Sentenza 5 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 9683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9683 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09683/2025REG.PROV.COLL.
N. 08782/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8782 del 2024, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte e Guido Ciccarelli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. 15677 del 5 agosto 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 settembre 2025, il consigliere ES IG e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Orazio Abbamonte per l’appellato;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di accertamento del diritto di -OMISSIS-, ufficiale dell’Aeronautica militare, sia al percepimento delle differenze retributive e delle indennità accessorie e supplementari sia al risarcimento del danno patito per effetto dell’erroneo trasferimento dal ruolo naviganti normale delle armi dell’Aeronautica a quello del ruolo normale delle armi dell’Aeronautica, con contestuale condanna del Ministero della difesa al pagamento delle spettanze dovute.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) in data 20 marzo 2013, a causa di un episodio di cefalea con associata anisocoria, l’ufficiale dell’Aeronautica militare -OMISSIS-, al tempo rivestente il grado di tenente, venne ricoverato presso l’azienda ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia, da cui venne dimesso in data 26 marzo 2013 con la diagnosi di « aneurisma del sifone carotideo intracavernoso destro » e di « cefalea di tipo intensivo »;
b) in data 21 maggio 2013, l’ufficiale venne sottoposto a visita medica straordinaria presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’aeronautica militare di Milano, all’esito della quale venne giudicato « idoneo al servizio militare quale ten. Permanentemente non idoneo quale navigatore a mente DM 16/09/03 art. 3(A) »;
c) il Ministero della difesa, con decreto dirigenziale del 29 gennaio 2014, trasferì l’interessato dal ruolo naviganti normale delle armi al ruolo normale delle armi dell’Aeronautica in servizio permanente effettivo ai sensi dell’art. 832, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) sottoposti ad ulteriori accertamenti, all’interessato venne certificata da medico specialista dell’ospedale Careggi di Firenze, con parere del 26 novembre 2018, l’assenza dell’aneurisma del sifone carotideo intracavernoso destro;
e) conseguentemente presentò domanda di rivalutazione ai fini dell’idoneità quale navigatore militare e di reintegrazione nella categoria di navigatori;
f) i competenti organi sanitari militari giudicarono l’interessato idoneo al servizio militare incondizionato, idoneo quale navigatore, idoneo all’attività ginnico sportiva militare e idoneo all’impiego in missioni all’estero;
g) il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, con i decreti dirigenziali del prot. M_D GMIL REG 2019 0415948 del 9 luglio 2019 e M_D GMIL REG 2019 0428368 del 18 luglio 2019: annullò il decreto dirigenziale del 29 gennaio 2014, reinserì l’allora tenente -OMISSIS- nel ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica in servizio permanente effettivo, con anzianità di grado assoluta dal 18 settembre 2008, annullò, nelle sole parti riguardanti l’interessato, la determinazione dirigenziale del 22 maggio 2014 concernente la formazione dell’aliquota di avanzamento al grado di capitano del ruolo normale delle armi dell’Arma aeronautica, determinazione dirigenziale del 17 giugno 2015 attinente alla formazione del quadro di avanzamento al grado di capitano del ruolo normale delle armi dell’Arma aeronautica, la determinazione dirigenziale del 25 giugno 2015 relativa alla promozione al grado di capitano del ruolo normale delle armi dell’Arma aeronautica, annullò, nelle sole parti riferite all’interessato, la determinazione dirigenziale del 22 maggio 2014 inerente alla formazione dell’aliquota di avanzamento al grado di capitano del ruolo normale delle armi dell’Arma aeronautica, iscrisse l’interessato nel quadro di avanzamento, ad anzianità, al grado di capitano del ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica, formato per l’anno 2013, promosse l’interessato al grado di capitano con anzianità di grado assoluta dal 18 settembre 2013;
h) con nota prot. M_D SSMD REG 2019 0130737 del 30 luglio 2019, l’interessato chiese all’amministrazione la corresponsione di tutte le indennità operative e supplementari non percepite fino a quel momento;
i) con provvedimento prot. M_D GMIL REG2019 0590658 del 13 novembre 2019 il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, rigettò la suddetta domanda.
3. -OMISSIS- ha proposto il ricorso n. 3607 del 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio affidato a tre motivi, compendiati in « Sul diritto del ricorrente al percepimento delle differenze retributive per la qualifica superiore di Capitano dal 18.09.2013 al 25.05.2015 », « Sul diritto del Capitano -OMISSIS- al percepimento delle indennità operative e supplementari dal mese di Novembre 2013 a quello di luglio 2019 » e « Sul ristoro del danno da perdita di chance patito dal ricorrente causa dell’erroneo trasferimento dal ruolo naviganti normale delle armi al ruolo normale delle armi dell’Aeronautica Militare ».
