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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15191 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa ME Pellettieri nella causa
N.R.G. 55313/2021 pervenuta all'udienza del 19 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Ernesto Refolo C.F._1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
, difeso giusta delega in atti dall' Avv. Umberto Prete Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar di CP_2 P.IVA_2 Per_1
del 23.2.2022 in atti dall'Avv. Domenico Rossi CP_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 12808/2021 depositata CP_2
il 4 giugno 2021 – notifica di cartella esattoriale a mezzo PEC- indirizzo del notificante – iscrizione nei pubblici elenchi
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 19 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta delle parti appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha proposto opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
al preavviso di fermo amministrativo n. 0978202000023311 notificato a mezzo PEC ad esso CP_2
opponente il 29.2.2020 , cui erano sottese n. 4 cartelle esattoriali, analiticamente indicate a pag. 2 dell'atto di citazione in appello cui si fa espresso rinvio (relative a sanzioni amm.ve per violazioni al codice della strada), notificate a mezzo posta elettronica certificata nelle date 16.11.2018,
22.3.2019, 20.7.2019, 19.10.2019 , lamentando che il preavviso di fermo e le cartelle in parola erano state notificate da un indirizzo ( t) non inserito Email_1
nei pubblici registri .
Il GDP ha accolto l'opposizione annullando il preavviso di fermo e le cartelle esattoriali ad esso sottese , con condanna di alla refusione delle spese di lite in favore dell' opponente, e con CP_3
compensazione delle spese tra e . CP_3 CP_2
Ha evidenziato il primo Giudice che le notifiche delle cartelle in discorso ,siccome effettuate da un indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri, dovevano ritenersi “prive di effetti giuridici” (pag.
2 sentenza di primo grado) . ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado nel rispetto del termine lungo di cui CP_3 all'art. 327 c.p.c. (sentenza pubblicata il 4 giugno 2021 - atto di citazione in appello notificato il
9.9.2021 – iscrizione della causa a ruolo del 13.9.2021) , e in ossequio al dettame normativo di cui all'art. 342 c.p.c. , avendo indicato le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione, sicchè il Giudice del gravame è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza di primo grado . ha dedotto , a fondamento della domanda di riforma della impugnata sentenza , che la CP_3 iscrizione in pubblici registri costituisce elemento rilevante per l'indirizzo del notificatario - destinatario, mentre l'indirizzo PEC del mittente può anche non risultare dal Registro INI PEC , tenuto conto del fatto che l'art. 60 D.P.R. 600/1973 nulla statuisce in ordine all'indirizzo PEC del mittente;
ha quindi concluso perché , in riforma della sentenza impugnata , fosse rigettata l' opposizione a preavviso di fermo e alle cartelle esattoriali sottese;
vinte le spese del doppio grado . ha aderito alla tesi difensiva di , instando per l'accoglimento del gravame da CP_2 CP_3
questa spiegato. ha concluso per la integrale conferma della sentenza impugnata . Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado , all'udienza indicata in epigrafe è stata disposta la spedizione della causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , previa sostituzione del Giudice originariamente titolare del procedimento, Dott.ssa Eleonora Lombardi , con lo scrivente Magistrato
.
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere,osserva il Tribunale che l'appello è fondato e merita accoglimento.
Occorre premettere che in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza di legittimità prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto.
Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».
Di poi l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, ha dedotto quale fatto idoneo a Controparte_1 determinare l'inesistenza/nullità della notifica delle quattro cartelle esattoriali e del successivo preavviso di fermo amm.vo la circostanza che l'indirizzo p.e.c. donde gli stessi provennero non risultava inserito nel registro EC .
Al riguardo, osserva anzitutto il Tribunale che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro EC appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata
[…] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce dalla previsione generale di cui al citato Controparte_4
articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
Siffatta diversità di trattamento normativo non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui deve essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
La giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, EC e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica
(Cass. 18684/2023).
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro EC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).
Di tale concreto pregiudizio non ha fornito in primo grado alcuna indicazione . Controparte_1
Compendiando , le cartelle esattoriali e il preavviso di fermo, sebbene notificati da un indirizzo
PEC non risultante da pubblici registri , hanno comunque raggiunto il loro scopo : sono infatti pervenute nella sfera di conoscenza del contribuente, tant'è che è stata proposta rituale opposizione ex art. 615 c.p.c. al preavviso di fermo e alle cartelle sottese , atti della cui riferibilità ad Agenzia delle Entrate non può esservi alcun dubbio, tenuto conto del fatto che la provenienza dell'atto da
è inequivocabilmente ricavabile dallo stesso indirizzo di posta elettronica dal quale gli atti CP_3
vennero spediti .
Pertanto , in riforma della impugnata sentenza si impone il rigetto della opposizione a preavviso di fermo amm.vo e alle cartelle esattoriali sottese .
, soccombente, va infine condannato alle refusione delle spese dei due gradi di Controparte_1
giudizio in favore di e di con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 CP_3 Controparte_2
(scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00, avuto riguardo all'importo complessivo portato dalle cartelle esattoriali impugnate, valori minimi , tenuto conto delle quattro fasi del giudizio ) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede: a) in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo n. 0978202000023311 e alle cartelle esattoriali ad esso sottese, analiticamente indicate a pag. 2 dell'atto di citazione in appello cui si rinvia;
b) condanna alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di Controparte_1
che si liquidano in € 1278,00 per compenso, rimb,. forf. sp. gen., IVA e CPA come CP_3
per legge, oltre il rimborso del contributo unificato per il giudizio di appello;
c) condanna lo alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di CP_1 [...]
, che si liquidano in € 1278,00 per compenso, rimb,. forf. sp. gen., IVA e CPA CP_2
come per legge;
d) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa ME Pellettieri nella causa
N.R.G. 55313/2021 pervenuta all'udienza del 19 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Ernesto Refolo C.F._1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
, difeso giusta delega in atti dall' Avv. Umberto Prete Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar di CP_2 P.IVA_2 Per_1
del 23.2.2022 in atti dall'Avv. Domenico Rossi CP_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 12808/2021 depositata CP_2
il 4 giugno 2021 – notifica di cartella esattoriale a mezzo PEC- indirizzo del notificante – iscrizione nei pubblici elenchi
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 19 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta delle parti appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha proposto opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
al preavviso di fermo amministrativo n. 0978202000023311 notificato a mezzo PEC ad esso CP_2
opponente il 29.2.2020 , cui erano sottese n. 4 cartelle esattoriali, analiticamente indicate a pag. 2 dell'atto di citazione in appello cui si fa espresso rinvio (relative a sanzioni amm.ve per violazioni al codice della strada), notificate a mezzo posta elettronica certificata nelle date 16.11.2018,
22.3.2019, 20.7.2019, 19.10.2019 , lamentando che il preavviso di fermo e le cartelle in parola erano state notificate da un indirizzo ( t) non inserito Email_1
nei pubblici registri .
Il GDP ha accolto l'opposizione annullando il preavviso di fermo e le cartelle esattoriali ad esso sottese , con condanna di alla refusione delle spese di lite in favore dell' opponente, e con CP_3
compensazione delle spese tra e . CP_3 CP_2
Ha evidenziato il primo Giudice che le notifiche delle cartelle in discorso ,siccome effettuate da un indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri, dovevano ritenersi “prive di effetti giuridici” (pag.
2 sentenza di primo grado) . ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado nel rispetto del termine lungo di cui CP_3 all'art. 327 c.p.c. (sentenza pubblicata il 4 giugno 2021 - atto di citazione in appello notificato il
9.9.2021 – iscrizione della causa a ruolo del 13.9.2021) , e in ossequio al dettame normativo di cui all'art. 342 c.p.c. , avendo indicato le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione, sicchè il Giudice del gravame è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza di primo grado . ha dedotto , a fondamento della domanda di riforma della impugnata sentenza , che la CP_3 iscrizione in pubblici registri costituisce elemento rilevante per l'indirizzo del notificatario - destinatario, mentre l'indirizzo PEC del mittente può anche non risultare dal Registro INI PEC , tenuto conto del fatto che l'art. 60 D.P.R. 600/1973 nulla statuisce in ordine all'indirizzo PEC del mittente;
ha quindi concluso perché , in riforma della sentenza impugnata , fosse rigettata l' opposizione a preavviso di fermo e alle cartelle esattoriali sottese;
vinte le spese del doppio grado . ha aderito alla tesi difensiva di , instando per l'accoglimento del gravame da CP_2 CP_3
questa spiegato. ha concluso per la integrale conferma della sentenza impugnata . Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado , all'udienza indicata in epigrafe è stata disposta la spedizione della causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , previa sostituzione del Giudice originariamente titolare del procedimento, Dott.ssa Eleonora Lombardi , con lo scrivente Magistrato
.
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere,osserva il Tribunale che l'appello è fondato e merita accoglimento.
Occorre premettere che in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza di legittimità prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto.
Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».
Di poi l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, ha dedotto quale fatto idoneo a Controparte_1 determinare l'inesistenza/nullità della notifica delle quattro cartelle esattoriali e del successivo preavviso di fermo amm.vo la circostanza che l'indirizzo p.e.c. donde gli stessi provennero non risultava inserito nel registro EC .
Al riguardo, osserva anzitutto il Tribunale che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro EC appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata
[…] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce dalla previsione generale di cui al citato Controparte_4
articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
Siffatta diversità di trattamento normativo non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui deve essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
La giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, EC e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica
(Cass. 18684/2023).
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro EC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).
Di tale concreto pregiudizio non ha fornito in primo grado alcuna indicazione . Controparte_1
Compendiando , le cartelle esattoriali e il preavviso di fermo, sebbene notificati da un indirizzo
PEC non risultante da pubblici registri , hanno comunque raggiunto il loro scopo : sono infatti pervenute nella sfera di conoscenza del contribuente, tant'è che è stata proposta rituale opposizione ex art. 615 c.p.c. al preavviso di fermo e alle cartelle sottese , atti della cui riferibilità ad Agenzia delle Entrate non può esservi alcun dubbio, tenuto conto del fatto che la provenienza dell'atto da
è inequivocabilmente ricavabile dallo stesso indirizzo di posta elettronica dal quale gli atti CP_3
vennero spediti .
Pertanto , in riforma della impugnata sentenza si impone il rigetto della opposizione a preavviso di fermo amm.vo e alle cartelle esattoriali sottese .
, soccombente, va infine condannato alle refusione delle spese dei due gradi di Controparte_1
giudizio in favore di e di con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 CP_3 Controparte_2
(scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00, avuto riguardo all'importo complessivo portato dalle cartelle esattoriali impugnate, valori minimi , tenuto conto delle quattro fasi del giudizio ) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede: a) in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo n. 0978202000023311 e alle cartelle esattoriali ad esso sottese, analiticamente indicate a pag. 2 dell'atto di citazione in appello cui si rinvia;
b) condanna alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di Controparte_1
che si liquidano in € 1278,00 per compenso, rimb,. forf. sp. gen., IVA e CPA come CP_3
per legge, oltre il rimborso del contributo unificato per il giudizio di appello;
c) condanna lo alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di CP_1 [...]
, che si liquidano in € 1278,00 per compenso, rimb,. forf. sp. gen., IVA e CPA CP_2
come per legge;
d) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri