Sentenza 29 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2026, n. 7487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7487 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta da:
NC De ST
SQ AN
Marco RO
Presidente
Consigliere
UG LO
NE PE
ha pronunciato la seguente
Consigliere Consigliere Consigliera Rel.
SENTENZA
Numero registro generale 25221/2022 Numero sezionale 201/2026 Numero di raccolta generale 7487/2026 Data pubblicazione 29/03/2026
Oggetto:
INDEBITO
ARRICCHIMENTO Ud.20/01/2026 PU
sul ricorso iscritto al n. 25221/2022 R.G. proposto da:
UG IN, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Natale;
contro
-ricorrente-
LI ON, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato IAnna Contaldo;
nonché contro
LI NE;
-controricorrente-
QUALIFIED CA 1 Seriale: 41ae5baf0644e377
Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 136af30eaa69a3a66b9193e2ac389d Firmato Da: ANTONELLA PELLECCHIA Emesso Da: TRUSTPRO
Numero registro generale 25221/2022 Numero sezionale 201/2026 Numero di raccolta generale 7487/2026 Data pubblicazione 29/03/2026
-intimata-
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4241/2022 depositata il 20/06/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dalla Consigliera NE PE.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Michele Cisterna, che ha che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi per il ricorrente l'Avv. Giuseppe Natale e per il controricorrente l'Avv. IAnna Contaldo.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2009, ON LI conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, IN UG e NE LI, chiedendo, in via principale, la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che trasferisse la proprietà dell'unità immobiliare ad ella destinata;
in via subordinata, proponeva l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. per la somma di Euro 350.000,00. A fondamento della domanda, parte attrice deduceva che: a) nel 2005 aveva concluso con il nipote AN RI e la moglie di quest'ultimo, IN UG, un accordo relativo alla costruzione di una villa bifamiliare in Roma, via di Massa San Giuliano/via Monacillioni, in base al quale l'attrice avrebbe anticipato le somme necessarie per la costruzione, dietro trasferimento della proprietà di una delle due unità immobiliari da costruire, al fine di adibirla ad abitazione propria, nonché dei propri genitori e della sorella,
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Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 136af30eaa69a3a66b9193e2ac389d Firmato Da: ANTONELLA PELLECCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 41ae5baf0644e377
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NE LI, madre di AN RI;
b) aveva sostenuto a tal fine spese per oltre Euro 300.000 e acceso un mutuo di Euro 150.000, garantito da ipoteca sull'abitazione di cui era già proprietaria;
c) i coniugi RI e UG si separavano nel 2008 e, a causa del rifiuto della UG, non era possibile procedere al trasferimento in suo favore dell'immobile ad ella destinato in forza del detto accordo verbale;
d) AN RI decedeva il 05.05.2009 in un incidente stradale. Il Tribunale di Roma, coinvolta anche la figlia naturale del RI, IA OR De LU, riconosciuta tale con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma del 2013, e ritenuta litisconsorte necessaria rispetto alla sola domanda principale proposta ex art. 2932 c.c., con sentenza n. 21501/2017: (-) rigettava la domanda ex art. 2932 c.c. per nullità dell'accordo per difetto di forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.; (-) in accoglimento della domanda subordinata - e previa riqualificazione della stessa come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. condannava IN UG alla restituzione, in favore dell'attrice, della intera somma di Euro 278.214,97, ritenendo provato il pagamento effettuato da ON LI in virtù delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale;
(-) rigettava, inoltre, la domanda nei confronti di NE LI, che doveva considerarsi esclusa dalla successione legittima di AN RI per effetto del sopravvenuto riconoscimento della paternità naturale della minore OR IA De LU, nei cui confronti non disponeva però alcuna condanna, poiché, pur essendo litisconsorte necessaria rispetto alla domanda principale, non era stata proposta alcuna estensione della domanda subordinata nei suoi confronti;
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(-) per l'effetto, condannava la UG alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
2. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4241/2022, decidendo sul gravame interposto dalla UG, rigettava l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Di poi, condannava l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore di ON LI.
3. Per la cassazione di tale sentenza IN UG ha proposto ricorso affidato a dodici motivi.
3.1. ON LI ha resistito con controricorso.
3.2. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al decimo motivo.
3.3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
di
4. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di gravame con cui l'appellante censurava la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 2697, 2721, 2729, comma 2, c.c. Ritiene la ricorrente che la Corte territoriale abbia omesso pronunciarsi sul motivo di gravame con cui ella deduceva che, in relazione ad un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, operano i limiti legali alla prova testimoniale secondo i principi di cui a Cass. n. 3336/2015, nonché Cass. n. 26003/2010 e Cass. n. 18779/2005. Con tale motivo d'appello, infatti, l'appellante lamentava che il Tribunale avrebbe qualificato come mero "fatto storico" il preteso
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accordo di vendita immobiliare, che è invece "fondamento" delle
domande formulate dalla LI.
4.1. Il primo motivo è fondato.
La censura svolta dalla ricorrente, con cui si prospetta il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello in ordine alla inammissibilità della prova testimoniale di un contratto per cui la legge richiede il requisito della forma scritta ad substantiam, merita, infatti, accoglimento, poiché la sentenza impugnata sconta, sul punto, della inesistenza di una qualsivoglia motivazione. In proposito, la Corte territoriale, dopo aver ritenuto di esaminare congiuntamente i motivi d'appello proposti dalla UG, si è limitata a dichiarare che <<risultano provati sia l'accordo verbale, anche se nullo per mancanza della forma scritta, che una delle due ville avrebbe dovuto essere intestata alla LI, e sia la ricezione della somma di denaro ricevuta dalla UG insieme al marito RI AN>> (alla non numerata pag. 8 della sentenza impugnata). Così facendo, la Corte romana, reiterando l'impostazione seguita dal primo giudice, non ha però esaminato nel merito il motivo d'appello, limitandosi esclusivamente a ritenere, per un verso, provato l'accordo verbale e, per altro verso, esclusa la prova del contratto traslativo. Ciò, tra l'altro, non è neppure sufficiente a ravvisare un rigetto, sia pure implicito, del motivo di gravame. Né, in proposito, giova alla controricorrente la giurisprudenza citata dal Procuratore Generale (a pag. 2 della requisitoria scritta) sul merito della questione, il cui esame resta qui precluso, avendo la ricorrente dedotto esclusivamente un error in procedendo. Sostiene, infatti, il Procuratore Generale che i giudici del merito avrebbero qualificato la prova del contratto come prova di un mero "fatto storico" applicando i precedenti (peraltro non citati dalla Corte territoriale) di Cass. n. 3336/2015 e Cass. n. 566/2001, secondo il cui
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principio i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo (cfr. anche Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 5880 del 04/03/2021). Epperò, la citata giurisprudenza risulta inconferente, volta che nel caso di specie, all'inverso, si faceva questione di un accordo intercorso proprio tra le parti in causa, essendo la UG convenuta in giudizio anche nella qualità di erede di AN RI.
-
c.p.c.,
5. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2697, 2721, comma 1, e 2729, comma 2, c.c., nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente. Oggetto di specifica censura è la seguente statuizione della sentenza impugnata: <<risultano provati sia l'accordo verbale, anche se nullo per mancanza della forma scritta, che una delle due ville avrebbe dovuto essere intestata alla LI, e sia la ricezione della somma di denaro ricevuta dalla UG insieme al marito RI AN. Prova del suddetto accordo verbale, risulta non dall'interrogatorio della appellata LI NE, madre del RI e nonna di De LU OR IA, ma quanto dai documenti in atti, prodotti dall'appellata ON LI» (al punto 5 della sentenza d'appello).
solo
Ad avviso della ricorrente, il generico riferimento a non specificati "documenti in atti" per la prova del preteso contratto verbale
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Emesso
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costituisce una mera asserzione non illustrativa delle ragioni del convincimento del giudice.
5.1. Il secondo motivo è fondato.
Secondo un consolidato insegnamento di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, giacché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr., ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 12629 del 08/05/2024; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). Nel caso di specie, l'apodittico riferimento della Corte territoriale a non meglio specificati «<<documenti in atti, prodotti dall'appellata ON LI» (alla non numerata pag. 8 della sentenza impugnata), posti in relazione alla prova dell'accordo verbale, non consente, a monte, di ravvisare in modo univoco gli elementi fattuali posti a fondamento della statuizione complessiva sulla asserita prova dell'intesa verbale intervenuta tra ON LI e i coniugi RI e UG. In tal senso, i giudici d'appello si sono limitati a ribadire in toto e acriticamente la statuizione del primo giudice, che invece costituiva proprio oggetto di apposito motivo di gravame svolto a confutazione della sentenza di primo grado.
6. All'esame dei successivi motivi di ricorso va premesso lo scrutinio del quarto mezzo, con cui parte ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., "anomalia motivazionale per irriducibile contraddittorietà della motivazione, violazione dell'art. 132 n. 4 cpc".
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La Corte d'appello afferma provati l'accordo verbale, anche se nullo, nonché la ricezione della somma di denaro ricevuta dalla UG insieme al marito. In tal modo, per la ricorrente, la Corte di merito sostanzialmente <immuta il fatto costitutivo posto a fondamento della condanna della UG affermando che questa "è stata convenuta in giudizio in proprio perché ha beneficiato della somma accertata come indebita", "destinata per i pagamenti della costruzione intestata ai coniugi RI -UG"» (cfr. pag. 19 del ricorso per cassazione). Soggiunge che <tale linea argomentativa viene sorretta dall'espressione "senza incorrere in ultrapetizione" (una sorta di excusatio non petita) che significativamente la Corte d'Appello vuole aggiungere al passo di Cass. 24686/2018, recepito in motivazione>> (ibid.), applicando un precedente in tema di preliminare di cessione di azienda. Così facendo, la Corte territoriale presupporrebbe, con il richiamo alla ipotesi dell'arricchimento senza causa, la non partecipazione della UG al preteso accordo e la non configurabilità, nei suoi confronti, di un titolo contrattuale (inoperante per nullità), con conseguente esperibilità dell'azione generale di ingiustificato arricchimento di carattere complementare e sussidiario. Sicché, la Corte d'appello «[n]el presupporre l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento "in proprio" nei confronti della UG (coniugata con il RI in regime di separazione dei beni [...]) [...] non considera, inoltre, che la UG, in quanto comproprietaria al 50% della costruzione per quale erano stati eseguiti i pagamenti in questione (pretesamente effettuati con mezzi di spettanza di ON LI), solo in tale percentuale sarebbe stata "beneficiata" in proprio>> (cfr. pag. 20 del ricorso per cassazione).
6.1. Il motivo è infondato.
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La censura è volta a contestare la statuizione della Corte d'appello che avrebbe sostanzialmente condannato la UG ai sensi dell'art. 2041 c.c. in luogo dell'art. 2033 c.c., in applicazione del precedente di Cass. n. 24686/2018. Così facendo, ad avviso della ricorrente, la Corte romana avrebbe presupposto, attraverso il richiamo alla ipotesi dell'arricchimento senza causa, la non partecipazione della UG al preteso accordo. Tale argomento è errato, dal momento che, sin dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado, ON LI aveva proposto, in via subordinata alla domanda ex art. 2932 c.c., proprio l'azione di cui all'art. 2041 c.c., ma la Corte d'appello, al pari del Tribunale, la ha poi "riqualificata" d'ufficio come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (cfr. ancora la non numerata pag. 8 della sentenza impugnata), rispetto alla quale preminente è la prova di un avvenuto pagamento indebito, nella specie ritenuto tale in ragione della nullità del contratto. Tale questione non ha, tuttavia, mai costituito oggetto di specifica censura, né in grado d'appello né con il ricorso per cassazione proposto dalla condannata UG. Difatti, la Corte d'appello, condividendo l'impostazione del primo giudice, ha espressamente statuito che «correttamente, in ragione del contestato impegno verbale a procedere al passaggio di proprietà di una delle due ville costruita con l'impiego di somme di ON LI, la stessa ha richiesto, in via subordinata, la restituzione del denaro, qualificata però dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 2033 cc. Infatti, la domanda di ripetizione di indebito presuppone, l'inesistenza dell'obbligazione e quindi l'assenza del titolo alla base del pagamento» (alla non numerata pag. 8 della sentenza impugnata). Da qui discende la condanna della UG alla restituzione della somma di Euro 278.214,97, in favore di ON LI, a titolo di
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ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. (non già di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., come invece riferisce in questa sede la ricorrente a pag. 20 del ricorso per cassazione, nella parte in cui assume che la Corte di merito avrebbe fatto «richiamo all'ipotesi dell'arricchimento senza causa [...] presuppone[ndo], cioè, la non configurabilità di un indebito oggettivo sul quale poter fondare un obbligo restitutorio»).
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6.1.1. Non attiene alla materia del contendere, per non essere stata oggetto di specifica impugnazione, la questione relativa proprio alla riqualificazione da parte del giudice del merito della domanda subordinata proposta in primo grado da ON LI ex art. 2041 c.c. come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Sul punto giova, tuttavia, ribadire per doveroso interesse nomofilattico che il precedente richiamato dalla Corte d'appello alla non numerata pag. 8 della sentenza impugnata di Cass. n. 24686/2018 (che lo stesso Procuratore Generale, a pag. 3 della requisitoria, in sostanziale adesione agli assunti della Corte di merito, ritiene pertinente) risulta nella specie assolutamente inconferente ed applicato dalla Corte romana sulla base di assunti totalmente errati in diritto. In proposito, ciò che afferma Cass. n. 24686/2018 è solo che <<qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" in ragione del venire meno del vincolo contrattuale, la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto può essere ottenuta mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ed è in tal caso consentito al giudice disporre la restituzione in conseguenza della caducazione del titolo giustificativo della detenzione anche se per una causa diversa da quella dedotta dalla parte». In tal senso, è consentito al giudice del merito disporre la restituzione in forza di una causa determinante la caducazione del titolo
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giustificativo diversa da quella dedotta dalla parte, ma comunque disponibile rispetto alle allegazioni e asseverazioni compiute dalle parti o in base alla rilevazione d'ufficio della nullità contrattuale in applicazione dei principi enunciati da Cass. Sez. U, Sentenze nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014. A ben vedere, tale precedente non consente affatto al giudice del merito di trasformare d'ufficio la domanda con cui viene esperita l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., poiché con tale diversa operazione qualificatoria il giudice effettuerebbe una inammissibile "mutatio libelli", pronunciando oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, attraverso la mutazione dei fatti costitutivi o estintivi della pretesa fatta valere in giudizio. Ciò in quanto, benché siano entrambe improntate al principio della necessaria causalità delle attribuzioni patrimoniali, le azioni ex artt. 2041 e 2033 c.c. restano autonome e distinte. Da un lato, quella di cui all'art. 2033 c.c. è azione restitutoria con funzione recuperatoria, a fronte di un avvenuto pagamento per il quale si riscontra la carenza di una causa che lo giustifichi (ciò che è onere dell'attore provare: v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 6983 del 15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del 05/07/2023). Dall'altro lato, l'azione ex art. 2041 c.c. è azione di depauperamento volta a recuperare la "depauperatio" nei limiti della "locupletatio" altrui, entrambe correlate da un nesso di causalità. Le due azioni sono dunque fondate su diversi elementi costitutivi e requisiti necessari, rispetto ai quali assume centrale rilevanza, in relazione all'azione di cui all'art. 2041 c.c., il carattere di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. da accertarsi alla stregua dei principi enunciati da
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Cass. Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023, alla cui motivazione
si rinvia.
Cionondimeno, in carenza di una espressa e puntuale impugnazione sulla specifica questione da parte dell'odierna ricorrente, il quarto motivo di ricorso va comunque rigettato.
7. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per "motivazione assente", e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di gravame, nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1180 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. Assume la ricorrente che dalla sentenza impugnata non si evince affatto quale sia la prova (pur ritenuta esistente dai giudici d'appello al punto 5 della sentenza) della «<ricezione della somma di denaro ricevuta dalla UG insieme al marito RI AN». Sul punto, denuncia l'omessa pronuncia sul motivo di gravame con cui veniva dedotta in appello la violazione dell'art. 1180 c.c., fattispecie nella quale doveva inquadrarsi la vicenda concreta in quanto le somme asseritamente pagate dall'attrice erano state direttamente corrisposte all'impresa costruttrice della villa bifamiliare a fronte di fatture intestate ad AN RI, come emergerebbe anche dal contenuto dell'atto di citazione di primo grado della LI (cfr. pag. 16 del ricorso per cassazione). In proposito, la ricorrente riferisce di aver ribadito, anche a pag. 8 della memoria di replica prodotta in appello, la sua estraneità alle operazioni bancarie in esame. Deduce che l'art. 1180 c.c. rileva, quoad effecta, ai soli fini solutori dell'adempimento nei confronti del creditore, ma non conferisce di per sé titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore per ripetere la somma versata. Viene evocato, in proposito, il precedente di Cass. Sez. U n. 9946/2009, secondo il cui principio il terzo avrebbe
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titolo per agire direttamente nei confronti del debitore soltanto in presenza di una delle ipotesi di surrogazione e di regresso previste dalla legge.
8. Con il quinto motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente in ordine al motivo d'appello con cui si impugnava la sentenza di primo grado per asserita inammissibilità della c.t.u., stante il supposto carattere meramente esplorativo. In proposito, la Corte d'appello si sarebbe limitata ad un generico riferimento a <<quanto dedotto e prodotto dalla LI», ritenendo condivisibile la <<ricostruzione contabile svolta dal Ctu che non è stata affatto esplorativa», poiché «il Ctu ha accertato attraverso i documenti giustificativi le movimentazioni bancarie, come le somme della LI siano state destinate per i pagamenti della costruzione intestata ai coniugi RI/UG» e «ha ricostruito contabilmente, distinguendo nei conti correnti BNL e Banca Intesa, le somme in entrata ed in uscita di esclusiva proprietà della LI e del nipote RI» (cfr. pag. 27 del ricorso per cassazione).
9. Con il sesto motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello con cui l'odierna ricorrente lamentava che le spese, inesattamente considerate dalla c.t.u. come effettuate sul conto presso Banca Intesa San Paolo con mezzi dell'attrice, fossero estranee alle pretese restitutorie azionate dalla stessa, essendo anche anteriori all'asserito accordo verbale. 10. Il terzo, il quinto e il sesto motivo da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi sono fondati per quanto di
ragione.
Secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito non è tenuto ad occuparsi espressamente e
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Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 136af30eaa69a3a66b9193e2ac389d Firmato Da: ANTONELLA PELLECCHIA Emesso Da: TRUSTPRO
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singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che costui esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, di guisa che tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito devono ritenersi per implicito disattesi (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020). Tanto non può tuttavia ritenersi nel caso di specie, rispetto al quale non sussistono neppure gli estremi per ravvisare un rigetto implicito dei motivi da parte della Corte d'appello, salvo a volere interpretare (ma tanto non essendo consentito in questa sede) la sentenza impugnata attraverso una lettura che, più che in una semplice esegesi, si sostanzierebbe, anzitutto, in una integrazione logica, in via interpretativa, di passaggi difatti inesistenti. Tanto elide la possibilità di condividere quanto sul punto diffusamente argomenta, nella memoria scritta, il Procuratore Generale. Ed invero, la Corte romana dedica poco più di un periodo a ciascun motivo di appello proposto dalla UG, esaminandolo in modo lacunoso e approssimativo e con un'argomentazione apodittico- assertiva, che si risolve in una "non motivazione". Coglie, infatti, nel segno la denuncia di motivazione apparente rispetto al motivo di gravame con cui l'appellante deduceva la violazione dell'art. 1180 c.c., in quanto le somme asseritamente pagate dalla LI sarebbero state direttamente corrisposte all'impresa costruttrice della villa bifamiliare a fronte di fatture intestate ad AN RI, come emergerebbe anche dal contenuto dell'atto di citazione di primo grado della LI (cfr. pag. 16 del ricorso per cassazione).
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In proposito, la Corte d'appello ha apoditticamente dichiarato che *<risultano provati sia l'accordo verbale, anche se nullo per mancanza della forma scritta, [...] e sia la ricezione della somma di denaro ricevuta dalla UG insieme al marito RI AN» (v. la non numerata pag. 8 della sentenza impugnata), salvo poi riferire - subito dopo il valore probatorio dall'interrogatorio della appellata LI NE, madre del RI e nonna di De LU OR IA, e dei neppure meglio specificati documenti in atti prodotti dall'appellata ON LI, al solo accordo verbale.
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Trattasi, pertanto, di una motivazione che non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico alla base del convincimento del giudice d'appello, né di individuare in modo chiaro ed univoco i fatti posti a fondamento della decisione. È difatti consolidato, presso questa Corte, il principio di diritto secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, giacché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr., ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 12629 del 08/05/2024; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). In tal senso, anche con riferimento al contenuto della c.t.u., ritiene la Corte territoriale che «[i] Ctu ha accertato attraverso i documenti giustificativi le movimentazioni bancarie, come le somme della LI siano state destinate per i pagamenti della costruzione intestata ai coniugi RI/UG e, quest'ultima, è stata convenuta in giudizio in proprio perché ha beneficiato della somma accertata come indebita, pari a € 278.214,97» (v. la non numerata pag. 9 della
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sentenza impugnata), del resto neppure spiegando le ragioni per le quali la UG è stata ritenuta destinataria diretta della dazione di danaro, pur avendo l'appellante dedotto che i coniugi RI e UG fossero in regime di separazione dei beni (cfr. pagg. 20 ss. del ricorso per cassazione). Per altro verso, va ancora rilevata la insanabile contraddizione in cui incorre la Corte d'appello di Roma allorché, sempre in ordine al contenuto della c.t.u., qualifica poi espressamente le somme come "di esclusiva proprietà della LI e del nipote RI" («[i]l Ctu ha ricostruito contabilmente, distinguendo nei conti correnti BNL e Banca Intesa, le somme in entrata ed in uscita di esclusiva proprietà della LI e del nipote RI a decorrere dal 1998 e conseguentemente le somme impiegate per la costruzione di appartenenza di ON LI quantificate in € 278.214,97», alla non numerata pag. 9 della sentenza impugnata). 11. Con il settimo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello con cui la UG specificava che la dichiarazione di ON LI, avvenuta con mail delle ore 12:41 del 14.12.2006, aveva palesemente ad oggetto le disponibilità proprie del nipote giacenti, a quel momento, sul conto cointestato di Banca Intesa San Paolo. Ad avviso della ricorrente, questa era una "confessione stragiudiziale" (resa da AN RI, dante causa della UG) relativa al fatto specifico dell'esistenza, ancora al 14.12.2006, di disponibilità proprie del RI sul conto de quo, che formava piena prova ai sensi dell'art. 2733, comma 2, c.c. Denuncia, al contempo, l'omesso esame della dichiarazione di ON LI delle ore 12:41 del 14.12.2006, quale fatto oggetto di
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discussione tra le parti decisivo per dimostrare l'inattendibilità delle conclusioni della c.t.u. (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). 12. Con l'ottavo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di gravame inerente al quantum debeatur, con cui la UG aveva dedotto, in relazione all'utilizzo del diverso conto presso la B.N.L., che: a) il ricavato del mutuo acceso da ON LI per Euro 150.000,00, riversato in un conto presso la B.N.L. cointestato zia- nipote, era stato utilizzato per la costruzione del villino bifamiliare solo nella misura di Euro 113.516,90 come da bonifico del 17.11.2006; b) gli interessi sul mutuo sarebbero maturati per le 204 rate riportate nel piano di ammortamento della B.N.L., con scadenza 30.11.2023, e quindi anche per il periodo successivo alla data del detto pagamento, tal che il Tribunale aveva sostanzialmente pronunciato una condanna agli interessi su interessi futuri. Tale articolata censura non risulterebbe riprodotta dalla Corte territoriale neppure nella parte ricognitiva dei motivi d'appello al punto 4 della sentenza impugnata. 13. Con il nono motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di gravame con cui la UG lamentava che il giudice di primo grado ne aveva disposto la condanna al pagamento degli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti, anziché dalla domanda, così violando l'art. 2033 c.c. per il quale gli interessi possono decorrere dal giorno della prestazione solo nel caso di mala fede dell'accipiens, qui neppure dedotta dalla LI. 14. Il settimo, l'ottavo e il nono motivo sono assorbiti dall'accoglimento del terzo, del quinto e del sesto motivo. 15. Con il decimo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 754 c.c. poiché la Corte d'appello
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non avrebbe considerato che l'esistenza di più coeredi rileva come fatto da solo sufficiente a determinare, per ciascuno di essi, la limitazione della propria responsabilità per i debiti del de cuius in proporzione alla rispettiva quota ereditaria. Pertanto, la UG non poteva essere condannata all'intero ammontare della somma in questione;
piuttosto ad avviso della ricorrente - il giudice del merito avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la questione relativa alla limitazione della sua responsabilità.