In particolare, l’interessato ha chiesto:
a) le differenze retributive maturate per la qualifica superiore di capitano dal 18 settembre 2013 al 25 giugno 2015 (quando con determinazione dirigenziale del 25 giugno 2015 venne promosso al grado di capitano del ruolo normale delle armi dell’Aeronautica militare), pari a euro 4.570,42, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
b) le indennità operative e supplementari di cui non ha goduto a causa dell’erroneo trasferimento dal ruolo naviganti delle armi a quello normale, quantificate in un totale di euro 93.596,49, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, e ripartite in:
- generi di conforto, somministrati per compensare il maggior dispendio di energie, ovvero il superamento di disagi particolarmente gravosi, connessi a determinate destinazioni di servizio o impiegato in speciali condizioni e sempre percepiti prima e non dopo il trasferimento di ruolo, per un importo pari a euro 4.102,45, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
- indennità di aeronavigazione ai sensi dell’art. 5 della legge 23 marzo 1893, 78, riconosciuta al personale navigante a fronte dell’effettuazione dell’attività di volo minima prevista, quantificata in euro 57.073,19, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
- indennità di pronto intervento aereo per “Piloti Caccia” ai sensi dell’art. 13 della legge n. 78/1983, quantificata in euro 32.421,05, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
b1) in subordine, ha chiesto la condanna del Ministero della difesa al pagamento della su citata somma di euro 93.596,49, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di danno da perdita di chance ;
c) il ristoro della perdita di chance , quantificato in euro 36.331,20, in relazione al mancato conseguimento del brevetto di istruttore di volo e di specialità e specificamente con riferimento alla relativa indennità che egli avrebbe asseritamente percepito dal 1° gennaio 2015 al 16 luglio 2019 se non fosse stato illegittimamente trasferito;
d) il ristoro della perdita di chance , quantificato in euro 81.000, per mancata partecipazione alle missioni all’estero nel periodo dal 2013 al 2019 dove egli, ove non trasferito illegittimamente, avrebbe potuto asseritamente partecipare a tre missioni di sei mesi ciascuna.
4. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza n. n. 15677 del 5 agosto 2024, il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha accolto in parte il ricorso « limitatamente alla domanda del ricorrente del risarcimento dei danni derivanti da perdita di chance » e conseguentemente ha condannato « l’amministrazione resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente liquidati nella misura equitativa complessiva di euro 23.466,24 »; ha respinto il ricorso per la restante parte riguardante le domande di riconoscimento delle differenze retributive per la qualifica superiore di capitano e di pagamento delle indennità operative e supplementari; ha condannato l’amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite giudizio, liquidate in euro 3.305, oltre agli accessori di legge.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 12 novembre 2024 e in data 25 novembre 2024 – il Ministero della difesa ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico composito motivo e ha formulato altresì istanza cautelare, poi rinunciata.
7. In data 2 dicembre 2024 -OMISSIS- si è costituito in giudizio, resistendo al gravame.
7.1. Con atto ritualmente notificato in data 13 dicembre 2024 e depositato in pari data, l’interessato ha eccepito l’infondatezza dell’appello principale e ha altresì proposto appello incidentale, articolando due motivi, e chiedendo anche l’ammissione di una consulenza tecnica per la determinazione del quantum risarcitorio.
7.2. In data 7 luglio 2025, l’interessato ha depositato il decreto del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, del 2 luglio 2025, recante la sua nomina a istruttore di specialità a decorrere dal 25 giugno 2025.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 30 settembre 2025.
9. In limine litis , il collegio respinge l’istanza di ammissione di consulenza tecnica per la quantificazione del danno, siccome superflua.
10. L’appello principale è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
11. Tramite l’unico motivo d’impugnazione – esteso da pagina 7 a pagina 16 del gravame principale – il Ministero della difesa ha lamentato, in sintesi, che l’interessato, qualora il provvedimento illegittimo, poi ritirato, non fosse stato adottato, non avrebbe avuto un’elevata o rilevante probabilità di conseguire il brevetto di istruttore di volo e di partecipare alle missioni all’estero, considerato che soltanto nell’ipotesi di chance di elevata probabilità si avrebbe diritto al risarcimento del danno.
12. Siffatte doglianze sono infondate.
In proposito si osserva che ai fini del riconoscimento del risarcimento per perdita di chance non è necessario il superamento di particolari soglie percentuali della chance medesima, essendo sufficiente che essa sia seria e che non si attesti su livelli di probabilità sostanzialmente irrilevanti.
Sul punto il collegio intende aderire agli esiti ermeneutici congruamente e puntualmente esposti da questo Consiglio con la sentenza della sesta sezione n. 6268 del 13 settembre 2021, dove è stato chiarito che in tema di risarcimento per perdita di chance , « Poiché l’esigenza giurisdizionale è quella di riconoscere all’interessato il controvalore della mera possibilità ‒ già presente nel suo patrimonio ‒ di vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, l’an del giudizio di responsabilità deve coerentemente consistere soltanto nell’accertamento del nesso causale tra la condotta antigiuridica e l’evento lesivo consistente nella perdita della predetta possibilità. La tecnica probabilistica va quindi impiegata, non per accertare l’esistenza della chance come bene a sé stante, bensì per misurare in modo equitativo il ‘valore’ economico della stessa, in sede di liquidazione del ‘quantum’ risarcibile. Con l’avvertenza che, anche se commisurato ad una frazione probabilistica del vantaggio finale, il risarcimento è pur sempre compensativo (non del risultato sperato, ma) della privazione della possibilità di conseguirlo. (…) Richiedere (…) che la possibilità di conseguire il risultato debba raggiungere una determinata soglia di probabilità prima di assumere rilevanza giuridica, significa ricondurre nuovamente il problema delle aspettative irrimediabilmente deluse (con un percorso inverso a quello che ha portato a configurare la ‘chance’ come bene autonomo, in ragione dell’impossibilità di dimostrare l’efficienza causale della condotta antigiuridica nella produzione del risultato finale) dal ‘danno’ alla ‘causalità’. In questo modo la ‘chance’ finisce per essere utilizzata quale frazione probabilistica di un risultato finale di cui (poteva essere fornita, ma) è mancata la prova. Ma si tratta di un esito del tutto contraddittorio, in quanto, se la verificazione dell’evento finale può essere empiricamente riscontrata, allora non ricorrono neppure i presupposti per l’operatività della ‘chance’. (…) Al fine però di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno, è necessario che, per raggiungere la soglia dell’«ingiustizia», la ‘chance’ perduta sia ‘seria’. A tal fine: da un lato, va verificato con estremo rigore che la perdita della possibilità di risultato utile sia effettivamente imputabile alla condotta altrui contraria al diritto; sotto altro profilo, al fine di non riconoscere valore giuridico a ‘chance’ del tutto accidentali, va appurato che la possibilità di realizzazione del risultato utile rientri nel contenuto protettivo delle norme violate. Al fine poi di scongiurare azioni bagatellari o emulative, il giudice dovrà disconoscere l’esistenza di un ‘danno risarcibile’ (1223 c.c.) nel caso in cui le probabilità perdute si attestino ad un livello del tutto infimo ».
In perfetta coerenza con tale orientamento si è espressa questa sezione con la sentenza n. 4800 del 12 aggio 2023.
Nello stesso senso è stato inoltre precisato che « il richiamo alla ‘elevata probabilità' (ad es., almeno pari al 50 %) di realizzazione, quale condizione affinché la chance acquisti rilevanza giuridica, è fuorviante, in quanto così facendo si assimila il trattamento giuridico della chance alla causalità civile ordinaria (ovvero alla causalità del risultato sperato), mentre la risarcibilità della perdita di chance è stata elaborata al fine di ‘traslare' sul versante delle situazioni soggettive e, quindi, del danno ingiusto, un problema di causalità incerta non per accertare l'esistenza della chance come bene a sé stante, bensì per misurare in modo equitativo il ‘valore' economico della stessa, in sede di liquidazione del quantum risarcibile (…) È chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento e un danno certo (nel qual caso, in ambito civilistico, vale appunto la c.d. regola del “più probabile che non”: Cass., s.u., 11 gennaio 2008, n. 576) e altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch’esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità alla quale si avesse diritto), quale è il danno da perdita di chance . Non vi è, quindi, una percentuale di probabilità da dover essere superata e allo stesso tempo non si possono risarcire mere possibilità di successo, statisticamente del tutto non significative » (Cons. Stato, sez. VII, 23 dicembre 2024, n. 10324).
