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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3916/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in EL presso lo studio dell'avv. Vincenzo Parte_1
Casorelli che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
elett.te dom.to in Lioni presso lo studio dell'avv. Michele De Controparte_1
Lorenzo che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni della separazione
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritte per l'udienza del 07.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 23.10.2024 ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 della separazione dal coniuge stabilite con decreto di questo Controparte_1
Tribunale n. 51/2023 del 14.06.2023, nel senso di riconoscere in favore di essa ricorrente un assegno di mantenimento di € 1.000,00 mensili.
Ha dedotto di essere attualmente disoccupata, mentre il coniuge versa in una situazione economica florida.
Instaurato il contradditorio, si è costituito il resistente, il quale ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Ha eccepito che la ricorrente percepisce tuttora un proprio reddito da lavoro dipendente, dal momento che continua a lavorare presso l'azienda del fratello.
Ha chiesto, in via riconvenzionale, la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico per la FI la quale - nonostante abbia completato il suo percorso universitario - non ha intrapreso alcuna iniziativa per inserirsi nel mondo del lavoro.
All'udienza del 07.05.2025 – svoltasi mediante il deposito di note scritte – le parti hanno depositato l'accordo sottoscritto dai coniugi e dai difensori sulla modifica delle condizioni di separazione, hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dello stesso e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni. Le modifiche alle condizioni della separazione sono state concordate in corso di causa, come segue:
“1. La casa coniugale di Via Forlanini in EL (PZ) resta assegnata in via esclusiva al sig. Controparte_1
2. La FI maggiorenne attualmente convivente con la Persona_1 madre, resta libera di stabilire la propria residenza;
3. Il Sig. i obbliga a versare in favore della FI , Controparte_1 Per_1
a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 600,00
(seicento/00) mediante bonifico bancario sul conto a lei intestato, IBAN:
[...];
4. Le spese straordinarie sanitarie relative alla FI (visite mediche, Per_1 esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private, apparecchi sanitari e ortodontici) o scolastiche (lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di formazione) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, previo accordo tra le parti. In particolare, la FI , si Per_1 obbliga a comunicare all'indirizzo e-mail del sig. CP_1
oppure per le vie brevi la prestazione o l'attività Email_1 richiesta. I coniugi dovranno manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta. In difetto di accordo e/o di rifiuto al rimborso le parti concordano sulla necessità di richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della FI o alla necessità e congruità rispetto alla entità e sostenibilità della spesa;
5. il sig. e la IG si obbligano a Controparte_1 Parte_1 provvedere nella misura del 50% come già precisato sopra alle spese sanitarie relative alla FI connotate dai caratteri della Per_1 necessarietà o urgenza, quali trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali ( a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). In tali evenienze, la sig.ra e/o il Sig. in alternativa, la FI Pt_1 CP_1 Per_1 si obbligano a comunicare via e-mail il costo sostenuto per le spese sanitarie necessarie ed urgenti mediante l'esibizione di documentazione giustificativa e di quietanza di pagamento. Il Sig. e la sig.ra si Controparte_1 Parte_1 obbligano al rimborso pro quota entro il termine massimo entro 7 giorni;
6. il Sig. si obbliga a provvedere al solo saldo delle spese Controparte_1 odontoiatriche della FI come da preventivo spese del 07.10.2024 Per_1 del CENTRO ODONTOIATRICO GDENTAL SAS pari ad Euro 3.500 da versare direttamente al centro medico;
7. il sig. si obbliga a provvedere alle spese per eventuali Controparte_1 vacanze e soggiorni ricreativi con un limite massimo annuo di Euro 1.500;
8. il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
, a titolo di mantenimento, l'importo mensile di Euro 400,00 ( Pt_1 quattrocento/00) con decorrenza dal 01.04.2025, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto a lei intestato ( IBAN:
[...]);
9. Gli importi di cui ai punti 3 e 8 saranno annualmente rivalutati nella misura del 75% dell'indice ISTAT FOI (Famiglie di Operai e Impiegati), calcolato su base annua;
10. La sig.ra si obbliga a provvedere al pagamento, in favore Parte_1 della FI delle somme indicate nel precetto notificato al Persona_1 sig. per il quale è pendente opposizione dinanzi al G.D.P. di EL (R.G. CP_1
948/2024). A tale riguardo, la sig.ra si impegna a rinunciare agli atti, Pt_1 con dichiarazione di nulla a pretendere nei confronti del sig. CP_1
11. Restano valide, ove compatibili con le presenti, le condizioni omologate con il decreto del Tribunale di Potenza in data 14.06.2023;
12. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
L'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative, ad eccezione della previsione della rivalutazione del contributo di mantenimento per la FI e dell'assegno di mantenimento per la coniuge nella misura del “75% dell'indice ISTAT FOI (Famiglie di Operai e Impiegati), calcolato su base annua”, in quanto i suddetti assegni debbono essere per legge rivalutati in base all'intero indice Istat-Foi.
L'accordo pertanto può essere ratificato, ma con l'integrazione della rivalutazione annuale dei suddetti contributi in base all'intero indice Istat-Foi.
Spese compensate, considerato l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso del 23.10.2024 e sulla Pt_1 Controparte_1 domanda riconvenzionale proposta dal resistente, così provvede:
a) ratifica l'accordo di modifica delle condizioni della separazione, come prospettato dalle parti con deposito del 06.05.2025 e integralmente riportato in parte motiva, come integrato in motivazione con la previsione della rivalutazione annuale del contributo di mantenimento per la FI e dell'assegno di mantenimento per la coniuge in base all'intero indice
Istat-Foi;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 26.05.2025
La Presidente est.