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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 477/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO DE AM CO, Presidente
SICA IMMACOLATA, Relatore
AGHINA ERNESTO, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 23232/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan, 1-3 80010 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F026082024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F026082024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F026082024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9677/2025 depositato il
21/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d.lgs. 546/92, notificato all'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale I di Napoli, in data 25.11.2024;
La parte resistente si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni;
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza odierna fissata per la trattazione il collegio ha assunto la decisione come da dispositivo
La ricorrente impugna un Avviso di accertamento n. TF3015F02608/2024 notificatole dall'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Napoli, in data 30.9.2024, con il quale l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione somme a titolo di Irpef, di Addizionale regionale ed Addizionale comunale, oltre a sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2017, per un importo totale di € 36.260,62;
si premette che con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate accertava a carico di Ricorrente_1 un maggior reddito di capitale derivante dalla distribuzione di utili conseguiti dalla Società_1 s.r.l. di cui la ricorrente è un socia con un quota di partecipazione al 40%;
parte ricorrente affida al ricorso un unico motivo di censura e segnatamente l'inidoneità del dato del ristretto numero di soci a costituire presunzione dotata dei requisiti della gravità, precisione e concordanza onde ritenere la distribuzione agli stessi soci dei maggiori redditi accertati in capo alla società;
l'Agenzia delle Entrate regolarmente costituitasi chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio osserva che il ricorso è infondato.
Preliminarmente, e brevemente per quel che qui è di interesse, il collegio evidenzia che l'atto impugnato origina dal controllo della posizione fiscale relativa all'anno di imposta 2017, a seguito del quale venivano accertati maggiori redditi da partecipazione societaria;
segnatamente con avviso di accertamento n.
TF7030200486/2020 redatto dalla DP di Caserta a carico della società “Società_1” partecipata al 40% dalla ricorrente;
consequenzialmente, ed in ragione della succitata partecipazione societaria, l'atto di accertamento, oggetto di impugnazione, contestava alla ricorrente maggiori reddito di partecipazione conseguiti;
Orbene il collegio non può non evidenziare che il regime delle prove così come regolamentato dall'art. 32
d.p.r.600/73 impone una prova contraria specifica da parte del contribuente per superare la presunzione del citato articolo;
Tanto premesso in relazione all'accertata sussistenza di utili non contabilizzati da parte della “
Società_1” (accertati anche con sentenza della CTP Caserta con la sentenza n. 2049/12/21 depositata il 19/05/2021 e successivamente in secondo grado dalla CTR con sentenza n. 6892/07/22 depositata il
20.10.2022.) parte ricorrente si è limitato ad una generica censura sulla lacunosità dell'attività istruttoria da parte dell'ufficio senza null'altro specificare;
quanto agli utili derivanti dai maggiori redditi di capitale ricevuti dalla citata società la ricorrente ha laconicamente affermato la insussistenza dei requisiti di gravità precisione e concordanza della presunzione utilizzata dall'Ufficio ex art. 39 dpr. 600/73, diversamente da quanto ritenuto e richiesto sul piano probatorio dalla costante giurisprudenza;
ed invero non può non rilevarsi, secondo quanto esplicitato da consolidata giurisprudenza, che lo scarso numero di soci e/o la relazione di parentela tra essi è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli dei soci, salva la facoltà di dare concreta prova di una diversa distribuzione;
(cfr. Cass. Sez. V n.30098/2018);
Tanto evidenziato deve rilevarsi che a fronte di tale assetto probatorio, parte ricorrente si è limitata ad un generica censura dell'operato dell' amministrazione finanziaria senza aver fornito alcuna prova della fondatezza delle sue affermazioni né di una sua eventuale estraneità alla partecipazione gestionale delle società sopra indicate ed alla partecipazione agli utili;
vale infine evidenziare che i giudizi relativi alle precedenti annualità, 2015 e 2016, afferenti alla medesima questione sono stati definiti con sentenze favorevoli all'Ufficio.
Per quanto innanzi detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
1.800,00.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO DE AM CO, Presidente
SICA IMMACOLATA, Relatore
AGHINA ERNESTO, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 23232/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan, 1-3 80010 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F026082024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F026082024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F026082024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9677/2025 depositato il
21/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d.lgs. 546/92, notificato all'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale I di Napoli, in data 25.11.2024;
La parte resistente si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni;
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza odierna fissata per la trattazione il collegio ha assunto la decisione come da dispositivo
La ricorrente impugna un Avviso di accertamento n. TF3015F02608/2024 notificatole dall'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Napoli, in data 30.9.2024, con il quale l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione somme a titolo di Irpef, di Addizionale regionale ed Addizionale comunale, oltre a sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2017, per un importo totale di € 36.260,62;
si premette che con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate accertava a carico di Ricorrente_1 un maggior reddito di capitale derivante dalla distribuzione di utili conseguiti dalla Società_1 s.r.l. di cui la ricorrente è un socia con un quota di partecipazione al 40%;
parte ricorrente affida al ricorso un unico motivo di censura e segnatamente l'inidoneità del dato del ristretto numero di soci a costituire presunzione dotata dei requisiti della gravità, precisione e concordanza onde ritenere la distribuzione agli stessi soci dei maggiori redditi accertati in capo alla società;
l'Agenzia delle Entrate regolarmente costituitasi chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio osserva che il ricorso è infondato.
Preliminarmente, e brevemente per quel che qui è di interesse, il collegio evidenzia che l'atto impugnato origina dal controllo della posizione fiscale relativa all'anno di imposta 2017, a seguito del quale venivano accertati maggiori redditi da partecipazione societaria;
segnatamente con avviso di accertamento n.
TF7030200486/2020 redatto dalla DP di Caserta a carico della società “Società_1” partecipata al 40% dalla ricorrente;
consequenzialmente, ed in ragione della succitata partecipazione societaria, l'atto di accertamento, oggetto di impugnazione, contestava alla ricorrente maggiori reddito di partecipazione conseguiti;
Orbene il collegio non può non evidenziare che il regime delle prove così come regolamentato dall'art. 32
d.p.r.600/73 impone una prova contraria specifica da parte del contribuente per superare la presunzione del citato articolo;
Tanto premesso in relazione all'accertata sussistenza di utili non contabilizzati da parte della “
Società_1” (accertati anche con sentenza della CTP Caserta con la sentenza n. 2049/12/21 depositata il 19/05/2021 e successivamente in secondo grado dalla CTR con sentenza n. 6892/07/22 depositata il
20.10.2022.) parte ricorrente si è limitato ad una generica censura sulla lacunosità dell'attività istruttoria da parte dell'ufficio senza null'altro specificare;
quanto agli utili derivanti dai maggiori redditi di capitale ricevuti dalla citata società la ricorrente ha laconicamente affermato la insussistenza dei requisiti di gravità precisione e concordanza della presunzione utilizzata dall'Ufficio ex art. 39 dpr. 600/73, diversamente da quanto ritenuto e richiesto sul piano probatorio dalla costante giurisprudenza;
ed invero non può non rilevarsi, secondo quanto esplicitato da consolidata giurisprudenza, che lo scarso numero di soci e/o la relazione di parentela tra essi è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli dei soci, salva la facoltà di dare concreta prova di una diversa distribuzione;
(cfr. Cass. Sez. V n.30098/2018);
Tanto evidenziato deve rilevarsi che a fronte di tale assetto probatorio, parte ricorrente si è limitata ad un generica censura dell'operato dell' amministrazione finanziaria senza aver fornito alcuna prova della fondatezza delle sue affermazioni né di una sua eventuale estraneità alla partecipazione gestionale delle società sopra indicate ed alla partecipazione agli utili;
vale infine evidenziare che i giudizi relativi alle precedenti annualità, 2015 e 2016, afferenti alla medesima questione sono stati definiti con sentenze favorevoli all'Ufficio.
Per quanto innanzi detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
1.800,00.