In definitiva, il ristoro della perdita di chance non è finalizzato a compensare il risultato sperato, bensì la privazione della possibilità di conseguirlo, la quale, trattandosi di una potenzialità, è strutturalmente conformata in termini percentuali, senza che tale caratteristica ridondi in un deficit di nesso eziologico, tantoché la tecnica probabilistica della chance va impiegata non per verificare l’ an debeatur (la cui prova soggiace alle consuete regole di accertamento, eventualmente anche probabilistiche), ma per determinare il quantum debeatur .
Ciò posto, nel caso di specie l’ an debeatur è sostanzialmente certo o comunque certo alla luce del principio probatorio del più probabile che non, giacché, in assenza del provvedimento lesivo illegittimo, con cui l’interessato, a causa di un erroneo accertamento sanitario, è stato dislocato in un ruolo fisicamente meno gravoso ha senz’altro perso la possibilità di svolgere attività operative di aeronavigazione con i connessi benefici retributivi. Il che rappresenta un dato certo e non logicamente contestabile. Incertezza, invece, vi è sulla quantità di attività operative meglio retribuite avrebbe in concreto svolto l’interessato se non fosse stato illegittimamente escluso dal ruolo di appartenenza, ma tale incertezza non sussiste sull’integrata perdita di possibilità di svolgere siffatte attività lavorative.
13. L’appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
14. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 4 a pagina 6 del gravame incidentale – -OMISSIS- ha lamentato « error in judicando: violazione dell’art. 1226 c.c. – error in procedendo: difetto di motivazione – violazione dell’art. 64 comma 4 del cpa », sostenendo, in sintesi, che il T.a.r. avrebbe erroneamente quantificato il risarcimento nel 20% della somma chiesta in relazione alla perdita di chance di conseguire la qualifica di istruttore di volo e di partecipare a missioni all’estero, che sarebbe stata prossima al 100%.
15. Tale censura è infondata.
Premesso che la quantificazione equitativa della percentuale della chance (e conseguentemente del relativo risarcimento) rappresenta una tecnica valutativa legittima ai sensi dell’art. 1226 del codice civile, stante la fisiologica oggettiva estrema difficoltà – ridondante sovente in impossibilità – di quantificare il danno da perdita di chance , la determinazione effettuata dal T.a.r. è ragionevole e pienamente condivisibile in base agli elementi fattuali della vicenda.
In particolare, per conseguire il titolo di istruttore di volo non era sufficiente l’essere già in possesso del brevetto di pilota (conseguito dall’interessato nel settembre 2010), ma occorreva anche l’effettuazione di 800 ore di volo (che secondo l’ufficiale sarebbero state asseritamente da egli raggiunte a partire del 2015 se non fosse stato illegittimamente trasferito dal ruolo naviganti al ruolo normale), sicché dal 1° gennaio 2015 al 16 luglio 2019 egli, se non fosse stato illegittimamente escluso dal ruolo naviganti, avrebbe ricevuto come indennità specifica la somma complessiva di euro 36.331,20.
Tuttavia, non è sufficiente lo svolgimento di 800 ore di volo ai fini del conseguimento della qualifica di istruttore di volo, che, invero, non è automatico, essendo necessario il superamento di apposito esame, il che conduce inevitabilmente a identificare il pregiudizio subito in termini di chance, la quale a differenza di quanto sostenuto dall’interessato, non è prossima al 100%, in quanto la deduzione che « la percentuale di successo al test previsto per conseguirla è del 100%. Solo per fare un esempio: nella base di Ghedi dove è in servizio il maggiore -OMISSIS-tutti i colleghi di sua analoga anzianità di servizio posseggono una tale qualifica », oltre ad essere fattualmente indimostrata, è, in via assorbente ogni ulteriore considerazione, inidonea a radicare un giudizio controfattuale e ipotetico di quasi certezza. Dall’asserita circostanza che l’esame sia sovente superato positivamente non può ragionevolmente predicarsi una quasi certezza sul suo superamento entro il 2014 da parte dell’ufficiale interessato.
Ne discende tanto il requisito di 800 ore di volo quanto quello del superamento dell’esame sono fatti ipotetici apprezzabili solo in termini di chance e che abbinando le due possibilità dei due eventi la percentuale del 20% stabilita equitativamente dal T.a.r. è razionalmente congrua e coerente con la fattispecie concreta e, pertanto, merita conferma.
