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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15724 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. AN Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 36042, Ruolo Generale dell'anno 2022, e trattenuta in decisione all'udienza del 23 aprile 2025, vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato a in piazza della Libertà n. 10, presso lo studio dell'avv.to Pt_1
AN PE e dell'avv.to Luigi Minasi, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione,
OPPONENTE
E già (p.IVA ; con sede legale a Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
VO (TO), in via Amalfi n. 6), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Torino, in corso Vittorio Emanuele II n. 92, presso lo studio degli avv.ti Andrea Lorenzo Piccotti, Claudio Salvatore Sanzone e Raffaelle Sullo, da cui è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per parte opponente (verbale dell'udienza di p.c. del 23/4/2025): “… l'avv.to PE chiede dare atto dell'intervenuto pagamento, revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni statuizione in ordine alle spese. Si associa alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rimettendosi al Giudice in ordine alle spese processuali …”; per parte opponente (verbale dell'udienza di p.c. del 23/4/2025): “… L'avv.to Agosta si riporta al foglio di p.c. …('Nel merito Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Voglia l'ill.mo Giudice dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto del sopravvenuto percepimento dell'importo di € 92.513,39 a titolo di CMOR da parte di
[...]
in data 27.12.2023 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5646/2022 CP_1 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti del Condominio sito in via Trevis n. 44 e, Pt_1 contestualmente, condannare il sito in via Trevis n. 44 al pagamento in Parte_1 Pt_1 favore di degli interessi maturati dalla data di scadenza delle singole Controparte_1 fatture alla data di percepimento del CMOR, oltre alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 5646/22 legittimamente emesso dal Tribunale di Roma. Con vittoria di spese di lite anche della presente causa di opposizione in cui sito in via Trevis n. Parte_1 Pt_1
44 è risultato virtualmente soccombente essendo pacifica la debenza dell'importo ingiunto')…, depositato in data 16/4/2025 …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta il Controparte_2 condominio di proponeva Parte_2 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5646/2022 del 31/3-4/4/2022 (R.G. n.
11022/2022), emesso dal Tribunale di Roma per il pagamento della complessiva somma di €
92.513,39, oltre interessi e spese, asseritamente dovuto a seguito della fornitura di gas, come risultante dalle tre fatture azionate, in cui l'opponente, contestata la pretesa monitoria per intervenuto passaggio ad altro fornitore (Unoenergy S.p.a.), che nella prima fattura aveva richiesto il pagamento di € 92.513,39 a titolo di 'corrispettivo Cmor gas', instava, previa richiesta di chiamata in causa della predetta Unoenergy S.p.a., per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in accoglimento delle domande ed eccezioni tutte proposte dall'opponente – in via preliminare: previo differimento dell'udienza, autorizzare, ex art. 269 cpc, la chiamata in causa della Unoenergy
S.p.a., (c.f. , con sede legale in via Caldera 21, 20153 Milano. Nel merito: in P.IVA_3 via principale 1) previo accertamento dell'avvenuto pagamento del debito in favore della accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o Controparte_2 dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 5646/2022 (Rg
11022/2022) notificato in data 8 aprile 2022 in quanto nulla è dovuto alla società opposta. In via subordinata 2) ove venga accertato che il debito non sia stato ristorato alla CP_2 in ogni caso accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare
[...] nullo e/o annullabile e/o inefficace il suddetto decreto poiché costituente duplicazione del pagamento CMOR richiesto in fattura. In via ulteriormente subordinata 3) in alternativa a quanto richiesto sub 2), ove venga accertato che il debito non sia stato ristorato alla
[...]
ordinare alla di rinunciare alla richiesta di pagamento CP_2 CP_2 CP_2 tramite il sistema di compensazione e, dall'altro, alla Unoenergy S.p.a. di stornare dalla fattura n.1522001 del 12.01.2021 l'importo di € 92.515,39, così da risultare nella prima fattura utile. Vinte le spese del giudizio”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 5/5/2022 l'udienza indicata in citazione (23/9/2022) era differita all'11/10/2022.
In data 30/8/2022 si costituiva in giudizio la convenuta già Controparte_1
la quale, contestata l'opposizione, instava per l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni: “Nel merito Voglia l'Ill.mo Giudice adito in via principale rigettare l'istanza di chiamata in causa formulata dal sito in via Trevis n. 44 e, Parte_1 Pt_1 previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 5646/2022, respingere integralmente l'opposizione proposta dal sito in via Trevis n. Parte_1 Pt_1
44, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 5646/2022 emesso dal Tribunale di Roma. In via subordinata respingere integralmente l'opposizione proposta dal sito in via Trevis n. 44, in Parte_1 Pt_1 quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 5646/2022 emesso dal Tribunale di Roma. Condannare il Condominio sito in via Trevis n. 44 al pagamento delle spese processuali di In via di Pt_1 Controparte_3 ulteriore subordine condannare il Condominio sito in via Trevis n. 44 al pagamento in Pt_1 favore di dell'importo di € 92.513,39, o veriore accertando in corso di Controparte_1 causa, in dipendenza dalle fatture emesse per somministrazione di gas naturale, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre che al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 5646/2022. In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4%
e successive occorrende”.
All'udienza dell'11/10/2022, comparsi i procuratori delle parti che insistevano nelle rispettive difese, si dava atto a verbale, fra l'altro, che “… Il procuratore di parte attrice contesta le allegazioni, deduzioni ed eccezione di parte convenuta e chiede breve rinvio per poter depositare copia del piano di rientro con l'attuale fornitore, con prova dei pagamenti fino ad ora eseguiti, nonché copia delle istanze di accesso agli atti presso l'Acquirente Unico.
Dichiara di rinunciare alla chiamata di terzo …” e che “… Il procuratore dell'opposta insiste nell'istanza ex art. 648 c.p.c. e, quanto all'odierna richiesta, si rimette al Giudice;
chiede fin da ora i termini i termini ex art. 183/6 c.p.c., istanza cui ad ogni buon conto si associa parte attrice …”; all'esito, sospesa ogni ulteriore decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c., era disposto rinvio all'udienza del 25/10/2022 per il medesimo incombente, con assegnazione di termine fino al 21/10/2022 per il deposito della documentazione indicata a verbale.
Alla successiva udienza del 25/10/2022, presenti i procuratori delle parti che insistevano nelle rispettive difese e istanze, la causa era assunta a riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 3-6/12/2022 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. anche per parte della somma esatta in via monitoria e, preso atto della rinuncia alla chiamata di terzo, era disposto rinvio all'udienza del 17/5/2023 con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c..
Con decreto del 24/4/2023 era disposto che la predetta udienza del 17/5/2023 si svolgesse in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione del termine di legge fino alla predetta giornata del 17/5/2023 per il deposito di note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 24-25/6/2023, provvedendo a seguito di trattazione cartolare dell'udienza del 17/5/2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 23/4/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23/4/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti, come riportato in epigrafe, rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe;
all'esito, la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c., con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., termini venuti a scadere in data
14/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla luce delle risultanze di causa, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto non vi è stata conforme e congiunta richiesta di entrambe le parti sul merito della domanda.
1.1 Si rammenta che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e devono sottoporre al giudice conformi conclusioni in tal senso (cfr. Cass. 11813/2016; Cass. 16886/2015).
2. Al riguardo, come risulta dal verbale di udienza del 23/4/2025, il procuratore dell'opponente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rimettendosi al Giudice quanto alle spese, avendo evidentemente ritenuto non sussistere più alcuna controversia nel merito fra le parti a seguito del versamento all'opposta del Cmor relativo al debito oggetto di causa.
3. Da parte sua il procuratore di parte opposta, richiamate le conclusioni rassegnate nel foglio di p.c., ha concordato sull'estinzione del debito relativo al capitale in conseguenza della corresponsione dell'indennizzo Cmor, ma ha instato per la condanna dell'opponente al pagamento degli interessi maturati sulle fatture pagate con ritardo e alla condanna alle spese di lite.
4. Dunque vi è contrasto fra le parti non solo sulla regolamentazione del regime delle spese, ma anche in ordine al merito, avendo invero l'opposta ritenuto non satisfattivo il pagamento, mediante il sistema Cmor, del solo capitale.
4.1 Poiché non vi sono conclusioni in tutto e per tutto conformi, non è possibile la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e anche il regime delle spese non può pertanto essere regolato in base al principio della c.d. soccombenza virtuale (cfr. Cass.
4884/1996; Cass. 4278/1995; Cass. 3346/1990).
4.2 Si deve pertanto semplicemente prendere atto che nel corso del giudizio si è verificata l'estinzione del debito, dovuto a titolo di capitale e risultante dalle fatture azionate, in conseguenza del peculiare sistema di indennizzo Cmor previsto dalla disciplina di settore.
5. Tanto premesso, valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.
5.1 Preliminarmente va ribadito, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
5.2 Va altresì ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
5.3 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, si ribadisce che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'avvenuto adempimento o comunque l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass.
826/2015; Cass. 13685/2019).
5.4 Da ultimo va inoltre ricordato, sempre come discorso di carattere generale, che nel caso di parziale fondatezza dell'opposizione il decreto ingiuntivo, sicuramente da revocare, è sostituito dalla sentenza, che definisce il giudizio di opposizione (cfr. art. 653, comma 2,
c.p.c.): la possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per l'eventuale differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto -come detto- sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna.
5.5 La pretesa dell'opposta, come detto, va verificata nell'an e nel quantum al momento della decisione e si devono prendere in considerazione gli eventuali atti o fatti estintivi medio tempore intervenuti.
6. Tanto premesso e tornando al caso che qui ci occupa, va ricordato che con ricorso per decreto ingiuntivo, presentato da era stata chiesta l'ingiunzione di Controparte_2 pagamento della complessiva somma di € 92.513,39 per la fornitura di gas, come risultante da tre fatture rimaste impagate, prima del passaggio del predetto condominio ad altro fornitore, e precisamente: 1) fattura n. 2021013801GAS del 25/1/2021, relativa al periodo 1/12/2020-
31/12/2020, per € 28.588,25; 2) fattura n. 2021016766GAS del 18/2/2021, relativa al periodo
1/1/2021-31/1/2021, per € 36.464,05; 3) fattura n. 2021035594GAS del 25/3/2021, relativa al periodo 1/2/2021-28/2/2021, per € 27.461,09.
7. E' processualmente emerso che con decreto ingiuntivo n. 5646/2022 del 31/3-
4/4/2022 (rg 11022/2022) era stato ingiunto al condominio, oggi opponente, il pagamento della complessiva somma di € 92.513,39, oltre interessi e spese, per i titoli su indicati.
8. Nell'atto di citazione il condominio di via Giacomo Trevis n. 44-via Carlo Conti
Rossini n. 13, non contestata la somma esatta in via monitoria dalla Controparte_2 allegava, richiamata la disciplina introdotta dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
(AEEG) con la delibera ARG/elt 219/10 in tema di tutela dei fornitori verso i clienti inadempienti e di introduzione del c.d. “corrispettivo CMOR” (corrispettivo morosità), che nella prima fattura, emessa dal nuovo fornitore Unoenergy S.p.a. (fattura n. 1522001 del
12/11/2021) per l'importo complessivo di € 93.722,00, sotto la voce “Altre Partite” vi era l'indicazione precisa del “Corrispettivo Cmor gas” per l'importo di € 92.513,39, importo che, al netto dell'imposta di bollo, corrispondeva a quello delle tre fatture impagate, oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
che la data della predetta fattura (12/11/2021) era precedente alla data (10/2/2022) di deposito del ricorso monitorio;
che pertanto, attivata dalla società ingiungente la procedura di recupero prevista dall'AEEG, la contestuale procedura monitoria, attivata per il pagamento dello stesso importo, esponeva al rischio di un pagamento duplicato.
9. Da parte sua in comparsa di risposta la convenuta (già Controparte_1 [...]
, rilevata la mancata contestazione del credito esatto in via monitoria, evidenziava CP_2 che la citata disciplina in tema di 'corrispettivo CMOR', finalizzata a neutralizzare gli effetti negativi del c.d. 'turismo energetico', non impediva di poter, medio tempore, agire in via monitoria per la costituzione di titolo esecutivo per il pagamento del dovuto, dovendosi rimettere alla fase esecutiva ogni questione relativa ai rapporti fra la procedura di pagamento del 'corrispettivo CMOR' e la procedura monitoria ed escludendosi di sicuro il rischio di duplicazioni del pagamento.
10. A questo punto, richiamate le posizioni delle parti, appare opportuno riportare il contenuto dell'ordinanza riservata del 3-6/12/2022, con cui è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c..
10.1 In particolare nella citata ordinanza riservata è stato argomentato, richiamati gli oneri allegatori e probatori gravanti sulle parti, nei seguenti termini: “…
Tanto premesso, si rammenta che la pretesa dell'ingiungente è relativa all'asserito mancato pagamento, da parte del opponente, della complessiva somma di € Parte_1
92.513,39 per la fornitura di gas, risultante dalla fatt. n. 2021013801GAS del 25/1/2021, relativa al periodo 1/12/2020-31/12/2020, per € 28.588,25; dalla fatt. n. 2021016766GAS del
18/2/2021, relativa al periodo 1/1/2021-31/1/2021, per € 36.464,05 e dalla fatt. n.
2021035594GAS del 25/3/2021, relativa al periodo 1/2/2021-28/2/2021, per € 27.461,09.
Alla luce delle allegazioni e deduzioni di parte opponente, osserva il Giudice, in base alla valutazione delibativa propria di questa fase, che non appare sollevata alcuna contestazione da parte del condominio attore in ordine alla sussistenza del debito di €
92.513,39 nei confronti dell'odierna convenuta, con tutto ciò che ne consegue alla luce e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..
Si tratta quindi di verificare se e in quale misura possano assumere rilievo le deduzioni di parte opponente sull'attivazione del sistema 'Cmor', da parte della convenuta.
In astratto, come desumibile -mutatis mutandis- dall'art. 483 c.p.c. in tema di cumulo dei mezzi di espropriazione, non sarebbe inammissibile l'attivazione della procedura CMOR
e l'attivazione della procedura monitoria;
infatti, nei limiti evidentemente della somma di cui si è creditori e nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, si può agire per il soddisfacimento delle proprie ragioni con tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione, con la conseguenza che non vi può essere alcuna duplicazione, in capo al
attore, delle somme dovute, dovendo lo stesso pagare unicamente le somme per Parte_1 cui è debitore nei confronti della convenuta (già e Controparte_1 Controparte_2 non contempo potendo la convenuta opposta (già Controparte_1 Controparte_2 ottenere, in via esecutiva, esclusivamente la somma di cui è creditrice, oltre interessi e accessori, e non altro.
Orbene nel caso di specie, vista la documentazione prodotta dal opponente Parte_1 in data 19/10/2022, le allegazioni e deduzioni dello stesso in ordine al pagamento di parte del debito portato dalla fatt. 1522001 del 12/11/2021, emessa dal nuovo fornitore Unoenergy
S.p.a., consentono di ritenere che parte del debito sia stato pagato attraverso il sistema
CMOR.
In comparsa di risposta è dato leggere, per quanto di interesse, che “… AGN ha richiesto l'indennizzo Cmor in data 12.10.2021 e alla data odierna nessuna somma è pervenuta all'esponente società, nonostante si prenda atto di quanto documentato da controparte in merito al fatto che la nuova società che somministra il gas al Parte_1 avrebbe già provveduto a fatturare le somme dovute a titolo di Cmor nel mese di novembre
2021 (cfr. doc. n. 4 controparte) …” e che “… Peraltro, è appena il caso di osservare che il
opponente non ha né affermato né tantomeno documentato di aver provveduto al Parte_1 pagamento della fattura emessa da giacché allo stato non si è verificata Controparte_3 alcuna duplicazione di somme, visto che di fatto la morosità non è stata saldata né al venditore uscente ( e nemmeno al venditore entrante ( Controparte_1 Controparte_3
…”.
Con la documentazione prodotta in data 19/10/2022 l'opponente appare peraltro aver verosimilmente dato prova di aver iniziato a corrispondere al nuovo fornitore ( CP_3 quanto dovuto in base al CMOR, come da piano di rientro e bonifici allegati. In base al
[...] piano di rientro del 13/7/2022 (cfr. doc. 6 di parte opponente), accettato dal nuovo fornitore
Unoenergy S.p.a. (cfr. doc. 7), era previsto appunto il pagamento rateale anche dell'esposizione debitoria nei confronti della (già Controparte_2 Controparte_1 tramite il sistema del 'corrispettivo CMOR' risultante dalla fattura n. 1522001 del
12/11/2021; inoltre con il doc. 8 sono state prodotte tre contabili di bonifici, relativi alle prime tre rate del piano di rientro e vi è il riferimento nella causale di una delle tre contabili anche alla fattura n. 1522001 del 12/11/2021.
In conclusione, in base alla valutazione delibativa propria di questa fase, non risulta dovuta l'intera somma esatta in via monitoria, invero in parte ridotta per effetto del sistema
CMOR. Non appare possibile accogliere l'istanza ex art. 648 c.p.c. per una somma inferiore in quanto, allo stato, non si hanno elementi per individuare in quale misura sia avvenuta la decurtazione dell'esposizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo opposto e quindi quale sia
-allo stato- il debito residuo …” (cfr. citata ordinanza riservata del 3-6/12/2022).
11. Tanto premesso, va ribadito che non vi è stata alcuna contestazione da parte dell'opponente né sui consumi fatturati né sull'ammontare in sé del corrispettivo dovuto per la somministrazione del gas né, in ultima analisi, sulla situazione debitoria nei confronti della società opposta, maturata prima del passaggio ad altro fornitore.
12. E' processualmente emerso -come detto- che solo nel corso del processo e con il sistema del Cmor l'opponente ha estinto il debito, risultante dalle fatture azionate.
13. L'estinzione del debito per sorte mediante il meccanismo del Cmor -sistema elaborato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per neutralizzare gli effetti del c.d.
'turismo energetico', come riconosciuto dallo stesso opponente (cfr. citazione: “ … si tratta di un meccanismo volto a garantire i fornitori contro le procedure di cosiddetto “turismo energetico”, ove un soggetto moroso cambi reiteratamente fornitore onde evitare che l'erogatore della luce o del gas, impagato, gli sospenda l'erogazione ...”)- non fa venir meno la constatazione che l'estinzione del debito per sorte è avvenuta con ritardo rispetto alle scadenze indicate nelle fatture azionate.
14. In tale situazione di mora il debitore inadempiente è tenuto a rispondere delle conseguenze del ritardo nell'adempimento, non potendo far valere a proprio vantaggio le modalità dell'adempimento tardivo.
15. Del resto, mutatis mutandis, va ricordato che nel caso p.es. di pignoramento presso terzi l'estinzione del debito non avviene con l'assegnazione, ma solo con l'effettivo pagamento al creditore (cfr. Cass. 30862/2018). 16. Dunque rileva non il momento in cui, tornando al caso che qui ci occupa, il debitore provvede a pagare al nuovo fornitore, ma il momento in cui, conformemente al meccanismo del Cmor, il creditore è effettivamente soddisfatto e il debito si estingue.
17. Nella memoria di replica l'opponente ha, da ultimo, dedotto che “… al dicembre
2022, il Condominio aveva versato oltre 98.511,00 Euro a Unoenergy, quindi ben oltre la provvista portata dalle fatture (€ 92.513,39) …”; che “… Se poi il meccanismo del CMOR ha Contr portato Unoenergy, ovvero , a rimettere tali importi a solo nel dicembre 2023, il CP_4 non ha e non può avere responsabilità alcuna …” e che “… Stante quanto sopra, Parte_1 questa difesa ritiene che in tale situazione, a tutto concedere, si dovrebbero considerare gli Contr interessi maturati da ma solo per gli anni 2021 e 2022, dovendo per il resto l'opposta agire verso la consorella o chi per lei, non certo verso il …”. Parte_1
18. La deduzione dell'opponente non può essere condivisa, in quanto si è trattato in ogni caso di un adempimento tardivo e il condominio sopporta le conseguenze del tardivo adempimento anche con riferimento al meccanismo utilizzato, di cui si è dato conto.
19. E' processualmente emerso che, a fronte di fatture con scadenze fissate nel corso dei primi mesi del 2021 -la fattura n. 2021013801GAS del 25/1/2021, relativa al periodo
1/12/2020-31/12/2020, per € 28.588,25 aveva scadenza 26/3/2021; la fattura n.
2021016766GAS del 18/2/2021, relativa al periodo 1/1/2021-31/1/2021, per € 36.464,05 aveva scadenza 19/4/2021 e la fattura n. 2021035594GAS del 25/3/2021, relativa al periodo
1/2/2021-28/2/2021, per € 27.461,09 aveva scadenza 24/5/2021- l'estinzione del debito per sorte è avvenuta solo in 27/12/2023, come allegato dall'apposta.
20. Dunque si deve far riferimento al momento in cui è stato estinto il debito e quindi al momento in cui il creditore ha ricevuto l'indennizzo Cmor ad estinzione della sorte.
21. Da parte sua l'opponente ha ulteriormente ribadito (cfr., da ultimo, sempre memoria di replica) che “… la scrivente difesa ha avuto già modo di rilevare che Contr l'affermazione svolta dalla sul fatto che il pagamento dello CMOR sia avvenuto solo il
27 dicembre 2023 è un fatto storico allegato ma non provato …”.
22. Peraltro, poiché il creditore ha ammesso che l'estinzione della sorte era avvenuta in quella data (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni), è di tutta evidenza che sarebbe stato onere dell'opponente, debitore inadempiente, allegare e provare che, in ipotesi,
l'estinzione era avvenuta precedentemente: già si è detto che è il debitore che deve provare, in base a conferente allegazione, l'esistenza di atti o fatti estintivi.
23. In mancanza di alcun elemento in tal senso deve ritenersi avvenuta in data
27/12/2023 l'estinzione del debito per sorte. 24. Per quanto riguarda gli interessi, l'opposta nel foglio di precisazione delle conclusioni ha chiesto la condanna dell'opponente “… al pagamento … degli interessi maturati dalla data di scadenza delle singole fatture alla data di percepimento del CMOR …”, mentre in comparsa conclusionale ha quantificato in € 5.737,79 l'ammontare degli interessi legali maturati, allegando alla comparsa stessa un prospetto con il calcolo degli interessi legali sulla sorte portata dalle tre fatture.
25. Nella memoria di replica l'opponente ha eccepito che non si dovesse prendere in considerazione la data di percezione della somma da parte dell'opposta, peraltro -come detto- asseritamente non provata, mentre non ha sollevato alcuna contestazione in ordine all'ammontare degli interessi richiesti, individuando a tutto concedere un differente periodo per il relativo calcolo (cfr. citata memoria di replica: “… Stante quanto sopra, questa difesa ritiene che in tale situazione, a tutto concedere, si dovrebbero considerare gli interessi Contr maturati da ma solo per gli anni 2021 e 2022, dovendo per il resto l'opposta agire verso la consorella o chi per lei, non certo verso il Condominio …”).
26. Nel richiamare le superiori osservazioni sulla data di estinzione del debito
(27/12/2023), va ribadito che l'arco temporale da prendere in considerazione, corrispondente al ritardo nell'adempimento imputabile all'opponente, coincide con la ricordata data di scadenza riportata in ciascuna delle tre fatture azionate (dies a quo) e con la ricordata data del
27/12/2023 di estinzione del debito, dovuto a titolo di sorte (dies ad quem).
27. In ordine alla quantificazione degli interessi, riportata in comparsa conclusionale e nell'allegato prospetto contabile, si osserva che non emergono motivi per ritenere non corretta la quantificazione degli interessi operata dall'apposta e non contestata dall'opponente a livello contabile e matematico.
28. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione per effetto dell'estinzione del debito per sorte avvenuta nel corso del giudizio, è dovuto dall'opponente il pagamento della somma di € 5.737,79 a titolo di interessi legali maturati, come espressamente richiesto dall'opposta.
29. Tali essendo le risultanze di causa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto non è più dovuta la somma esatta in via monitoria in conseguenza dell'estinzione della sorte intervenuta nel corso del giudizio, ma l'opponente va peraltro condannato al pagamento degli interessi nella misura su indicata.
30. La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto -come detto- sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna;
quindi non vi è alcun vizio di extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto (cfr. citata Cass. 14486/2019), e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero per parziali fatti estintivi intervenuti nel corso del giudizio ovvero ancora per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005): si consideri inoltre l'art. 653, comma 2, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, e il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
31. Per quanto riguarda le spese di lite, valgono le seguenti osservazioni.
31.1 Premesso che il decreto ingiuntivo viene revocato del tutto, anche quindi in ordine al capo delle spese di lite, va ribadito che il regime delle spese dell'intera procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unico e che la relativa regolamentazione va effettuata globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. 17854/2020; Cass. 18125/2017); quindi la valutazione della soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite.
31.2 In una valutazione complessiva dell'esito del giudizio e delle motivazioni sottese all'accoglimento parziale dell'opposizione, in considerazione dell'estinzione del credito per sorte nel corso del giudizio e unicamente per effetto del noto sistema indennitario CMOR, si osserva che le spese di lite non possono essere compensate in alcuna misura e che devono essere poste per intero a carico dell'opponente per la totale soccombenza.
31.3 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio dello scaglione '52.001-
260.000', in relazione alla fase monitoria e alla fase di opposizione, tenuto conto della natura e del valore della controversia (€ 92.513,39), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte opposta nonché dell'istruttoria solo documentale: € 1.500,00 per la fase monitoria ed € 8.500,00 per la fase di opposizione;
per la fase monitoria sono dovuti € 406,50 per spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, per effetto dell'estinzione del debito per sorte
(€ 92.513,39) avvenuta nel corso del giudizio, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
5646/2022 del 31/3-4/4/2022 del Tribunale di Roma (R.G. n. 11022/2022); • condanna, peraltro, l'opponente Parte_1 Pt_2 Parte_2
di al pagamento, in favore dell'opposta (già
[...] Pt_1 Controparte_1
e a titolo di interessi legali, della complessiva somma di € 5.737,79; Controparte_2
• condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite dell'intero procedimento, che liquida, in favore della società opposta, in € 10.000,00 per compensi professionali e in €
406,50 per spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 7/11/2025 il Giudice dott. AN Remo Scerrato
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. AN Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 36042, Ruolo Generale dell'anno 2022, e trattenuta in decisione all'udienza del 23 aprile 2025, vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato a in piazza della Libertà n. 10, presso lo studio dell'avv.to Pt_1
AN PE e dell'avv.to Luigi Minasi, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione,
OPPONENTE
E già (p.IVA ; con sede legale a Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
VO (TO), in via Amalfi n. 6), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Torino, in corso Vittorio Emanuele II n. 92, presso lo studio degli avv.ti Andrea Lorenzo Piccotti, Claudio Salvatore Sanzone e Raffaelle Sullo, da cui è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per parte opponente (verbale dell'udienza di p.c. del 23/4/2025): “… l'avv.to PE chiede dare atto dell'intervenuto pagamento, revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni statuizione in ordine alle spese. Si associa alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rimettendosi al Giudice in ordine alle spese processuali …”; per parte opponente (verbale dell'udienza di p.c. del 23/4/2025): “… L'avv.to Agosta si riporta al foglio di p.c. …('Nel merito Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Voglia l'ill.mo Giudice dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto del sopravvenuto percepimento dell'importo di € 92.513,39 a titolo di CMOR da parte di
[...]
in data 27.12.2023 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5646/2022 CP_1 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti del Condominio sito in via Trevis n. 44 e, Pt_1 contestualmente, condannare il sito in via Trevis n. 44 al pagamento in Parte_1 Pt_1 favore di degli interessi maturati dalla data di scadenza delle singole Controparte_1 fatture alla data di percepimento del CMOR, oltre alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 5646/22 legittimamente emesso dal Tribunale di Roma. Con vittoria di spese di lite anche della presente causa di opposizione in cui sito in via Trevis n. Parte_1 Pt_1
44 è risultato virtualmente soccombente essendo pacifica la debenza dell'importo ingiunto')…, depositato in data 16/4/2025 …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta il Controparte_2 condominio di proponeva Parte_2 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5646/2022 del 31/3-4/4/2022 (R.G. n.
11022/2022), emesso dal Tribunale di Roma per il pagamento della complessiva somma di €
92.513,39, oltre interessi e spese, asseritamente dovuto a seguito della fornitura di gas, come risultante dalle tre fatture azionate, in cui l'opponente, contestata la pretesa monitoria per intervenuto passaggio ad altro fornitore (Unoenergy S.p.a.), che nella prima fattura aveva richiesto il pagamento di € 92.513,39 a titolo di 'corrispettivo Cmor gas', instava, previa richiesta di chiamata in causa della predetta Unoenergy S.p.a., per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in accoglimento delle domande ed eccezioni tutte proposte dall'opponente – in via preliminare: previo differimento dell'udienza, autorizzare, ex art. 269 cpc, la chiamata in causa della Unoenergy
S.p.a., (c.f. , con sede legale in via Caldera 21, 20153 Milano. Nel merito: in P.IVA_3 via principale 1) previo accertamento dell'avvenuto pagamento del debito in favore della accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o Controparte_2 dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 5646/2022 (Rg
11022/2022) notificato in data 8 aprile 2022 in quanto nulla è dovuto alla società opposta. In via subordinata 2) ove venga accertato che il debito non sia stato ristorato alla CP_2 in ogni caso accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare
[...] nullo e/o annullabile e/o inefficace il suddetto decreto poiché costituente duplicazione del pagamento CMOR richiesto in fattura. In via ulteriormente subordinata 3) in alternativa a quanto richiesto sub 2), ove venga accertato che il debito non sia stato ristorato alla
[...]
ordinare alla di rinunciare alla richiesta di pagamento CP_2 CP_2 CP_2 tramite il sistema di compensazione e, dall'altro, alla Unoenergy S.p.a. di stornare dalla fattura n.1522001 del 12.01.2021 l'importo di € 92.515,39, così da risultare nella prima fattura utile. Vinte le spese del giudizio”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 5/5/2022 l'udienza indicata in citazione (23/9/2022) era differita all'11/10/2022.
In data 30/8/2022 si costituiva in giudizio la convenuta già Controparte_1
la quale, contestata l'opposizione, instava per l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni: “Nel merito Voglia l'Ill.mo Giudice adito in via principale rigettare l'istanza di chiamata in causa formulata dal sito in via Trevis n. 44 e, Parte_1 Pt_1 previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 5646/2022, respingere integralmente l'opposizione proposta dal sito in via Trevis n. Parte_1 Pt_1
44, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 5646/2022 emesso dal Tribunale di Roma. In via subordinata respingere integralmente l'opposizione proposta dal sito in via Trevis n. 44, in Parte_1 Pt_1 quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 5646/2022 emesso dal Tribunale di Roma. Condannare il Condominio sito in via Trevis n. 44 al pagamento delle spese processuali di In via di Pt_1 Controparte_3 ulteriore subordine condannare il Condominio sito in via Trevis n. 44 al pagamento in Pt_1 favore di dell'importo di € 92.513,39, o veriore accertando in corso di Controparte_1 causa, in dipendenza dalle fatture emesse per somministrazione di gas naturale, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre che al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 5646/2022. In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4%
e successive occorrende”.
All'udienza dell'11/10/2022, comparsi i procuratori delle parti che insistevano nelle rispettive difese, si dava atto a verbale, fra l'altro, che “… Il procuratore di parte attrice contesta le allegazioni, deduzioni ed eccezione di parte convenuta e chiede breve rinvio per poter depositare copia del piano di rientro con l'attuale fornitore, con prova dei pagamenti fino ad ora eseguiti, nonché copia delle istanze di accesso agli atti presso l'Acquirente Unico.
Dichiara di rinunciare alla chiamata di terzo …” e che “… Il procuratore dell'opposta insiste nell'istanza ex art. 648 c.p.c. e, quanto all'odierna richiesta, si rimette al Giudice;
chiede fin da ora i termini i termini ex art. 183/6 c.p.c., istanza cui ad ogni buon conto si associa parte attrice …”; all'esito, sospesa ogni ulteriore decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c., era disposto rinvio all'udienza del 25/10/2022 per il medesimo incombente, con assegnazione di termine fino al 21/10/2022 per il deposito della documentazione indicata a verbale.
Alla successiva udienza del 25/10/2022, presenti i procuratori delle parti che insistevano nelle rispettive difese e istanze, la causa era assunta a riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 3-6/12/2022 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. anche per parte della somma esatta in via monitoria e, preso atto della rinuncia alla chiamata di terzo, era disposto rinvio all'udienza del 17/5/2023 con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c..
Con decreto del 24/4/2023 era disposto che la predetta udienza del 17/5/2023 si svolgesse in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione del termine di legge fino alla predetta giornata del 17/5/2023 per il deposito di note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 24-25/6/2023, provvedendo a seguito di trattazione cartolare dell'udienza del 17/5/2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 23/4/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23/4/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti, come riportato in epigrafe, rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe;
all'esito, la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c., con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., termini venuti a scadere in data
14/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla luce delle risultanze di causa, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto non vi è stata conforme e congiunta richiesta di entrambe le parti sul merito della domanda.
1.1 Si rammenta che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e devono sottoporre al giudice conformi conclusioni in tal senso (cfr. Cass. 11813/2016; Cass. 16886/2015).
2. Al riguardo, come risulta dal verbale di udienza del 23/4/2025, il procuratore dell'opponente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rimettendosi al Giudice quanto alle spese, avendo evidentemente ritenuto non sussistere più alcuna controversia nel merito fra le parti a seguito del versamento all'opposta del Cmor relativo al debito oggetto di causa.
3. Da parte sua il procuratore di parte opposta, richiamate le conclusioni rassegnate nel foglio di p.c., ha concordato sull'estinzione del debito relativo al capitale in conseguenza della corresponsione dell'indennizzo Cmor, ma ha instato per la condanna dell'opponente al pagamento degli interessi maturati sulle fatture pagate con ritardo e alla condanna alle spese di lite.
4. Dunque vi è contrasto fra le parti non solo sulla regolamentazione del regime delle spese, ma anche in ordine al merito, avendo invero l'opposta ritenuto non satisfattivo il pagamento, mediante il sistema Cmor, del solo capitale.
4.1 Poiché non vi sono conclusioni in tutto e per tutto conformi, non è possibile la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e anche il regime delle spese non può pertanto essere regolato in base al principio della c.d. soccombenza virtuale (cfr. Cass.
4884/1996; Cass. 4278/1995; Cass. 3346/1990).
4.2 Si deve pertanto semplicemente prendere atto che nel corso del giudizio si è verificata l'estinzione del debito, dovuto a titolo di capitale e risultante dalle fatture azionate, in conseguenza del peculiare sistema di indennizzo Cmor previsto dalla disciplina di settore.
5. Tanto premesso, valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.
5.1 Preliminarmente va ribadito, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
5.2 Va altresì ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
5.3 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, si ribadisce che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'avvenuto adempimento o comunque l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass.
826/2015; Cass. 13685/2019).
5.4 Da ultimo va inoltre ricordato, sempre come discorso di carattere generale, che nel caso di parziale fondatezza dell'opposizione il decreto ingiuntivo, sicuramente da revocare, è sostituito dalla sentenza, che definisce il giudizio di opposizione (cfr. art. 653, comma 2,
c.p.c.): la possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per l'eventuale differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto -come detto- sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna.
5.5 La pretesa dell'opposta, come detto, va verificata nell'an e nel quantum al momento della decisione e si devono prendere in considerazione gli eventuali atti o fatti estintivi medio tempore intervenuti.
6. Tanto premesso e tornando al caso che qui ci occupa, va ricordato che con ricorso per decreto ingiuntivo, presentato da era stata chiesta l'ingiunzione di Controparte_2 pagamento della complessiva somma di € 92.513,39 per la fornitura di gas, come risultante da tre fatture rimaste impagate, prima del passaggio del predetto condominio ad altro fornitore, e precisamente: 1) fattura n. 2021013801GAS del 25/1/2021, relativa al periodo 1/12/2020-
31/12/2020, per € 28.588,25; 2) fattura n. 2021016766GAS del 18/2/2021, relativa al periodo
1/1/2021-31/1/2021, per € 36.464,05; 3) fattura n. 2021035594GAS del 25/3/2021, relativa al periodo 1/2/2021-28/2/2021, per € 27.461,09.
7. E' processualmente emerso che con decreto ingiuntivo n. 5646/2022 del 31/3-
4/4/2022 (rg 11022/2022) era stato ingiunto al condominio, oggi opponente, il pagamento della complessiva somma di € 92.513,39, oltre interessi e spese, per i titoli su indicati.
8. Nell'atto di citazione il condominio di via Giacomo Trevis n. 44-via Carlo Conti
Rossini n. 13, non contestata la somma esatta in via monitoria dalla Controparte_2 allegava, richiamata la disciplina introdotta dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
(AEEG) con la delibera ARG/elt 219/10 in tema di tutela dei fornitori verso i clienti inadempienti e di introduzione del c.d. “corrispettivo CMOR” (corrispettivo morosità), che nella prima fattura, emessa dal nuovo fornitore Unoenergy S.p.a. (fattura n. 1522001 del
12/11/2021) per l'importo complessivo di € 93.722,00, sotto la voce “Altre Partite” vi era l'indicazione precisa del “Corrispettivo Cmor gas” per l'importo di € 92.513,39, importo che, al netto dell'imposta di bollo, corrispondeva a quello delle tre fatture impagate, oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
che la data della predetta fattura (12/11/2021) era precedente alla data (10/2/2022) di deposito del ricorso monitorio;
che pertanto, attivata dalla società ingiungente la procedura di recupero prevista dall'AEEG, la contestuale procedura monitoria, attivata per il pagamento dello stesso importo, esponeva al rischio di un pagamento duplicato.
9. Da parte sua in comparsa di risposta la convenuta (già Controparte_1 [...]
, rilevata la mancata contestazione del credito esatto in via monitoria, evidenziava CP_2 che la citata disciplina in tema di 'corrispettivo CMOR', finalizzata a neutralizzare gli effetti negativi del c.d. 'turismo energetico', non impediva di poter, medio tempore, agire in via monitoria per la costituzione di titolo esecutivo per il pagamento del dovuto, dovendosi rimettere alla fase esecutiva ogni questione relativa ai rapporti fra la procedura di pagamento del 'corrispettivo CMOR' e la procedura monitoria ed escludendosi di sicuro il rischio di duplicazioni del pagamento.
10. A questo punto, richiamate le posizioni delle parti, appare opportuno riportare il contenuto dell'ordinanza riservata del 3-6/12/2022, con cui è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c..
10.1 In particolare nella citata ordinanza riservata è stato argomentato, richiamati gli oneri allegatori e probatori gravanti sulle parti, nei seguenti termini: “…
Tanto premesso, si rammenta che la pretesa dell'ingiungente è relativa all'asserito mancato pagamento, da parte del opponente, della complessiva somma di € Parte_1
92.513,39 per la fornitura di gas, risultante dalla fatt. n. 2021013801GAS del 25/1/2021, relativa al periodo 1/12/2020-31/12/2020, per € 28.588,25; dalla fatt. n. 2021016766GAS del
18/2/2021, relativa al periodo 1/1/2021-31/1/2021, per € 36.464,05 e dalla fatt. n.
2021035594GAS del 25/3/2021, relativa al periodo 1/2/2021-28/2/2021, per € 27.461,09.
Alla luce delle allegazioni e deduzioni di parte opponente, osserva il Giudice, in base alla valutazione delibativa propria di questa fase, che non appare sollevata alcuna contestazione da parte del condominio attore in ordine alla sussistenza del debito di €
92.513,39 nei confronti dell'odierna convenuta, con tutto ciò che ne consegue alla luce e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..
Si tratta quindi di verificare se e in quale misura possano assumere rilievo le deduzioni di parte opponente sull'attivazione del sistema 'Cmor', da parte della convenuta.
In astratto, come desumibile -mutatis mutandis- dall'art. 483 c.p.c. in tema di cumulo dei mezzi di espropriazione, non sarebbe inammissibile l'attivazione della procedura CMOR
e l'attivazione della procedura monitoria;
infatti, nei limiti evidentemente della somma di cui si è creditori e nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, si può agire per il soddisfacimento delle proprie ragioni con tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione, con la conseguenza che non vi può essere alcuna duplicazione, in capo al
attore, delle somme dovute, dovendo lo stesso pagare unicamente le somme per Parte_1 cui è debitore nei confronti della convenuta (già e Controparte_1 Controparte_2 non contempo potendo la convenuta opposta (già Controparte_1 Controparte_2 ottenere, in via esecutiva, esclusivamente la somma di cui è creditrice, oltre interessi e accessori, e non altro.
Orbene nel caso di specie, vista la documentazione prodotta dal opponente Parte_1 in data 19/10/2022, le allegazioni e deduzioni dello stesso in ordine al pagamento di parte del debito portato dalla fatt. 1522001 del 12/11/2021, emessa dal nuovo fornitore Unoenergy
S.p.a., consentono di ritenere che parte del debito sia stato pagato attraverso il sistema
CMOR.
In comparsa di risposta è dato leggere, per quanto di interesse, che “… AGN ha richiesto l'indennizzo Cmor in data 12.10.2021 e alla data odierna nessuna somma è pervenuta all'esponente società, nonostante si prenda atto di quanto documentato da controparte in merito al fatto che la nuova società che somministra il gas al Parte_1 avrebbe già provveduto a fatturare le somme dovute a titolo di Cmor nel mese di novembre
2021 (cfr. doc. n. 4 controparte) …” e che “… Peraltro, è appena il caso di osservare che il
opponente non ha né affermato né tantomeno documentato di aver provveduto al Parte_1 pagamento della fattura emessa da giacché allo stato non si è verificata Controparte_3 alcuna duplicazione di somme, visto che di fatto la morosità non è stata saldata né al venditore uscente ( e nemmeno al venditore entrante ( Controparte_1 Controparte_3
…”.
Con la documentazione prodotta in data 19/10/2022 l'opponente appare peraltro aver verosimilmente dato prova di aver iniziato a corrispondere al nuovo fornitore ( CP_3 quanto dovuto in base al CMOR, come da piano di rientro e bonifici allegati. In base al
[...] piano di rientro del 13/7/2022 (cfr. doc. 6 di parte opponente), accettato dal nuovo fornitore
Unoenergy S.p.a. (cfr. doc. 7), era previsto appunto il pagamento rateale anche dell'esposizione debitoria nei confronti della (già Controparte_2 Controparte_1 tramite il sistema del 'corrispettivo CMOR' risultante dalla fattura n. 1522001 del
12/11/2021; inoltre con il doc. 8 sono state prodotte tre contabili di bonifici, relativi alle prime tre rate del piano di rientro e vi è il riferimento nella causale di una delle tre contabili anche alla fattura n. 1522001 del 12/11/2021.
In conclusione, in base alla valutazione delibativa propria di questa fase, non risulta dovuta l'intera somma esatta in via monitoria, invero in parte ridotta per effetto del sistema
CMOR. Non appare possibile accogliere l'istanza ex art. 648 c.p.c. per una somma inferiore in quanto, allo stato, non si hanno elementi per individuare in quale misura sia avvenuta la decurtazione dell'esposizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo opposto e quindi quale sia
-allo stato- il debito residuo …” (cfr. citata ordinanza riservata del 3-6/12/2022).
11. Tanto premesso, va ribadito che non vi è stata alcuna contestazione da parte dell'opponente né sui consumi fatturati né sull'ammontare in sé del corrispettivo dovuto per la somministrazione del gas né, in ultima analisi, sulla situazione debitoria nei confronti della società opposta, maturata prima del passaggio ad altro fornitore.
12. E' processualmente emerso -come detto- che solo nel corso del processo e con il sistema del Cmor l'opponente ha estinto il debito, risultante dalle fatture azionate.
13. L'estinzione del debito per sorte mediante il meccanismo del Cmor -sistema elaborato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per neutralizzare gli effetti del c.d.
'turismo energetico', come riconosciuto dallo stesso opponente (cfr. citazione: “ … si tratta di un meccanismo volto a garantire i fornitori contro le procedure di cosiddetto “turismo energetico”, ove un soggetto moroso cambi reiteratamente fornitore onde evitare che l'erogatore della luce o del gas, impagato, gli sospenda l'erogazione ...”)- non fa venir meno la constatazione che l'estinzione del debito per sorte è avvenuta con ritardo rispetto alle scadenze indicate nelle fatture azionate.
14. In tale situazione di mora il debitore inadempiente è tenuto a rispondere delle conseguenze del ritardo nell'adempimento, non potendo far valere a proprio vantaggio le modalità dell'adempimento tardivo.
15. Del resto, mutatis mutandis, va ricordato che nel caso p.es. di pignoramento presso terzi l'estinzione del debito non avviene con l'assegnazione, ma solo con l'effettivo pagamento al creditore (cfr. Cass. 30862/2018). 16. Dunque rileva non il momento in cui, tornando al caso che qui ci occupa, il debitore provvede a pagare al nuovo fornitore, ma il momento in cui, conformemente al meccanismo del Cmor, il creditore è effettivamente soddisfatto e il debito si estingue.
17. Nella memoria di replica l'opponente ha, da ultimo, dedotto che “… al dicembre
2022, il Condominio aveva versato oltre 98.511,00 Euro a Unoenergy, quindi ben oltre la provvista portata dalle fatture (€ 92.513,39) …”; che “… Se poi il meccanismo del CMOR ha Contr portato Unoenergy, ovvero , a rimettere tali importi a solo nel dicembre 2023, il CP_4 non ha e non può avere responsabilità alcuna …” e che “… Stante quanto sopra, Parte_1 questa difesa ritiene che in tale situazione, a tutto concedere, si dovrebbero considerare gli Contr interessi maturati da ma solo per gli anni 2021 e 2022, dovendo per il resto l'opposta agire verso la consorella o chi per lei, non certo verso il …”. Parte_1
18. La deduzione dell'opponente non può essere condivisa, in quanto si è trattato in ogni caso di un adempimento tardivo e il condominio sopporta le conseguenze del tardivo adempimento anche con riferimento al meccanismo utilizzato, di cui si è dato conto.
19. E' processualmente emerso che, a fronte di fatture con scadenze fissate nel corso dei primi mesi del 2021 -la fattura n. 2021013801GAS del 25/1/2021, relativa al periodo
1/12/2020-31/12/2020, per € 28.588,25 aveva scadenza 26/3/2021; la fattura n.
2021016766GAS del 18/2/2021, relativa al periodo 1/1/2021-31/1/2021, per € 36.464,05 aveva scadenza 19/4/2021 e la fattura n. 2021035594GAS del 25/3/2021, relativa al periodo
1/2/2021-28/2/2021, per € 27.461,09 aveva scadenza 24/5/2021- l'estinzione del debito per sorte è avvenuta solo in 27/12/2023, come allegato dall'apposta.
20. Dunque si deve far riferimento al momento in cui è stato estinto il debito e quindi al momento in cui il creditore ha ricevuto l'indennizzo Cmor ad estinzione della sorte.
21. Da parte sua l'opponente ha ulteriormente ribadito (cfr., da ultimo, sempre memoria di replica) che “… la scrivente difesa ha avuto già modo di rilevare che Contr l'affermazione svolta dalla sul fatto che il pagamento dello CMOR sia avvenuto solo il
27 dicembre 2023 è un fatto storico allegato ma non provato …”.
22. Peraltro, poiché il creditore ha ammesso che l'estinzione della sorte era avvenuta in quella data (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni), è di tutta evidenza che sarebbe stato onere dell'opponente, debitore inadempiente, allegare e provare che, in ipotesi,
l'estinzione era avvenuta precedentemente: già si è detto che è il debitore che deve provare, in base a conferente allegazione, l'esistenza di atti o fatti estintivi.
23. In mancanza di alcun elemento in tal senso deve ritenersi avvenuta in data
27/12/2023 l'estinzione del debito per sorte. 24. Per quanto riguarda gli interessi, l'opposta nel foglio di precisazione delle conclusioni ha chiesto la condanna dell'opponente “… al pagamento … degli interessi maturati dalla data di scadenza delle singole fatture alla data di percepimento del CMOR …”, mentre in comparsa conclusionale ha quantificato in € 5.737,79 l'ammontare degli interessi legali maturati, allegando alla comparsa stessa un prospetto con il calcolo degli interessi legali sulla sorte portata dalle tre fatture.
25. Nella memoria di replica l'opponente ha eccepito che non si dovesse prendere in considerazione la data di percezione della somma da parte dell'opposta, peraltro -come detto- asseritamente non provata, mentre non ha sollevato alcuna contestazione in ordine all'ammontare degli interessi richiesti, individuando a tutto concedere un differente periodo per il relativo calcolo (cfr. citata memoria di replica: “… Stante quanto sopra, questa difesa ritiene che in tale situazione, a tutto concedere, si dovrebbero considerare gli interessi Contr maturati da ma solo per gli anni 2021 e 2022, dovendo per il resto l'opposta agire verso la consorella o chi per lei, non certo verso il Condominio …”).
26. Nel richiamare le superiori osservazioni sulla data di estinzione del debito
(27/12/2023), va ribadito che l'arco temporale da prendere in considerazione, corrispondente al ritardo nell'adempimento imputabile all'opponente, coincide con la ricordata data di scadenza riportata in ciascuna delle tre fatture azionate (dies a quo) e con la ricordata data del
27/12/2023 di estinzione del debito, dovuto a titolo di sorte (dies ad quem).
27. In ordine alla quantificazione degli interessi, riportata in comparsa conclusionale e nell'allegato prospetto contabile, si osserva che non emergono motivi per ritenere non corretta la quantificazione degli interessi operata dall'apposta e non contestata dall'opponente a livello contabile e matematico.
28. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione per effetto dell'estinzione del debito per sorte avvenuta nel corso del giudizio, è dovuto dall'opponente il pagamento della somma di € 5.737,79 a titolo di interessi legali maturati, come espressamente richiesto dall'opposta.
29. Tali essendo le risultanze di causa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto non è più dovuta la somma esatta in via monitoria in conseguenza dell'estinzione della sorte intervenuta nel corso del giudizio, ma l'opponente va peraltro condannato al pagamento degli interessi nella misura su indicata.
30. La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto -come detto- sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna;
quindi non vi è alcun vizio di extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto (cfr. citata Cass. 14486/2019), e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero per parziali fatti estintivi intervenuti nel corso del giudizio ovvero ancora per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005): si consideri inoltre l'art. 653, comma 2, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, e il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
31. Per quanto riguarda le spese di lite, valgono le seguenti osservazioni.
31.1 Premesso che il decreto ingiuntivo viene revocato del tutto, anche quindi in ordine al capo delle spese di lite, va ribadito che il regime delle spese dell'intera procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unico e che la relativa regolamentazione va effettuata globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. 17854/2020; Cass. 18125/2017); quindi la valutazione della soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite.
31.2 In una valutazione complessiva dell'esito del giudizio e delle motivazioni sottese all'accoglimento parziale dell'opposizione, in considerazione dell'estinzione del credito per sorte nel corso del giudizio e unicamente per effetto del noto sistema indennitario CMOR, si osserva che le spese di lite non possono essere compensate in alcuna misura e che devono essere poste per intero a carico dell'opponente per la totale soccombenza.
31.3 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio dello scaglione '52.001-
260.000', in relazione alla fase monitoria e alla fase di opposizione, tenuto conto della natura e del valore della controversia (€ 92.513,39), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte opposta nonché dell'istruttoria solo documentale: € 1.500,00 per la fase monitoria ed € 8.500,00 per la fase di opposizione;
per la fase monitoria sono dovuti € 406,50 per spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, per effetto dell'estinzione del debito per sorte
(€ 92.513,39) avvenuta nel corso del giudizio, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
5646/2022 del 31/3-4/4/2022 del Tribunale di Roma (R.G. n. 11022/2022); • condanna, peraltro, l'opponente Parte_1 Pt_2 Parte_2
di al pagamento, in favore dell'opposta (già
[...] Pt_1 Controparte_1
e a titolo di interessi legali, della complessiva somma di € 5.737,79; Controparte_2
• condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite dell'intero procedimento, che liquida, in favore della società opposta, in € 10.000,00 per compensi professionali e in €
406,50 per spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 7/11/2025 il Giudice dott. AN Remo Scerrato