15.1. Il motivo è fondato.
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il regime operante in tema di obbligazioni tra coeredi è quello della parziarietà, in linea con le previsioni di cui agli arti. 752 e 754 c.c., che definiscono il regime di responsabilità per i debiti del de cuius (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3391 del 03/02/2023; Sez. 2, Sentenza n. 17122 del 13/08/2020). Sulla base di tali principi è stato, peraltro, anche precisato che, in tema di esecuzioni, il precetto intimato al coerede (che dimostri, in sede di opposizione alla esecuzione, l'esistenza di altri coeredi) per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18977 del 13/06/2022). Venendo al caso di specie, la Corte romana non ha tenuto conto che, a fronte della successione legittima apertasi a seguito del decesso di AN RI, avvenuto il 05.05.2009, la moglie di quest'ultimo, odierna ricorrente, risultava coerede insieme alla minore OR IA De LU, figlia naturale del RI, quale fatto del resto riconosciuto anche in sentenza;
pertanto, la UG doveva
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rispondere: pro quota nella qualità di erede del RIo, e cioè nei limiti della sua quota ereditaria;
salva comunque la ulteriore prova della percezione diretta della somma da parte della UG medesima, al cui riguardo la motivazione resa dalla Corte romana deve però ritenersi meramente apparente (come rilevato supra, al punto 10 della motivazione). Ne discende che l'argomento adottato dalla Corte di merito, per cui, <<in difetto di apposita domanda di estensione della domanda all'erede rimasto contumace, correttamente il giudice di primo grado non ha adottato alcuna pronuncia sul punto» (alla non numerata pag. 9 della sentenza impugnata), risulta eccentrico rispetto alla doglianza svolta in appello dalla UG. Ed invero, l'assenza di estensione della domanda subordinata da parte di ON LI alla minore OR IA De LU, pur giustificando la non disposta condanna nei confronti di quest'ultima, comunque non esimeva il giudice del merito dal limitare la condanna restitutoria nei confronti della UG (n.q. di erede di AN RI e salva diversa e ulteriore prova della diretta percezione della somma da parte della ricorrente) alla quota ereditaria da questa allegata e provata in giudizio. 16. Con l'undicesimo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 2652, n. 2, c.c. per la "sconcertante motivazione" con cui la Corte d'appello ha respinto la denuncia di violazione di legge circa il mancato ordine di cancellazione della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del preteso contratto immobiliare, che doveva ex lege conseguire al rigetto di tale domanda (cfr. pag. 39 del ricorso per cassazione). La Corte di merito avrebbe applicato ragioni di mera "opportunità", allegando finalità cautelari, a scapito della ratio sottesa all'art. 2652,
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n. 2, c.c., che è quella di assicurare gli effetti sostanziali dell'eventuale accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica, disponendo la prevalenza della relativa trascrizione su tutte le formalità successivamente eseguite. In tal modo, però, ON LI avrebbe sostanzialmente impedito la commercialità di tutti i beni della UG, <manifestando la reale finalità strumentale dell'inammissibile temeraria domanda principale ex art. 2932 cc» (a pagina 40 del ricorso per cassazione). 16.1. Il motivo, benché la questione possa tornare attuale solo in prospettiva di un eventuale esito del giudizio di rinvio favorevole all'odierna ricorrente, va comunque esaminato: ed è fondato. Per pluridecennale giurisprudenza, la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto dal primo comma dell'art. 2668 cod. civ.); pertanto, qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia lamentata davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado (in tal senso, oltre alla più recente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9258 del 16/04/2018, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 15964 del 07/07/2009; Sez. 3, Sentenza n. 23929 del 19/11/2007; Sez. 2, Sentenza n. 5467 del 12/04/2001; Sez. 2, Sentenza n. 12444 del 20/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 1859 del 21/02/1991; Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 25/11/1977). Con riferimento poi al rapporto tra la detta trascrizione e la domanda volta ad ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., questa Corte ha altresì chiarito attraverso un orientamento che, pur
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riguardando una ipotesi diversa, risulta comunque applicabile al caso di specie che «la trascrizione della domanda giudiziale, diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, opera ai sensi dell'art. 2652 n. 2 cod. civ., l'effetto dell'opponibilità della sentenza che definisce il giudizio, soltanto se tale sentenza abbia il contenuto indicato dalla citata norma, sia cioè una sentenza di accoglimento della domanda. Se, invece, la sentenza non possa contenere tale pronuncia, in quanto alla data in cui viene emessa il contratto definitivo risulta già stipulato, la trascrizione della domanda è improduttiva di effetti» (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1588 del 09/02/1993; Sez. 2, Sentenza n. 1163 del 11/02/1999). Similmente e nella stessa logica, dunque, al rigetto da parte del giudice della domanda ex art. 2932 c.c. consegue invariabilmente la cancellazione della trascrizione dell'apposita domanda. Dei principi innanzi richiamati, che formano patrimonio acquisito nel formante giurisprudenziale, la Corte romana non ha fatto corretta applicazione, volta che - attraverso una superficiale motivazione sul punto ha ritenuto che «la trascrizione della domanda giudiziale si ritiene giustificata al fine cautelare, onde scongiurare il rischio di parte creditrice di vedersi sottrarre i beni su cui possa soddisfare il proprio credito riconosciuto in sentenza» (alla non numerata pag. 9 della sentenza impugnata). Tale statuizione si pone, però, in contrasto con i principi appena richiamati, che invece postulano una necessaria correlazione tra il rigetto della domanda e la cancellazione della relativa trascrizione, che il giudice deve disporre anche d'ufficio, non assumendo invece rilevanza le esigenze cautelari cui la Corte d'appello ha fatto (del resto apoditticamente) riferimento.
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17. Con il dodicesimo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 92, comma 2, 96, comma
2, e 88 c.p.c. Parte
ricorrente ritiene che ON LI fosse consapevole dell'inammissibilità della domanda principale ex art. 2932 c.c. per mancanza di contratto scritto ad substantiam e che, nella trascrizione di tale domanda, avesse «maliziosamente coinvolto beni estranei alla medesima» (a pagina 40 del ricorso per cassazione). Osserva, pertanto, che la Corte territoriale, provvedendo sulle spese, doveva tenere conto della soccombenza di ON LI sulla domanda principale e della illegittima modalità di esecuzione dell'atto processuale, rappresentato dalla sua trascrizione, con complessivo comportamento violativo dell'art. 88 c.p.c. rilevante anche ai fini dell'art. 96, commi 2 e 3, c.p.c.
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17.1. Il dodicesimo motivo relativo alle spese e, in particolare, alla questione della valutazione del complessivo comportamento di ON LI, che parte ricorrente ritiene violativo dell'art. 88 c.p.c., anche ai fini dell'art. 96, commi 2 e 3, c.p.c. resta assorbito dall'accoglimento del precedente. 18. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo, del secondo, del terzo, del quinto, del sesto, del decimo e dell'undicesimo motivo (infondato il quarto;
assorbiti i restanti), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma che, in diversa composizione, esaminerà nel merito la domanda, specie in relazione ai motivi non scrutinati, di fatto, in grado d'appello, facendo applicazione dei principi sopra illustrati. 19. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il sesto, il decimo e l'undicesimo motivo, dichiarato infondato il quarto e assorbiti i restanti;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 20 gennaio 2026.
Il Consigliere NE PE
Il Presidente NC De ST
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