Con riferimento alla perdita di chance di partecipazione a missioni all’estero (e di conseguenza di perdita di chance di ottenere la relativa maggiorazione retributiva), si osserva che anche in tal caso la percentuale del 20% stabilita dal T.a.r. è ragionevole. Sul punto non si riscontrano, invero, l’arbitrarietà e l’assenza di motivazione lamentate dall’appellante, siccome il personale non può essere inviato in missione per non più di 6 mesi e, quindi, può esserlo per periodi inferiori, come affermato dall’appellante che fa riferimento a prassi di invii per 2, 4 e 6 mesi, e non si conoscono i criteri utilizzati dall’amministrazione nel periodo d’interesse per la selezione e rotazione di ufficiali da inviare all’estero. Inoltre, la circostanza evidenziata dall’appellante che « tutti i colleghi di accademia » dell’interessato « hanno svolto missioni all’estero: alcuni con turni fino a quattro mesi, altri con turni da 5 a 6 mesi » non è dirimente, in quanto non si esclude la chance dell’ufficiale di partecipare alle missioni, ma si esclude che questa chance possa essere consistente rispetto a tutto il periodo complessivo massimo di missione potenzialmente effettuabile nel periodo dal 2013 al 2019.
Ne deriva che non è possibile stabilire, neanche approssimativamente, a quante missioni e di che durata avrebbe partecipato l’interessato nel periodo dal 2013 al 2019, né, alla luce delle mutevoli esigenze dell’Aeronautica militare, può considerarsi elevata o considerevole la possibilità di partecipare al massimo possibile di missioni per i periodi massimi consentiti nel periodo d’interesse, con conseguente congruità logica e fattuale della percentuale del 20% fissata dal T.a.r..
16. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 6 a pagina 8 del gravame incidentale – -OMISSIS- ha dedotto « Error in judicando: Violazione degli artt. 1218 e ss c.c. – Error in procedendo: errata qualificazione della domanda », sostenendo, in sintesi, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento delle indennità supplementari e operative (e con particolar riferimento ai generi di conforto e all’indennità di pronto intervento aereo per “Piloti Caccia”), in quanto esse non sarebbero intrinsecamente connesse all’effettivo svolgimento del servizio, atteso peraltro che la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come azione per risarcimento del danno da perdita di chance e non come azione contrattuale di condanna al pagamento di voci retributive, con la conseguenza che spetterebbero comunque cosicché l’amministrazione dovrebbe essere condannata al pagamento della somma di euro 4.102,45 per generi di confort e di euro 32.421,05 per l’indennità di pronto intervento, per un totale complessivo di euro 36.523,50 o di « diversa misura che risulterà dell’impiego della tecnica probabilistica ».
17. Il motivo è infondato.
L’indennità di pronto intervento e i generi di conforto (così come l’indennità di aeronavigazione chiesta soltanto in primo grado), come correttamente affermato dal T.a.r., sono strettamente collegate all’espletamento effettivo di un servizio e dei peculiari aggravi e disagi ad esso connessi, in mancanza dei quali non possono essere riconosciute tramite una ricostruzione di carriera dal punto di vista economico. Non possono esserlo né dal punto di vista contrattuale, stante l’assenza della prestazione lavorativa che giustifichi la controprestazione retributiva, né in via extracontrattuale, trattandosi di erogazioni dirette a ristorare un disagio effettivo che non può prescindere dall’espletamento del servizio.
Inoltre, i generi di conforto hanno carattere compensativo e alimentare (sebbene possano essere corrisposti nel loro controvalore in denaro in caso di mancata disponibilità) e non rappresentano un’indennità, sicché essi sono radicalmente fuori dall’area di una ricostruzione ex tunc del servizio.
Ad ogni modo, non avendo, invero, l’interessato (nel periodo in cui non è stato inserito nel ruolo naviganti) effettivamente espletato il servizio particolarmente gravoso e disagevole per il quale è prevista la compensazione mediante l’indennità di pronto intervento aereo e con i cosiddetti generi di conforto, tali emolumenti non possono essere riconosciutigli.
Né i suddetti due segmenti retributivi possono essere ricollegati anche al concetto di chance , posto che si tratta di meccanismi compensativi di un disagio e di un maggiore sforzo, la cui debenza non può legittimamente predicarsi in assenza dello specifico sforzo e del peculiare disagio per cui sono statti previsti. Diversamente opinando, si creerebbe una situazione di sovracompensazione priva di causa.
18. In conclusione, devono essere respinti l’appello principale e l’appello incidentale.
19. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8782 del 2024, come in epigrafe proposto, respinge gli appelli principale e incidentale.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità della parte privata nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
UL TR AN, Presidente
ES IG, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
ES Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES IG | UL TR AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.