Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 24731/2024
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DI UDIENZA
Oggi, 13/03/2025, alle ore 13:43, sono presenti innanzi al Giudice Tobia Aceto: per l'Avv. Roberta Sorrentino;
Parte_1 per l'Avv. Stefano Pasuto;
Parte_2 partecipa all'udienza il dr. Francesco Mattia Carfizzi, tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69/2013.
* Il Giudice, invita le parti a discutere la causa. L'Avv. Sorrentino preliminarmente rappresenta che le posizioni delle parti rimangono distanti e che quindi, nonostante l'invito del Giudice in tal senso, non è stato possibile raggiungere una conciliazione. Eccepisce l'inammissibilità delle note scritte depositate ieri dalla controparte, in quanto non autorizzate. Nel merito, afferma che non corrisponde al vero che la ricorrente non abbia preso posizione in ordine alle contestazioni svolte e si richiama al verbale della scorsa udienza. Quanto alle asserite spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, mancando la prova del bonifico, non poteva sorgere alcun onere di contestazione in capo alla ricorrente. Respinge che ci siano stati gli accordi tra le parti siccome paventati dal resistente. Quanto al resto si richiama al contenuto del ricorso e ne chiede l'accoglimento. Con riferimento alle vicende penali afferma di aver ritenuto opportuno mantenere separati i due procedimenti. L'Avv. Pasuto rappresenta di aver depositato le note scritte ai soli fini di assicurare una trattazione più sollecita dell'udienza, tanto più che per motivi di salute non era sicuro che vi avrebbe preso parte personalmente: la produzione, quindi, sarebbe stata d'ausilio per un eventuale sostituto d'udienza. Quanto al merito, ribadisce che la ricorrente non ha preso specifica posizione in ordine ai fatti allegati dal resistente. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate all'atto della costituzione in giudizio.
ad ore 13:51 si ritira in Camera di consiglio per deliberare;
all'esito, ad ore 14:30, pronuncia la sentenza contenuta nel presente verbale, dando lettura alle parti presenti del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. IL GIUDICE Tobia Aceto
Pag. 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 24731/2024, promossa da: C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Sorrentino (C.F.: C.F._2
) e Matteo D'Angelo (C.F.: ),
[...] CodiceFiscale_3
-ricorrente-
contro
C.F.: ), Parte_2 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Pasuto (C.F.: C.F._5
),
[...]
-resistente- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, in accoglimento del presente ricorso, accertato che dal marzo 2019 - nonostante diffida a mezzo legale per rilascio dell'immobile - il signor
[...]
continua ad occupare senza titolo quest'ultimo, che è e resta di proprietà esclusiva Parte_2 della ricorrente signora , condannare il signor al Parte_1 Parte_2 rilascio immediato dell'abitazione sita in Venezia-Trivignano (VE), alla via Cà Lin n. 20;
- e, per l'effetto, condannare il signor al risarcimento del danno da Parte_2 mancato godimento dell'immobile stesso a titolo di indennità di occupazione abusiva quantificato in € 15.935,08 ovvero in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia
e/o da valutarsi in via equitativa o se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con espressa riserva di quantificazione dei danni causati da eventuale incuria e/o assenza di manutenzione ordinaria all'immobile occupato senza titolo e di ogni altra spesa e o voce di danno consequenziale e riservandosi ogni azione per il recupero di tutte le somme finora versate in favore del sig . Parte_2
Per parte convenuta:
Accertati i fatti esposti ed il buon diritto di parte intimata, previa ogni declaratoria di rito, per i motivi dedotti o quelli comunque ritenuti di Giustizia: Nel merito: - Rigettarsi ogni avversaria domanda, anche in punto risarcimento del danno, in quanto infondata in fatto e
Pag. 3 di 11 in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa. In via riconvenzionale: - Accertare e dichiarare la legittimazione del resistente ad occupare l'immobile di Venezia, via Ca' Lin
20, in applicazione dell'accordo intervenuto tra le parti per i motivi sopra illustrati, nonché il diritto del resistente, in forza della dichiarazione resa da il 16.8.2020, Parte_1 di ottenere il ricavato dalla vendita di tale immobile nonché la nuda proprietà della casa di
CO, Via Kennedy 51/C, così come catastalmente identificata al doc. 4 allegato;
- Per
l'effetto, condannare la ricorrente – in esecuzione della predetta dichiarazione confessoria
16.8.2020 – alla vendita dell'immobile di Venezia, via Ca' Lin 20 ed a devolverne l'integrale ricavato al resistente, nonché a trasferire la nuda proprietà dell'immobile di CO, via
Kennedy 51/C come catastalmente identificata al doc. 4 allegato a;
- In Parte_2 ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del resistente al rimborso delle spese straordinarie sostenute per gli importanti interventi edili dallo stesso effettuati e compiutamente elencati nel doc. 11 e, per l'effetto, condannare la ricorrente alla rifusione di tali spese;
- Ordinare a
la consegna al resistente della documentazione necessaria alla Parte_1 presentazione della certificazione ISEE. - Spese di lite integralmente rifuse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
è ricorsa al Tribunale di Venezia esponendo di Parte_1 risiedere nell'immobile sito in Zelarino (VE), alla via Ca' Lin n. 20 di cui
è proprietaria e di aver acconsentito ad accogliere il fratello , Parte_2 odierno resistente, il quale dal 2015 ha ivi stabilito anch'egli la propria residenza;
di essersi vista costretta, nel marzo 2019, a lasciare l'immobile a tutela della propria incolumità, a causa delle minacce ed aggressioni perpetrate dal fratello e per le quali ella è attualmente in
“codice rosso”, come vittima di violenza domestica e di genere e parte civile nel procedimento penale n. 845/2023 R.G.N.R avviato nei confronti di costui;
di essere stata ospitata dapprima da parenti e successivamente dal Centro don Vecchi di Mestre che, tuttavia, con comunicazione del giugno 2024, l'ha invitata a lasciare l'appartamento entro il 31/12/2024; di aver quindi intimato, invano, al resistente di liberare l'appartamento in via Ca' Lin illegittimamente occupato;
di aver sostenuto spese per l'alloggio presso il suddetto Centro pari ad €
15.935,08 e di avere diritto all'indennità di occupazione, essendo il danno da mancato godimento pieno ed esclusivo dell'immobile –
Pag. 4 di 11 acquistato, arredato e ristrutturato in base alle proprie specifiche esigenze motorie, in quanto affetta da poliomelite – in re ipsa, “in quanto
l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato”, e comunque alla rifusione dei costi sostenuti per l'alloggio. si è costituito in giudizio e ha contestato quanto Parte_2
ex adverso dedotto, rilevando, in particolare: di essere incensurato;
che la sorella non ha documentato alcunché in ordine all'asserito procedimento penale pendente;
che la stessa si sarebbe trasferita di propria spontanea volontà – e non a causa delle indimostrate minacce ed aggressioni (che ella peraltro avrebbe inverosimilmente subito per quattro anni senza mai agire nelle opportune sedi a propria tutela) – nell'abitazione di via Don Vecchi (nel cui stabile lavora), anche in funzione delle proprie condizioni di invalidità, avendo in tale struttura la possibilità di essere assistita e curata, soprattutto dopo il decesso del compagno. Il convenuto, a fondamento delle proprie conclusioni ha rappresentato, inoltre, che la ricorrente si era resa disponibile a concedergli di abitare l'immobile per cui è causa per iniziare a ripagare in qualche modo il fratello di quanto ad egli spettante in relazione all'eredità del padre (gestita dalla sorella e dalla madre a proprio esclusivo interesse) e per aver pagato le cure mediche di Persona_1 compagno della loro madre;
che con avevano raggiunto Pt_1
l'accordo secondo cui “Il resistente avrebbe potuto vivere presso l'abitazione di Venezia, via Ca' Lin 20, senza corrispondere alcun canone di locazione e/o indennità alla sorella, a titolo di iniziale compensazione del proprio credito, fino a quando la casa non sarebbe stata venduta ut infra;
- La ricorrente si sarebbe trasferita altrove e la casa de qua sarebbe stata messa in vendita, con il ricavato che sarebbe stato devoluto a a parziale saldo del Parte_2
suddetto credito;
- Il resistente si sarebbe fatto carico, ovviamente, dei costi di gestione ordinaria e della manutenzione straordinaria dell'abitazione fino all'effettiva vendita dell'immobile; - A definizione del credito, inoltre, il resistente avrebbe ottenuto dalla sorella, oltre ad alcuni versamenti in denaro, anche la nuda proprietà, a lei intestata – come risulta dall'allegata visura
Pag. 5 di 11 catastale dell'immobile (doc. 4) dell'abitazione di CO (VE), via Kennedy
51/C ove vive la loro madre con il patrigno ut supra” (cfr. Persona_1 comparsa di risposta, pag. 4); che la ricorrente aveva sottoscritto, in data
16/08/2020 la seguente scrittura privata: “Io, sottoscritta, Pt_1
, con la presente dichiaro che metterò in vendita la casa di via Ca'
[...]
Lin 20 a Trivignano (VE) al miglior prezzo di mercato. Il ricavato della vendita verrà devoluto a mio fratello nei modi concordati. Parte_2
Per quanto riguarda la nuda proprietà della casa di CO in via Kennedy la stessa verrà data a mio fratello nei modi concordati. Questa scrittura verrà legalizzata e trascritta nei modi dovuti davanti ad un legale entro la fine del mese di settembre 2020”; che tale accordo è rimasto inadempiuto;
di aver provveduto nel corso degli anni 2021-2022 alla manutenzione straordinaria dell'abitazione di Via Ca' Lin, affidando i relativi lavori alla ditta VI LE IN – Edilizia Termoidraulica” di Mestre, sostenendo spese per circa € 29.000,00; che la ricorrente continua a negargli la concessione dei documenti necessari alla formulazione dell'ISEE per la ricerca di un immobile alternativo, eventualmente anche di natura popolare, cui potrebbe accedere visto il proprio stato di indigenza.
IN DIRITTO.
La domanda con cui la ricorrente ha chiesto di accertare la natura abusiva dell'occupazione dell'immobile di sua proprietà da parte del resistente, con condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. (cfr. Cass., n. 18050/2023).
Ne consegue che, ai fini della probatio diabolica gravante sulla ricorrente
– tenuta a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. Cass., n. 21940/2018)
– è sufficiente il contratto con cui ella si è resa acquirente dell'immobile
Pag. 6 di 11 oggetto di causa in data 28/04/1993 (cfr. doc. 1).
Dimostrata, dunque, la proprietà dell'immobile in capo alla ricorrente e pacifica essendo l'attuale occupazione dello stesso da parte del resistente contro la volontà della sorella, costui sarà dunque tenuto a liberarlo in favore di questa.
Il resistente, dal canto suo, non è riuscito a dimostrare la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione. Egli ha asserito che la ricorrente si sarebbe obbligata a garantirgli la permanenza nell'immobile, tuttavia, non ha dimostrato tale assunto (né si è proposto di farlo) e la ricorrente ha specificamente negato tale circostanza (cfr. verbale di udienza del
13/02/2025). Si osservi, peraltro, che un tale impegno da parte della ricorrente non figura nemmeno nella summenzionata dichiarazione scritta del 16/08/2020, di cui infra (cfr. doc. 9, resistente).
Il resistente non andrà, tuttavia, condannato a corrispondere alcuna indennità di occupazione richiesta per il mancato godimento pieno ed esclusivo dell'immobile.
Poiché la ricorrente ha citato, sul punto, la sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 33645/2022, è opportuno, brevemente, ripercorrerne i passaggi argomentativi rilevanti.
Afferma la Cassazione: “La questione […] è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. […] La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. […] La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. […] Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del 'diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo'.
Pag. 7 di 11 […] Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”.
Erra, dunque, l'attrice là dove afferma che la Cassazione ha ritenuto che il danno da lesione del diritto di proprietà sia in re ipsa, “in quanto
l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato”, poiché le
Sezioni Unite hanno esplicitamente confermato le linee evolutive della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la locuzione 'danno in re ipsa' va sostituita con quella di 'danno presunto' o 'danno normale', privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato”.
Ebbene, tanto chiarito, va rilevato che non è stata adeguatamente allegata e dimostrata dalla ricorrente né l'effettiva necessità di abitare l'immobile in questione né che un tanto le sarebbe stato (e le sarebbe tutt'ora) impedito a causa della condotta del fratello.
Da un lato, non risulta che la ricorrente abbia mai preteso la restituzione dell'immobile, prima della diffida del 18/07/2024; dall'altro, tale diffida contiene un generico riferimento alla “necessità di rientrare nell'appartamento” che, se legittima la pretesa restitutoria (come sopra argomentato), di per sé non prova, nemmeno presuntivamente,
l'esistenza, da tale data, di un danno risarcibile;
invero, nulla è dato concretamente sapere circa l'attuale sistemazione abitativa della ricorrente, dalla quale poter presuntivamente desumere la necessità di tornare ad abitare nell'immobile de quo, essendo inoltre rimasto del tutto indimostrato il fatto che tale immobile fosse stato acquistato, arredato e ristrutturato in base alle specifiche esigenze motorie della ricorrente.
Dall'altro lato, ancora, non vi è prova che la domiciliazione della ricorrente presso il centro Don Vecchi e, quindi, l'allontanamento dall'immobile in oggetto, possa essere ricondotta alla pretesa occupazione dello stesso da parte del fratello violento, con l'ulteriore conseguenza che le spese sostenute per l'alloggio presso il centro Don
Pag. 8 di 11 Vecchi non potranno essere poste a carico del resistente. Invero, la ricorrente ha affermato di essersi vista costretta ad abbandonare l'immobile nel marzo del 2019 per tutelare la propria incolumità per le ragioni sopra esposte e di aver trovato accoglienza presso il centro Don
Vecchi. Ora, proprio tale affermazione risulta contraddetta dal contenuto del doc. 2 (“comunicazione centro don vecchi”), dal quale risulta che la ricorrente medesima già era titolare di un contratto di comodato gratuito presso il Don Vecchi sin dal settembre del 2018. A ciò si aggiunga che dell'asserita condotta violenta del resistente non vi
è alcun riscontro.
In definitiva, per dirla con la Cassazione, la ricorrente non ha fornito la prova, nemmeno presuntiva, della “concreta possibilità di godimento che
è stata persa a causa della violazione del diritto [di proprietà], quale danno conseguenza da risarcire”, né di altra forma di mancato guadagno.
Venendo ora alle domande riconvenzionali del resistente, le stesse non possono trovare accoglimento.
In primo luogo, ha preteso di vedere Parte_2 coattivamente adempiuto l'asserito impegno negoziale assunto dalla sorella con la dichiarazione scritta del 16/08/2020, sopra menzionata
(cfr. doc. 9). Tuttavia, quanto contenuto in tale scrittura è privo di valore giuridico;
valore che, secondo le intenzioni della dichiarante stessa, sarebbe stato conferito solo all'esito della “legalizzazione” e della
“trascrizione”, “nei modi dovuti davanti a un legale”, di cui, tuttavia, non vi è riscontro. Tale scrittura si sostanzia, in definitiva, in una mera dichiarazione di intenti, in una manifestazione di volontà non già dispositiva, bensì, al più, solamente programmatica – peraltro generica
–, come tale, in ogni caso, non avente valore vincolante;
dalla quale cioè non è apprezzabile il sorgere di un concreto impegno o vincolo giuridico in ordine ad un dato assetto di interessi, azionabile in giudizio.
In secondo luogo, il resistente vorrebbe vedersi rimborsate le spese straordinarie per gli interventi edili commissionati all'interno dell'immobile di causa, senza tuttavia, innanzitutto prospettare la
Pag. 9 di 11 specifica causa petendi e provare i relativi elementi costitutivi, considerato che, trattandosi di diritti eterodeterminati, occorre far specifico riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale. In ogni caso, il resistente non ha provato l'effettiva consistenza ed esecuzione dei lavori in questione né – in via assorbente – di aver effettivamente sostenuto i relativi costi.
Sul punto occorre precisare che l'articolo 115 c.p.c. impone all'altra parte la contestazione specifica dei soli fatti che rientrino anche nella sfera di sua conoscibilità e che, quindi, possano considerarsi comuni alle parti (cfr. Cass., n. 8261/2024); non potendosi certo imporre ad una parte di prendere specifica posizione su fatti che le sono estranei, quali, nel caso di specie, gli eventuali e non provati accordi economici, nonché
l'asserito pagamento dei lavori, in tesi intervenuti tra il resistente e la ditta VI LE IN – Edilizia Termoidraulica”, che costituiscono, per definizione (e comunque in assenza di una prova contraria), rispetto alla ricorrente, res inter alios acta.
Infine, la domanda con cui il resistente ha chiesto che sia ordinato alla ricorrente di consegnargli la documentazione necessaria alla presentazione della certificazione ISEE appare sfornita di adeguato fondamento giuridico e, in ogni caso, del tutto generica.
Quanto alle spese di lite, considerato il combinato disposto di cui agli artt. 91, co. 1, ult. per., e 92, co. 2, c.p.c., in considerazione del concreto esito della controversia sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese processuali limitatamente alle prime tre fasi del giudizio, dovendosi invece porre a carico del resistente la fase decisoria
(liquidata, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., nei minimi, tenuto conto del rito semplificato e del valore indeterminato della controversia, parametrabile allo scaglione € 26.001,00-52.000,00), in quanto egli ha immotivatamente rifiutato la proposta conciliativa formulata all'udienza del 13/02/2025 a lui più favorevole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra
Pag. 10 di 11 istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. RESPINGE le domande riconvenzionali formulate dal resistente;
2. CONDANNA il resistente all'immediato rilascio, in favore della ricorrente, dell'unità immobiliare sita in Zelarino (VE), alla Via Ca' Lin
n. 20 (già civico 2/L e già civico 2/H), così identificato nel N.C.E.U.:
Comune di Venezia, Z.C. 9 – sez. Zelarino foglio 6 – partita 29123
Mapp. 75, via Cà Lin;
3. RESPINGE l'ulteriore domanda della ricorrente;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali relative alle fasi di studio, introduttiva e trattazione;
5. CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali della fase decisoria che si liquidano in € 1.453,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, così deciso il 13/03/2025
IL GIUDICE Tobia Aceto
Pag. 11 di 11