TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 884/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 884 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , e nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a EM (Belgio) il 12.04.1968, C.F. entrambi con il patrocinio degli Avv.ti C.F._2
Grazietta Puddori e Maria Valeria Falchi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Nuoro (NU) in Via Monsignor Cogoni n. 14,
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in TA il giorno
10 09 1994, dai signori , nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], e nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 10 p. II s. A;
C.F._2
2) per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TA (Nu);
3) dichiarare tenuto il signor tenuto a corrispondere alla signora l'assegno divorzile Pt_1 Parte_2 pari a euro 150,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici istat”.
Conclusioni del PM:
“esprime parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 01.10.2024”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
N. R.G. 884/2024 V.G.
Con ricorso congiunto depositato il 04.10.2024, e hanno esposto di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in TA (NU) il 10.09.1994; che dall'unione è nato un figlio,
in data 17.08.1996; che il Tribunale di Nuoro, con decreto di omologa n. Cron. 1352/2016 Persona_1 del 28.10.2016, ha omologato la separazione dei coniugi;
che, nelle more, il figlio già Persona_1 maggiorenne, ha raggiunto l'indipendenza economica;
che i coniugi, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, hanno sempre vissuto separati;
che è impossibile la ricostituzione di un'unione materiale e spirituale.
Ciò premesso, i ricorrenti, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in epigrafe trascritte.
All'udienza del 09.01.2025, le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato il ricorso.
Il Giudice, visto il parere favorevole del P.M., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, e ad accertare che le altre condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti risulta che, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di
Nuoro e dal conseguente decreto di omologa della separazione, è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
2) Le altre condizioni di divorzio indicate nel ricorso, infine, non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
3) Le spese di lite, visto l'accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a TA (NU) il 10.09.1994 tra
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
12.04.1968, e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di TA, atto n. 10, parte II, serie A,
anno 1994, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
2
N. R.G. 884/2024 V.G.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il giudice relatore
dott. Cosimo Gabbani
3
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu