggio
2025, comunicato il 6 giugno 2025, con il quale il Giudice di Pace di Torino ha liquidato in € 60,00 oltre 15% spese generali, ed accessori previdenziali e fiscali dovuti per legge, i compensi per le prestazioni svolte nel proc. n. R.G. 13246/2021, dal ricorrente a favore di , CP_2 ammesso al gratuito patrocinio ex art. 18, c. 4, D. Lgs. 150/11, nell'udienza di proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Torino – Brunelleschi del 12.11.2021.
Il si costituiva in data 05.11.2025 chiedendo al giudice di giudicare secondo Controparte_1 giustizia e di compensare le spese di lite.
I motivi di opposizione riguardano l'assenza nel provvedimento oggetto di opposizione di qualsiasi riferimento alle tariffe professionali e alle fasi del processo, la totale assenza di riconducibilità alle tariffe del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, che non consentono la riduzione dei compensi al di sotto del 50 % dei valori medi, nonché la incongruità del compenso liquidato tenuto conto dell'attività svolta.
Il ricorrente ha pertanto insistito per l'accoglimento di quanto richiesto nella propria istanza di liquidazione.
**
L'opposizione è parzialmente fondata per quanto di seguito esposto.
L'attività difensiva, a seguito della nomina del ricorrente quale difensore d'ufficio di CP_2
, risulta dalla documentazione prodotta e la richiesta di liquidazione concerne il procedimento
[...] dinanzi al Giudice di Pace di Torino, avente ad oggetto la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 286/1998 (giudizio definito con decreto di accoglimento), svolto nell'unica udienza del 12.11.2021 (a seguito di richiesta di proroga del
Questore datata 10.11.2021) e senza attività istruttoria.
Le fasi effettivamente svolte sono soltanto quelle di studio e decisionale ( nell'ambito della quale rientra la memoria difensiva depositata) e l'attività difensiva riguarda questioni seriali e già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, essendo inoltre estremamente semplice lo specifico caso concreto oggetto di causa;
in ragione di tali ultime considerazioni, la rilevanza dell'esito del procedimento dinanzi al DP (come nel caso di specie, o anche a seguito di impugnazione) assume un valore trascurabile.
Va, peraltro, rilevato che, ai sensi dell'art. 82 primo comma TUSG, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati “in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, sicché occorre tenere conto dell'opportuna proporzione da mantenere con la liquidazione di attività difensive svolte in relazione contesti processuali e sostanziali di maggiore complessità.
Premesso quanto sopra e rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50%
(cfr. art. 4 d.m. citato), vanno liquidate le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al Giudice di Pace (da € 5.200,01
a € 26.000 – cfr. art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 che consente di tenere conto anche dello scaglione che ricomprende il “valore uguale a € 26.000” e cfr. anche art. 13 comma 1 lett. c TUSG), e si ritiene congruo - per quanto già esposto sulla consistenza dell'attività svolta - l'importo pari a complessivi
€ 585,50 (fase studio € 212,50 fase decisionale € 373), che a seguito della dimidiazione ex art. 130
TUSG ammonta ad € 292,75 oltre accessori di legge.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (€ 282,75 pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia)
e riconosciuti solo gli esposti documentati.
Visto il parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
modificando il decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. , quale legale di , ammesso Parte_1 CP_2 ex lege al gratuito patrocinio nell'ambito del procedimento n. 13246/2021, il compenso di € 292,75, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. le spese Controparte_1 Parte_1 della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 26.11.2025
Il Presidente Delegato
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella