Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nelle cause civili riunite iscritte ai Nn°
12257 /2022, 12258/2022 e 12259/2022 R.G.L., promosse
D A
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese dall'avv.to MARINELLI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in via Marchese di Villabianca 54 a Palermo Italia.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e
[...] difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in via
M. Stabile n. 182, domicilia ex lege.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 19/05/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con separati ricorsi, poi riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, depositati in data 28/11/2022, le ricorrenti indicate in epigrafe convennero in giudizio l' Controparte_1
e, avendo premesso:
[...]
di avere lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della Regione
Siciliana, con reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, dal 13 maggio 1994 fino al 31 dicembre 2020, con la qualifica di impiegate ed inquadramento nella categoria 4°,
1° Livello;
1
[...]
Parte_4
Personale, con contratto a tempo indeterminato;
chiesero la condanna dell'amministrazione convenuta al “risarcimento del danno derivante dall'utilizzo abusivo da parte dell'Amministrazione convenuta della forma contrattuale del contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 36 c. 5 del D. lgs. 165 del 2001, e comunque per violazione della disciplina comunitaria di cui alla direttiva n.
1999/70/CE; - Condannare per l'effetto l'Amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una somma pari a 12 mensilità della retribuzione percepita dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato, o nella diversa misura (superiore o inferiore) ritenuta corretta;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale nel giudizio introdotto dalla ricorrente essendo decorso meno di un Pt_3
quinquennio fra la data di pensionamento della stessa e quella di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Nel merito i ricorsi vanno accolti nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, formatosi in materia di reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico (Cass. n. 14815/2021), secondo cui: «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione
2 non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine. La partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle
Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla forma-zione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni;
matura-zione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010).
Solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006).
Tali principi sono stati, da ultimo, ribaditi dalla Corte d'Appello di Palermo, che con Sentenza n. 880 del 23 ottobre 2023, che su rinvio della Corte di Cassazione si è uniformata alla giurisprudenza sopra riportata.
Nel caso de quo, esaminati gli atti prodotti in giudizio, va escluso che l'assunzione a tempo indeterminato delle odierne ricorrenti (ad eccezione della sig.ra Pt_3
collocata in quiescenza prima della conclusione della procedura di assunzione) sia idonea a elidere il danno causato dalle reiterate proroghe e rinnovi del contratto a termine.
Ciò in quanto la procedura che ha portato all'assunzione a tempo indeterminato delle ricorrenti, regolata dal “Bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di numero 277 unita complessive di personale (di cui 134 categoria D –
135 categoria C – 8 categoria B), di cui all'art.32 della L.R.5/2014, ai sensi del comma
3 2 art.20 del D.Lgs. 25/5/2017, n.75”, ha assunto i connotati di un vero e proprio concorso pubblico e non una procedura “riservata ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, occorre che la procedura offra già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)” ( Cass. 14815/21).
Ed infatti, come condivisibilmente osservato dalla locale Corte d'Appello, nelle sentenze allegate alle note conclusive “la menzionata procedura selettiva non consentiva di ritenere teoricamente sussistente, ex ante, la ragionevole certezza della stabilizzazione, nel senso ribadito dall'orientamento ermeneutico sopra ricordato.
Il bando prevedeva, infatti, che la selezione dei candidati dovesse avvenire mediante valutazione dei titoli (art. 5) ed una prova d'esame consistente (per le categorie C e D) in un colloquio vertente su elementi o nozioni di diritto pubblico, di diritto amministrativo e di diritto regionale ovvero per le categorie A e B) in una prova attitudinale (art. 6): stabiliva, inoltre, che alla valutazione dei titoli potesse conseguire l'attribuzione di un punteggio massimo di 40 ed alla prova d'esame un punteggio massimo di 60, precisando (sempre all'art. 6) che la seconda prova si intendesse superata con una valutazione minima di 36/60; precisazione, questa, che lasciava aperta (almeno in via astratta) la possibilità di una valutazione negativa della preparazione e delle attitudini del candidati, preclusiva dell'immissione in ruolo.
Tali elementi, unitamente al chiaro ed inequivoco riferimento al secondo comma dell'art. 20 D.lgs. n. 75/2017, valgono ad escludere che la stabilizzazione così operata si sia posta in un rapporto di diretta conseguenzialità con i contratti a termine, costituendo un immediato ristoro della loro abusiva reiterazione, frapponendosi a tale funzione la sottoposizione dei candidati ad una prova selettiva di per sé costituente il titolo per l'assunzione a tempo indeterminato, in relazione alla quale la precedente titolarità di contratti a termine aventi le caratteristiche previste dal citato art. 20 ha svolto unicamente la funzione di evento facilitatore (essendo prevista come condizione per l'ammissione alla selezione, ma non assicurando ex se il suo positivo superamento)”.
In termini conclusivi va, quindi, accolta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente, quantificando il danno nella misura delle dodici mensilità dell'ultima retribuzione corrisposta.
4 Tale quantificazione tiene conto sia della natura pubblica del datore di lavoro, e quindi delle dimensioni e del numero dei dipendenti, sia dell'amplissima durata dei rapporti di lavoro a termine, protrattisi per oltre 16 anni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, condanna l'Assessorato convenuto a corrispondere in favore di ciascuna ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti, un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi di legge, dalla data della presente condanna al saldo effettivo.
Condanna, altresì, parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA e distrae in favore dell'avv.to Massimiliano Marinelli.
Così deciso in Palermo il 20/05/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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