Art. 3.
I lavori da eseguire a termini del precedente art. 1, lettera a), sono dichiarati di pubblica utilita' e urgenti e indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
I lavori da eseguire a termini del precedente art. 1, lettera a), sono dichiarati di pubblica utilita' e urgenti e indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.