Parere definitivo 8 aprile 2024
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00406/2026REG.PROV.COLL.
N. 00891/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 891 del 2023, proposto da RL Di SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Coromano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Ceniccola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2025 il Cons. SE LI;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento, dell’ordinanza del Responsabile del Settore Urbanistica e Politiche del Territorio del Comune di Campobasso n. 8 del 22 gennaio del 2019 (n. prot. 3725) con la quale è stata disposta la: “ demolizione di opere abusive consistenti nella realizzazione di manufatto in muratura e lamiere perimetrali, copertura in lamiera e pavimento in cemento in Contrada Fontanavecchia di Campobasso, adibito a Deposito-Rimessa, in assenza di permesso di costruire” e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 6 bis, 10, 27 E 31 DEL T.U. SULL'EDILIZIA D.P.R. N. 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL GLOSSARIO SULL’EDILIZIA LIBERA DI CUI AL D.M. 2 MARZO 2018. ILLEGITTIMITÀ DELLA RITENUTA NECESSITÀ DI OTTENIMENTO DI UN TITOLO ABILITATIVO. ERRONEITÀ E/O TRAVISAMENTO NELLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Campobasso, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. In diritto si osserva che, con atto depositato il 26 settembre del 2025, la parte appellante, per il tramite del proprio difensore, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’appello.
A sua volta, con nota depositata il 3 ottobre successivo, il difensore della parte appellata ha dichiarato di aderire alla suddetta dichiarazione.
Tanto premesso l’appello è divenuto improcedibile, ai sensi del comma 3 dell’art.84 del c.p.a. e va pertanto dichiarato estinto.
L’esito della controversia rappresenta un giustificato motivo per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto ai sensi del comma 3 dell’art.84 c.p.a. .
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LA, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
SE LI, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE LI | AN LA |
IL SEGRETARIO